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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/10/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MB AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2489/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]del Bosco (CN), rappresentata e difesa dall'avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2 18.06.1962, residente in [...]del Bosco (CN) rappresentato e difeso dall'avv. CIANCIA GIANLUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BRA il 02/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: e maggiorenni non Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Alba in data 28.04.2009 (R.G. 519/2009).
Con ricorso depositato il 31/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in BRA il Parte_1 Parte_2 02/05/1998, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998 parte II serie A n. 18 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il padre Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra a mezzo di Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, alle stesse coordinate attualmente in uso, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, l'importo mensile di €. 700 (rivalutabile annualmente secondo indice Istat), pari ad €. 350 per ogni figlia, sino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza economica da parte di ciascuna di loro;
A tal fine la Sig.ra si impegna a fornire al padre, direttamente o per il tramite delle ragazze, Pt_1 informativa in merito ad ogni mutamento rilevante della situazione occupazionale delle figlie;
Il padre provvederà inoltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie secondo le previsioni di cui al protocollo del Tribunale di Asti, eccettuato il rimborso dell'abbonamento ferroviario per la figlia concordando invece quale dovuta la quota del 50% Per_1 relativa all'abbonamento ferroviario Sommariva del Bosco – Torino per la figlia studentessa Per_2 universitaria;
PRENDE ATTO CHE:
2 Le parti dichiarano di essere entrambe autonome ed economicamente autosufficienti e di disporre ciascuna di idonea abitazione, con conseguente reciproca rinuncia alle richieste di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
L'assegno unico universale per i figli – se e nella misura dovuta – è attribuito in via esclusiva alla sola Sig.ra che è pertanto legittimata a provvedere in proprio e per l'intero alla Parte_1 richiesta e alla riscossione di tale assegno.
In ogni caso con espressa pattuizione che detti assegni saranno girati alla Sig.ra Parte_1 nel caso in cui vengano erogati al Sig. ; Parte_2
Stante la maggiore età delle figlie, le stesse provvederanno direttamente a contattare il padre onde concordare incontri e visite con lo stesso;
Le parti espressamente concordano che il Sig. consegnerà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 la propria fede nuziale, provvedendovi entro 30 giorni dall'emanazione della sentenza di
[...] divorzio;
Per il resto le parti dichiarano altresì di aver già regolato e definito prima del deposito del presente ricorso ogni altro rapporto economico e/o patrimoniale tra le stesse intercorso, senza più avere reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo e/o ragione retro;
Ciascuna delle parti provvederà al pagamento degli onorari del proprio avvocato.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa MB AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MB AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2489/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]del Bosco (CN), rappresentata e difesa dall'avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2 18.06.1962, residente in [...]del Bosco (CN) rappresentato e difeso dall'avv. CIANCIA GIANLUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BRA il 02/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: e maggiorenni non Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Alba in data 28.04.2009 (R.G. 519/2009).
Con ricorso depositato il 31/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in BRA il Parte_1 Parte_2 02/05/1998, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998 parte II serie A n. 18 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il padre Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra a mezzo di Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, alle stesse coordinate attualmente in uso, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, l'importo mensile di €. 700 (rivalutabile annualmente secondo indice Istat), pari ad €. 350 per ogni figlia, sino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza economica da parte di ciascuna di loro;
A tal fine la Sig.ra si impegna a fornire al padre, direttamente o per il tramite delle ragazze, Pt_1 informativa in merito ad ogni mutamento rilevante della situazione occupazionale delle figlie;
Il padre provvederà inoltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie secondo le previsioni di cui al protocollo del Tribunale di Asti, eccettuato il rimborso dell'abbonamento ferroviario per la figlia concordando invece quale dovuta la quota del 50% Per_1 relativa all'abbonamento ferroviario Sommariva del Bosco – Torino per la figlia studentessa Per_2 universitaria;
PRENDE ATTO CHE:
2 Le parti dichiarano di essere entrambe autonome ed economicamente autosufficienti e di disporre ciascuna di idonea abitazione, con conseguente reciproca rinuncia alle richieste di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
L'assegno unico universale per i figli – se e nella misura dovuta – è attribuito in via esclusiva alla sola Sig.ra che è pertanto legittimata a provvedere in proprio e per l'intero alla Parte_1 richiesta e alla riscossione di tale assegno.
In ogni caso con espressa pattuizione che detti assegni saranno girati alla Sig.ra Parte_1 nel caso in cui vengano erogati al Sig. ; Parte_2
Stante la maggiore età delle figlie, le stesse provvederanno direttamente a contattare il padre onde concordare incontri e visite con lo stesso;
Le parti espressamente concordano che il Sig. consegnerà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1 la propria fede nuziale, provvedendovi entro 30 giorni dall'emanazione della sentenza di
[...] divorzio;
Per il resto le parti dichiarano altresì di aver già regolato e definito prima del deposito del presente ricorso ogni altro rapporto economico e/o patrimoniale tra le stesse intercorso, senza più avere reciprocamente nulla a pretendere per alcun titolo e/o ragione retro;
Ciascuna delle parti provvederà al pagamento degli onorari del proprio avvocato.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa MB AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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