Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9416 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma il 19.2.2024, con cui veniva revocato il nulla osta in passato rilasciato in favore del ricorrente e negata l’autorizzazione all’ingresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
a) parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma il 19.2.2024, con cui veniva revocato il nulla osta in passato rilasciato in favore del ricorrente e negata l’autorizzazione all’ingresso;
b) l’amministrazione, in ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, ha proceduto al riesame dell’istanza del ricorrente e, a seguito di nuova istruttoria, ha nuovamente emesso un atto negativo per il ricorrente (cfr. la documentazione depositata in atti in data 8.1.2026);
c) il ricorso, come da avviso dato alle parti ex art. 73 co. 3 c.p.a. all’udienza del 9.1.2026, è, pertanto, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; in effetti, anche laddove venisse invalidato il provvedimento gravato, il ricorrente, stante la nuova decisione, non trarrebbe alcun beneficio;
d) data anche la natura in rito della pronuncia, è possibile compensare le spese di lite;
e) l’irricevibilità sopravvenuta del ricorso, unita ai motivi della nuova revoca adottata (in buona parte sovrapponibili a quelli del decreto impugnato), comprova una manifesta infondatezza del gravame, con la conseguenza che sussistono i presupposti di cui all’art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 122 del medesimo testo normativo, per non accogliere l’istanza dell’8.1.2026 di ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Compensa le spese di lite.
Rigetta l’istanza di parte di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI GI, Presidente
OV NE, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV NE | NI GI |
IL SEGRETARIO