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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 600/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro n. 277/2023 pubblicata in data 18 settembre 2023 promossa con ricorso depositato in data 7 novembre 2023 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via D' Azeglio n.5 presso e nello studio dell'avv. Carla Atti che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia via della Previdenza Sociale n.2 presso e nello studio dell'avv. Francesco Arlotti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento e differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di
Giudice del lavoro dichiarava l'intervenuta decadenza di dal Controparte_1
diritto di ottenere la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e condannava la Parte_2
al pagamento a della somma lorda complessiva di €
[...] Controparte_1
83.873,26 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In tale ricorso chiedeva l'accertamento dell'instaurazione di Controparte_1
un contratto a tempo indeterminato tra le parti e la condanna della società a riammetterlo in servizio con contratto a tempo pieno e mansioni di operaio inquadrato al livello di operaio qualificato super, o in subordine di operaio qualificato, del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Parte_3
e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 1.1.2019 alla Parte_4
data di effettiva riammissione in servizio, con mantenimento come fringe benefit dell'alloggio di servizio.
Chiedeva, inoltre, il pagamento delle differenze retributive in considerazione del corretto inquadramento, dell'effettivo orario di lavoro, delle ferie non godute e di tutte le somme dovute fra cui il premio latte munto.
Si costituiva con memoria la chiedendo il Parte_2
rigetto del ricorso.
La società eccepiva l'inammissibilità della domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sostenendo che ai sensi dell'art. 23 del CCNL agli operai agricoli di cui all'art. 21 lettera b) del medesimo CCNL tra cui rientrava l'odierno appellato il diritto alla trasformazione non spettava e perchè, comunque, lo stesso non aveva superato i 180 giorni di effettivo lavoro nell'arco di dodici mesi.
Eccepiva, in subordine, la decadenza dalla suddetta domanda in quanto il lavoratore non aveva esercitato il proprio diritto entro il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'articolo 23.
Deduceva che correttamente il comodato era cessato con la cessazione del rapporto di lavoro.
Sosteneva che la domanda di superiore inquadramento fosse infondata e che fosse corretto l'inquadramento dello stesso come operaio mungitore comune.
2 Contestava la debenza delle somme richieste a titolo di differenze retributive e la richiesta di pagamento del c.d. premio latte munto in quanto previsto solo per gli operai a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro decideva, come sopra.
2. Proponeva appello la deducendo come Parte_2 primo motivo di appello che il tribunale adito avesse errato nell'inquadrare il lavoratore come operaio qualificato applicando erroneamente l'art. 14 del contratto provinciale e non valutando adeguatamente le risultanze testimoniali.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nella determinazione delle ore e delle giornate di lavoro svolte dall'appellato e che vi fosse omessa ed erronea valutazione delle prove testimoniali.
In particolare in relazione alle prove testimoniali deduceva l'omesso rilievo della nullità/inutilizzabilità ed inefficacia probatoria della testimonianza del teste dal momento che lo stesso al momento della deposizione aveva Testimone_1
una causa pendente con la società appellante e, comunque, aveva iniziato a lavorare a febbraio 2018 alle dipendenze della stessa.
Evidenziava, inoltre, il contrasto tra la deposizione dello stesso e quelle degli altri testi sostenendo che il giudice avesse ingiustamente dato prevalenza alla deposizione di con erroneo bilanciamento delle prove, avesse Tes_1
valutato in maniera fallace gli elementi oggettivi e soggettivi delle deposizioni testimoniali e non avesse utilizzato il principio dell'onere della prova nella valutazione dell'istruttoria come avrebbe, invece, dovuto fare stante il contrasto tra le prove assunte.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che non dovesse essere riconosciuto il premio latte munto, che vi fosse violazione dell'art. 25 CPL, contraddittorietà della sentenza e che fosse inapplicabile il divieto di discriminazione di cui alla direttiva n. 1999/70/CE.
Evidenziava, infatti, che lo stesso spettava solo in caso di contratto a tempo indeterminato e che l'art. 10 comma 2 del dlgs n. 368/2001 attuativo della
Direttiva 1999/70/CE prevedeva espressamente l'esclusione dalla sua disciplina dei rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato come definiti dall'art. 12 comma 2 del dlgs n. 375/1993.
Con il quarto motivo di appello sosteneva che vi fosse un'errata determinazione
3 del quantum con adesione a conclusioni peritali errata e che fossero erronee le basi e i parametri di calcolo.
Con il quinto motivo di appello censurava la condanna al pagamento della somma di euro 83.873,26 a titolo di differenze retributive.
Con il sesto motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in relazione al capo relativo alle spese di lite in conseguenza della richiesta riforma della sentenza appellata.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza, il rigetto di tutte le domande proposte dall'appellato.
Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 8 aprile 2024
[...] chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello proposto. CP_1
Domandava, in via di appello incidentale, in riforma del capo 1 della sentenza, che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, la Corte d'appello condannasse la società a riammetterlo con contratto a tempo pieno e mansioni di operaio inquadrato al livello di operaio qualificato super o in subordine di operaio qualificato del contratto provinciale del lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2019 alla data dell'effettiva riammissione in servizio nonché a mantenere come fringe benefit l'alloggio di servizio concessogli in
San Bartolomeo.
Chiedeva, sempre in via di appello incidentale, in riforma del capo 4 della sentenza, la condanna dell'appellante all'integrale rifusione delle spese processuali stante la completa fondatezza del ricorso introduttivo.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 29 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello proposto dalla relativo all'inquadramento come operaio Parte_2 qualificato dell'appellato.
Si osserva, innanzitutto, che l'appellato, come risulta dai contratti di lavoro prodotti, è stato assunto con le mansioni di mungitore.
Orbene l'art. 14 del contratto provinciale prevede che: “Sono Qualificati i lavoratori in possesso o non di titoli rilasciati da Scuole Professionali di
Agricoltura, sono capaci di eseguire a regola d'arte e in forma autonoma, lavori
4 di minor impegno e responsabilità di quelli previsti per gli ma Parte_5
sempre richiedenti particolari attitudini ed esperienza.
Sono Comuni i lavoratori che sono capaci di eseguire solo lavori di manovalanza generica.
Nel quadro di tali classificazioni le figure dei lavoratori e le mansioni corrispondenti, si esemplificano come segue, ferme restando le norme dettate dai titolo “assegnazione delle qualifiche” di questo articolo:..
Qualificati Super
Addetti alle stalle bovine da latte - Conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni necessarie per il completo e razionale governo di bestiame lattifero dell'allevamento e dei riproduttori presi in consegna, secondo le disposizioni date dalla direzione aziendale, con l'impiego di una attenta esecuzione.
In particolare devono conoscere le fondamentali norme della alimentazione per età, destinazione, sesso, razza, nonché le elementari correlazioni tra alimentazione, razza e selezione.
Per l'igiene, la profilassi e la cura delle malattie devono avere quel minimo di cognizioni necessarie, occorrenti per proporre interventi immediati del conduttore o del dirigente d'azienda.
L'igiene della stalla e la razionale sistemazione e conservazione del letame devono essere oggetto della qualificazione specifica del lavoratore…
Qualificati
Addetto ai bovini da latte: eseguono lavori di pulizia dei ricoveri, movimentano gli animali, provvedono alla distribuzione degli alimenti ed a semplici operazioni di mungitura.
Comuni
Sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali”
Orbene considerata la mansione di mungitura per cui l'appellato è stato assunto e considerato che lo stesso, come risulta anche dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, svolgeva detta mansione risulta corretto il suo inquadramento come operaio qualificato.
In particolare il teste ha riferito che l'appellato “si occupava Testimone_1 della mungitura e della pulizia della sala mungitura”, il teste ha Testimone_2 riferito: “ Ho scoperto che e non stavano bene perché non li _1 Per_2
5 vedevo in stalla nel periodo dall'anno 2014 circa all'anno 2016…ho visto lavorare in sala da mungere al posto di l'ho visto CP_1 Persona_3 io c'era sempre in affiancamento che gli dava istruzioni all'inizio e Parte_6 poi il lavoratore sapeva cosa doveva fare”, il teste ha detto: “ Testimone_3
Ho sempre visto e solo in sala mungitura”. Tes_1 CP_1
Né in contrario rileva che all'effettuazione delle operazioni di mungitura presenziasse uno dei titolari e che vi fossero sistemi di alimentazione e di mungitura automatici considerato che nella stessa declaratoria contrattuale si parla di “semplici” operazioni di mungitura e la maggior specializzazione nelle attività relative al bestiame è prevista solo per i lavoratori qualificati super, inquadramento che il giudice di primo grado non ha riconosciuto.
E', del resto, evidente che la mungitura non può rientrare tra i lavori di manovalanza generica.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato e va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello relativo alla determinazione delle ore e delle giornate di lavoro si osserva quanto segue.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di incapacità ex art. 246 cpc del teste
[...]
in quanto lo stesso non ha alcun titolo per intervenire nel presente Tes_1
giudizio e, quindi, non sussiste una sua incapacità ex art. 246 cpc
La circostanza che, al momento della deposizione testimoniale, avesse pendente una causa nei confronti dell'appellante per differenze retributive, poi conciliata, attiene all'attendibilità dello stesso, ma non ne determina un'incapacità a deporre.
Occorre, quindi, verificare se l'accertamento delle giornate e dell'orario di lavoro effettuato dal giudice di primo grado sulla base delle prove testimoniali e documentali sia condivisibile o se siano fondate, in tutto o in parte, le censure di parte appellante.
A tal fine è necessario, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado sul punto.
Nella stessa si legge: “La società si è sempre avvalsa di due mungitori contemporaneamente e non si spiega perché avrebbe dovuto sostenere il costo di due mungitori per poi utilizzarli con un orario ridotto.
Al ricorrente è stato assegnato un alloggio aziendale e tale costo per la società risulta eccessivo rispetto all'orario di lavoro risultante dalle busta paga.
6 , fornitore di mangimi della resistente per conto dell'azienda Testimone_4
, ha riferito che visitava la società mediamente due Tes_5 Parte_1
volte alla settimana ad orari non precisi ovvero dalle 5.30 della mattina sino alle ore 19; si tratteneva da 10 minuti sino a 2/3 ore a seconda delle operazioni previste in quanto prestava assistenza tecnica post vendita con presenza durante la visita ginecologica del veterinario ai capi di bestiame;
la sua attività prevedeva di interloquire con la proprietà identificata nei tre fratelli
[...]
, ed;
a seconda degli orari delle sue visite vedeva Per_4 _1 Parte_6
lavorare i tre fratelli con altre persone, ad esempio durante la mungitura Pt_1
vedeva prevalentemente in sala Rossi Pietro oppure oltre a due Parte_7
addetti alla mungitura (tra cui il ricorrente riconosciuto in udienza), gli era capitato di vedere anche solo i signori in quanto il suo accesso a detta Pt_1
sala era appunto per interloquire con la proprietà e quindi con i fratelli Pt_1
la stalla ha un grado di automazione che prevede la somministrazione per capo delle quantità prestabilite di mangime ed è quindi autosufficiente;
pure la pulizia delle deiezioni degli animali avviene in modo completo tramite automazione ovvero con l'ausilio di raschiatori;
per quanto concerne la mungitura avviene tramite l'impianto automatizzato e l'unica attività manuale è prevista per la pulizia della mammella e per l'attacco del gruppo di mungitura di ogni singolo capo;
aveva visto il ricorrente lavorare presso l'Azienda Rossi negli anni 2016
e 2017; era in dubbio per l'anno 2015 perché era passato troppo tempo;
non ha saputo indicare gli orari lavorativi svolti dal ricorrente anche se lo vedeva nel corso della mungitura e non aveva mai visto il ricorrente svolgere altre attività oltre alla mungitura;
la consistenza di mandria era di 280/290 capi e la mungitura riguardava invece una media giornaliera di 150/160 capi;
tali medie numeriche sono rimaste sostanzialmente invariate nel periodo dal 2015 al 2018; era al corrente di malattie che avevano avuto i fratelli ma non si ricordava Pt_1
in quali periodi.
, titolare della Viemme Zootecnica che si è occupato della Controparte_2 manutenzione della sala di mungitura e dell'impianto di distribuzione del mangime della resistente, ha dichiarato che le sue visite presso la
[...]
erano relative alla manutenzione ordinaria per 12 visite Parte_2
l'anno e alla manutenzione straordinaria, soprattutto riguardo all'impianto di mungitura e all'impianto di distribuzione mangime;
la permanenza per l'attività
7 di manutenzione ordinaria è di 3 /4 ore generalmente di mattina in quanto
l'impianto di mungitura riprende a funzionare alle 14.30 mentre per l'impianto di distribuzione mangime interviene per la manutenzione straordinaria solo quando viene chiamato;
nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria, e dunque al di fuori degli orari di mungitura, aveva sempre visto , Parte_7
e;
nel corso degli interventi straordinari effettuati anche durante _1 Per_2
l'orario di mungitura aveva visto, oltre ai signori saltuariamente anche Pt_1 il ricorrente;
l'orario di mungitura è dalle ore 2.30 alle 6.30 nonché dalle 14.30 alle 18.30 e era a conoscenza di tale orario proprio per gli interventi di manutenzione ordinaria che doveva effettuare al di fuori di tale orario;
nel periodo dal 2015 al 2018, fuori dagli orari di mungitura, nel corso dei loro interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aveva sempre visto i fratelli con i quali si rapportava;
dal 2015 al 2018 aveva fatto una media di Pt_1
interventi straordinari annuali di 20/25; l'impianto di mungitura era completamento automatizzato e l'operatore doveva solo svolgere le operazioni di pulitura della mammella, di attacco del gruppo di mungitura e poi, una volta avvenuto lo stacco automatico del gruppo, doveva procedere alla disinfezione della mammella di ogni singolo capo;
nel periodo dal 2015 al 2018 la mungitura riguardava una media giornaliera di 150/160 capi;
aveva avuto Persona_5
qualche problema di salute, ma non conosceva né il problema né il periodo in cui l'aveva avuto;
durante i suoi interventi aveva sempre visto il ricorrente saltuariamente con i signori durante la mungitura mentre dall'anno 2018 Pt_1
aveva visto anche un altro aiutante indiano, sempre saltuariamente durante
l'orario di mungitura;
dall'estate dell'anno 2019 aveva visto solo i signori Pt_1 lavorare nell'azienda.
, ha riferito di avere lavorato per l'Azienda Agricola Rossi dal Testimone_1
2018; conosceva di vista e poi aveva iniziato a lavorare con Controparte_1
lui nel 2018; anche se lo conosceva di vista sapeva gli orari che faceva;
dal
2015 al 2017 il ricorrente aveva lavorato tutti i giorni dalle 2.30 alle 7.30 al mattino e al pomeriggio;
ne era conoscenza anche perché sua moglie era amica della moglie di e si sentivano al telefono;
nel 2018 gli orari di CP_1 lavoro sono sempre stati quelli;
dall'ottobre del 2018 siccome la moglie era incinta gli è stato dato un giorno di riposo, ma gli erano stati tolti euro 100,00 dallo stipendio;
la stessa cosa era successa a lui;
si occupava della CP_1
8 mungitura e della pulizia della sala mungitura;
puliva con il rastrello le deiezioni delle vacche;
le vacche da mungere erano circa 165/170 e ciascuno si occupava della metà delle vacche da mungere. moglie di , ha riferito che nel Persona_6 Testimone_1 CP_1
2018 lavorava tutti i giorni;
dall'ottobre 2018 aveva avuto un giorno di riposo settimanale perché la moglie era incinta;
anche lei era incinta nello stesso periodo e anche a suo marito era stato dato un giorno di riposo settimanale. lavorava dalle 2.30 alle 7.30, al mattino e al pomeriggio;
suo CP_1
marito usciva di casa alla 2.10 e tornava a casa alle 7.10- 7.15.
, elettricista in qualità di libero professionista per l'Azienda Testimone_2
Agricola F.lli Rossi ha dichiarato che prima degli anni 2019/2020 era stato spesso presso l'Azienda Rossi per problemi alla struttura generale dell'impianto elettrico e vedeva , e nella sala da mungere;
gli Parte_7 _1 Per_2
capitava di andare presso la detta azienda agricola due/tre volte in settimana o anche di più quando avevano fatto lo studio tecnico che era durato circa tre anni, durante il quale si era fermato a lavorare presso l'Azienda Rossi anche 10 giorni consecutivamente;
già dall'anno 2013 c'era l'impianto di allevamento organizzato con sistemi automatici di pulizia, alimentazione e mungitura;
in quel periodo veniva chiamato spesso perché per cause diverse si bloccava
l'impianto e doveva intervenire;
c'erano le vacche nella stalla sono libere e hanno delle postazioni dove vanno a mangiare;
il cibo è regolato da un pedometro automatico che stabilisce quanto cibo erogare e in quanto tempo;
la zona dove si muovono le mucche viene pulita da un nastro in automatico che porta su un altro nastro esterno lo sporco e quest'ultimo viene poi portato automaticamente in concimaia;
e non stavano bene perché non _1 Per_2 li vedeva in stalla nel periodo dall'anno 2014 circa all'anno 2016; aveva visto lavorare in sala da mungere al posto di o , quando CP_1 _1 Per_2 sono stati male, nel periodo 2014/2015; a volte c'era e altre volte non c'era ma non ha saputo indicare per quanti giorni al mese;
c'era sempre in affiancamento
che gli dava istruzioni all'inizio e poi il lavoratore sapeva cosa Parte_6
doveva fare;
aveva sempre visto solo nella sala di mungitura e mai CP_1 lavorare in altri posti dell'azienda; andava in azienda quando c'erano i soci;
vedeva che era che lavava la sala prima di iniziare a mungere;
anche Parte_6
alla fine della mungitura era che si occupava di fare partire il Parte_6
9 lavaggio automatico, che doveva comunque sempre essere controllato.
ha dichiarato di frequentare, da una decina d'anni, una volta Testimone_3 alla settimana circa, l'Azienda Agricola F.lli Rossi in quanto li rifornisce di vari prodotti per la mungitura, la stalla e l'alimentazione degli animali in qualità di agente di commercio;
ha rapporti continuativi con tutti i tre fratelli i tre Pt_1 fratelli e il nipote lavorano nell'azienda a tempo pieno e Pt_1 continuativamente;
c'erano dei collaboratori perché due fratelli, e _1
, avevano avuto problemi di salute e avevano avuto necessità di avere Per_2 aiuto;
mungevano al giorno indicativamente 150 animali;
CO aveva un' ernia ed è stato inabile al lavoro;
CO aveva avuto un'operazione alla cistifellea che ha comportato un lungo periodo di assenza dal lavoro;
era _1
preoccupato di perdere la vista ed era stato ricoverato in cardiologia;
aveva lavorato presso l'Azienda Agricola nel periodo dal 2015 al CP_1
2018 e non era presente tutte le volte che andava in azienda, a volte c'era e a volte no;
quando vedeva era sempre presente;
quando CP_1 Tes_1
ci andava era sempre presente uno dei fratelli con e Pt_1 Tes_1
aveva visto e solamente in sala di CP_1 Tes_1 CP_1
mungitura e nella stalla lavorava un altro operaio che provvedeva alla distribuzione del foraggio, alla pulizia della lettiera e a dare il latte ai vitelli;
gli era capitato di vedere, quando era lì nel pomeriggio, che l'orario di inizio del lavoro del ricorrente era alle 2.15/2.30 circa e che terminava verso le ore
18.30.
, commerciante di bestiame con rapporti settimanali di lavoro Testimone_6 con l'azienda da circa 25 anni, ha dichiarato che vedeva i soci in Pt_1
Azienda;da circa sei/sette anni avevano un sistema di mungitura moderno nonché il trattore per il fieno e la ruspetta per portare via i liquami;
gli animali sono liberi e la pulizia viene fatta automaticamente con le ruspette;
a mungere aveva sempre visto o , a volte aiutati da uno o due dipendenti e _1 Parte_6
a volte solo loro;
non conosceva e il nome dei dipendenti;
l'azienda dispone di una mandria che va dai 140 ai 150 capi circa in mungitura;
complessivamente hanno circa 180 capi;
si recava abitualmente in azienda una volta in settimana ovvero il giovedì pomeriggio per un'oretta massimo;
gli era capitato eccezionalmente di andare dai F.lli Rossi la mattina presto verso le 5/5.30; sia
che CO hanno avuto problemi di salute;
CO era stato _1
10 abbastanza a lungo assente dal lavoro;
aveva avuto problemi alla retina _1
e che è stata una cosa lunga e che ha anche avuto altri problemi;
aveva visto degli aiutanti, a volte uno oppure due;
i soci erano sempre presenti quando ci andava lui.
, amica stretta di e della famiglia ha riferito di Testimone_7 Parte_7
passare in azienda tutti i giorni e che vedeva i soci in Azienda;
quando ci andava
e ci vado vedo sempre i quattro fratelli occuparsi dell'azienda, qualche Pt_1
volta aiutati da due persone indiane di cui non conosceva il nome;
[...]
e erano ammalati e per tale motivo era molto Per_4 _1 Parte_6
affaccendata e si allontanava durante le cene, anche alla Vigilia di Natale e a
Capodanno, perché alle due del mattino doveva andare in stalla;
nel 2010
[...]
aveva subito un intervento chirurgico e trar 2015 e il 2018 CO Per_4
aveva subito una recidiva e un secondo intervento chirurgico di ernia con un altro lungo un periodo di inabilità al lavoro;
tra il 2015 e il 2018 Persona_5 aveva subito un ricovero ospedaliero per “caduta di retina” e successiva recidiva a distanza di circa un anno e sempre nel 2018 un ricovero in cardiologia per astenia e cardiopalmo associato con conseguente necessità di assenza dal lavoro;
era stremata;
quando andavo a camminare nel Parte_6
pomeriggio passava in azienda e vedeva che usciva dalla stalla con i Parte_6 guanti neri che le coprivano quasi tutto il braccio e il grembiule;
con lei c'erano sempre i fratelli e una volta su tre anche l'aiutante indiano;
c'erano più spesso
i fratelli e meno l'aiutante indiano;
6.Il teste è colui che meglio conosceva il lavoro che veniva svolto ed Tes_1
era a più a stretto contatto con il ricorrente.
ha, a propria volta, convenuto l'azienda agricola per ottenere il Tes_1
pagamento di differenze retributive (giungendo poi ad una conciliazione), ma egli non si trova in una situazione di incapacità a testimoniare.
Le sue dichiarazioni sono risultate attendibile, coerenti con le risultanze contrattuali, mentre non si comprende, secondo le allegazioni di parte resistente, come sarebbe stato organizzato il lavoro dei due mungitori e quando gli stessi venivano chiamati. Non risulta che fossero stati organizzati dei turni di lavoro e non è immaginabile che i due mungitori rimanessero a disposizione del datore di lavoro e che venissero chiamati secondo il bisogno, in una situazione in cui la necessità era la medesima tutti i giorni.
11 Oltretutto, secondo la stessa allegazione dei ricorrenti, i soci e Persona_5
avevano avuto grossi problemi di salute, con recidiva, per cui è chiaro Per_2
che non si sono potuti dedicare al lavoro come facevano in precedenza.
Relativamente ai testi di parte resistente occorre evidenziare che si tratta di soggetti legati all'aziende da interessi economici (in quanto fornitori o incaricati di lavori) e da amicizia con i soci .
In via generale le indicazioni da loro fornite sulla presenza in Azienda del ricorrente sono generiche.
Va considerato che la mungitura non si protraeva per tutta la giornata, ma veniva effettuata in due turni mattutino e pomeridiano e pertanto vi era un'ampia fascia oraria in cui i due mungitori non erano presenti in Azienda..
Il teste ha confermato di avere visto i due addetti alla Testimone_4
mungitura lavorare insieme e che potevano essere presenti anche i soci;
altre volte aveva visto i soci.
Il manutentore ha dichiarato che di avere visto saltuariamente Controparte_2 il ricorrente e l'altro mungitore sempre con i fratelli ma le dichiarazioni Pt_1 sono poco precise sia perché secondo l'orario risultante dalle buste paga la presenza del ricorrente non poteva essere saltuaria, sia perché egli avrebbe dovuto vederlo più spesso almeno nel periodo di protratta malattia dei due soci.
Il teste a riferito di non sapere nulla dell'orario di lavoro del ricorrente Tes_2
pur dando atto di averlo visto operare sempre in sala mungitura.
Il teste ha dichiarato che non era sempre presente e che Tes_3 CP_1
quando vedeva era sempre presente . Pur essendo a CP_1 Tes_1
conoscenza dei problemi di salute dei soci il teste non ha riferito di avere Pt_1
notato una maggiore frequenza nella presenza di Dhraminder, almeno in certi periodi. Ricordato che ha lavorato solo nel 2018 e non è possibile Tes_1
che egli abbia visto i due mungitori sempre insieme (è però possibile che egli si sia confuso con il precedente mungitore), non si spiega perché in alcuni giorni servissero ben due mungitori in più e in altri nessun mungitore nonostante il medesimo numero di capi da mungere.
La teste , amica stretta della famiglia è persona che non Testimone_7 Pt_1
lavorava nella stalla e che non può avere una precisa conoscenza dell'organizzazione e dell'orario di lavoro dei dipendenti.
Va peraltro sottolineato che la presenza dei due mungitori non esclude che Pt_1
12 fosse molto impegnata nell'attività aziendale. Parte_6
7.Reputa quindi il Tribunale che il ricorrente, assunto come mungitore, abbia svolto per sette giorni almeno otto ore di lavoro in sala mungitura dal 22.9.2015 al 30.9.2018 e per sei giorni alla settimana dal 1.10.2018 al 31.12.2018.”
Richiamata per esteso la suddetta motivazione si osserva che la stessa è solo in parte condivisibile considerato che il teste sulla cui deposizione Testimone_1
il Tribunale ha principalmente fondato la sua decisione ha lavorato presso la società appellante solo a partire da febbraio 2018 e che, in relazione al periodo precedente, ha semplicemente riferito che: “Anche se lo conoscevo di vista sapevo gli orari che faceva all'Azienda Agricola confermo che dal 2015 al 2017 ha lavorato tutti i giorni dalle 2.30 alle 7.30 al mattino e al pomeriggio. Ne sono
a conoscenza perché mia moglie era amica della moglie di e si CP_1 sentivano al telefono.”
Orbene, come risulta dalla suddetta deposizione, detto teste non ha alcuna conoscenza diretta degli orari e dei giorni di lavoro dell'appellato in relazione al periodo dal 2015 al 2017 e, peraltro, sarebbe stato a conoscenza degli stessi solo in quanto gli sarebbero stati riferiti dalla propria moglie che li avrebbe appresi telefonicamente dalla moglie dell'appellato e neppure dallo stesso appellato.
Si osserva, poi, che la moglie del teste , Testimone_1 Persona_6
sentita a sua volta come teste, nulla ha riferito in relazione agli orari dell'appellato nel periodo 2015-2017 e, quindi, quanto riferito dal teste
[...]
in merito non risulta confermato neppure dalla deposizione della Tes_1 moglie da cui quest'ultimo l'avrebbe appreso.
Peraltro il teste non è stato nemmeno preciso nella sua Testimone_1 deposizione in quanto lo stesso in relazione all'anno 2018 ha riferito che: “ Nel
2018 gli orari di lavoro sono sempre stati quelli. Dall'ottobre del 2018 siccome la moglie era incinta gli è stato dato un giorno di riposo, ma gli sono stati tolti euro 100,00 dallo stipendio. La stessa cosa è successa me”.
Tuttavia lo stesso appellato nel ricorso introduttivo ha dedotto di aver lavorato per tutto l'anno 2018 e non solo da ottobre 2018 sei giorni su sette (cfr. pag. 18
e 26 del ricorso introduttivo e conteggi depositati), salvo in sede di note conclusive, dopo l'istruttoria, mutare inammissibilmente la deduzione.
Da quanto sopra esposto deriva che la valutazione del Tribunale che ha dato preminenza alla deposizione del teste rispetto al restante Testimone_1
13 materiale probatorio in relazione al suddetto periodo dal 2015 al 2017 non è condivisibile.
Si osserva, peraltro, che, però, non si può neppure ritenere provato in relazione al medesimo periodo, considerata l'istruttoria testimoniale di cui si dà atto anche nella motivazione della sentenza di primo grado sopra riportata e la documentazione prodotta dalle parti, che l'appellato abbia lavorato solo nei giorni indicati nelle buste paga.
Si evidenzia, innanzitutto, che dai contratti di lavoro depositati emerge che l'orario di lavoro dell'appellato era “full time” e, quindi, in base al CCNL di 39 ore settimanali, con la conseguenza che le buste paga in atti in cui risulta un minor orario di lavoro rispetto al tempo pieno, con indicati una serie di giorni di assenze non retribuite, non risultano attendibili.
Si osserva, infatti, che parte appellante non ha provato l'effettività di dette assenze non retribuite, come sarebbe stato suo onere, stante la previsione contrattuale di un orario a tempo pieno.
Considerato, quindi, che il rapporto di lavoro in base ai contratti a termine che si sono succeduti nel tempo era a tempo pieno, la circostanza che non risultano giustificate le assenze non retribuite indicate in busta paga, il fatto che all'appellato era stato dato in azienda un alloggio e che ciò è in contrasto con un rapporto di lavoro non continuativo, il fatto che nel periodo dal 2015 al 2017 lavorava con l'appellato anche un altro dipendente addetto alla mungitura e che
è poco sensato l'utilizzo di due lavoratori a tempo parziale, anziché di uno a tempo pieno assunto come tale, considerati gli orari di mungitura quali indicati dal teste e cioè dalle 2.30 alle 6.30 di mattino e dalle 14.30 alle Controparte_2
18.30 il pomeriggio e l'entità del bestiame da mungere pari a 150/160 capi ( cfr. teste si deve ritenere adeguatamente provato che l'appellato abbia Tes_4
effettivamente lavorato a tempo pieno come indicato nei contratti a termine stipulati tra le parti e non per il minor tempo indicato nelle buste paga.
Considerata la complessiva istruttoria orale svolta, il fatto che dalla stessa è risultato che la mungitura era automatizzata, che, comunque, si occupavano di tale attività anche i soci e soprattutto, la socia e la presenza, Parte_7
risultante dal LUL, di altri dipendenti oltre all'appellato ed in particolare di in via continuativa e di altri lavoratori seppure non in via Persona_7
continuativa, non è, invece, possibile ritenere adeguatamente provato, sulla base
14 della sola deposizione de relato e di dubbia attendibilità del teste
[...]
, che l'appellato nel periodo dal 2015 al 2017 abbia svolto anche Tes_1
lavoro straordinario.
In relazione all'anno 2018 si osserva quanto segue.
Si ritiene, innanzitutto, che l'appellato abbia lavorato anche nel 2018 a tempo pieno in quanto anche in tale periodo sono stati stipulati contratti a tempo pieno e valgono le medesime considerazioni di cui sopra.
Non si ritiene, però, che sia adeguatamente provato il dedotto straordinario neppure in tale anno.
Il teste che può avere conoscenza diretta solo da febbraio 2018 Testimone_1 ha riferito, come sopra detto, che l'appellato ha lavorato nel 2018 sette giorni alla settimana sino a settembre 2018 quando gli è stato concesso un giorno di riposo e ciò, come già detto, è in contrasto con le stesse deduzioni del ricorso introduttivo del medesimo appellato con la conseguenza che la sua deposizione, anche a prescindere dalla circostanza che al momento della testimonianza avesse una causa nei confronti della società appellata, non può essere ritenuta attendibile.
In relazione alla deposizione della teste moglie di Persona_6 [...]
si osserva, innanzitutto, che la stessa non aveva alcuna conoscenza Tes_1 diretta dei giorni e degli orari di lavoro dell'appellato, né ha specificato come ne fosse a conoscenza.
La sua deposizione è, peraltro, parimenti inattendibile perchè ha riferito che l'appellato aveva lavorato sino a settembre 2018 sette giorni alla settimana e come detto ciò è in contrasto con le stesse deduzioni contenute nel ricorso introduttivo.
Né considerato quanto sopra detto in relazione al precedente periodo di lavoro e tenuto conto che nel 2018 a partire da luglio (cfr. LUL) lavorava in azienda oltre all'appellato e a anche , assunto probabilmente Testimone_1 Persona_8
anche a causa dei concomitanti problemi di salute dei soci e , si _1 Per_2
può ritenere provato, neppure per presunzioni, il dedotto straordinario in relazione all'anno 2018.
Come, infatti, asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 4076/2018 n.
16150/2018) “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di
15 lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
Ne consegue, quindi, che, in forza di quanto sopra esposto, si ritiene provato che l'appellato abbia lavorato a tempo pieno e, cioè, per 39 ore settimanali come previsto dall'art. 34 del CCNL e dagli artt. 17 e 18 pro tempore vigenti del CPL durante tutto il rapporto di lavoro che si è svolto, tra le parti e che, invece, non sia provato lo straordinario.
In relazione alle ulteriori richieste di differenze retributive si osserva quanto segue.
In relazione alla maggiorazione per lavoro notturno si osserva che l'art. 19 del contratto provinciale di lavoro (con disposizione identica in relazione al lavoro notturno a quella dell'art. 20 del precedente contratto provinciale di lavoro) prevede che: Lavoro straordinario - Festivo - Notturno - Banca ore
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario ordinario di lavoro
b) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
c) Lavoro notturno quello eseguito dalle 22 della sera alle 5 del mattino”
Orbene dall'istruttoria espletata è risultato provato che la mungitura di mattina veniva effettuata dalle 2.30 alle 6.30 e tale circostanza trova riscontro nelle stesse deduzioni della memoria difensiva di primo grado dell'appellante.
Considerato che l'orario di lavoro settimanale, come sopra detto, era di 39 ore, che in base agli art. 34 CCNL e 17 e 18 CPL l'orario può essere distribuito su sei giorni o su cinque giorni, tenuto conto che l'appellato nel ricorso deduceva di lavorare 10 ore al giorno, che le giornate di lavoro segnate nel LUL erano di otto ore, della circostanza che vi era una pluralità di persone, tra cui i soci, che si occupavano della mungitura, che non risultano elementi per ritenere che vi fosse una distribuzione dell'orario di lavoro in sei giorni, si deve ritenere provato che l'appellato lavorasse per cinque giorni alla settimana nell'orario dalle 2.30 alle 6.30.
Ne consegue, quindi, che l'appellata è tenuta a corrispondere per cinque giorni alla settimana la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL dalle ore
16 2,30 alle 5 e, quindi, per 2,5 ore.
Sulla questione relativa alla percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno su cui verte il quarto motivo di appello si dirà infra.
In relazione alle ulteriori richieste di differenze retributive dipendenti anche dalla qualificazione del rapporto di lavoro come contratto a tempo determinato o indeterminato si dirà infra.
Il secondo motivo di appello risulta, quindi, solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui sopra.
Per motivi di ordine logico deve, quindi, essere esaminato prima del terzo motivo di appello il primo motivo di appello incidentale.
Si ritiene che lo stesso sia infondato seppure debba essere integrata la motivazione della sentenza di primo grado
Nella stessa si legge: “L'eccezione di decadenza è fondata. L'art 23 CCNL
Operai agricoli ( doc 16 ric.) recita. “Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione
– 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”
Orbene, il requisito del superamento dei 180 giorni di lavoro effettivo- per quanto di dirà in seguito- era certamente maturato nel 2016 sicché, tenuto conto della continuità della prestazione, si è verificata la decadenza prevista dall'art
23 sopra richiamato.”
Occorre, innanzitutto, premettere che ai rapporti di lavoro agricolo non si applica la disciplina generale in materia di contratto di lavoro a termine come previsto dall'art. 29 del dlgs n. 81/2015.
L'art. 29 del dlgs n. 81/2015, infatti, prevede che: “
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:..
17 b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375”
Si ritiene, poi, che in relazione alla disciplina del contratto a termine e segnatamente alla sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato prevalga la disciplina contenuta nel CCNL rispetto a quella del contratto provinciale.
L'art. 2 del CCNL, infatti, prevede che: “Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del
CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale…”
Gli articoli n. 90 e 91 contengono il riferimento ad una serie di articoli del CCNL, ma tra questi non rientrano gli articoli 21,22 e 23 relativi al contratto a termine e alla sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Peraltro, come si evince dall'art. 2 del CCNL, la contrattazione provinciale ha come scopo precipuo quello di definire i salari, mentre può statuire sulle altre materie secondo determinati ambiti e deve riguardare “istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale”.
Ne consegue, quindi, che stante quanto indicato nell'art. 2 del CCNL, il CCNL nella materia del contratto a termine deve considerarsi prevalente sul contratto provinciale, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato.
Considerato il combinato disposto degli artt. 21, 22 e 23 del CCNL ed in mancanza della previsione della trasformazione del contratto a termine per il mero utilizzo del contratto a termine in casi diversi da quelli strettamente indicati nei suddetti articoli si deve ritenere che la trasformazione del contratto a termine operi solo nel caso previsto dall'art. 23 CCNL e con la decadenza ivi prevista.
In particolare l'art. 23 del CCNL intitolato “ Trasformazione del rapporto” prevede che: “Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti
18 originariamente a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
2. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
3. agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.”
Orbene dalla lettura della suddetta disposizione risulta che il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro spetta se nell'arco di dodici mesi dalla data di assunzione sono state effettuate 180 giornate di effettivo lavoro e il lavoratore decade da tale diritto se non lo esercita entro sei mesi dal perfezionamento delle
180 giornate.
Il Tribunale di primo grado ha statuito la decadenza dell'appellato in quanto “il requisito del superamento dei 180 giorni di lavoro effettivo- per quanto di dirà in seguito- era certamente maturato nel 2016 sicché, tenuto conto della continuità della prestazione, si è verificata la decadenza prevista dall'art 23 sopra”
Parte appellata sostiene, invece, che “il diritto alla conversione del rapporto a seguito del raggiungimento delle 180 giornate di lavoro su 12 mesi di assunzione non può ritenersi “consumato” a seguito del decorso della prima parte del rapporto intercorso tra le parti, ma – tenuto conto della sequenza di distinti contratti a tempo determinato – poteva essere esercitato anche successivamente
a condizione di potere vantare le 180 giornate di lavoro su 12 mesi di assunzione.
19 Sotto tale profilo, va evidenziato che il rapporto terminava il 31.12.2018 e che
l'odierno appellato esercitava il diritto già in data 2.1.2019 (doc. 7 fascicolo di parte di primo grado) e quindi immediatamente! Ne consegue che rispetto all'anno 2018 il lavoratore può senz'altro far valere anche i presupposti previsti dal CCNL per la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato.”
Orbene se è vero che essendoci stati una serie di contratti a termine il diritto non può considerarsi consumato al primo raggiungimento dei 180 giorni, tuttavia bisogna applicare la norma del contratto collettivo facendo riferimento analiticamente alla successione dei contratti a termine per verificare se vi sia stata o meno decadenza e, quindi, considerando la data di stipula dei contratti e il successivo decorso di dodici mesi dall'assunzione.
I contratti stipulati tra le parti come indicato nel ricorso introduttivo sono i seguenti:
a) 22/09/2015->30/09/2015 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno b) 01/10/2015-> 31/10/2015 Proroga "LAVORO A TEMPO DETERMINATO"
a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno c) 01/11/2015-> 31/12/2015 Proroga "LAVORO A TEMPO DETERMINATO"
a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno d) 01/01/2016-> 31/03/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno e) 01/04/2016-> 30/06/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno f) 01/07/2016-> 30/09/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno g) 01/10/2016-> 31/12/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno h) 02/01/2017-> 31/03/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno i) 01/04/2017-> 30/06/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno j) 01/07/2017-> 30/09/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno k) 01/10/2017-> 31/12/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
20 DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore Orario Tempo pieno l) 01/01/2018-> 31/03/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno m) 01/04/2018-> 30/06/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno n) 01/07/2018-> 30/09/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno o) 01/10/2018-> 31/10/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno p) 01/11/2018-> 31/12/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore Orario Tempo pieno.
Orbene come indicato dal Tribunale il lavoratore in relazione ai primi dodici mesi dalla prima assunzione e cioè dal 22 settembre 2015 (ultimo contratto a termine in questo periodo 01/07/2016 - 30/09/2016) è decaduto dalla possibilità di richiedere la trasformazione a tempo indeterminato essendo ampiamente decorsi i sei mesi dai 180 giorni di lavoro effettivo in tale primo lasso di tempo.
In relazione al successivo periodo di dodici mesi dall'assunzione con contratto del 1 ottobre 2016 (ultimo contratto 01/07/2017 -30/09/2017) il lavoratore parimenti è decaduto dalla possibilità di richiedere la trasformazione a tempo indeterminato essendo ampiamente decorsi i sei mesi dai 180 giorni di lavoro effettivo in tale lasso di tempo.
Nel successivo periodo di dodici mesi dall'assunzione con contratto del 1 ottobre
2017 (ultimo contratto dal 1 luglio 2018 al 30 settembre 2018) il lavoratore è parimenti decaduto dalla possibilità di richiedere la trasformazione a tempo indeterminato essendo decorsi in data 2 gennaio 2019 i sei mesi dai 180 giorni di lavoro effettivo considerato quanto sopra detto in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno e alla distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni essendo i 180 giorni maturati il 8 giugno 2018 con termine di decadenza scadente l'8 dicembre 2018.
Nel successivo periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 non si è, poi, perfezionato il requisito dei 180 giorni di lavoro effettivo.
Da quanto sopra esposto deriva che la decisione del giudice di primo grado in parte qua in relazione alla domanda di instaurazione di un contratto a tempo indeterminato proposta dall'appellato integrando la motivazione come sopra
21 deve essere confermata e va rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato.
In relazione al terzo motivo di appello inerente al riconoscimento effettuato dal
Tribunale del premio latte munto si osserva quanto segue.
Deve essere, innanzitutto, richiamata la motivazione del giudice di primo grado sul punto.
Nella stessa si legge: “Il ricorrente chiede poi il pagamento del premio latte munto.
L'art 26 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai Agricoli e prevede che “…agli operai a tempo indeterminato, addetti agli Parte_4
allevamenti da latte, spetta un compenso pari al 2% del latte munto, calcolato sul valore del prezzo determinato semestralmente in sede regionale secondo la legge n. 306/75…In attesa della definizione della nuova normativa, si concorda di congelare il valore di ogni quintale di latte munto in € 0,76”.
Nel caso di specie deve essere riconosciuto al ricorrente tale premio stante la continuità del rapporto per la conclusione dei numerosi contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo.
La situazione di fatto è pienamente assimilabile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorrente inoltre richiama correttamente il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, in forza della Direttiva n. 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato) nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza affermatosi in materia.
La diversità di trattamento non può fondarsi sulla tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato), ma sulle specifiche mansioni.
Nel caso di specie pur essendo i contratti conclusi tempo determinato, il ricorrente ha svolto per lungo tempo lo stesso lavoro di mungitore che avrebbe svolto un lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
Gli va quindi riconosciuto il premio latte munto, da determinarsi considerando la presenza in azienda di tre mungitori dal momento che dall'istruttoria è emerso che anche era spesso in sala mungitura.” Parte_7
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia condivisibile e che le censure dell'appellante siano infondate.
22 Parte appellata, infatti, sin dal ricorso introduttivo aveva chiesto la corresponsione di tale premio non solo in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma anche a prescindere da ciò proprio ponendo a fondamento il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, in forza della Direttiva
n. 1999/70/CE.
La sentenza non può, quindi, essere considerata contraddittoria, a dispetto di quanto affermato da parte appellante, per avere da una parte rigettato la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e riconosciuto dall'altra il premio latte munto.
Il ragionamento del giudice di primo grado che ha ritenuto applicabile la suddetta direttiva anche al contratto di lavoro agricolo è corretto non essendo lo stesso escluso dalla medesima e, del resto, la sua applicabilità anche al lavoro agricolo
è ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.in motivazione Cass. lav. n. 7450/2024).
Né in contrario rileva che dalla disciplina del contratto a termine di cui al dlgs n.
81/2015 e prima dal dlgs n. 368/2001 sia escluso il rapporto di lavoro in agricoltura in quanto ciò non deriva dal fatto che allo stesso non si applichi la direttiva, ma semplicemente dal fatto che, come risulta dall'art. 29 del dlgs n.
81/2015, lo stesso ha già una specifica disciplina.
Orbene non vi è dubbio che nel caso di specie sia applicabile il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che al punto 1 dispone : “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”
L'appellato ha lavorato ininterrottamente da settembre 2015 a dicembre 2018 in forza di una pluralità di contratti a termine svolgendo sempre le mansioni di mungitore e la sua posizione è del tutto assimilabile a quella di un lavoratore a tempo indeterminato come dimostrato anche dal fatto che se non fosse incorso nella decadenza avrebbe potuto ottenere la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
23 Non vi sono, quindi, ragioni oggettive perché allo stesso non sia riconosciuto il premio latte munto.
Ne consegue, pertanto, che questo motivo di appello è infondato e la statuizione del giudice di primo grado sul punto va confermata
Ne deriva, inoltre, considerato che si condividono le valutazioni del giudice di primo grado in merito alla suddivisione del premio su tre lavoratori considerato che dall'istruttoria è risultato che si occupava della mungitura in via continuativa anche e che, comunque, tale statuizione non è stata fatta oggetto Parte_7 di appello incidentale, che all'appellato spetta a titolo di premio latte munto la somma lorda di € 12.815,04.
Il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al quarto motivo di appello relativo alla determinazione del quantum si osserva quanto segue.
Come sopra detto la qualificazione dell'appellato come operaio qualificato è corretta, mentre non è effettivamente corretto il montante ore in quanto non risulta provato lo straordinario, ma solo lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
CO quanto indicato in relazione al terzo motivo di appello il premio latte munto risulta dovuto.
Risulta, inoltre, infondata la censura di parte appellante relativa alla maggiorazione al 45% del lavoro notturno e del 95% per lavoro notturno festivo per operaio qualificato non turnista.
L'art.27 del Contratto provinciale (la previsione dell'art. 29 del precedente contratto provinciale in relazione al lavoro notturno è identica) prevede che:
“Maggiorazioni per lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione conglobata sono le seguenti:
- Lavoro straordinario 30%;
- Lavoro festivo 55%;
- Lavoro notturno 45%;
- Lavoro straordinario festivo 65%;
- Lavoro festivo notturno 95%.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
24 lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l'appellato lavorasse con regolari turni periodici e, del resto, parte appellante non ha nemmeno dedotto ciò nella memoria difensiva.
Considerato quanto sopra detto all'appellato deve essere riconosciuta la maggiorazione del 45% per lavoro notturno per 2,5 ore per cinque giorni alla settimana e al 95% per lavoro notturno festivo limitatamente ai giorni festivi lavorati indicati in busta paga.
Si rileva, poi, che non risulta contestata da parte appellante la debenza nel calcolo della retribuzione dell'appellato del terzo elemento previsto per gli operai a tempo determinato dall'art. 49 CCNL e che l'appellato non ha proposto appello incidentale in relazione alle differenze retributive come liquidate nella sentenza di primo grado aderendo, quindi, alla metodologia di calcolo utilizzata dalla ctu e condivisa dal Tribunale che ha ritenuto corretta la quantificazione effettuata dal ctu e cioè “contratto a tempo determinato (OTD), lavoro notturno calcolato con la maggiorazione del 45% (operaio qualificato non turnista) e lavoro festivo notturno con l'applicazione del 95% ai sensi del CCNL e dell'art. 27 del contratto provinciale 2017; retribuzione e terzo elemento (30,44%) così come disposto dall'art. 49 CCNL;
riconoscimento del premio latte munto calcolato con ipotesi di 3 lavoratori”.
Orbene fermo quanto sopra detto in relazione alla mancata prova di effettuazione del lavoro straordinario e ritenuto che si debbano ritenere provati come unici giorni lavorati festivi quelli indicati in busta paga, ai fini del computo delle differenze retributive deve essere utilizzata la medesima metodologia di calcolo adottata dalla ctu e condivisa dal tribunale. In particolare va, quindi, riconosciuto il terzo elemento con esclusione della somma richiesta per ferie asseritamente non godute.
Il quinto motivo di appello relativo alla condanna al pagamento della somma di euro 83.873,26 a titolo di differenze retributive in cui si reiterano le censure dei precedenti motivi di appello deve considerarsi assorbito.
In relazione al sesto motivo di appello relativo alle spese giudiziali di primo grado si osserva l'appello è solo in parte fondato e che, pertanto, tale motivo così come formulato non può essere accolto.
Non può parimenti essere accolto il secondo motivo di appello incidentale con
25 cui è stata censurata la compensazione parziale delle spese del primo grado di giudizio dal momento che il primo motivo di appello incidentale è infondato e l'appello è in parte fondato.
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello proposto e a parziale modifica della sentenza di primo grado, deve dichiararsi che ha lavorato a Controparte_1
tempo pieno (39 ore settimanali) con mansioni di mungitore e livello di operaio qualificato, CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti pro tempore vigenti, in forza di contratti a tempo determinato, continuativamente dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre
2018 alle dipendenze della società che ha svolto 2,5 Parte_8
ore di lavoro notturno per cinque giorni alla settimana durante l'intero periodo di lavoro, con diritto alla maggiorazione del 45%, e le ore di lavoro festivo domenicale, con diritto alla maggiorazione del 55%, e festivo notturno, con diritto alla maggiorazione del 95% risultanti dalle buste paga.
La società deve, quindi, essere condannata a Parte_8
corrispondere a la differenza tra la retribuzione, compreso il Controparte_1
TFR, spettante in base al CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ad un lavoratore a tempo determinato, a tempo pieno (39 ore settimanali) con livello di operaio qualificato, con la maggiorazione al 45% per 2,5 ore di lavoro notturno per cinque giorni alla settimana e con maggiorazione rispettivamente al 95% e al
55% per le ore di lavoro festivo notturno e di lavoro festivo domenicale risultanti dalle buste paga, terzo elemento come disposto dall'art. 49 CCNL per l'intero periodo di lavoro dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 e la somma lorda di euro 12.815,04 per premio latte munto, da una parte, e quanto già versato dalla società a titolo di retribuzione, comprensiva del TFR, Parte_8
durante il rapporto di lavoro pari ad euro 54532,52 lordi (51.868,06 + 2664,46), somma risultante dalla ctu non contestata in parte qua (cfr. conteggi ctu) dall'altra, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si deve, poi, dare atto che, come risulta dalla dichiarazione dei procuratori delle parti all'udienza del 24 ottobre 2024, è già stata pagata dalla società appellante in sede esecutiva la maggiore somma indicata come dovuta nella sentenza di primo grado.
26 Stante la reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura della metà.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società e si liquidano come in dispositivo con Pt_8 Parte_8
distrazione a favore del procuratore antistatario.
Stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica devono essere poste integralmente definitivamente a carico di Controparte_3 Parte_8
come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte anche in caso di parziale compensazione delle spese giudiziali ( cfr. Cass civ n. 22868/2019).
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 600/2023 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto e a parziale modifica della sentenza di primo grado:
- dichiara che ha lavorato a tempo pieno (39 ore settimanali) Controparte_1
con mansioni di mungitore e livello di operaio qualificato, CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti pro tempore vigenti, in forza di contratti a tempo determinato, continuativamente dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 alle dipendenze della società che ha svolto 2,5 ore di lavoro notturno Parte_8
per cinque giorni alla settimana durante l'intero periodo di lavoro, con diritto alla maggiorazione del 45%, e le ore di lavoro festivo domenicale, con diritto alla maggiorazione del 55%, e festivo notturno, con diritto alla maggiorazione del 95% risultanti dalle buste paga
- condanna per l'effetto la società in persona del Parte_8
legale rappresentante pro tempore a corrispondere a la Controparte_1
differenza tra la retribuzione, compreso il TFR, spettante in base al CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti pro tempore vigenti, ad un lavoratore a tempo determinato, a tempo
27 pieno (39 ore settimanali) con livello di operaio qualificato, con la maggiorazione al 45% per 2,5 ore di lavoro notturno per cinque giorni alla settimana e con maggiorazione rispettivamente al 95% e al 55% per le ore di lavoro festivo notturno e di lavoro festivo domenicale risultanti dalle buste paga, terzo elemento come disposto dall'art. 49 CCNL per l'intero periodo di lavoro dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 e la somma lorda di euro 12.815,04 per premio latte munto, da una parte, e quanto già versato dalla Parte_9
a titolo di retribuzione, comprensiva del TFR, pari ad euro
[...]
54532,52, dall'altra, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, dando atto che è già stata versata la maggior somma indicata come dovuta nella sentenza di primo grado;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) condanna la società persona del legale Parte_10
rappresentante pro tempore a rifondere a le spese dei due Controparte_1
gradi di giudizio che liquida previa compensazione della metà per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 6000,00 per compensi e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 5000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
4) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di
[...]
Parte_9
5) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 29 aprile 2025
Il Consigliere rel
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 600/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro n. 277/2023 pubblicata in data 18 settembre 2023 promossa con ricorso depositato in data 7 novembre 2023 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via D' Azeglio n.5 presso e nello studio dell'avv. Carla Atti che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia via della Previdenza Sociale n.2 presso e nello studio dell'avv. Francesco Arlotti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento e differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di
Giudice del lavoro dichiarava l'intervenuta decadenza di dal Controparte_1
diritto di ottenere la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e condannava la Parte_2
al pagamento a della somma lorda complessiva di €
[...] Controparte_1
83.873,26 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In tale ricorso chiedeva l'accertamento dell'instaurazione di Controparte_1
un contratto a tempo indeterminato tra le parti e la condanna della società a riammetterlo in servizio con contratto a tempo pieno e mansioni di operaio inquadrato al livello di operaio qualificato super, o in subordine di operaio qualificato, del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Parte_3
e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 1.1.2019 alla Parte_4
data di effettiva riammissione in servizio, con mantenimento come fringe benefit dell'alloggio di servizio.
Chiedeva, inoltre, il pagamento delle differenze retributive in considerazione del corretto inquadramento, dell'effettivo orario di lavoro, delle ferie non godute e di tutte le somme dovute fra cui il premio latte munto.
Si costituiva con memoria la chiedendo il Parte_2
rigetto del ricorso.
La società eccepiva l'inammissibilità della domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sostenendo che ai sensi dell'art. 23 del CCNL agli operai agricoli di cui all'art. 21 lettera b) del medesimo CCNL tra cui rientrava l'odierno appellato il diritto alla trasformazione non spettava e perchè, comunque, lo stesso non aveva superato i 180 giorni di effettivo lavoro nell'arco di dodici mesi.
Eccepiva, in subordine, la decadenza dalla suddetta domanda in quanto il lavoratore non aveva esercitato il proprio diritto entro il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'articolo 23.
Deduceva che correttamente il comodato era cessato con la cessazione del rapporto di lavoro.
Sosteneva che la domanda di superiore inquadramento fosse infondata e che fosse corretto l'inquadramento dello stesso come operaio mungitore comune.
2 Contestava la debenza delle somme richieste a titolo di differenze retributive e la richiesta di pagamento del c.d. premio latte munto in quanto previsto solo per gli operai a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro decideva, come sopra.
2. Proponeva appello la deducendo come Parte_2 primo motivo di appello che il tribunale adito avesse errato nell'inquadrare il lavoratore come operaio qualificato applicando erroneamente l'art. 14 del contratto provinciale e non valutando adeguatamente le risultanze testimoniali.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nella determinazione delle ore e delle giornate di lavoro svolte dall'appellato e che vi fosse omessa ed erronea valutazione delle prove testimoniali.
In particolare in relazione alle prove testimoniali deduceva l'omesso rilievo della nullità/inutilizzabilità ed inefficacia probatoria della testimonianza del teste dal momento che lo stesso al momento della deposizione aveva Testimone_1
una causa pendente con la società appellante e, comunque, aveva iniziato a lavorare a febbraio 2018 alle dipendenze della stessa.
Evidenziava, inoltre, il contrasto tra la deposizione dello stesso e quelle degli altri testi sostenendo che il giudice avesse ingiustamente dato prevalenza alla deposizione di con erroneo bilanciamento delle prove, avesse Tes_1
valutato in maniera fallace gli elementi oggettivi e soggettivi delle deposizioni testimoniali e non avesse utilizzato il principio dell'onere della prova nella valutazione dell'istruttoria come avrebbe, invece, dovuto fare stante il contrasto tra le prove assunte.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che non dovesse essere riconosciuto il premio latte munto, che vi fosse violazione dell'art. 25 CPL, contraddittorietà della sentenza e che fosse inapplicabile il divieto di discriminazione di cui alla direttiva n. 1999/70/CE.
Evidenziava, infatti, che lo stesso spettava solo in caso di contratto a tempo indeterminato e che l'art. 10 comma 2 del dlgs n. 368/2001 attuativo della
Direttiva 1999/70/CE prevedeva espressamente l'esclusione dalla sua disciplina dei rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato come definiti dall'art. 12 comma 2 del dlgs n. 375/1993.
Con il quarto motivo di appello sosteneva che vi fosse un'errata determinazione
3 del quantum con adesione a conclusioni peritali errata e che fossero erronee le basi e i parametri di calcolo.
Con il quinto motivo di appello censurava la condanna al pagamento della somma di euro 83.873,26 a titolo di differenze retributive.
Con il sesto motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in relazione al capo relativo alle spese di lite in conseguenza della richiesta riforma della sentenza appellata.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza, il rigetto di tutte le domande proposte dall'appellato.
Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 8 aprile 2024
[...] chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello proposto. CP_1
Domandava, in via di appello incidentale, in riforma del capo 1 della sentenza, che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, la Corte d'appello condannasse la società a riammetterlo con contratto a tempo pieno e mansioni di operaio inquadrato al livello di operaio qualificato super o in subordine di operaio qualificato del contratto provinciale del lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2019 alla data dell'effettiva riammissione in servizio nonché a mantenere come fringe benefit l'alloggio di servizio concessogli in
San Bartolomeo.
Chiedeva, sempre in via di appello incidentale, in riforma del capo 4 della sentenza, la condanna dell'appellante all'integrale rifusione delle spese processuali stante la completa fondatezza del ricorso introduttivo.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 29 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello proposto dalla relativo all'inquadramento come operaio Parte_2 qualificato dell'appellato.
Si osserva, innanzitutto, che l'appellato, come risulta dai contratti di lavoro prodotti, è stato assunto con le mansioni di mungitore.
Orbene l'art. 14 del contratto provinciale prevede che: “Sono Qualificati i lavoratori in possesso o non di titoli rilasciati da Scuole Professionali di
Agricoltura, sono capaci di eseguire a regola d'arte e in forma autonoma, lavori
4 di minor impegno e responsabilità di quelli previsti per gli ma Parte_5
sempre richiedenti particolari attitudini ed esperienza.
Sono Comuni i lavoratori che sono capaci di eseguire solo lavori di manovalanza generica.
Nel quadro di tali classificazioni le figure dei lavoratori e le mansioni corrispondenti, si esemplificano come segue, ferme restando le norme dettate dai titolo “assegnazione delle qualifiche” di questo articolo:..
Qualificati Super
Addetti alle stalle bovine da latte - Conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni necessarie per il completo e razionale governo di bestiame lattifero dell'allevamento e dei riproduttori presi in consegna, secondo le disposizioni date dalla direzione aziendale, con l'impiego di una attenta esecuzione.
In particolare devono conoscere le fondamentali norme della alimentazione per età, destinazione, sesso, razza, nonché le elementari correlazioni tra alimentazione, razza e selezione.
Per l'igiene, la profilassi e la cura delle malattie devono avere quel minimo di cognizioni necessarie, occorrenti per proporre interventi immediati del conduttore o del dirigente d'azienda.
L'igiene della stalla e la razionale sistemazione e conservazione del letame devono essere oggetto della qualificazione specifica del lavoratore…
Qualificati
Addetto ai bovini da latte: eseguono lavori di pulizia dei ricoveri, movimentano gli animali, provvedono alla distribuzione degli alimenti ed a semplici operazioni di mungitura.
Comuni
Sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali”
Orbene considerata la mansione di mungitura per cui l'appellato è stato assunto e considerato che lo stesso, come risulta anche dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, svolgeva detta mansione risulta corretto il suo inquadramento come operaio qualificato.
In particolare il teste ha riferito che l'appellato “si occupava Testimone_1 della mungitura e della pulizia della sala mungitura”, il teste ha Testimone_2 riferito: “ Ho scoperto che e non stavano bene perché non li _1 Per_2
5 vedevo in stalla nel periodo dall'anno 2014 circa all'anno 2016…ho visto lavorare in sala da mungere al posto di l'ho visto CP_1 Persona_3 io c'era sempre in affiancamento che gli dava istruzioni all'inizio e Parte_6 poi il lavoratore sapeva cosa doveva fare”, il teste ha detto: “ Testimone_3
Ho sempre visto e solo in sala mungitura”. Tes_1 CP_1
Né in contrario rileva che all'effettuazione delle operazioni di mungitura presenziasse uno dei titolari e che vi fossero sistemi di alimentazione e di mungitura automatici considerato che nella stessa declaratoria contrattuale si parla di “semplici” operazioni di mungitura e la maggior specializzazione nelle attività relative al bestiame è prevista solo per i lavoratori qualificati super, inquadramento che il giudice di primo grado non ha riconosciuto.
E', del resto, evidente che la mungitura non può rientrare tra i lavori di manovalanza generica.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato e va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello relativo alla determinazione delle ore e delle giornate di lavoro si osserva quanto segue.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di incapacità ex art. 246 cpc del teste
[...]
in quanto lo stesso non ha alcun titolo per intervenire nel presente Tes_1
giudizio e, quindi, non sussiste una sua incapacità ex art. 246 cpc
La circostanza che, al momento della deposizione testimoniale, avesse pendente una causa nei confronti dell'appellante per differenze retributive, poi conciliata, attiene all'attendibilità dello stesso, ma non ne determina un'incapacità a deporre.
Occorre, quindi, verificare se l'accertamento delle giornate e dell'orario di lavoro effettuato dal giudice di primo grado sulla base delle prove testimoniali e documentali sia condivisibile o se siano fondate, in tutto o in parte, le censure di parte appellante.
A tal fine è necessario, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado sul punto.
Nella stessa si legge: “La società si è sempre avvalsa di due mungitori contemporaneamente e non si spiega perché avrebbe dovuto sostenere il costo di due mungitori per poi utilizzarli con un orario ridotto.
Al ricorrente è stato assegnato un alloggio aziendale e tale costo per la società risulta eccessivo rispetto all'orario di lavoro risultante dalle busta paga.
6 , fornitore di mangimi della resistente per conto dell'azienda Testimone_4
, ha riferito che visitava la società mediamente due Tes_5 Parte_1
volte alla settimana ad orari non precisi ovvero dalle 5.30 della mattina sino alle ore 19; si tratteneva da 10 minuti sino a 2/3 ore a seconda delle operazioni previste in quanto prestava assistenza tecnica post vendita con presenza durante la visita ginecologica del veterinario ai capi di bestiame;
la sua attività prevedeva di interloquire con la proprietà identificata nei tre fratelli
[...]
, ed;
a seconda degli orari delle sue visite vedeva Per_4 _1 Parte_6
lavorare i tre fratelli con altre persone, ad esempio durante la mungitura Pt_1
vedeva prevalentemente in sala Rossi Pietro oppure oltre a due Parte_7
addetti alla mungitura (tra cui il ricorrente riconosciuto in udienza), gli era capitato di vedere anche solo i signori in quanto il suo accesso a detta Pt_1
sala era appunto per interloquire con la proprietà e quindi con i fratelli Pt_1
la stalla ha un grado di automazione che prevede la somministrazione per capo delle quantità prestabilite di mangime ed è quindi autosufficiente;
pure la pulizia delle deiezioni degli animali avviene in modo completo tramite automazione ovvero con l'ausilio di raschiatori;
per quanto concerne la mungitura avviene tramite l'impianto automatizzato e l'unica attività manuale è prevista per la pulizia della mammella e per l'attacco del gruppo di mungitura di ogni singolo capo;
aveva visto il ricorrente lavorare presso l'Azienda Rossi negli anni 2016
e 2017; era in dubbio per l'anno 2015 perché era passato troppo tempo;
non ha saputo indicare gli orari lavorativi svolti dal ricorrente anche se lo vedeva nel corso della mungitura e non aveva mai visto il ricorrente svolgere altre attività oltre alla mungitura;
la consistenza di mandria era di 280/290 capi e la mungitura riguardava invece una media giornaliera di 150/160 capi;
tali medie numeriche sono rimaste sostanzialmente invariate nel periodo dal 2015 al 2018; era al corrente di malattie che avevano avuto i fratelli ma non si ricordava Pt_1
in quali periodi.
, titolare della Viemme Zootecnica che si è occupato della Controparte_2 manutenzione della sala di mungitura e dell'impianto di distribuzione del mangime della resistente, ha dichiarato che le sue visite presso la
[...]
erano relative alla manutenzione ordinaria per 12 visite Parte_2
l'anno e alla manutenzione straordinaria, soprattutto riguardo all'impianto di mungitura e all'impianto di distribuzione mangime;
la permanenza per l'attività
7 di manutenzione ordinaria è di 3 /4 ore generalmente di mattina in quanto
l'impianto di mungitura riprende a funzionare alle 14.30 mentre per l'impianto di distribuzione mangime interviene per la manutenzione straordinaria solo quando viene chiamato;
nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria, e dunque al di fuori degli orari di mungitura, aveva sempre visto , Parte_7
e;
nel corso degli interventi straordinari effettuati anche durante _1 Per_2
l'orario di mungitura aveva visto, oltre ai signori saltuariamente anche Pt_1 il ricorrente;
l'orario di mungitura è dalle ore 2.30 alle 6.30 nonché dalle 14.30 alle 18.30 e era a conoscenza di tale orario proprio per gli interventi di manutenzione ordinaria che doveva effettuare al di fuori di tale orario;
nel periodo dal 2015 al 2018, fuori dagli orari di mungitura, nel corso dei loro interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aveva sempre visto i fratelli con i quali si rapportava;
dal 2015 al 2018 aveva fatto una media di Pt_1
interventi straordinari annuali di 20/25; l'impianto di mungitura era completamento automatizzato e l'operatore doveva solo svolgere le operazioni di pulitura della mammella, di attacco del gruppo di mungitura e poi, una volta avvenuto lo stacco automatico del gruppo, doveva procedere alla disinfezione della mammella di ogni singolo capo;
nel periodo dal 2015 al 2018 la mungitura riguardava una media giornaliera di 150/160 capi;
aveva avuto Persona_5
qualche problema di salute, ma non conosceva né il problema né il periodo in cui l'aveva avuto;
durante i suoi interventi aveva sempre visto il ricorrente saltuariamente con i signori durante la mungitura mentre dall'anno 2018 Pt_1
aveva visto anche un altro aiutante indiano, sempre saltuariamente durante
l'orario di mungitura;
dall'estate dell'anno 2019 aveva visto solo i signori Pt_1 lavorare nell'azienda.
, ha riferito di avere lavorato per l'Azienda Agricola Rossi dal Testimone_1
2018; conosceva di vista e poi aveva iniziato a lavorare con Controparte_1
lui nel 2018; anche se lo conosceva di vista sapeva gli orari che faceva;
dal
2015 al 2017 il ricorrente aveva lavorato tutti i giorni dalle 2.30 alle 7.30 al mattino e al pomeriggio;
ne era conoscenza anche perché sua moglie era amica della moglie di e si sentivano al telefono;
nel 2018 gli orari di CP_1 lavoro sono sempre stati quelli;
dall'ottobre del 2018 siccome la moglie era incinta gli è stato dato un giorno di riposo, ma gli erano stati tolti euro 100,00 dallo stipendio;
la stessa cosa era successa a lui;
si occupava della CP_1
8 mungitura e della pulizia della sala mungitura;
puliva con il rastrello le deiezioni delle vacche;
le vacche da mungere erano circa 165/170 e ciascuno si occupava della metà delle vacche da mungere. moglie di , ha riferito che nel Persona_6 Testimone_1 CP_1
2018 lavorava tutti i giorni;
dall'ottobre 2018 aveva avuto un giorno di riposo settimanale perché la moglie era incinta;
anche lei era incinta nello stesso periodo e anche a suo marito era stato dato un giorno di riposo settimanale. lavorava dalle 2.30 alle 7.30, al mattino e al pomeriggio;
suo CP_1
marito usciva di casa alla 2.10 e tornava a casa alle 7.10- 7.15.
, elettricista in qualità di libero professionista per l'Azienda Testimone_2
Agricola F.lli Rossi ha dichiarato che prima degli anni 2019/2020 era stato spesso presso l'Azienda Rossi per problemi alla struttura generale dell'impianto elettrico e vedeva , e nella sala da mungere;
gli Parte_7 _1 Per_2
capitava di andare presso la detta azienda agricola due/tre volte in settimana o anche di più quando avevano fatto lo studio tecnico che era durato circa tre anni, durante il quale si era fermato a lavorare presso l'Azienda Rossi anche 10 giorni consecutivamente;
già dall'anno 2013 c'era l'impianto di allevamento organizzato con sistemi automatici di pulizia, alimentazione e mungitura;
in quel periodo veniva chiamato spesso perché per cause diverse si bloccava
l'impianto e doveva intervenire;
c'erano le vacche nella stalla sono libere e hanno delle postazioni dove vanno a mangiare;
il cibo è regolato da un pedometro automatico che stabilisce quanto cibo erogare e in quanto tempo;
la zona dove si muovono le mucche viene pulita da un nastro in automatico che porta su un altro nastro esterno lo sporco e quest'ultimo viene poi portato automaticamente in concimaia;
e non stavano bene perché non _1 Per_2 li vedeva in stalla nel periodo dall'anno 2014 circa all'anno 2016; aveva visto lavorare in sala da mungere al posto di o , quando CP_1 _1 Per_2 sono stati male, nel periodo 2014/2015; a volte c'era e altre volte non c'era ma non ha saputo indicare per quanti giorni al mese;
c'era sempre in affiancamento
che gli dava istruzioni all'inizio e poi il lavoratore sapeva cosa Parte_6
doveva fare;
aveva sempre visto solo nella sala di mungitura e mai CP_1 lavorare in altri posti dell'azienda; andava in azienda quando c'erano i soci;
vedeva che era che lavava la sala prima di iniziare a mungere;
anche Parte_6
alla fine della mungitura era che si occupava di fare partire il Parte_6
9 lavaggio automatico, che doveva comunque sempre essere controllato.
ha dichiarato di frequentare, da una decina d'anni, una volta Testimone_3 alla settimana circa, l'Azienda Agricola F.lli Rossi in quanto li rifornisce di vari prodotti per la mungitura, la stalla e l'alimentazione degli animali in qualità di agente di commercio;
ha rapporti continuativi con tutti i tre fratelli i tre Pt_1 fratelli e il nipote lavorano nell'azienda a tempo pieno e Pt_1 continuativamente;
c'erano dei collaboratori perché due fratelli, e _1
, avevano avuto problemi di salute e avevano avuto necessità di avere Per_2 aiuto;
mungevano al giorno indicativamente 150 animali;
CO aveva un' ernia ed è stato inabile al lavoro;
CO aveva avuto un'operazione alla cistifellea che ha comportato un lungo periodo di assenza dal lavoro;
era _1
preoccupato di perdere la vista ed era stato ricoverato in cardiologia;
aveva lavorato presso l'Azienda Agricola nel periodo dal 2015 al CP_1
2018 e non era presente tutte le volte che andava in azienda, a volte c'era e a volte no;
quando vedeva era sempre presente;
quando CP_1 Tes_1
ci andava era sempre presente uno dei fratelli con e Pt_1 Tes_1
aveva visto e solamente in sala di CP_1 Tes_1 CP_1
mungitura e nella stalla lavorava un altro operaio che provvedeva alla distribuzione del foraggio, alla pulizia della lettiera e a dare il latte ai vitelli;
gli era capitato di vedere, quando era lì nel pomeriggio, che l'orario di inizio del lavoro del ricorrente era alle 2.15/2.30 circa e che terminava verso le ore
18.30.
, commerciante di bestiame con rapporti settimanali di lavoro Testimone_6 con l'azienda da circa 25 anni, ha dichiarato che vedeva i soci in Pt_1
Azienda;da circa sei/sette anni avevano un sistema di mungitura moderno nonché il trattore per il fieno e la ruspetta per portare via i liquami;
gli animali sono liberi e la pulizia viene fatta automaticamente con le ruspette;
a mungere aveva sempre visto o , a volte aiutati da uno o due dipendenti e _1 Parte_6
a volte solo loro;
non conosceva e il nome dei dipendenti;
l'azienda dispone di una mandria che va dai 140 ai 150 capi circa in mungitura;
complessivamente hanno circa 180 capi;
si recava abitualmente in azienda una volta in settimana ovvero il giovedì pomeriggio per un'oretta massimo;
gli era capitato eccezionalmente di andare dai F.lli Rossi la mattina presto verso le 5/5.30; sia
che CO hanno avuto problemi di salute;
CO era stato _1
10 abbastanza a lungo assente dal lavoro;
aveva avuto problemi alla retina _1
e che è stata una cosa lunga e che ha anche avuto altri problemi;
aveva visto degli aiutanti, a volte uno oppure due;
i soci erano sempre presenti quando ci andava lui.
, amica stretta di e della famiglia ha riferito di Testimone_7 Parte_7
passare in azienda tutti i giorni e che vedeva i soci in Azienda;
quando ci andava
e ci vado vedo sempre i quattro fratelli occuparsi dell'azienda, qualche Pt_1
volta aiutati da due persone indiane di cui non conosceva il nome;
[...]
e erano ammalati e per tale motivo era molto Per_4 _1 Parte_6
affaccendata e si allontanava durante le cene, anche alla Vigilia di Natale e a
Capodanno, perché alle due del mattino doveva andare in stalla;
nel 2010
[...]
aveva subito un intervento chirurgico e trar 2015 e il 2018 CO Per_4
aveva subito una recidiva e un secondo intervento chirurgico di ernia con un altro lungo un periodo di inabilità al lavoro;
tra il 2015 e il 2018 Persona_5 aveva subito un ricovero ospedaliero per “caduta di retina” e successiva recidiva a distanza di circa un anno e sempre nel 2018 un ricovero in cardiologia per astenia e cardiopalmo associato con conseguente necessità di assenza dal lavoro;
era stremata;
quando andavo a camminare nel Parte_6
pomeriggio passava in azienda e vedeva che usciva dalla stalla con i Parte_6 guanti neri che le coprivano quasi tutto il braccio e il grembiule;
con lei c'erano sempre i fratelli e una volta su tre anche l'aiutante indiano;
c'erano più spesso
i fratelli e meno l'aiutante indiano;
6.Il teste è colui che meglio conosceva il lavoro che veniva svolto ed Tes_1
era a più a stretto contatto con il ricorrente.
ha, a propria volta, convenuto l'azienda agricola per ottenere il Tes_1
pagamento di differenze retributive (giungendo poi ad una conciliazione), ma egli non si trova in una situazione di incapacità a testimoniare.
Le sue dichiarazioni sono risultate attendibile, coerenti con le risultanze contrattuali, mentre non si comprende, secondo le allegazioni di parte resistente, come sarebbe stato organizzato il lavoro dei due mungitori e quando gli stessi venivano chiamati. Non risulta che fossero stati organizzati dei turni di lavoro e non è immaginabile che i due mungitori rimanessero a disposizione del datore di lavoro e che venissero chiamati secondo il bisogno, in una situazione in cui la necessità era la medesima tutti i giorni.
11 Oltretutto, secondo la stessa allegazione dei ricorrenti, i soci e Persona_5
avevano avuto grossi problemi di salute, con recidiva, per cui è chiaro Per_2
che non si sono potuti dedicare al lavoro come facevano in precedenza.
Relativamente ai testi di parte resistente occorre evidenziare che si tratta di soggetti legati all'aziende da interessi economici (in quanto fornitori o incaricati di lavori) e da amicizia con i soci .
In via generale le indicazioni da loro fornite sulla presenza in Azienda del ricorrente sono generiche.
Va considerato che la mungitura non si protraeva per tutta la giornata, ma veniva effettuata in due turni mattutino e pomeridiano e pertanto vi era un'ampia fascia oraria in cui i due mungitori non erano presenti in Azienda..
Il teste ha confermato di avere visto i due addetti alla Testimone_4
mungitura lavorare insieme e che potevano essere presenti anche i soci;
altre volte aveva visto i soci.
Il manutentore ha dichiarato che di avere visto saltuariamente Controparte_2 il ricorrente e l'altro mungitore sempre con i fratelli ma le dichiarazioni Pt_1 sono poco precise sia perché secondo l'orario risultante dalle buste paga la presenza del ricorrente non poteva essere saltuaria, sia perché egli avrebbe dovuto vederlo più spesso almeno nel periodo di protratta malattia dei due soci.
Il teste a riferito di non sapere nulla dell'orario di lavoro del ricorrente Tes_2
pur dando atto di averlo visto operare sempre in sala mungitura.
Il teste ha dichiarato che non era sempre presente e che Tes_3 CP_1
quando vedeva era sempre presente . Pur essendo a CP_1 Tes_1
conoscenza dei problemi di salute dei soci il teste non ha riferito di avere Pt_1
notato una maggiore frequenza nella presenza di Dhraminder, almeno in certi periodi. Ricordato che ha lavorato solo nel 2018 e non è possibile Tes_1
che egli abbia visto i due mungitori sempre insieme (è però possibile che egli si sia confuso con il precedente mungitore), non si spiega perché in alcuni giorni servissero ben due mungitori in più e in altri nessun mungitore nonostante il medesimo numero di capi da mungere.
La teste , amica stretta della famiglia è persona che non Testimone_7 Pt_1
lavorava nella stalla e che non può avere una precisa conoscenza dell'organizzazione e dell'orario di lavoro dei dipendenti.
Va peraltro sottolineato che la presenza dei due mungitori non esclude che Pt_1
12 fosse molto impegnata nell'attività aziendale. Parte_6
7.Reputa quindi il Tribunale che il ricorrente, assunto come mungitore, abbia svolto per sette giorni almeno otto ore di lavoro in sala mungitura dal 22.9.2015 al 30.9.2018 e per sei giorni alla settimana dal 1.10.2018 al 31.12.2018.”
Richiamata per esteso la suddetta motivazione si osserva che la stessa è solo in parte condivisibile considerato che il teste sulla cui deposizione Testimone_1
il Tribunale ha principalmente fondato la sua decisione ha lavorato presso la società appellante solo a partire da febbraio 2018 e che, in relazione al periodo precedente, ha semplicemente riferito che: “Anche se lo conoscevo di vista sapevo gli orari che faceva all'Azienda Agricola confermo che dal 2015 al 2017 ha lavorato tutti i giorni dalle 2.30 alle 7.30 al mattino e al pomeriggio. Ne sono
a conoscenza perché mia moglie era amica della moglie di e si CP_1 sentivano al telefono.”
Orbene, come risulta dalla suddetta deposizione, detto teste non ha alcuna conoscenza diretta degli orari e dei giorni di lavoro dell'appellato in relazione al periodo dal 2015 al 2017 e, peraltro, sarebbe stato a conoscenza degli stessi solo in quanto gli sarebbero stati riferiti dalla propria moglie che li avrebbe appresi telefonicamente dalla moglie dell'appellato e neppure dallo stesso appellato.
Si osserva, poi, che la moglie del teste , Testimone_1 Persona_6
sentita a sua volta come teste, nulla ha riferito in relazione agli orari dell'appellato nel periodo 2015-2017 e, quindi, quanto riferito dal teste
[...]
in merito non risulta confermato neppure dalla deposizione della Tes_1 moglie da cui quest'ultimo l'avrebbe appreso.
Peraltro il teste non è stato nemmeno preciso nella sua Testimone_1 deposizione in quanto lo stesso in relazione all'anno 2018 ha riferito che: “ Nel
2018 gli orari di lavoro sono sempre stati quelli. Dall'ottobre del 2018 siccome la moglie era incinta gli è stato dato un giorno di riposo, ma gli sono stati tolti euro 100,00 dallo stipendio. La stessa cosa è successa me”.
Tuttavia lo stesso appellato nel ricorso introduttivo ha dedotto di aver lavorato per tutto l'anno 2018 e non solo da ottobre 2018 sei giorni su sette (cfr. pag. 18
e 26 del ricorso introduttivo e conteggi depositati), salvo in sede di note conclusive, dopo l'istruttoria, mutare inammissibilmente la deduzione.
Da quanto sopra esposto deriva che la valutazione del Tribunale che ha dato preminenza alla deposizione del teste rispetto al restante Testimone_1
13 materiale probatorio in relazione al suddetto periodo dal 2015 al 2017 non è condivisibile.
Si osserva, peraltro, che, però, non si può neppure ritenere provato in relazione al medesimo periodo, considerata l'istruttoria testimoniale di cui si dà atto anche nella motivazione della sentenza di primo grado sopra riportata e la documentazione prodotta dalle parti, che l'appellato abbia lavorato solo nei giorni indicati nelle buste paga.
Si evidenzia, innanzitutto, che dai contratti di lavoro depositati emerge che l'orario di lavoro dell'appellato era “full time” e, quindi, in base al CCNL di 39 ore settimanali, con la conseguenza che le buste paga in atti in cui risulta un minor orario di lavoro rispetto al tempo pieno, con indicati una serie di giorni di assenze non retribuite, non risultano attendibili.
Si osserva, infatti, che parte appellante non ha provato l'effettività di dette assenze non retribuite, come sarebbe stato suo onere, stante la previsione contrattuale di un orario a tempo pieno.
Considerato, quindi, che il rapporto di lavoro in base ai contratti a termine che si sono succeduti nel tempo era a tempo pieno, la circostanza che non risultano giustificate le assenze non retribuite indicate in busta paga, il fatto che all'appellato era stato dato in azienda un alloggio e che ciò è in contrasto con un rapporto di lavoro non continuativo, il fatto che nel periodo dal 2015 al 2017 lavorava con l'appellato anche un altro dipendente addetto alla mungitura e che
è poco sensato l'utilizzo di due lavoratori a tempo parziale, anziché di uno a tempo pieno assunto come tale, considerati gli orari di mungitura quali indicati dal teste e cioè dalle 2.30 alle 6.30 di mattino e dalle 14.30 alle Controparte_2
18.30 il pomeriggio e l'entità del bestiame da mungere pari a 150/160 capi ( cfr. teste si deve ritenere adeguatamente provato che l'appellato abbia Tes_4
effettivamente lavorato a tempo pieno come indicato nei contratti a termine stipulati tra le parti e non per il minor tempo indicato nelle buste paga.
Considerata la complessiva istruttoria orale svolta, il fatto che dalla stessa è risultato che la mungitura era automatizzata, che, comunque, si occupavano di tale attività anche i soci e soprattutto, la socia e la presenza, Parte_7
risultante dal LUL, di altri dipendenti oltre all'appellato ed in particolare di in via continuativa e di altri lavoratori seppure non in via Persona_7
continuativa, non è, invece, possibile ritenere adeguatamente provato, sulla base
14 della sola deposizione de relato e di dubbia attendibilità del teste
[...]
, che l'appellato nel periodo dal 2015 al 2017 abbia svolto anche Tes_1
lavoro straordinario.
In relazione all'anno 2018 si osserva quanto segue.
Si ritiene, innanzitutto, che l'appellato abbia lavorato anche nel 2018 a tempo pieno in quanto anche in tale periodo sono stati stipulati contratti a tempo pieno e valgono le medesime considerazioni di cui sopra.
Non si ritiene, però, che sia adeguatamente provato il dedotto straordinario neppure in tale anno.
Il teste che può avere conoscenza diretta solo da febbraio 2018 Testimone_1 ha riferito, come sopra detto, che l'appellato ha lavorato nel 2018 sette giorni alla settimana sino a settembre 2018 quando gli è stato concesso un giorno di riposo e ciò, come già detto, è in contrasto con le stesse deduzioni del ricorso introduttivo del medesimo appellato con la conseguenza che la sua deposizione, anche a prescindere dalla circostanza che al momento della testimonianza avesse una causa nei confronti della società appellata, non può essere ritenuta attendibile.
In relazione alla deposizione della teste moglie di Persona_6 [...]
si osserva, innanzitutto, che la stessa non aveva alcuna conoscenza Tes_1 diretta dei giorni e degli orari di lavoro dell'appellato, né ha specificato come ne fosse a conoscenza.
La sua deposizione è, peraltro, parimenti inattendibile perchè ha riferito che l'appellato aveva lavorato sino a settembre 2018 sette giorni alla settimana e come detto ciò è in contrasto con le stesse deduzioni contenute nel ricorso introduttivo.
Né considerato quanto sopra detto in relazione al precedente periodo di lavoro e tenuto conto che nel 2018 a partire da luglio (cfr. LUL) lavorava in azienda oltre all'appellato e a anche , assunto probabilmente Testimone_1 Persona_8
anche a causa dei concomitanti problemi di salute dei soci e , si _1 Per_2
può ritenere provato, neppure per presunzioni, il dedotto straordinario in relazione all'anno 2018.
Come, infatti, asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 4076/2018 n.
16150/2018) “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di
15 lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
Ne consegue, quindi, che, in forza di quanto sopra esposto, si ritiene provato che l'appellato abbia lavorato a tempo pieno e, cioè, per 39 ore settimanali come previsto dall'art. 34 del CCNL e dagli artt. 17 e 18 pro tempore vigenti del CPL durante tutto il rapporto di lavoro che si è svolto, tra le parti e che, invece, non sia provato lo straordinario.
In relazione alle ulteriori richieste di differenze retributive si osserva quanto segue.
In relazione alla maggiorazione per lavoro notturno si osserva che l'art. 19 del contratto provinciale di lavoro (con disposizione identica in relazione al lavoro notturno a quella dell'art. 20 del precedente contratto provinciale di lavoro) prevede che: Lavoro straordinario - Festivo - Notturno - Banca ore
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario ordinario di lavoro
b) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
c) Lavoro notturno quello eseguito dalle 22 della sera alle 5 del mattino”
Orbene dall'istruttoria espletata è risultato provato che la mungitura di mattina veniva effettuata dalle 2.30 alle 6.30 e tale circostanza trova riscontro nelle stesse deduzioni della memoria difensiva di primo grado dell'appellante.
Considerato che l'orario di lavoro settimanale, come sopra detto, era di 39 ore, che in base agli art. 34 CCNL e 17 e 18 CPL l'orario può essere distribuito su sei giorni o su cinque giorni, tenuto conto che l'appellato nel ricorso deduceva di lavorare 10 ore al giorno, che le giornate di lavoro segnate nel LUL erano di otto ore, della circostanza che vi era una pluralità di persone, tra cui i soci, che si occupavano della mungitura, che non risultano elementi per ritenere che vi fosse una distribuzione dell'orario di lavoro in sei giorni, si deve ritenere provato che l'appellato lavorasse per cinque giorni alla settimana nell'orario dalle 2.30 alle 6.30.
Ne consegue, quindi, che l'appellata è tenuta a corrispondere per cinque giorni alla settimana la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL dalle ore
16 2,30 alle 5 e, quindi, per 2,5 ore.
Sulla questione relativa alla percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno su cui verte il quarto motivo di appello si dirà infra.
In relazione alle ulteriori richieste di differenze retributive dipendenti anche dalla qualificazione del rapporto di lavoro come contratto a tempo determinato o indeterminato si dirà infra.
Il secondo motivo di appello risulta, quindi, solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui sopra.
Per motivi di ordine logico deve, quindi, essere esaminato prima del terzo motivo di appello il primo motivo di appello incidentale.
Si ritiene che lo stesso sia infondato seppure debba essere integrata la motivazione della sentenza di primo grado
Nella stessa si legge: “L'eccezione di decadenza è fondata. L'art 23 CCNL
Operai agricoli ( doc 16 ric.) recita. “Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione
– 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”
Orbene, il requisito del superamento dei 180 giorni di lavoro effettivo- per quanto di dirà in seguito- era certamente maturato nel 2016 sicché, tenuto conto della continuità della prestazione, si è verificata la decadenza prevista dall'art
23 sopra richiamato.”
Occorre, innanzitutto, premettere che ai rapporti di lavoro agricolo non si applica la disciplina generale in materia di contratto di lavoro a termine come previsto dall'art. 29 del dlgs n. 81/2015.
L'art. 29 del dlgs n. 81/2015, infatti, prevede che: “
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:..
17 b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375”
Si ritiene, poi, che in relazione alla disciplina del contratto a termine e segnatamente alla sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato prevalga la disciplina contenuta nel CCNL rispetto a quella del contratto provinciale.
L'art. 2 del CCNL, infatti, prevede che: “Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del
CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale…”
Gli articoli n. 90 e 91 contengono il riferimento ad una serie di articoli del CCNL, ma tra questi non rientrano gli articoli 21,22 e 23 relativi al contratto a termine e alla sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Peraltro, come si evince dall'art. 2 del CCNL, la contrattazione provinciale ha come scopo precipuo quello di definire i salari, mentre può statuire sulle altre materie secondo determinati ambiti e deve riguardare “istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale”.
Ne consegue, quindi, che stante quanto indicato nell'art. 2 del CCNL, il CCNL nella materia del contratto a termine deve considerarsi prevalente sul contratto provinciale, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato.
Considerato il combinato disposto degli artt. 21, 22 e 23 del CCNL ed in mancanza della previsione della trasformazione del contratto a termine per il mero utilizzo del contratto a termine in casi diversi da quelli strettamente indicati nei suddetti articoli si deve ritenere che la trasformazione del contratto a termine operi solo nel caso previsto dall'art. 23 CCNL e con la decadenza ivi prevista.
In particolare l'art. 23 del CCNL intitolato “ Trasformazione del rapporto” prevede che: “Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti
18 originariamente a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
2. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 21 e 22 del presente CCNL;
3. agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.”
Orbene dalla lettura della suddetta disposizione risulta che il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro spetta se nell'arco di dodici mesi dalla data di assunzione sono state effettuate 180 giornate di effettivo lavoro e il lavoratore decade da tale diritto se non lo esercita entro sei mesi dal perfezionamento delle
180 giornate.
Il Tribunale di primo grado ha statuito la decadenza dell'appellato in quanto “il requisito del superamento dei 180 giorni di lavoro effettivo- per quanto di dirà in seguito- era certamente maturato nel 2016 sicché, tenuto conto della continuità della prestazione, si è verificata la decadenza prevista dall'art 23 sopra”
Parte appellata sostiene, invece, che “il diritto alla conversione del rapporto a seguito del raggiungimento delle 180 giornate di lavoro su 12 mesi di assunzione non può ritenersi “consumato” a seguito del decorso della prima parte del rapporto intercorso tra le parti, ma – tenuto conto della sequenza di distinti contratti a tempo determinato – poteva essere esercitato anche successivamente
a condizione di potere vantare le 180 giornate di lavoro su 12 mesi di assunzione.
19 Sotto tale profilo, va evidenziato che il rapporto terminava il 31.12.2018 e che
l'odierno appellato esercitava il diritto già in data 2.1.2019 (doc. 7 fascicolo di parte di primo grado) e quindi immediatamente! Ne consegue che rispetto all'anno 2018 il lavoratore può senz'altro far valere anche i presupposti previsti dal CCNL per la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato.”
Orbene se è vero che essendoci stati una serie di contratti a termine il diritto non può considerarsi consumato al primo raggiungimento dei 180 giorni, tuttavia bisogna applicare la norma del contratto collettivo facendo riferimento analiticamente alla successione dei contratti a termine per verificare se vi sia stata o meno decadenza e, quindi, considerando la data di stipula dei contratti e il successivo decorso di dodici mesi dall'assunzione.
I contratti stipulati tra le parti come indicato nel ricorso introduttivo sono i seguenti:
a) 22/09/2015->30/09/2015 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno b) 01/10/2015-> 31/10/2015 Proroga "LAVORO A TEMPO DETERMINATO"
a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno c) 01/11/2015-> 31/12/2015 Proroga "LAVORO A TEMPO DETERMINATO"
a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno d) 01/01/2016-> 31/03/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno e) 01/04/2016-> 30/06/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno f) 01/07/2016-> 30/09/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno g) 01/10/2016-> 31/12/2016 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno h) 02/01/2017-> 31/03/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno i) 01/04/2017-> 30/06/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno j) 01/07/2017-> 30/09/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno k) 01/10/2017-> 31/12/2017 Assunzione "LAVORO A TEMPO
20 DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore Orario Tempo pieno l) 01/01/2018-> 31/03/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno m) 01/04/2018-> 30/06/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno n) 01/07/2018-> 30/09/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno o) 01/10/2018-> 31/10/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore - Orario Tempo pieno p) 01/11/2018-> 31/12/2018 Assunzione "LAVORO A TEMPO
DETERMINATO" a TD nella mansione di mungitore Orario Tempo pieno.
Orbene come indicato dal Tribunale il lavoratore in relazione ai primi dodici mesi dalla prima assunzione e cioè dal 22 settembre 2015 (ultimo contratto a termine in questo periodo 01/07/2016 - 30/09/2016) è decaduto dalla possibilità di richiedere la trasformazione a tempo indeterminato essendo ampiamente decorsi i sei mesi dai 180 giorni di lavoro effettivo in tale primo lasso di tempo.
In relazione al successivo periodo di dodici mesi dall'assunzione con contratto del 1 ottobre 2016 (ultimo contratto 01/07/2017 -30/09/2017) il lavoratore parimenti è decaduto dalla possibilità di richiedere la trasformazione a tempo indeterminato essendo ampiamente decorsi i sei mesi dai 180 giorni di lavoro effettivo in tale lasso di tempo.
Nel successivo periodo di dodici mesi dall'assunzione con contratto del 1 ottobre
2017 (ultimo contratto dal 1 luglio 2018 al 30 settembre 2018) il lavoratore è parimenti decaduto dalla possibilità di richiedere la trasformazione a tempo indeterminato essendo decorsi in data 2 gennaio 2019 i sei mesi dai 180 giorni di lavoro effettivo considerato quanto sopra detto in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno e alla distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni essendo i 180 giorni maturati il 8 giugno 2018 con termine di decadenza scadente l'8 dicembre 2018.
Nel successivo periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 non si è, poi, perfezionato il requisito dei 180 giorni di lavoro effettivo.
Da quanto sopra esposto deriva che la decisione del giudice di primo grado in parte qua in relazione alla domanda di instaurazione di un contratto a tempo indeterminato proposta dall'appellato integrando la motivazione come sopra
21 deve essere confermata e va rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato.
In relazione al terzo motivo di appello inerente al riconoscimento effettuato dal
Tribunale del premio latte munto si osserva quanto segue.
Deve essere, innanzitutto, richiamata la motivazione del giudice di primo grado sul punto.
Nella stessa si legge: “Il ricorrente chiede poi il pagamento del premio latte munto.
L'art 26 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai Agricoli e prevede che “…agli operai a tempo indeterminato, addetti agli Parte_4
allevamenti da latte, spetta un compenso pari al 2% del latte munto, calcolato sul valore del prezzo determinato semestralmente in sede regionale secondo la legge n. 306/75…In attesa della definizione della nuova normativa, si concorda di congelare il valore di ogni quintale di latte munto in € 0,76”.
Nel caso di specie deve essere riconosciuto al ricorrente tale premio stante la continuità del rapporto per la conclusione dei numerosi contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo.
La situazione di fatto è pienamente assimilabile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorrente inoltre richiama correttamente il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, in forza della Direttiva n. 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato) nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza affermatosi in materia.
La diversità di trattamento non può fondarsi sulla tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato), ma sulle specifiche mansioni.
Nel caso di specie pur essendo i contratti conclusi tempo determinato, il ricorrente ha svolto per lungo tempo lo stesso lavoro di mungitore che avrebbe svolto un lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
Gli va quindi riconosciuto il premio latte munto, da determinarsi considerando la presenza in azienda di tre mungitori dal momento che dall'istruttoria è emerso che anche era spesso in sala mungitura.” Parte_7
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia condivisibile e che le censure dell'appellante siano infondate.
22 Parte appellata, infatti, sin dal ricorso introduttivo aveva chiesto la corresponsione di tale premio non solo in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma anche a prescindere da ciò proprio ponendo a fondamento il divieto di discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, in forza della Direttiva
n. 1999/70/CE.
La sentenza non può, quindi, essere considerata contraddittoria, a dispetto di quanto affermato da parte appellante, per avere da una parte rigettato la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e riconosciuto dall'altra il premio latte munto.
Il ragionamento del giudice di primo grado che ha ritenuto applicabile la suddetta direttiva anche al contratto di lavoro agricolo è corretto non essendo lo stesso escluso dalla medesima e, del resto, la sua applicabilità anche al lavoro agricolo
è ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.in motivazione Cass. lav. n. 7450/2024).
Né in contrario rileva che dalla disciplina del contratto a termine di cui al dlgs n.
81/2015 e prima dal dlgs n. 368/2001 sia escluso il rapporto di lavoro in agricoltura in quanto ciò non deriva dal fatto che allo stesso non si applichi la direttiva, ma semplicemente dal fatto che, come risulta dall'art. 29 del dlgs n.
81/2015, lo stesso ha già una specifica disciplina.
Orbene non vi è dubbio che nel caso di specie sia applicabile il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che al punto 1 dispone : “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”
L'appellato ha lavorato ininterrottamente da settembre 2015 a dicembre 2018 in forza di una pluralità di contratti a termine svolgendo sempre le mansioni di mungitore e la sua posizione è del tutto assimilabile a quella di un lavoratore a tempo indeterminato come dimostrato anche dal fatto che se non fosse incorso nella decadenza avrebbe potuto ottenere la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
23 Non vi sono, quindi, ragioni oggettive perché allo stesso non sia riconosciuto il premio latte munto.
Ne consegue, pertanto, che questo motivo di appello è infondato e la statuizione del giudice di primo grado sul punto va confermata
Ne deriva, inoltre, considerato che si condividono le valutazioni del giudice di primo grado in merito alla suddivisione del premio su tre lavoratori considerato che dall'istruttoria è risultato che si occupava della mungitura in via continuativa anche e che, comunque, tale statuizione non è stata fatta oggetto Parte_7 di appello incidentale, che all'appellato spetta a titolo di premio latte munto la somma lorda di € 12.815,04.
Il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al quarto motivo di appello relativo alla determinazione del quantum si osserva quanto segue.
Come sopra detto la qualificazione dell'appellato come operaio qualificato è corretta, mentre non è effettivamente corretto il montante ore in quanto non risulta provato lo straordinario, ma solo lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
CO quanto indicato in relazione al terzo motivo di appello il premio latte munto risulta dovuto.
Risulta, inoltre, infondata la censura di parte appellante relativa alla maggiorazione al 45% del lavoro notturno e del 95% per lavoro notturno festivo per operaio qualificato non turnista.
L'art.27 del Contratto provinciale (la previsione dell'art. 29 del precedente contratto provinciale in relazione al lavoro notturno è identica) prevede che:
“Maggiorazioni per lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione conglobata sono le seguenti:
- Lavoro straordinario 30%;
- Lavoro festivo 55%;
- Lavoro notturno 45%;
- Lavoro straordinario festivo 65%;
- Lavoro festivo notturno 95%.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del
24 lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l'appellato lavorasse con regolari turni periodici e, del resto, parte appellante non ha nemmeno dedotto ciò nella memoria difensiva.
Considerato quanto sopra detto all'appellato deve essere riconosciuta la maggiorazione del 45% per lavoro notturno per 2,5 ore per cinque giorni alla settimana e al 95% per lavoro notturno festivo limitatamente ai giorni festivi lavorati indicati in busta paga.
Si rileva, poi, che non risulta contestata da parte appellante la debenza nel calcolo della retribuzione dell'appellato del terzo elemento previsto per gli operai a tempo determinato dall'art. 49 CCNL e che l'appellato non ha proposto appello incidentale in relazione alle differenze retributive come liquidate nella sentenza di primo grado aderendo, quindi, alla metodologia di calcolo utilizzata dalla ctu e condivisa dal Tribunale che ha ritenuto corretta la quantificazione effettuata dal ctu e cioè “contratto a tempo determinato (OTD), lavoro notturno calcolato con la maggiorazione del 45% (operaio qualificato non turnista) e lavoro festivo notturno con l'applicazione del 95% ai sensi del CCNL e dell'art. 27 del contratto provinciale 2017; retribuzione e terzo elemento (30,44%) così come disposto dall'art. 49 CCNL;
riconoscimento del premio latte munto calcolato con ipotesi di 3 lavoratori”.
Orbene fermo quanto sopra detto in relazione alla mancata prova di effettuazione del lavoro straordinario e ritenuto che si debbano ritenere provati come unici giorni lavorati festivi quelli indicati in busta paga, ai fini del computo delle differenze retributive deve essere utilizzata la medesima metodologia di calcolo adottata dalla ctu e condivisa dal tribunale. In particolare va, quindi, riconosciuto il terzo elemento con esclusione della somma richiesta per ferie asseritamente non godute.
Il quinto motivo di appello relativo alla condanna al pagamento della somma di euro 83.873,26 a titolo di differenze retributive in cui si reiterano le censure dei precedenti motivi di appello deve considerarsi assorbito.
In relazione al sesto motivo di appello relativo alle spese giudiziali di primo grado si osserva l'appello è solo in parte fondato e che, pertanto, tale motivo così come formulato non può essere accolto.
Non può parimenti essere accolto il secondo motivo di appello incidentale con
25 cui è stata censurata la compensazione parziale delle spese del primo grado di giudizio dal momento che il primo motivo di appello incidentale è infondato e l'appello è in parte fondato.
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello proposto e a parziale modifica della sentenza di primo grado, deve dichiararsi che ha lavorato a Controparte_1
tempo pieno (39 ore settimanali) con mansioni di mungitore e livello di operaio qualificato, CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti pro tempore vigenti, in forza di contratti a tempo determinato, continuativamente dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre
2018 alle dipendenze della società che ha svolto 2,5 Parte_8
ore di lavoro notturno per cinque giorni alla settimana durante l'intero periodo di lavoro, con diritto alla maggiorazione del 45%, e le ore di lavoro festivo domenicale, con diritto alla maggiorazione del 55%, e festivo notturno, con diritto alla maggiorazione del 95% risultanti dalle buste paga.
La società deve, quindi, essere condannata a Parte_8
corrispondere a la differenza tra la retribuzione, compreso il Controparte_1
TFR, spettante in base al CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ad un lavoratore a tempo determinato, a tempo pieno (39 ore settimanali) con livello di operaio qualificato, con la maggiorazione al 45% per 2,5 ore di lavoro notturno per cinque giorni alla settimana e con maggiorazione rispettivamente al 95% e al
55% per le ore di lavoro festivo notturno e di lavoro festivo domenicale risultanti dalle buste paga, terzo elemento come disposto dall'art. 49 CCNL per l'intero periodo di lavoro dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 e la somma lorda di euro 12.815,04 per premio latte munto, da una parte, e quanto già versato dalla società a titolo di retribuzione, comprensiva del TFR, Parte_8
durante il rapporto di lavoro pari ad euro 54532,52 lordi (51.868,06 + 2664,46), somma risultante dalla ctu non contestata in parte qua (cfr. conteggi ctu) dall'altra, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si deve, poi, dare atto che, come risulta dalla dichiarazione dei procuratori delle parti all'udienza del 24 ottobre 2024, è già stata pagata dalla società appellante in sede esecutiva la maggiore somma indicata come dovuta nella sentenza di primo grado.
26 Stante la reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura della metà.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società e si liquidano come in dispositivo con Pt_8 Parte_8
distrazione a favore del procuratore antistatario.
Stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica devono essere poste integralmente definitivamente a carico di Controparte_3 Parte_8
come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte anche in caso di parziale compensazione delle spese giudiziali ( cfr. Cass civ n. 22868/2019).
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 600/2023 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto e a parziale modifica della sentenza di primo grado:
- dichiara che ha lavorato a tempo pieno (39 ore settimanali) Controparte_1
con mansioni di mungitore e livello di operaio qualificato, CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti pro tempore vigenti, in forza di contratti a tempo determinato, continuativamente dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 alle dipendenze della società che ha svolto 2,5 ore di lavoro notturno Parte_8
per cinque giorni alla settimana durante l'intero periodo di lavoro, con diritto alla maggiorazione del 45%, e le ore di lavoro festivo domenicale, con diritto alla maggiorazione del 55%, e festivo notturno, con diritto alla maggiorazione del 95% risultanti dalle buste paga
- condanna per l'effetto la società in persona del Parte_8
legale rappresentante pro tempore a corrispondere a la Controparte_1
differenza tra la retribuzione, compreso il TFR, spettante in base al CCNL operai agricoli e florovivaisti e contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti pro tempore vigenti, ad un lavoratore a tempo determinato, a tempo
27 pieno (39 ore settimanali) con livello di operaio qualificato, con la maggiorazione al 45% per 2,5 ore di lavoro notturno per cinque giorni alla settimana e con maggiorazione rispettivamente al 95% e al 55% per le ore di lavoro festivo notturno e di lavoro festivo domenicale risultanti dalle buste paga, terzo elemento come disposto dall'art. 49 CCNL per l'intero periodo di lavoro dal 22 settembre 2015 al 31 dicembre 2018 e la somma lorda di euro 12.815,04 per premio latte munto, da una parte, e quanto già versato dalla Parte_9
a titolo di retribuzione, comprensiva del TFR, pari ad euro
[...]
54532,52, dall'altra, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, dando atto che è già stata versata la maggior somma indicata come dovuta nella sentenza di primo grado;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) condanna la società persona del legale Parte_10
rappresentante pro tempore a rifondere a le spese dei due Controparte_1
gradi di giudizio che liquida previa compensazione della metà per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 6000,00 per compensi e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 5000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
4) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di
[...]
Parte_9
5) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 29 aprile 2025
Il Consigliere rel
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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