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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1004/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
23.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F..: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Santoni Matteo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Che l'Ill.mo Tribunale, valutata la propria Parte_1 competenza, e previa sospensione dell'atto oggi opposto stante la fondatezza dei motivi di opposizione, voglia fissare udienza di discussione del presente ricorso nonché il termine per la notifica a parte resistente ed all'esito di ciò annullare l'ordinanza ingiunzione oggi opposta per i motivi di cui in ricorso. Con vittoria di spese e compensi”.
Per la parte resistente SEDE DI PISA: contumace. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2024, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I-0018322997 emessa nei suoi confronti dall' in data 08.05.2024 per l'importo di 1.117,50 euro. CP_1
2. In particolare, il ricorrente riferiva che detto provvedimento originava dall'atto di accertamento n. 6200.12/09/2019.0153761 con il quale gli veniva contestato, in qualità di legale rappresentante della società C.N.P. DI D'GO ZI
E C. SNC con sede in Montopoli, l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.9.83 n. 463 in riferimento all'anno
2018.
3. Il spiegava che si trattava di un evidente errore commesso dall'ente Pt_1
previdenziale, in quanto egli non aveva mai avuto alcun rapporto con la società
C.N.P. DI D'GO ZI E C. SNC, considerato che era un lavoratore dipendente della società CIOLI ARREDAMENTI con sede in Uliveto Terme dal
1995; inoltre, dal 2009 al 2019 aveva beneficiato di aspettativa in qualità di sindaco del comune di Vicopisano.
4. La parte resistente, regolarmente convocata per il presente giudizio, non si costitutiva. Pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne deve essere dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 23.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 3 7. Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente non emerge, in effetti, alcun collegamento fra il e la società oggetto di controllo da parte Pt_1
dell' CP_1
8. Dalla visura camerale della società C.N.P. DI D'GO ZI E C. SNC
non emerge alcun collegamento con il ricorrente, che non risulta socio. Inoltre, sempre dai documenti messi a disposizione di questo giudice, risulta il rapporto di lavoro dipendente con la società CIOLI ARREDAMENTI.
9. Si è trattato con evidenza di un errore della parte convenuta, che in questo giudizio è rimasta contumace e, quindi, non ha fornito alcuna prospettazione alternativa.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I-0018322997 emessa nei confronti di dall in data 08.05.2024 per l'importo di Parte_1 CP_1
1.117,50;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi 886,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1004/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
23.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F..: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Santoni Matteo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Che l'Ill.mo Tribunale, valutata la propria Parte_1 competenza, e previa sospensione dell'atto oggi opposto stante la fondatezza dei motivi di opposizione, voglia fissare udienza di discussione del presente ricorso nonché il termine per la notifica a parte resistente ed all'esito di ciò annullare l'ordinanza ingiunzione oggi opposta per i motivi di cui in ricorso. Con vittoria di spese e compensi”.
Per la parte resistente SEDE DI PISA: contumace. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2024, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I-0018322997 emessa nei suoi confronti dall' in data 08.05.2024 per l'importo di 1.117,50 euro. CP_1
2. In particolare, il ricorrente riferiva che detto provvedimento originava dall'atto di accertamento n. 6200.12/09/2019.0153761 con il quale gli veniva contestato, in qualità di legale rappresentante della società C.N.P. DI D'GO ZI
E C. SNC con sede in Montopoli, l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.9.83 n. 463 in riferimento all'anno
2018.
3. Il spiegava che si trattava di un evidente errore commesso dall'ente Pt_1
previdenziale, in quanto egli non aveva mai avuto alcun rapporto con la società
C.N.P. DI D'GO ZI E C. SNC, considerato che era un lavoratore dipendente della società CIOLI ARREDAMENTI con sede in Uliveto Terme dal
1995; inoltre, dal 2009 al 2019 aveva beneficiato di aspettativa in qualità di sindaco del comune di Vicopisano.
4. La parte resistente, regolarmente convocata per il presente giudizio, non si costitutiva. Pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne deve essere dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 23.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 3 7. Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente non emerge, in effetti, alcun collegamento fra il e la società oggetto di controllo da parte Pt_1
dell' CP_1
8. Dalla visura camerale della società C.N.P. DI D'GO ZI E C. SNC
non emerge alcun collegamento con il ricorrente, che non risulta socio. Inoltre, sempre dai documenti messi a disposizione di questo giudice, risulta il rapporto di lavoro dipendente con la società CIOLI ARREDAMENTI.
9. Si è trattato con evidenza di un errore della parte convenuta, che in questo giudizio è rimasta contumace e, quindi, non ha fornito alcuna prospettazione alternativa.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I-0018322997 emessa nei confronti di dall in data 08.05.2024 per l'importo di Parte_1 CP_1
1.117,50;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi 886,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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