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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
all'udienza del 2.10.2025 nella causa civile in grado di appello n. 1228/2024
TRA Pt_1
Avv. Clotilde Mazza appellante E
CP_1
Avv. Francesco Oliva
Controparte_2 appellati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4301/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell' e dell CP_1 Pt_1 Controparte_2
(di seguito, , con condanna degli Enti convenuti, in solido tra
[...] CP_3 loro, alla refusione dei compensi di lite, liquidati in complessivi € 1.850,00; il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…] Nel caso di specie l' Pt_1 ha solo dimostrato di avere tentato la notifica in tre distinti e successivi accessi presso la residenza del e di non aver rinvenuto il destinatario senza precisare CP_1 in alcun modo le ragioni per cui la notifica non sia stata possibile (es: per mancata indicazione del nominativo sul citofono e nelle cassette postali visionate). Né risultano specificate le ulteriori ricerche eventualmente effettuate per accertare l'irreperibilità del destinatario. Pertanto, le notificazioni degli avvisi di addebito in questione non possono ritenersi validamente eseguite. Peraltro, si rileva come la notificazione del preavviso di fermo oggi opposto è stata regolarmente effettuata presso la stessa residenza ove risultavano compiuti, come emerge dalle cartoline di ritorno prodotte in atti, i tre tentativi di notificazione degli avvisi di addebito sottostanti. Ciò determina la nullità del preavviso di fermo oggetto di opposizione quale primo e unico atto con cui il ricorrente ha avuto contezza della pretesa contributiva intimata. Devono quindi dichiararsi non dovuti i crediti contributivi iscritti negli avvisi di addebito n. 39720180033129951000, 39720190012181579000 e 39720190015651388000 per un importo complessivo di euro 3.764,40 posti a fondamento del preavviso di fermo impugnato […]”; l' propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone Pt_1
l'integrale riforma;
costituitosi ritualmente in giudizio, contesta quanto dedotto da CP_1 parte appellante ed insiste per la conferma della gravata pronuncia;
in sede di prima udienza di discussione, tenutasi il 7.3.2025, in esecuzione del decreto presidenziale del 17.5.2024, la Corte, alla presenza delle parti costituite, ha preliminarmente rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell stante l'assenza di comprovata notifica del ricorso e del decreto di CP_3 fissazione udienza;
parte appellante, asserendo di aver correttamente provveduto alla notificazione, ha chiesto nuovo termine per il relativo deposito;
pertanto, la Corte ha rinviato la discussione all'udienza del 26.9.2025, assegnando a parte appellante il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica;
nelle more del giudizio, per sopravvenute esigenze organizzative, la Corte ha differito la trattazione della presente causa all'udienza del 2.10.2025; all'odierna udienza, stante l'omesso deposito dell'avvenuta notifica, parte appellante chiede nuovo termine per produrre la relativa documentazione;
Ritenuto che:
nel giudizio di primo grado, il contraddittorio era stato regolarmente instaurato altresì nei confronti dell' , ritualmente costituita in Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale;
2 il Giudice di prime cure ha legittimamente emesso il gravato provvedimento nei confronti dell' e, per tal motivo, la stessa è Controparte_2 considerata litisconsorte necessario in grado di appello, ai sensi degli artt. 331-332 c.p.c.; infatti, come disposto dalla S.C. con ordinanza n. 8790/2019, “l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio”; invero, per tal motivo, si considera “inutiliter data” la sentenza resa in assenza di un litisconsorte necessario, poiché inidonea a produrre effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi, vista l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio, ai sensi degli artt. 331-332 c.p.c.; infatti, nella fattispecie in esame, l'omesso deposito da parte di Pt_1 dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza nei confronti del litisconsorte necessario , non permetterebbe all'odierno organo CP_3 giudicante di pronunciarsi nei confronti dell'unico appellato , benché CP_1 costituitosi difendendosi nel merito della controversia, atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunciata tra tutte le parti sopraindicate, in causa inscindibile;
altresì, trattandosi nel caso di specie di opposizione al preavviso di fermo amministrativo per sussistenza di vizio formale, quale l'omessa notifica dei relativi atti ad esso presupposti, la Corte - rilevando la legittimazione passiva in capo all' come statuito dalle S.U. con sent. n. Controparte_2
7514/2022: “[…] sussiste la legittimazione passiva del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti, quale l'omessa tempestiva notifica della cartella
[…] con la precisazione che in tal caso lo stesso concessionario è litisconsorte necessario, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente. […] Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore.” - evidenzia come parte appellante avrebbe dovuto necessariamente fornire prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dell;
Controparte_4 in data odierna, non vi è prova alcuna dell'avvenuta notificazione effettuata dall nei confronti di stante l'omesso deposito della relativa Controparte_5 CP_3 documentazione da parte appellante;
a fronte dell'inerzia di parte appellante rispetto al suindicato ordine giudiziale, non appare consentito concedere un ulteriore termine e dilazionare ulteriormente la
3 definizione della controversia (ai sensi dell'art. 154 c.p.c. il termine ordinatorio può essere prorogato solo prima della scadenza, salvo gravi motivi non dedotti nel caso in esame); l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile. La condanna dell'appellante, in favore dell'appellato costituito, al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese del Pt_1 CP_1 grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2 ottobre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
4
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
all'udienza del 2.10.2025 nella causa civile in grado di appello n. 1228/2024
TRA Pt_1
Avv. Clotilde Mazza appellante E
CP_1
Avv. Francesco Oliva
Controparte_2 appellati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4301/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell' e dell CP_1 Pt_1 Controparte_2
(di seguito, , con condanna degli Enti convenuti, in solido tra
[...] CP_3 loro, alla refusione dei compensi di lite, liquidati in complessivi € 1.850,00; il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…] Nel caso di specie l' Pt_1 ha solo dimostrato di avere tentato la notifica in tre distinti e successivi accessi presso la residenza del e di non aver rinvenuto il destinatario senza precisare CP_1 in alcun modo le ragioni per cui la notifica non sia stata possibile (es: per mancata indicazione del nominativo sul citofono e nelle cassette postali visionate). Né risultano specificate le ulteriori ricerche eventualmente effettuate per accertare l'irreperibilità del destinatario. Pertanto, le notificazioni degli avvisi di addebito in questione non possono ritenersi validamente eseguite. Peraltro, si rileva come la notificazione del preavviso di fermo oggi opposto è stata regolarmente effettuata presso la stessa residenza ove risultavano compiuti, come emerge dalle cartoline di ritorno prodotte in atti, i tre tentativi di notificazione degli avvisi di addebito sottostanti. Ciò determina la nullità del preavviso di fermo oggetto di opposizione quale primo e unico atto con cui il ricorrente ha avuto contezza della pretesa contributiva intimata. Devono quindi dichiararsi non dovuti i crediti contributivi iscritti negli avvisi di addebito n. 39720180033129951000, 39720190012181579000 e 39720190015651388000 per un importo complessivo di euro 3.764,40 posti a fondamento del preavviso di fermo impugnato […]”; l' propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone Pt_1
l'integrale riforma;
costituitosi ritualmente in giudizio, contesta quanto dedotto da CP_1 parte appellante ed insiste per la conferma della gravata pronuncia;
in sede di prima udienza di discussione, tenutasi il 7.3.2025, in esecuzione del decreto presidenziale del 17.5.2024, la Corte, alla presenza delle parti costituite, ha preliminarmente rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell stante l'assenza di comprovata notifica del ricorso e del decreto di CP_3 fissazione udienza;
parte appellante, asserendo di aver correttamente provveduto alla notificazione, ha chiesto nuovo termine per il relativo deposito;
pertanto, la Corte ha rinviato la discussione all'udienza del 26.9.2025, assegnando a parte appellante il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica;
nelle more del giudizio, per sopravvenute esigenze organizzative, la Corte ha differito la trattazione della presente causa all'udienza del 2.10.2025; all'odierna udienza, stante l'omesso deposito dell'avvenuta notifica, parte appellante chiede nuovo termine per produrre la relativa documentazione;
Ritenuto che:
nel giudizio di primo grado, il contraddittorio era stato regolarmente instaurato altresì nei confronti dell' , ritualmente costituita in Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale;
2 il Giudice di prime cure ha legittimamente emesso il gravato provvedimento nei confronti dell' e, per tal motivo, la stessa è Controparte_2 considerata litisconsorte necessario in grado di appello, ai sensi degli artt. 331-332 c.p.c.; infatti, come disposto dalla S.C. con ordinanza n. 8790/2019, “l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio”; invero, per tal motivo, si considera “inutiliter data” la sentenza resa in assenza di un litisconsorte necessario, poiché inidonea a produrre effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi, vista l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio, ai sensi degli artt. 331-332 c.p.c.; infatti, nella fattispecie in esame, l'omesso deposito da parte di Pt_1 dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza nei confronti del litisconsorte necessario , non permetterebbe all'odierno organo CP_3 giudicante di pronunciarsi nei confronti dell'unico appellato , benché CP_1 costituitosi difendendosi nel merito della controversia, atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunciata tra tutte le parti sopraindicate, in causa inscindibile;
altresì, trattandosi nel caso di specie di opposizione al preavviso di fermo amministrativo per sussistenza di vizio formale, quale l'omessa notifica dei relativi atti ad esso presupposti, la Corte - rilevando la legittimazione passiva in capo all' come statuito dalle S.U. con sent. n. Controparte_2
7514/2022: “[…] sussiste la legittimazione passiva del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti, quale l'omessa tempestiva notifica della cartella
[…] con la precisazione che in tal caso lo stesso concessionario è litisconsorte necessario, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente. […] Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore.” - evidenzia come parte appellante avrebbe dovuto necessariamente fornire prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dell;
Controparte_4 in data odierna, non vi è prova alcuna dell'avvenuta notificazione effettuata dall nei confronti di stante l'omesso deposito della relativa Controparte_5 CP_3 documentazione da parte appellante;
a fronte dell'inerzia di parte appellante rispetto al suindicato ordine giudiziale, non appare consentito concedere un ulteriore termine e dilazionare ulteriormente la
3 definizione della controversia (ai sensi dell'art. 154 c.p.c. il termine ordinatorio può essere prorogato solo prima della scadenza, salvo gravi motivi non dedotti nel caso in esame); l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile. La condanna dell'appellante, in favore dell'appellato costituito, al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese del Pt_1 CP_1 grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2 ottobre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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