TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Monica Tarchi Giudice Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4137/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Katja Lo Re che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
contro
:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio degli avv. Caterina Boccaccini e Alessandra Rossini che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso delle figlie minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
le minori staranno con il padre una settimana il martedì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente e il fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena;
la settimana successiva dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
due settimane di vacanza durante il periodo estivo;
durante le vacanze natalizie sarà garantita l'alternanza annuale delle festività e le parti si organizzeranno in funzione dei turni di lavoro e delle eventuali ferie per garantire la pariteticità della frequentazione fra i genitori;
analogamente per le vacanze pasquali;
inoltre le minori staranno con il padre nelle due settimane che lui avrà di ferie durante l'anno scolastico, fermo restando il rispetto tendenziale degli impegni scolastici delle minori;
porre a carico del padre la somma di € 150,00 mensili per figlia (€ 450,00 complessivi); la madre percepirà interamente l'assegno unico;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 e le spese di mensa scolastica;
ciascuno dei genitori sosterrà le spese di babysitter di cui usufruirà; ai fini della risoluzione della questione patrimoniale derivanti dal matrimonio, Parte_1
si impegna a trasferire alla coniuge a titolo gratuito la proprietà del garage sito in
[...]
Figline e Incisa Valdarno, loc. Burchio, via del Paretaio, 4, scala B con spese dell'atto notarile e accessori a carico di;
con spese compensate e successiva Controparte_1 rimessione sul ruolo ai fini del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio il 2.3.2013 in Bagno a Ripoli (FI) con , dalla cui unione erano Controparte_1
Per_ nate le gemelle e il 20.10.15 e la figlia il 27.10.18- Ha esposto che il Per_1 Per_3 rapporto coniugale era entrato in crisi a causa del venir meno della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi e di una sopravvenuta incompatibilità caratteriale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e, all'esito, di divorzio, l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo paterno di 130 euro mensili per figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie e la ripartizione fra i genitori dell'assegno unico.
Con comparsa costitutiva , ha richiesto l'addebito della separazione al Controparte_1 ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà, un contributo paterno di euro 600 per il mantenimento per le figlie e la percezione integrale dell'assegno unico, concordando per il resto quanto alla collocazione e frequentazione delle minori.
pagina 2 di 5 All'udienza del 8.7.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno concluso congiuntamente come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti che garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con entrambi i genitori e un adeguato mantenimento, tenuto conto della domiciliazione prevalente presso la madre.
Ai fini della risoluzione delle questioni patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti hanno anche concordato l'impegno di a trasferire alla coniuge a titolo Parte_1 gratuito la proprietà del garage sito in Figline e Incisa Valdarno, loc. Burchio, via del
Paretaio, 4, scala B con spese dell'atto notarile e accessori a carico di . Di Controparte_1 ciò il Tribunale prende atto.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Controparte_1
28.9.1975, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Parte_1
2.3.2013 in Bagno a Ripoli (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bagno a Ripoli (FI) al n. 1, parte 2, serie C, anno 2013);
dispone l'affido condiviso delle figlie minori, con domiciliazione prevalente presso la madre;
pagina 3 di 5 le minori staranno con il padre, una settimana, dall'uscita di scuola del martedì fino alla mattina seguente e il fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena;
la settimana successiva, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie sarà garantita l'alternanza annuale delle festività e le parti si organizzeranno in funzione dei turni di lavoro e delle eventuali ferie per garantire la pariteticità della frequentazione fra i genitori;
analogamente saranno concordate le vacanze pasquali;
inoltre, le minori staranno con il padre nelle due settimane che lui avrà di ferie durante l'anno scolastico, fermo restando il rispetto tendenziale degli impegni scolastici delle minori;
pone a carico del padre la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia (€ 450,00 complessivi) quale contributo al loro mantenimento, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di luglio 2026 in base agli indici ISTAT;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da linee guida del
CNF 2017, e le spese di mensa scolastica;
ciascuno dei genitori sosterrà le spese di babysitter di cui usufruirà;
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
compensa tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 luglio 2025.
pagina 4 di 5 Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Monica Tarchi Giudice Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4137/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Katja Lo Re che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
contro
:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio degli avv. Caterina Boccaccini e Alessandra Rossini che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso delle figlie minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
le minori staranno con il padre una settimana il martedì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente e il fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena;
la settimana successiva dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
due settimane di vacanza durante il periodo estivo;
durante le vacanze natalizie sarà garantita l'alternanza annuale delle festività e le parti si organizzeranno in funzione dei turni di lavoro e delle eventuali ferie per garantire la pariteticità della frequentazione fra i genitori;
analogamente per le vacanze pasquali;
inoltre le minori staranno con il padre nelle due settimane che lui avrà di ferie durante l'anno scolastico, fermo restando il rispetto tendenziale degli impegni scolastici delle minori;
porre a carico del padre la somma di € 150,00 mensili per figlia (€ 450,00 complessivi); la madre percepirà interamente l'assegno unico;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 e le spese di mensa scolastica;
ciascuno dei genitori sosterrà le spese di babysitter di cui usufruirà; ai fini della risoluzione della questione patrimoniale derivanti dal matrimonio, Parte_1
si impegna a trasferire alla coniuge a titolo gratuito la proprietà del garage sito in
[...]
Figline e Incisa Valdarno, loc. Burchio, via del Paretaio, 4, scala B con spese dell'atto notarile e accessori a carico di;
con spese compensate e successiva Controparte_1 rimessione sul ruolo ai fini del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio il 2.3.2013 in Bagno a Ripoli (FI) con , dalla cui unione erano Controparte_1
Per_ nate le gemelle e il 20.10.15 e la figlia il 27.10.18- Ha esposto che il Per_1 Per_3 rapporto coniugale era entrato in crisi a causa del venir meno della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi e di una sopravvenuta incompatibilità caratteriale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e, all'esito, di divorzio, l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo paterno di 130 euro mensili per figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie e la ripartizione fra i genitori dell'assegno unico.
Con comparsa costitutiva , ha richiesto l'addebito della separazione al Controparte_1 ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà, un contributo paterno di euro 600 per il mantenimento per le figlie e la percezione integrale dell'assegno unico, concordando per il resto quanto alla collocazione e frequentazione delle minori.
pagina 2 di 5 All'udienza del 8.7.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno concluso congiuntamente come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti che garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con entrambi i genitori e un adeguato mantenimento, tenuto conto della domiciliazione prevalente presso la madre.
Ai fini della risoluzione delle questioni patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti hanno anche concordato l'impegno di a trasferire alla coniuge a titolo Parte_1 gratuito la proprietà del garage sito in Figline e Incisa Valdarno, loc. Burchio, via del
Paretaio, 4, scala B con spese dell'atto notarile e accessori a carico di . Di Controparte_1 ciò il Tribunale prende atto.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Controparte_1
28.9.1975, e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il Parte_1
2.3.2013 in Bagno a Ripoli (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bagno a Ripoli (FI) al n. 1, parte 2, serie C, anno 2013);
dispone l'affido condiviso delle figlie minori, con domiciliazione prevalente presso la madre;
pagina 3 di 5 le minori staranno con il padre, una settimana, dall'uscita di scuola del martedì fino alla mattina seguente e il fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena;
la settimana successiva, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie sarà garantita l'alternanza annuale delle festività e le parti si organizzeranno in funzione dei turni di lavoro e delle eventuali ferie per garantire la pariteticità della frequentazione fra i genitori;
analogamente saranno concordate le vacanze pasquali;
inoltre, le minori staranno con il padre nelle due settimane che lui avrà di ferie durante l'anno scolastico, fermo restando il rispetto tendenziale degli impegni scolastici delle minori;
pone a carico del padre la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia (€ 450,00 complessivi) quale contributo al loro mantenimento, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di luglio 2026 in base agli indici ISTAT;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da linee guida del
CNF 2017, e le spese di mensa scolastica;
ciascuno dei genitori sosterrà le spese di babysitter di cui usufruirà;
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
compensa tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 luglio 2025.
pagina 4 di 5 Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5