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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 05/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. HO Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere contratto d'opera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 131/2023 R.G.
promossa
da
p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , con sede legale in Parte_2
39100 Bolzano (BZ), via G. Galilei 10/H, rappresentata e difesa
- anche disgiuntamente fra loro - dall'avv. Roberto Apuzzo e dall'avv. Vito Apuzzo, entrambi del Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimi sito in 39100 Bolzano (BZ), Corso Italia 13/M, giusta procura ad litem del 26.01.2022 già prodotta separatamente ex lege nel procedimento di primo grado sub RG 276/2022 Tribunale di
Bolzano
1 - appellante -
contro
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore delegato con CP_1
sede in 39057 Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Via Casa di
Gesù 23, rappresentato e difeso dall'avv. Hansjörg Buratti del foro di Bolzano, e con domicilio eletto presso il suo studio in
39100 Bolzano (BZ), via della Posta 16, giusta delega in calce all'istanza di emissione del decreto ingiuntivo del 13.12.2021
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2023 del
Tribunale di Bolzano depositata in data 15.06.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione di Bolzano,
ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente gravame e quindi in totale riforma della sentenza n.
472/2023 del 07.03.2023 resa nel procedimento civile sub R.G.
276/2022 Tribunale di Bolzano, notificata ad istanza dell'appellata via PEC in data 16.06.2023:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con ogni consequenzialità di legge anche in punto di spese di giudizio;
2 2) nel merito, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n° 1609/2021 del 20.12.2021 sub R.G. 4124/21
emesso dal Tribunale di Bolzano, dichiarando in ogni caso, per i motivi in narrativa (ivi compresa l'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.) ovvero a qualunque diverso titolo,
infondata in fatto e in diritto – e quindi respingendola –
qualsivoglia pretesa dell'odierna appellata;
3) in subordine - revocato in ogni caso il decreto impugnato -
per le causali in narrativa ovvero a qualunque diverso titolo e comunque secondo giustizia, ridurre il credito ex adverso azionato, anche alla luce degli esborsi già corrisposti dall'odierna appellante;
4) in via subordinata istruttoria e a parziale modifica dell'ordinanza del 02.12.2022, ammettere gli ulteriori capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
(*), ribadendo l'opposizione ai capitoli avversari come da terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.;
5) condannare parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti, disponendo ove occorrendo la restituzione all'appellante delle somme eventualmente corrisposte all'appellata in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre agli interessi di mora dall'esborso alla data della restituzione
3 effettiva.
(*) da seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. - capitoli non ammessi con ordinanza del 02.12.2022 (testi Tes_1
e : Tes_2
“1) vero che nel 2019 la società Parte_1
relativamente al cantiere sito in 39100 Bolzano sito in Via Alto
Adige n. 50, si rivolgeva alla società Controparte_2
in quanto necessitava di corpi illuminanti per
[...]
installazione integrata specifica per i controsoffitti, che dovevano
essere integrati al soffitto mediante apposite scatole di
contenimento ove i Led venivano inseriti ad innesto con precise
profondità di incasso? Si esibisca al teste il doc. n. 1;
2) vero che la società Controparte_2
visionava il computo metrico ed effettuava sopralluoghi presso il
cantiere sito n 39100 Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50? Indichi
il teste quanti sopralluoghi venivano effettuati;
3) vero che i termini di consegna indicati dalla società
[...]
per il cantiere sito n 39100 Controparte_2
Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50 venivano definiti come segue:
- consegna articoli standard 4°/5°/6°/7° Piano: 02.02.2021;
- consegna dei driver per articoli speciali 4°/5°/6°/7° Piano:
02.02.2021;
- consegna articoli speciali per 6° Piano: metà febbraio;
- consegna articoli speciali rimanenti 4°/5°/7° piano? Si esibisca
al teste il doc. n. 2;
4 4) vero che la società Controparte_2
indicava nelle proprie condizioni di vendita la data del
26.02.2021 come data di consegna finale di tutto il materiale per
il cantiere sito in 39100 Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50? Si
esibisca al teste il doc. n. 2;
5) vero che la società nel Controparte_3
2019 aveva provveduto alla fornitura delle lampade e delle
scatole di contenimento per il lotto attinente ai primi 3 piani
dell'immobile sito in 39100 Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50?;
6) vero che, relativamente al cantiere sito in 39100 Bolzano via
Alto Adige n. 50, le specifiche tecniche della fornitura per cui è
causa venivano discusse a partire dal mese di novembre 2020
tra il signor ed il signor e CP_2 Tes_1 Tes_2
anche durante i sopralluoghi in cantiere? Si esibisca al teste il
doc. n. 3;
7) vero che in data 30.11.20 il signor , Tes_1
capocommessa dell'attrice opponente, specificava via mail al
signor come il capocantiere, signor avesse CP_2 Tes_2
sottolineato che le ultime lampade in precedenza fornite per il
primo lotto del cantiere proprio dalla società resistente CP_2
di avevano avuto un problema di
[...] Controparte_2
misure delle lamiere? Si esibisca al teste il doc. n. 4;
8) vero che nel cantiere sito in 39100 Bolzano, via Alto Adige n.
50 le vasche interne contenenti le lampade, incastonate ad un
binario predisposto dalla ditta Hatek S.r.l. sul soffitto, dovevano
5 avere dei profili e delle misure ben precise e conosciute dalla
convenuta opposta, in modo da permettere l'installazione delle
lampade e la possibilità di fissare le stesse con una semplice
manovra meccanica? Specifichi il teste le necessità di
installazione e se le stesse fossero ben chiare alla società
[...]
Si esibisca al teste il doc. n. 19 e Controparte_2
le rispettive misure;
9) vero che in data 01.12.2020 il signor CP_2
confermava di aver già verificato con il produttore che le lamiere
da fornire ed installare erano identiche a quelle già fornite ed
installate nel lotto n. 1 del cantiere sito in 39100 Bolzano, via
Alto Adige n. 50? Si esibisca al teste il doc. n. 5;
10) vero che in data 16.12.2020 il signor CP_2
confermava ed illustrava ad le modalità di Parte_1
installazione e di fornitura a regola d'arte per il cantiere sito in
39100 Bolzano, via Alto Adige n. 50? Si esibisca al teste il doc. 6;
11) vero che già a partire dal mese di dicembre 2020 il signor
indicava espressamente alla società Tes_1 CP_2
di l'esigenza di dare precedenza alla Controparte_2
consegna del piano 6 con consegna non oltre il 31.01.2021? Si
esibisca al teste il doc. n. 7;
12) vero che tra il giorno 10.02.2021 ed il giorno 19.02.21 il
signor comunicava alla società CP_2 Parte_1
che la consegna avrebbe subito un ritardo? Si esibisca al teste il
doc. n. 9;
6 13) vero che tra il giorno 10.02.2021 ed il giorno 19.02.21
comunicava al signor che la Parte_1 CP_2
fornitura e l'installazione come predisposta dalla società
[...]
era difettosa e che era necessaria Controparte_2
una modifica? Indichi il teste la problematica emersa in fase di
installazione;
14) vero che in data 22.02.21 comunicava alla Parte_1
società di il problema della CP_2 Controparte_2
fornitura, ovvero il fatto che il bordo esterno delle lampade fornite
dalla convenuta era più largo dello standard? Si esibisca al teste
il doc. n. 11;
17) vero che il signor in data 27.04.21 CP_2
comunicava via mail ad che parte della merce Parte_1
ancora mancante sarebbe stata consegnata successivamente al
giorno 22.05.21? Si esibisca al teste il doc. n. 15;
18) vero che in data 18.05.21 il signor CP_2
comunicava che la consegna del materiale mancante era prevista
per inizio giugno 2021, ovvero dal 04/06 al 07/06 2021? Si
esibisca al teste il doc. n. 16”.
del procuratore di parte appellata:
Voglia il Giudice adito,
nel merito: - rigettare l'appello avversario per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio, perché infondato in diritto e in fatto, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- correggere l'errore materiale nel dispositivo di sentenza
7 e, quindi, precisare che la sentenza di primo grado ha condannato l'opponente a rifondere Controparte_4
all'opposta le spese di lite Controparte_1
liquidate;
in via subordinata: - per la ragioni di cui alla narrativa condannare la a pagare alla Controparte_4 [...]
l'importo di € 22.934,73, o Controparte_1
l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data fattura, oltre spese del procedimento di primo grado nell'importo di € 5.077,00, o più o meno ritenuto di giustizia, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre Cap;
in ogni caso: - con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, oltre rimborso spese forfetarie e CAP;
in via subordinata istruttoria: - si insiste nell'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc, ma non ammesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su richiesta di Controparte_1
che si affermava essere creditrice di Parte_1
dell'importo capitale di € 22.934,73 (saldo), oltre interessi commerciali e spese di recupero stragiudiziale, per la fornitura di diversi materiali (corpi di illuminazione e materiale
8 accessorio), il Tribunale di Bolzano con il decreto ingiuntivo n.
1609/2021 ha ingiunto alla il Parte_1
pagamento entro 40 giorni di detta somma, maggiorata degli interessi come da richiesta, oltre € 200,00 ex art. 6 del d.lgs. n.
231/2002, oltre le spese della procedura monitoria.
2. Avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
appaltatrice dei lavori di installazione dei corpi di illuminazione del progetto “Benko” su committenza della ha CP_5
svolto tempestiva opposizione lamentando in fatto un mancato rispetto dei termini asseritamente essenziali di consegna del materiale e difetti della posa in opera/installazione dei corpi di illuminazione, in relazione a “un problema di misure delle
lamiere” o “di taglio della cornice” e “inesatta fornitura ed
installazione di altre 7 cornici metalliche”, con conseguente
“potenziale” danno all'immagine a fronte di “importanti
committenti” e “rischio di vedersi contestato il danno complessivo
del cantiere a causa dell'operato” della parte opposta. In diritto l'opponente sollevava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
cc, che sarebbe sorretta da buona fede a fronte del non lieve inadempimento, sia per il ritardo della consegna sia per i vizi contestati e non rimediati dalla fornitrice. Ha chiesto, quindi, in via principale nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, previa declaratoria di infondatezza di qualsiasi pretesa della parte opposta;
in subordine ha chiesto, previa revoca in ogni caso del decreto opposto, di “ridurre il credito ex adverso azionato, anche
9 alla luce delle doglianze di cui in narrativa e degli esborsi già
corrisposti dall'attrice opponente.”
3. si è costituita Controparte_1
contestando sia un ritardo nella consegna (non essendo previsto nell'offerta sottoscritta dalla committente alcun termine del 31.01.2021 e, comunque, alcun termine essenziale, anche perché la consegna era condizionata al pagamento in anticipo,
stante i ritardi nei pagamenti per precedenti forniture) sia un vizio della fornitura ad essa addebitabile (avendo essa fornito le lampade e le cornici giuste le indicazioni fornite dalla stessa opponente). Inoltre, le problematiche insorte sarebbero state risolte in cantiere, procedendo con un taglio a mano delle cornici senza alcun danno alla funzionalità e/o estetica del sistema di illuminazione. Inoltre, l'impianto, nel frattempo,
sarebbe stato fornito e messo in funzione. La parte opposta ha,
quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine, comunque, la condanna dell'opponente dell'importo di € 22.934,73, a saldo delle fatture azionate, oltre a interessi di mora e spese di lite.
4. Il Tribunale, istruita la causa con documenti e con le prove testimoniali nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del
02.12.2022, con l'impugnata sentenza ha rigettato l'opposizione e dichiarato il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo,
ponendo le spese di lite dell'opposizione a carico “della parte
convenuta”.
10 5. Il Tribunale ha ritenuto insussistente il lamentato ritardo in considerazione sia dalla sottoscrizione temporalmente sfasata dell'ordine (datato 22.12.2020, ma sottoscritto solo il
27.1.2021) senza modifica della tempistica delle consegne parziali, sia della previsione contrattuale dell'anticipato pagamento come condizione delle forniture pattuite (“Per quanto
riguarda la fornitura è incontestato che l'offerta del 22.12.2020
era stata firmata solo il 27.01.2021…Ugualmente indiscusso è il
fatto che l'offerta abbia previsto diverse tranche di fornitura e la
prima fornitura avrebbe dovuto avere luogo il 2.02.2020. (rectius:
2.02.2021) Pertanto, è implicito, anche se l'offerta non era mai
stata annullata, che la fornitura completa della prima tranche
non poteva avvenire entro pochi giorni, tanto più per un prodotto
realizzato su misura. Inoltre, l'offerta contiene la clausola che la
fornitura avviene solo nel momento in cui sono state pagate in
anticipo tutte le fatture precedenti con gli interessi.
Nell'opposizione non viene esposto nulla a riguardo, tuttavia dal
documento 18 di parte attrice risulta che la fattura 191158 del
27.12.2019 era stata pagata solo il 23.12.2020, cosicché questa
clausola deve essere vista proprio in questa luce: poiché le
fatture precedenti non erano state pagate puntualmente, il
fornitore voleva assicurarsi in questo modo il pagamento veloce.
Dal documento 18 di parte attrice emerge tuttavia che il
27.01.2022 erano stati pagati una fattura di acconto e gli
interessi del 2020. Il 3.02.2020 aveva luogo in base al
11 documento 8 la prima fornitura. Il pagamento successivo veniva
effettuato in base al documento 18 solo di nuovo in aprile, mentre
un'ulteriore bolletta di consegna veniva emessa il 19.02.2020 e
quindi lì ha avuto luogo la fornitura. A marzo c'è stata
un'ulteriore fornitura (doc. 11 – 13 così come 19 e 19, nonché
dopo alcuni incarichi aggiuntivi, doc. 20 e 21, forniture in aprile e
giugno, doc. 23 e 24, rispettivamente di parte convenuta). Se si
confrontano le forniture con il documento 18 di parte attrice,
allora risulta che solo ad agosto e settembre erano stati effettuati
dei pagamenti, per cui non si era verificato un ritardo della
fornitura. I pagamenti non venivano effettuati in maniera
puntuale, quindi in base al contratto mi termini di consegna
erano stati automaticamente posticipati. Non si può parlare
quindi di un ritardo.”). Con riferimento ai lamentati vizi e difetti il Tribunale ha dato atto, alla luce delle deposizioni testimoniali,
“che la fornitura è avvenuta, le lampade sono state installate e
sono funzionanti”, anche se si è dovuto procedere con un lavoro
“aggiuntivo di adattamento … diviso tra le parti … e previsto”,
per cui non si potrebbe parlare di inadempimento da parte della fornitrice. Secondo il Tribunale, “quindi, non ha avuto luogo una
fornitura perfetta che tuttavia riguardava solo una piccola parte
della fornitura e, comunque, non ha dato grandi problemi, se non
di natura estetica e nella manutenzione come hanno confermato
tutti i testi. Certamente non sussiste un inadempimento così
grave da impedire un pagamento da parte di , una Parte_1
12 riduzione non è stata richiesta né quantificata. In ogni caso
l'inadempimento non è così grave, anche alla luce dei precedenti
ritardi nei pagamenti da giustificare il pagamento del credito
residuo. Solo una piccola parte della fornitura non era conforme
ed è stata subito corretta. … l'opposizione al decreto ingiuntivo è
pertanto infondata.”
6. Avverso questa decisione ha Parte_1
interposto appello, affidato a due motivi, il primo relativo all'asserita “nullità assoluta della sentenza” per violazione del contraddittorio, il secondo attinente all'”erronea interpretazione
dei fatti e travisamento dei documenti” che avrebbe portato erroneamente il primo Giudice a rigettare l'eccezione di inadempimento e a ritenere l'opponente tenuta al pagamento dell'importo azionato con il decreto ingiuntivo.
7. L'appellante ha chiesto con separato ricorso ex art. 351
commi 2 e 3 cpc, iscritto sub RG VG n. 45/2023, la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
8. Instauratosi il contraddittorio con l'appellata
[...]
sulla richiesta cautelare, la Controparte_1
Corte ha disatteso l'istanza sul rilievo che, giusta Cass., S.U. n.
36506/2021, il Giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere, comunque e “a prescindere dalla nullità del
provvedimento impugnato”, il merito della controversia e che,
sotto tale profilo, l'impugnazione presentata non poteva essere
13 apprezzata in termini di “manifesta fondatezza” e il solo ammontare delle somme nel frattempo precettate dalla creditrice (€ 36.058,20, di cui € 22.934,73 per capitale e €
4.964,54 per interessi di mora) non era idoneo a integrare il presupposto normativo del “grave pregiudizio.”
9. si è costituita, Controparte_1
quindi, nel giudizio di merito sull'impugnazione, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza,
in subordine la condanna dell'appellante al pagamento dell'importo di € 22.934,73, oltre interessi di mora, oltre spese di lite. Ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, laddove nel dispositivo la “parte
convenuta” è stata condannata a rifondere le spese di lite “alla
parte attrice”, contrariamente alla motivazione di porre le spese a carico della parte soccombente (parte opponente, attrice formale ma convenuta sostanziale).
10. La presente sentenza è redatta nella sola lingua processuale italiana in seguito alla rinuncia alla redazione anche nella lingua processuale tedesca, espressa dalla parte appellata nelle note ex 127ter cpc del 17.2.2025 in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (“Nullità assoluta della sentenza n.
472/2023: Sussiste”) l'appellante, dopo avere premesso che il
Giudice avrebbe emesso la sentenza in data 7.3.2023,
14 ordinando la traduzione, come risulterebbe a pagina 9 della versione in lingua tedesca e a pagina 5 di quella italiana, perciò
antecedentemente al deposito delle memorie di cui all'art. 190
cpc (10.4./11.04.2023 deposito delle comparse conclusionali e
28.04.2023 deposito delle repliche), deduce che con la
“delibazione della sentenza” in data 7.3.2023 e il “deposito”
della stessa in data 15.06.2023 sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, la cui tutela si estende a tutta la durata del processo, con conseguente nullità della sentenza. Secondo
unanime giurisprudenza di legittimità, la sentenza emessa dal
Giudice prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190
cpc sarebbe nulla, “risultando per ciò solo impedito ai difensori
l'esercizio, nella sua completezza del diritto di difesa, senza che
sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del
pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché,
trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro
violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e
definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di
difesa.”
1.1. Risulta dallo storico telematico di cancelleria del processo di primo grado, a cui questo collegio ha accesso, la pubblicazione della sentenza, redatta dal Giudice in forma analogica in lingua tedesca e accompagnata dalla traduzione in lingua italiana a cura dell'ufficio traduzioni presso il Tribunale
di Bolzano ai sensi dell'art. 20 comma 12 del D.P.R. n.
15 574/1988, tramite scansione e acquisizione al PCT dell'originale cartaceo del provvedimento. L'originale – quindi – non è firmato digitalmente ma reca le sottoscrizioni e timbrature in modalità
“analogiche”. Il provvedimento, nella versione tedesca e italiana,
reca quale data apparente di deliberazione quella del
07.03.2023 (“so befunden am 07.03.2023”; “così deciso il
7.03.2023”). Dopo la data e la sottoscrizione vi è nella versione tedesca l'ordine del Giudice della traduzione della sentenza da parte dell' presso il Tribunale di Bolzano (“Der Controparte_6
Richter ordnet die Übersetzung des Urteils durch den
Übersetzungsdienst am Landesgericht an”). Nella versione italiana è certificata la traduzione in lingua italiana in data
14.06.2023. Accanto alla data della traduzione vi è un'ulteriore sottoscrizione del Giudice con la data del 15.6.2023 e a mano l'annotazione “dep. def.” (deposito definitivo). Nello storico di cancelleria è annotata alla data del 16.06.2023 “Depositata
(pubblicata) sentenza n. 472/2023”. Sul provvedimento risulta,
accanto alla data di apparente delibazione del 7.3.2023, una annotazione, sempre a mano, di “Datum Entwurf” (nella traduzione: “(manoscritto) DATA BOZZA”). Sono annotati a mano, infine, il numero della sentenza, il numero di RG, il numero cronologico e quello di repertorio.
1.2. Dallo storico telematico di cancelleria risulta, inoltre: -
l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc all'udienza del
9.2.2023 (Annotazione: “In decisione”); - 07.03.2023: “Inserita
16 annotazione (Oggetto: Al Giudice in visione)”; - 25.03.2023:
“Inserita annotazione (oggetto: fascicolo ritornato in cancelleria”);
- 10.04.2023: “Comparsa conclusionale depositata da Avv.
Appuzzo Vito”; - 11.04.2023: “Comparsa conclusionale
depositata da Avv. Buratti Hansjörg”; - 28.04.2023: “Memoria di
replica depositata da Avv. Appuzzo Vito”; - 28.04.2023:
“Memoria di replica depositata da Avv. Buratti Hansjörg”; -
03.05.2023: “Rimesso fascicolo al Giudice o al Collegio per la
decisione”; 08.05.2023: “Depositata minuta sentenza definitiva”;
- 12.05.2023: “Inserita Annotazione (oggetto: fascicolo all'ufficio
traduzioni”); 16.06.2023: “Depositata (Pubblicata) sentenza n.
472/2023 (Esito Altro)”.
1.3. Il fascicolo (nella sua consistenza cartacea) è stato portato, quindi, al Giudice “in visione” in data 07.03.2023 ed è
ritornato in cancelleria solo in data 25.3.2023, a quasi due settimane dopo l'apparente data di delibazione della decisione.
Risulta, poi, attestato dalla cancelleria che il fascicolo è stato rimesso “per la decisione” al Giudice in data 3.5.2023 e che in data 8.5.2023, quindi successivamente allo spirare dei termini per il deposito delle comparse e repliche ex art. 190 cpc, è stata depositata la “minuta sentenza definitiva”. L'ordine del Giudice
di trasmissione all'ufficio traduzioni per la traduzione (dal tedesco all'italiano della minuta di sentenza) viene eseguito dalla cancelleria solo successivamente, in data 12.05.2023.
1.4. Sulla decisività del momento di delibazione della
17 decisione (e non di quello, eventualmente diverso, del deposito/della pubblicazione della sentenza, che segna “il venire
a esistenza” della sentenza) in relazione alla questione dell'integrità del contraddittorio e del diritto della difesa, si legge in Corte di Cassazione, S.U., n. 36596/2021: “… VI. Il cuore del
problema sul quale le Sezioni unite sono chiamate a pronunciare
è dunque compendiato nell'interrogativo se la sentenza di primo
grado o d'appello, che sia adottata prima della scadenza dei
termini concessi ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
o anche di uno solo di essi, ovvero a fortiori in ipotesi di mancata
concessione dei suddetti termini, sia affetta da nullità per il solo
fatto della risultante impeditiva, per i difensori delle parti,
dell'esercizio compiuto del diritto di difesa nel rispetto dei termini
perentori all'uopo fissati dalla legge, oppure se la detta nullità
presupponga l'accertamento anche di un pregiudizio concreto,
passato nella terminologia corrente sotto la denominazione di
pregiudizio "effettivo", ulteriormente parametrato alla possibile
incidenza della violazione sulla soluzione finale di merito. VII. - E'
preliminarmente necessario puntualizzare che l'ordinanza
interlocutoria rappresenta la questione come relativa alla
sussistenza o meno della nullità della sentenza "emessa" prima
della scadenza dei termini. La questione non è tuttavia in questa
prospettiva tecnica aderente alla fattispecie, perché nel caso
concreto la sentenza risulta "emessa" dopo la scadenza dei
18 termini, e segnatamente il 10 febbraio 2016, data di deposito in
cancelleria. E' stato già chiarito che il deposito e la pubblicazione
della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il
deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della
sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del numero
identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati. Tale
momento identifica quello di venuta a esistenza della sentenza a
tutti gli effetti di legge (Cass. Sez. U n. 18569-16). Il principio, per
quanto occasionato dalla necessità di risolvere il problema della
scissione tra i momenti di deposito e di pubblicazione attraverso
l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse
date, costituisce sicuro indice per identificare l'unica condizione
di esistenza della sentenza civile, che dunque può .considerarsi
"emessa" (per ripetere l'espressione dell'ordinanza interlocutoria)
solo a quel momento. Ciò nondimeno il problema posto
dall'ordinanza interlocutoria assume egualmente una indubbia
rilevanza, perché l'implicazione che lo caratterizza evoca il tema
del contraddittorio e del diritto di difesa. Il diritto al
contraddittorio e alla difesa può risultare compromesso (e di fatto
a certe condizioni resta compromesso) anche ove la sentenza
risulti semplicemente deliberata anteriormente alla scadenza dei
termini succitati, per poi esser depositata in data successiva. In
questa eventualità l'assegnazione di termini resta in vero fine a
sé stessa, presidio di un'attività difensiva praticamente inutile,
ridotta a mero simulacro a fronte di una decisione già presa. Né
19 può accedersi alla tesi che vorrebbe presunto, in tal caso, che
l'indicata data di deliberazione, a fronte della diversa data di
pubblicazione della sentenza, sia riconducibile a semplice errore
materiale, così da aversi per provato che il processo deliberativo
si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi
depositati, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti (così
Cass., Sez. 3, _n. 3569-21 e Cass., Sez. 5, n. 21806-17).
Certamente la data di deliberazione di una sentenza non è, a
differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il
momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento
essenziale dell'atto processuale. Ma ciò semplicemente comporta
che la relativa mancanza o la sua erronea indicazione può non
determinare in generale una nullità ove sia ascrivibile, appunto,
a mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc.
civ. Non anche invece che l'errore materiale sussista sempre in sé
e per sé, presuntivamente, ove si riscontri una diversità tra le
date anzidette, che siano riportate entrambe in calce e a margine
della sentenza. Niente invero autorizza una simile
generalizzazione, essendo fisiologico che il momento deliberativo
della sentenza in camera di consiglio precede sempre la
pubblicazione, che è atto di cancelleria conseguente a precisi e
ulteriori incombenti di legge. Sicché in sostanza non è vero che la
divergenza delle date, specificamente indicate in sentenza, sia
da ascrivere a errore materiale in base a una semplice
presunzione.”
20 1.5. La diversità della apparente data di delibazione attestata in sentenza (in entrambe le versioni, tedesca e italiana) e di quella di pubblicazione/deposito (7.3.2023 e 16.06.2023) non fonda, quindi, alcuna presunzione di erroneità della prima in favore della correttezza della seconda, essendo “fisiologico” che la delibazione precede l'atto di cancelleria della pubblicazione del provvedimento (cfr., anche, per il definitivo superamento della tesi della presunzione di un errore materiale nel caso di diversità tra data di delibazione e di deposito/pubblicazione,
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32538/2024).
1.6. Va richiamato, poi, l'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui se anche fosse fondata la doglianza di nullità
dell'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei termini prospettati dall'appellante, la conseguenza non sarebbe una regressione del procedimento al primo Giudice, non prevista dall'art. 354 cpc, ma comunque una decisione sul merito del gravame secondo la regola processuale per effetto della quale la nullità della sentenza si converte in motivo d'impugnazione e va fatta valere secondo le regole del giudizio d'impugnazione (art. 161 comma 1 cpc). Nella sentenza già
ampiamente citata la Suprema Corte si è, infatti, preoccupata di raccordare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio alla regola processuale della conversione delle nullità nel prestabilito mezzo di gravame (art. 161 comma 1
cpc). Nell'ipotesi che la nullità riguarda la sentenza di primo
21 grado, come nella specie, non è sufficiente all'appellante denunciare sic et simpliciter la nullità, perché il Giudice
dell'appello, a fronte della pur declarata nullità, non può
rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 cpc,
essendo le ipotesi di rimessione tassative. Il Giudice
dell'appello, invece, deve decidere la causa nel merito. E poiché
ciò comporta “… che la decisione avvenga sempre nei limiti delle
doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto
pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la
sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di
merito (esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20,
Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta
però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della
nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale
ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che
nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si
converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per
cassazione (art. 161 cod. proc. civ.). Essa deve essere fatta
valere "soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi
mezzi di impugnazione". La nullità della sentenza di primo grado,
per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito
per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione
sostitutiva. All'esito del processo storico che ha condotto, dopo
l'actio nullitatis, alla soppressione della stessa querela nullitatis
22 quale mezzo di impugnazione teso a denunziare la nullità della
sentenza distinto dall'appello, è dunque pienamente giustificato
che alle regole e alle caratteristiche sostitutive dell'appello abbia
a soggiacere anche la possibilità di dedurre un vizio di tal genere
solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito. Con l'aggiuntiva
conseguenza che l'eventuale ricorso avverso la sentenza
d'appello, che, nelle condizioni date, avesse mancato di
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado assunta
anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ., sarebbe inammissibile per difetto di interesse (v. Cass.,
Sez. 1, n. 18578-15, Cass., Sez. 1., n. 27777-08), ove la sentenza
d'appello fosse giunta, come suo preciso dovere, a decidere la
causa nel merito.”
1.7. Nel caso di specie, però, sono proprio le attestazioni di cancelleria di cui si è dato atto sopra a fare ritenere la effettiva sussistenza di un mero errore materiale nell'apposizione della data apparente di delibazione.
1.8. Solo in seguito al deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 cpc la cancelleria ha trasmesso il fascicolo al Giudice “per la decisione” e solo successivamente al deposito delle comparse conclusionali e di replica la cancelleria ha attestato il deposito della “minuta” di sentenza, redatta in lingua tedesca (8.5.2023), dopodiché la cancelleria ha trasmesso la minuta (bozza) all'ufficio traduzioni.
1.9. Appare invero inverosimile che la cancelleria abbia dato
23 attuazione all'”ordine di traduzione” del Giudice solo il
12.05.2023, se lo avesse ricevuto già a marzo (alla data apparente di delibazione del 7.3.2023).
1.10. Vi sono quindi elementi precisi e concordanti che consentono di collocare il processo deliberativo del Giudice in un momento in cui l'attività difensiva delle parti si era già
completamente esaurita.
1.11. Con il che il primo motivo d'appello va disatteso e la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata va respinta.
2. Con il secondo motivo (“Nel merito”) l'appellante contrappone all'apprezzamento Parte_1
istruttorio del Tribunale una disamina dei documenti dimessi e delle deposizioni testimoniali raccolte, che renderebbe “evidente
l'esatto contrario rispetto a quanto stabilito dal Tribunale … ” I
termini di consegna indicati nell'offerta del 22.12.2020,
sottoscritta dall'appellante in data 27.01.2021, in particolare quello del 26.2.2021 sarebbe stato per essa “essenziale … tanto
da averlo inteso concordare nelle condizioni di vendita e tanto da
avere definito ogni singola data per ogni step di fornitura, in
ragione del fatto che l'appellante era vincolata con la
committenza principale (Benko) in merito a precise date di
consegna e penali.” Ripercorso l'esame della documentazione in atti come già proposto in primo grado (narrazione dei fatti
“Ritardi nella consegna – Difetti nella posa dell'opera” da pagina
24 8 a pagina 13 dell'atto d'appello) l'appellante censura una
“errata interpretazione e travisamento” laddove il Tribunale, per escludere un rilevante ritardo nella fornitura della merce,
avrebbe fatto leva sul fatto che l'offerta era stata accettata solo in data 27.01.2021, pochi giorni prima della consegna indicata nell'offerta datata 22.12.2020. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la fornitrice era già resa edotta “delle
specifiche e dei quantitativi” sin dal mese di novembre 2020 e che la stessa aveva già effettuato “analoghe forniture per
nel cantiere “Benko”” e che, in ogni caso, l'offerta Parte_1
sottoscritta paleserebbe “come il termine finale, indicato come
26.02.21, fosse essenziale per in ragione della Parte_1
necessità di terminare i singoli piani del palazzo.” Il primo
Giudice non avrebbe tenuto, poi, conto del fatto che la fornitura era stata completata solo dopo il mese di maggio 2021, quindi a più di 90 gg. di ritardo. Con una diversa critica (“Sull'asserita
prova che il ritardo della fornitura era dovuto ai ritardi nei vari
pagamenti”) l'appellante censura, poi, l'affermazione del
Tribunale secondo cui i termini di consegna indicati nell'offerta non erano da ritenersi essenziali perché le parti avevano condizionato la consegna al previo pagamento delle fatture emesse e che questa previsione era giustificata dai ritardi che si erano palesati nei pagamenti rispetto alla fornitura effettuata nell'anno precedente (fattura n. 191158 del 27.12.2019 pagata in data 23.12.2020). L'affermazione del Tribunale sarebbe
25 errata, perché la citata fattura non sarebbe stata azionata con l'opposto decreto ingiuntivo per cui il richiamo sarebbe
“inconferente rispetto al presente procedimento.” Il rifiuto di pagamento sarebbe invece giustificato “dal rifiuto dell'appellata
di adempiere alla propria prestazione, adducendo un ritardo nel
pagamento…”. Infine, l'appellante si duole di “errata
interpretazione e travisamento” delle prove testimoniali assunte in relazione all'”asserita considerazione che non sussiste un
inadempimento così grave da impedire un pagamento da parte di
e del fatto che solo una piccola parte della fornitura Parte_1
non era conforme ed è stata subito corretta.”
2.1. Per una maggiore comprensione vanno ripercorsi i fatti documentati ed emergenti dalla prova testimoniale:
2.1.1. Con l'opposto decreto ingiuntivo n. 1609/2021
l'odierna appellata (in Controparte_2
Contro seguito anche solo la ha chiesto il pagamento del saldo di
€ 22.934,73 per capitale delle fatture n. 210165 del 2.3.2021
per € 56.221,89, compresa IVA, e n. 210571 del 30.06.2021 per
€ 2.875,38, compresa IVA (doc. n. 1 – 4 di parte appellata).
Trattasi di credito residuo relativo al rapporto di fornitura di corpi di illuminazione, comprensivi di cornici in lamiera, di cui all'”ordine cliente n. 202188 del 22.12.2020”, sottoscritto dalla appellante in seguito anche solo Parte_1
“ ”, in data 27.1.2021 (doc. n. 2 di parte Parte_1
appellante), e di cui agli ordini aggiuntivi di data 09.03.2021 e
26 23.04.2021 (cfr. sub doc. n. 20 e 21 di parte appellata).
2.1.2. Risulta dalla corrispondenza di posta elettronica dimessa e dalle deduzioni delle parti negli scritti difensivi che prima della formulazione dell'offerta vi sono stati contatti e sopralluoghi in cantiere al fine di stabilire le misure delle cornici di lamiera da installare in controsoffitto (cfr.
Contro comunicazioni elettroniche di ( e CP_1 Tes_1
( ) del 25.11.-30.11.–01.12.2020 - doc. n. 3,
[...] Parte_1
4 e 5 di parte appellante). Con la comunicazione di posta
Contro elettronica di data 16.12.2020 la ha individuato per le lampade da montare in cartongesso un modello “da catalogo”,
largo 114 mm con un medesimo livello illuminotecnico del prodotto “Linear” di cui alle precedenti forniture. A questa data le modalità di installazione erano ancora in discussione (“… per
la modifica stiamo valutando quale sistema utilizzare. Possiamo
fare tramite una semplice aletta che verrà “piegata” in fase di
montaggio, altrimenti possiamo anche eseguire il fissaggio
tramite una specie di perno che si attacca alla struttura come
discusso l'altra volta in cantiere …”). Già il giorno successivo
(17.12.2020) “conferma” per conto di Tes_1
l'ordine (con richiesta di “precedenza della Parte_1
consegna del piano 6 non oltre il 31.01.2021”).
2.1.3. L'ordine verrà però effettivamente formalizzato in data 22.12.2020 e sottoscritto per “conferma” da Parte_1
solo in data 27.1.2021 (cfr. sub doc. n. 6, 7 e 2 di parte
27 appellante).
2.1.4. Le tempistiche della consegna della merce sono così
individuate nel documento contrattuale definitivo: “Consegna
articoli standard 4°/5°/6°/7° piano: 02/02/2021 Consegna dei
driver per articoli speciali 4°/5°/6°/7° piano: 02/02/2021
Consegna articoli speciali per 6° piano: metà febbraio;
consegna
articoli speciali rimanenti: 4°/5°/7° piano: da concordare”.
Inoltre è aggiunta la clausola: “La consegna / il ritiro verrà
effettuato solo dopo pagamento a buon fine delle fatture Proforma
per l'ordine in oggetto a gli interessi delle fatture precedenti come
concordato in anticipo con Sig. e Sig. (legale Pt_2 CP_8
rappresentante risp. soci della ). Seguono le Parte_1
“condizioni di vendita: Tipo consegna: franco fabbrica;
tipo
spedizione: via camion;
Pagamento: Richiesta di versamento
pagamento anticipato;
Data consegna prevista: 26 febbraio
2021”.
2.1.5. Contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine
Contro (“offerta”) in data 27.01.2021 emetteva la fattura d'acconto n. 210030 del 26.1.2021 per € 51.203,91, pagata in data 27.1.2021 con versamento dell'importo di € 63.212,22 con causale del bonifico “Fattura d'acconto 210030/2021 + interessi
2020” (cfr. sub doc. n. 18 di parte appellante le copie degli ordini bancari di pagamento).
2.1.6. In data 3.2.2021 (quindi un giorno dopo la data indicata nell'ordine) avviene una prima tranche di fornitura di
28 lampade, tra cui gli articoli standard per i magazzini, locali tecnici e bagni e i “driver”. In data 19.2.2021 vengono consegnati le lampade speciali per il sesto piano (cfr. i documenti di trasporto sub doc. n. 8 e 9 di parte appellata, da cui risulta la fornitura di tutte le lampade per i magazzini, per i locali tecnici e per i bagni nonché la fornitura “Linear” e “Sword
RV” per il sesto piano, come da richiesta di conferma del coordinatore di cantiere del 17.2.2021 sub doc. Tes_1
n. 9 di parte appellante).
2.1.7. In data 19.2.2021 il coordinatore del cantiere di
Contro
scrive a “Ringrazio per la fornitura delle Parte_1
lampade. Sono però a comunicare che abbiamo un problema con
il taglio sulla cornice. Non è stato pensato che al momento
dell'apertura dei pannelli Hatek, lo spazio necessario per il
movimento del panello aumenta, dato il rotamento del perno sul
binario. Per tanto necessitiamo urgentemente la modifica su tutte
le altre cornici fornite. Sulla fornitura già consegnata le
adatteremo noi, ma impensabile eseguirlo per tutti e 4 piani. La
modifica può essere effettuata sia in fabbrica mediante un vostro
macchinario o anche molto più approssimato mediante una flex
essendo poi nascosta nel soffitto. Questo aggiustamento spero
che non crei alcun ritardo sulla fornitura futura. In allegato
dettaglio sulla modifica da eseguire.” E lo stesso coordinatore in data 22.2.2021 scrive: “Con la seguente sono a comunicare che
sono trovati, per ora, 7 cornici eseguite male. Il bordo esterno da
29 piegare verso l'interno è nettamente più largo dello standard.
Facendo così, ha “mangiato” profilo verticale laterale. Per tanto
queste cornici sono inutilizzabili. Chiedo gentilmente di fornire
20pz ulteriori (sia cornici che di plexiglas) per evitare di arrivare a
fine piano con più cornici non utilizzabili.”
2.1.8. Seguono altre forniture parziali di circa 300
lampade “Linear” in data 1.3.,4.3. e 8.3.2021 (cfr. documenti di trasporto sub doc. n. 11, 12 e 13 di parte appellata), contenenti già le modifiche richieste con mail del 19.2.2021.
2.1.9. Tralasciando per ora le prove testimoniali (vertenti,
come si vedrà, sulla soluzione concordata delle problematiche insorte), risulta, quindi, in data 02.03.2021 l'emissione della seconda fattura d'acconto n. 210165 per € 56.221,89, IVA
compresa. , però, non procede al pagamento e Parte_1
giustifica, con mail del 17.3.2021, il mancato pagamento in anticipo della merce con l'esigenza di ottenere rassicurazioni e garanzie sulle richieste di modifica concordate relativamente ai piani 4 – 7. La risponde con mail del 18.3.2021, CP_1
insistendo nel pagamento anticipato almeno di una parte dell'importo e chiarendo che le modifiche concordate non hanno alcuna incidenza sulla qualità e garanzia del prodotto. Segue
uno scambio di mail del 22.3./23.3.2021 (doc. n. 15 di parte appellata) con richiesta di di fornitura della Parte_1
Contro residua merce e rifiuto della di procedere in assenza di pagamento anticipato. Seguono ulteriori scambi di
30 corrispondenza, tra cui una denuncia dei vizi in relazione alle cornici di lamiera modificate (difetto di qualità), di alcune cornici non utilizzabili, di uscita luminosa laterale risolta “in via
non ottimale”, con giustificazione, quindi, del mancato pagamento anticipato della merce ancora non fornita (all'incirca
100 lampade) di cui si richiede, comunque, l'urgente invio (cfr.
in particolare le mail del 24.3.2021 a firma di Parte_2
e quella del 26.3.2021 a firma di inviate al Persona_1
Contro legale rappresentante della sub doc. n. 13 e 14 di parte
Contro appellante). a sua volta contesta l'esistenza di vizi, afferma l'accettazione delle lampade così come modificate e consegnate in data 1.3., 4.3. e 8.3.2021, dichiarandosi comunque disponibile alla fornitura della merce mancante in seguito al pagamento (cfr. in risposta mail del 24.3. e 26.3.2021 del legale
Contro rappresentante di sub doc. n. 16 e 17 di parte appellata).
2.1.10. Nonostante il mancato pagamento, risulta poi che
Contro la in data 29.3.2021 e in data 30.3.2021 consegna la merce ancora trattenuta di cui all'ordine del
22.12.2020/27.01.2021 (ca. 100 lampade più coperture, cfr.
documenti di trasporto sub n. 18 e 19 di parte appellata).
Contro
2.1.11. In seguito, risulta che esaudisce la richiesta aggiuntiva di materiale accessorio del 9.3.2021 in data
28.4.2021 (cfr. ordine sub doc. n. 20 e documento di trasporto sub doc. n. 23), evidentemente dopo il pagamento della pertinente fattura n. 200006 del 21.4.2021 (cfr. sub contabili
31 bancarie doc. n. 18 di parte appellante, fattura non oggetto del
Contro decreto ingiuntivo opposto). In data 28.6.2021 fornisce,
infine, la merce di cui alla seconda richiesta aggiuntiva del
23.4.2021 (cfr. ordine e documento di trasporto sub doc. n. 21
e 24 di parte appellata).
2.1.12. Risultano, poi, pagamenti parziali di € 10.000,00 in data 25.6.2021, di € 5.000,00 in data 9.8.2021, di € 10.000,00
in data 10.9.2021, di € 5.000,00 in data 15.10.2021 e di €
5.000,00 in data 2.12.2021 (cfr. le contabili bancarie sub doc.
n. 18 di parte appellante).
2.1.13. L'esito della La prova testimoniale: Sono stati sentiti quattro testi, ciascuno di una maestranza diversa: il signor
[...]
, dipendente della ditta “Elektro Pernthaler”, Tes_2
subappaltatrice della per i lavori di installazione Parte_1
dei corpi di illuminazione presso il progetto “Benko” oggetto di
Contro causa;
il signor , dipendente di il signor Testimone_3
impiegato e capocommesso/gestore e Tes_1
coordinatore del cantiere per conto di;
infine, il Parte_1
signor , direttore vendite della ditta slovena Testimone_4
Contro
“Intra Lighting” che ha prodotto e fornito alla i pannelli e le lampade in questione.
2.1.14. Dalle dichiarazioni dei testi emerge:
- che tutte le lampade fornite sono state montate e l'opera è
Testim stata consegnata alla committenza (testi ); Tes_1
- che in occasione della fornitura delle prime lampade “speciali”
32 (per i locali “open space” del sesto piano) si è presentato il problema tecnico del taglio troppo piccolo delle cornici di lamiera (da installare nel cartongesso), che non potevano essere più aperte successivamente per esigenze di ispezione (teste
Testim e si intralciavano a vicenda (teste ; Tes_3
- che si è convenuto in cantiere che il problema andava risolto mediante ingrandimento del taglio con una “Flex” (macchinario di taglio), ad opera della ditta incaricata dell'installazione
(Elektro Pernthaler) sulle lampade già fornite in cantiere e da
Contro
Testim parte di per le lampade ancora da fornire (testi e ); Tes_3 Tes_1
Contro
- che effettivamente la ha fornito successivamente tutte le lampade “speciali” (per i locali open space e sale riunioni) di tutti i restanti piani con le cornici idoneamente tagliate (teste
Testim secondo cui dopo la prima fornitura che presentava il problema le restanti lampade sono state “correttamente fornite”;
Contro teste secondo cui la sulle restanti forniture ha Tes_3
modificato le misure con l'uso della “Flex”; teste : “Poi è Tes_1
arrivato la prima fornitura di questi sistemi di illuminazione, era
poco meno della metà di un piano, occhio croce ca 60 lampade, e
col primo montaggio abbiamo capito che il problema del taglio era
sussistente. Abbiamo subito chiamato il sig. che è giunto CP_2
sul cantiere e abbiamo visto il problema, e quindi abbiamo deciso
sul posto che i corpi illuminanti che dovevano essere forniti
sarebbero stati tagliati e aggiustati a cura della ditta Le CP_2
33 lampade già fornite le abbiamo sistemate sul posto, tagliandole.
Le successive forniture non presentavano più tale problema.”;
teste : “Il problema non lo abbiamo risolto noi, ma Tes_4
concordato con l'installatore, ossia . Noi CP_2 Parte_1
abbiamo proposto la soluzione, ha indicato un Parte_1
nuovo taglio, che noi abbiamo accettato come soluzione e la ditta
ha apportato le modifiche necessarie. I nostri prodotti CP_2
come tali sono sempre usciti dalla nostra azienda in modo
uguale. Queste modifiche si facevano con il flex.”);
- che l'intervento correttivo non ha alcuna incidenza sulla funzionalità delle lampade e sull'estetica esterna
Testim dell'installazione (secondo il teste l'intervento con la “Flex”
sulla lamiera di contenimento ha disturbato l'estetica della vernice/lacca in corrispondenza del taglio, ma ciò era visibile solo per il manutentore in ipotesi di apertura di un coperchio per l'ispezione e non per l'utilizzatore; secondo il teste Tes_3
le modifiche non erano visibili all'esterno; anche secondo il teste per vedere la vernice danneggiata, bisognava aprire “o la Tes_1
lampada o il soffitto” (di cartongesso); secondo il teste
, “ ha indicato un nuovo taglio, che noi Tes_4 Parte_1
abbiamo accettato come soluzione …poi non ci sono stati più
problemi riguardanti queste forniture”);
- che in relazione alla prima fornitura di lampade “speciali” si è
avuto anche un problema con la guarnizione laterale delle fonti luminose, che non era corretta, e che il problema è stato risolto
34 in cantiere sulle lampade già fornite con l'applicazione di un
Contro nastro di guarnizione fornito dalla le lampade
Testim successivamente fornite erano, poi, “corrette” (teste anche il teste ha ricordato la sostituzione della guarnizione a Tes_1
cura della CP_7
2.1.15. L'impianto è stato, quindi, completato e anche consegnato alla committenza di . Non sono Parte_1
allegate o dimostrate contestazioni di sorta da parte della committenza di in ordine alla tempistica di Parte_1
realizzazione e/o sulla funzionalità e qualità dell'illuminazione installata nei diversi piani dell'edificio.
2.1.16. La non ha dimesso il contratto con la Parte_1
propria committenza ( progetto “Benko”). Non ha CP_5
neppure allegato (e men che meno provato) concrete tempistiche da rispettare o penali che avrebbe corso il rischio di subire. Non ha, invero, allegato e/o dimostrato di avere subìto
detrazioni di compensi e/o ritardi nei pagamenti per le questioni descritte dai testimoni. Non ha allegato e/o dimostrato di avere avuto maggiori esborsi verso il proprio subappaltatore.
2.2. Il contratto di fornitura di lampade, se pure in parte
“speciali” (per qualità ed estetica), va qualificato in termini di contratto di vendita (art. 1476 e ss. cc). Le lampade “speciali”
sono state infatti scelte da con misure da Parte_1
“catalogo” (della ditta produttrice slovena “Intra Lighting”) e
35
Contro
Contro vendute dalla rivenditrice a . La non Parte_1
era incaricata del montaggio (di cui si occupava la ditta “Elektro
Testim Pernthaler” su incarico della – vedi teste Parte_1
Contro si è limitata a intervenire sul prodotto con l'adattamento concordato in cantiere, quando si è presentato il problema del taglio delle cornici, così ordinate da , che doveva Parte_1
essere ingrandito.
2.3. Il contratto di fornitura (ordine del
22.12.2020/27.01.2021) non prevedeva, poi, alcun termine
“essenziale” per la consegna, ma diverse date per forniture parziali (2.2.2021, “metà febbraio”) e per il resto con date “da
concordare” e la “previsione” di una data finale (26.2.2021) per il completamento della fornitura, il tutto alla condizione del pagamento anticipato delle fatture d'acconto.
2.4. L'affermazione dell'appellante secondo cui l'essenzialità
del termine del 26.02.2021 deriverebbe dal fatto di “averlo
inteso concordare nelle condizioni di vendita e tanto da avere
definito ogni singola data per ogni step di fornitura, in ragione del
fatto che l'appellante era vincolata con la committenza principale
(Benko) in merito a precise date di consegna e penali” e che,
quindi, risulterebbe dalla volontà delle parti e dalla natura del contratto (art. 1457 cc), non solo è contraddetta dallo stesso tenore del contratto (che, come si è detto, prevede diverse date di consegna per diversi gruppi di materiali, una data indicativa
“metà febbraio” e una data “prevista” per il completamento delle
36 forniture ripartite), ma anche dalla condotta della compratrice,
che non solo nella corrispondenza intercorsa e in cantiere si è
mai lamentata di un mancato rispetto di un termine
“essenziale” che giustificherebbe la risoluzione del contratto,
ma ha insistito nel completamento delle consegne, giustificando il mancato pagamento anticipato anche della seconda fattura d'acconto con le questioni insorte in cantiere.
2.5. Del resto, le date del 2.2.2021 e di “metà febbraio” sono state sostanzialmente rispettate, nonostante la ritardata/sfasata formalizzazione dell'ordine (sottoscritto solo alla data del 27.01.2021) con le forniture del 3.2.2021 e del
19.2.2021.
2.6. L'insorgenza del problema relativo al taglio troppo piccolo delle cornici di lamiera e l'attuazione della scelta peraltro concordata tra le parti giustifica poi ampiamente un ritardo di pochi giorni rispetto alla data “prevista” con le forniture del
1.3., 4.3. e 8.3.2021.
2.7. Nonostante il rifiuto del pagamento della seconda fattura d'acconto, emessa in data 2.3.2021, giustificato con le questioni di adattamento del prodotto insorte in cantiere e non con un
Contro asserito ritardo, la ha completato la consegna della merce indicata nell'ordine del 22.12.2020/27.1.2021 in data
29.3.30.3.2021, a circa un mese dalla data di consegna
“prevista” nel contratto.
2.8. Un ritardo di “oltre 90 giorni” rispetto alla data di
37 consegna, come sostenuto dall'appellante, quindi, non sussiste.
Le restanti forniture di fine aprile 2021 e di giugno 2021 sono,
infatti, relative a ordini della formalizzati a marzo Parte_1
rispettivamente aprile 2021, privi di date o termini di consegna.
2.9. In questo quadro, quindi, correttamente il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata da in relazione a contestati ritardi rispetto a Parte_1
termini di consegna non essenziali e, comunque e a prescindere dalla giustificazione adotta del manato pagamento anticipato della seconda tranche di fornitura, sostanzialmente anche rispettati o sforati per un periodo non eccessivo, tenuto conto del fatto che l'appellante ha accettato tutta la fornitura (anche quella inviata a fine marzo 2021).
2.10. Con riferimento alla contestazione di “vizi” della merce
Contro fornita e della “posa d'opera” va chiarito che la non era investita della posa d'opera, come risulta dal contratto di fornitura (in cui non è indicata alcuna prestazione di montaggio) e come è stato chiarito in sede testimoniale.
2.11. In via principale l'appellante ha sollevato la generale eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Nelle conclusioni rassegnate in primo grado (e reiterate in appello) Parte_1
ha formulato “in subordine” anche una domanda di “riduzione
del credito ex adverso azionato, anche alla luce delle doglianze di
cui in narrativa e degli esborsi già corrisposti dall'attrice
all'opponente.” Questa subordinata, che allude all'azione edilizia
38 della riduzione del prezzo ex art. 1492 cc, non è stata, però,
argomentata in alcun modo e non sono state dedotte prove su una eventuale riduzione di valore della merce fornita.
2.12. Il primo Giudice ha disatteso questa domanda subordinata con la motivazione: “In ogni caso l'inadempimento
non è così grave da impedire un pagamento da parte
dell' , una riduzione non è stata richiesta né Parte_1
quantificata.”
2.13. Avverso questa decisione l'appellante non ha svolto specifico gravame ex art. 342 cpc e non è sufficiente la mera riproposizione delle conclusioni ex art. 346 cpc, peraltro neppure argomentate, a fronte del rigetto esplicito – anche –
della domanda di riduzione del prezzo.
2.14. Con riferimento all'unica questione dedotta con l'appello,
quindi, ovvero in ordine alla correttezza e legittimità
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, s'impongono le ulteriori considerazioni.
2.14.1. Trattasi di contratto di vendita a consegne ripartite,
cioè di vendita di un determinato quantitativo di lampade con accessori, con consegna che non doveva essere adempiuta in un unico momento, ma attraverso una pluralità (almeno tre)
distinte consegne. Avendo le singole lampade un prezzo convenuto e individuabile con mera operazione aritmetica sulla base delle quantità indicate nel contratto, la prestazione dedotta in contratto è economicamente scindibile.
39 2.14.2. In relazione a questo tipo di contratto di vendita la
Suprema Corte in diverse pronunce ha chiarito che l'eccezione di inadempimento può essere sollevata, per paralizzare la richiesta di controprestazione (di pagamento del prezzo), solo in relazione alla parte di prestazione non eseguita, ma non anche quella relativa alla parte della prestazione già eseguita, che non sia stata restituita o offerta in restituzione (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 11469/1991; Corte di Cassazione,
sentenza n. 9311/2017, massima: “Nella vendita a consegne
ripartite, ed ove la prestazione sia economicamente scindibile,
l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può paralizzare la
richiesta della controprestazione relativa alla parte della
prestazione non eseguita, ma non quella riguardante la porzione
di prestazione già eseguita, che non sia stata restituita né offerta
in restituzione.”).
2.14.3. Nel caso di specie la merce, previo accordo di una modifica sulle lampade “speciali”, è stata accettata e utilizzata.
Non solo la merce non è stata restituita, ma più Parte_1
volte ha insistito nella consegna della merce così come modificata in seguito agli accordi intercorsi in cantiere e come da indicazione del coordinatore di con mail del Parte_1
19.2.2021. Con il che l'appellante non è ammessa a contrastare la richiesta di pagamento rivoltele dalla venditrice sollevando l'eccezione in commento, a fronte dell'adempimento integrale dell'obbligazione di consegna delle cose vendute di cui all'art. 40 1476 n. 1 cc.
2.14.4. Nel caso di specie, comunque, l'eccezione sollevata da nella presente sede giudiziale non è sorretta Parte_1
neppure dalla necessaria buona fede di cui all'art. 1460 comma
2 cc.
2.14.5. Per la giurisprudenza di legittimità più recente il concetto di buona fede di cui all'art. 1460 comma 2 cc non è del tutto identico e sovrapponibile alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc. Non è, cioè, corretto affermare che l'inadempimento di cui all'art. 1460 cc debba essere altrettanto importante/grave come quello che porta alla risoluzione del contratto ex art. 1453 cc. Nell'un caso, infatti, l'inadempimento determina il venire meno del rapporto contrattuale, con i conseguenti oneri restitutori delle prestazioni già eventualmente eseguite;
nell'altro caso il contratto rimane intatto e vi è,
soltanto, una paralisi della controprestazione fino a quando non si compie la prestazione che deve essere per prima adempiuta.
2.14.6. Sicché, anche un inadempimento in ipotesi non dotato dell'importanza e gravità richiesta dall'art. 1455 cc per la risoluzione del contratto, può, ciò nonostante, essere sufficiente per legittimare l'eccezione ex art. 1460 cc (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 1690/2006, in motivazione: “Il secondo
profilo è privo di pregio, atteso che non v'è alcuna contraddizione
nell'apprezzare un comportamento di inadempimento come
contrario a buona fede ai fini di giustificare un'eccezione di
41 inadempimento e quindi considerarlo di scarsa importanza. I due
piani di valutazione sono del tutto diversi.
Ai fini della valutazione prevista dall'art. 1460 cod.
civ. l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica
della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di
considerarlo o meno giustificato in dipendenza
dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un
confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva
valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia
per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero
eseguirsi in tempi diversi (art. 1460 c.c., comma 1), sia perché
uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il
problema riguarda solo la giustificazione dell'inadempimento di
una parte in cagione dell'inadempimento dell'altra. Un piano del
tutto diverso è quello, supposto dall'art. 1455 cod. civ., della non
scarsa importanza dell'inadempimento quale fatto giustificativo
della risoluzione del contratto. In questo caso non si tratta della
realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo
scioglimento e l'inadempimento viene valutate non
comparativamente alla condotta dell'altra parte, bensì nel suo
significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del
sinallagma. Che un inadempimento inidoneo a giustificare
l'exceptio di cui all'art. 1460 cod. civ. possa anche essere di
scarsa importanza ed inidoneo a
giustificare la risoluzione del contratto discende, dunque, dalla
42 diversità funzionale dei due istituti. Nella specie, del resto, la
Corte Territoriale ha ritenuto inidoneo ad integrare l'exceptio di
cui all'art. 1460 c.c. l'inadempimento alla consegna dei
programmi sorgenti da parte della in quanto la relativa Pt_3
obbligazione era insorta direttamente per effetto dell'accordo
transattivo, mentre l'obbligazione dell'attuale ricorrente il cui
inadempimento era assunto a giustificazione dell'inadempimento
della era sorta per effetto dell'esecuzione di quell'accordo Pt_3
e, dunque, in tempo diverso.”; cfr., anche, Corte di Cassazione,
ordinanza n. 26334/2019, massima: “In materia di contratti a
prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dell'importanza
dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della
risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una
valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art.
1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del singolo
inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo
significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che a fronte di una domanda di
adempimento contrattuale il rigetto della contrapposta domanda
di risoluzione del contratto per inadempimento non esimesse il
giudice dalla valutazione sulla eccezione di inadempimento, da
ritenersi compresa nella domanda di risoluzione).”
2.14.7. La valutazione della buona fede ex art. 1460 cc deve, quindi, compiersi in riferimento ai contrapposti
43 inadempimenti e alle condotte tenute dalle parti in funzionalizzazione della realizzazione del sinallagma contrattuale. L'eccezione di inadempimento si appalesa, quindi,
illegittima non in sé e per sé a fronte di un inadempimento non grave nell'ottica – diversa – dell'art. 1455 cc, ma quando con essa si contrappone un rifiuto della propria prestazione all'unico scopo di rendere irrealizzabile il contratto e/o di procrastinare il completamento del programma negoziale (cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 12719/2021; ordinanza n.
18587/2024).
2.14.8. Nel caso di specie, una volta che la compratrice ha accettato la consegna della merce, previo Parte_1
accordo sull'adattamento delle cornici di contenimento delle lampade speciali, ha realizzato l'impianto esente da vizi di funzionalità e di estetica apprezzabile, lo ha messo in funzione e consegnato alla propria committenza (che evidentemente l'ha accettato), non ha quantificato alcun costo o esborso superiore provocato dalla vicenda del taglio delle cornici, non ha provato ritardi di fornitura apprezzabili e/o aventi incidenze negative sul proprio rapporto d'appalto con la committenza principale, il rifiuto dell'inadempimento della propria prestazione di pagamento si presenta contrario alla buona fede ai sensi dell'art. 1460 comma 2 cc.
2.15. In conclusione, anche il secondo motivo di gravame va respinto.
44 3. La richiesta di correzione materiale presentata dalla parte appellata va accolta (cfr., in tema, ex plurimis Corte di
Cassazione, ordinanza n. 683/2022). È indubbio che il
Tribunale, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e nel porre le spese di lite giusto Parte_1
l'esito del processo a carico della “parte convenuta
soccombente”, abbia inteso caricare delle spese di lite l'opponente soccombente, pure attrice formale nel giudizio d'opposizione, ma convenuta sostanziale. Il dispositivo di sentenza n. 2 va, quindi, corretto nel seguente modo: Nella
versione tedesca le iniziali parole “Die beklagte Partei wird
verurteilt, der klagenden Partei …” sono sostituite con le parole
“Die Widerspruchsklägerin CT EC SR wird verurteilt,
der Widerspruchsbeklagten M & A OHG des UL HO &
CO …”. Nella versione italiana le parole iniziali “La parte
convenuta viene condannata a risarcire alla parte attrice …”
sono sostituite con le parole “La parte opponente Parte_1
è condannata a rifondere alla parte opposta
[...] [...]
…”. Controparte_2
4. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 Parte_1
cpc). Tenuto conto del valore della causa (fino a € 26.000,00), in assenza di note spese, si liquidano alla parte appellata, stante la media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal
45 D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché quello minimo per la fase di trattazione, e quindi: € 1.134,00 per studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, a cui si aggiunge il compenso unico di € 1.418,00 per il procedimento di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza (tabella volontaria giurisdizione), e pertanto complessivamente € 6.306,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione in appello del Controparte_1
15.07./16.07.2023 avverso la sentenza n. 472/2023 del
Tribunale di Bolzano depositata in data 15.06.2023,
rigetta
l'appello;
corregge
l'errore materiale del dispositivo n. 2 dell'impugnata sentenza nel seguente modo: Nella versione tedesca le iniziali parole “Die
beklagte Partei wird verurteilt, der klagenden Partei …” sono
46 sostituite con le parole “Die Widerspruchsklägerin CT
EC SR wird verurteilt, der Widerspruchsbeklagten M & A OHG
des UL HO & CO …”; nella versione italiana le parole iniziali “La parte convenuta viene condannata a risarcire alla
parte attrice …” sono sostituite con le parole “La parte
opponente è condannata a rifondere alla Parte_1
parte opposta …”; Controparte_2
condanna
la parte appellante a rifondere alla Parte_1
parte appellata le Controparte_1
spese del grado, che liquida in € 6.306,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
principale e incidentale, in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 19.03.2025.
47 La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. HO Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. HO Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere contratto d'opera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 131/2023 R.G.
promossa
da
p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , con sede legale in Parte_2
39100 Bolzano (BZ), via G. Galilei 10/H, rappresentata e difesa
- anche disgiuntamente fra loro - dall'avv. Roberto Apuzzo e dall'avv. Vito Apuzzo, entrambi del Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimi sito in 39100 Bolzano (BZ), Corso Italia 13/M, giusta procura ad litem del 26.01.2022 già prodotta separatamente ex lege nel procedimento di primo grado sub RG 276/2022 Tribunale di
Bolzano
1 - appellante -
contro
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore delegato con CP_1
sede in 39057 Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Via Casa di
Gesù 23, rappresentato e difeso dall'avv. Hansjörg Buratti del foro di Bolzano, e con domicilio eletto presso il suo studio in
39100 Bolzano (BZ), via della Posta 16, giusta delega in calce all'istanza di emissione del decreto ingiuntivo del 13.12.2021
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2023 del
Tribunale di Bolzano depositata in data 15.06.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione di Bolzano,
ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente gravame e quindi in totale riforma della sentenza n.
472/2023 del 07.03.2023 resa nel procedimento civile sub R.G.
276/2022 Tribunale di Bolzano, notificata ad istanza dell'appellata via PEC in data 16.06.2023:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con ogni consequenzialità di legge anche in punto di spese di giudizio;
2 2) nel merito, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n° 1609/2021 del 20.12.2021 sub R.G. 4124/21
emesso dal Tribunale di Bolzano, dichiarando in ogni caso, per i motivi in narrativa (ivi compresa l'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.) ovvero a qualunque diverso titolo,
infondata in fatto e in diritto – e quindi respingendola –
qualsivoglia pretesa dell'odierna appellata;
3) in subordine - revocato in ogni caso il decreto impugnato -
per le causali in narrativa ovvero a qualunque diverso titolo e comunque secondo giustizia, ridurre il credito ex adverso azionato, anche alla luce degli esborsi già corrisposti dall'odierna appellante;
4) in via subordinata istruttoria e a parziale modifica dell'ordinanza del 02.12.2022, ammettere gli ulteriori capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
(*), ribadendo l'opposizione ai capitoli avversari come da terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.;
5) condannare parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti, disponendo ove occorrendo la restituzione all'appellante delle somme eventualmente corrisposte all'appellata in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre agli interessi di mora dall'esborso alla data della restituzione
3 effettiva.
(*) da seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. - capitoli non ammessi con ordinanza del 02.12.2022 (testi Tes_1
e : Tes_2
“1) vero che nel 2019 la società Parte_1
relativamente al cantiere sito in 39100 Bolzano sito in Via Alto
Adige n. 50, si rivolgeva alla società Controparte_2
in quanto necessitava di corpi illuminanti per
[...]
installazione integrata specifica per i controsoffitti, che dovevano
essere integrati al soffitto mediante apposite scatole di
contenimento ove i Led venivano inseriti ad innesto con precise
profondità di incasso? Si esibisca al teste il doc. n. 1;
2) vero che la società Controparte_2
visionava il computo metrico ed effettuava sopralluoghi presso il
cantiere sito n 39100 Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50? Indichi
il teste quanti sopralluoghi venivano effettuati;
3) vero che i termini di consegna indicati dalla società
[...]
per il cantiere sito n 39100 Controparte_2
Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50 venivano definiti come segue:
- consegna articoli standard 4°/5°/6°/7° Piano: 02.02.2021;
- consegna dei driver per articoli speciali 4°/5°/6°/7° Piano:
02.02.2021;
- consegna articoli speciali per 6° Piano: metà febbraio;
- consegna articoli speciali rimanenti 4°/5°/7° piano? Si esibisca
al teste il doc. n. 2;
4 4) vero che la società Controparte_2
indicava nelle proprie condizioni di vendita la data del
26.02.2021 come data di consegna finale di tutto il materiale per
il cantiere sito in 39100 Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50? Si
esibisca al teste il doc. n. 2;
5) vero che la società nel Controparte_3
2019 aveva provveduto alla fornitura delle lampade e delle
scatole di contenimento per il lotto attinente ai primi 3 piani
dell'immobile sito in 39100 Bolzano sito in Via Alto Adige n. 50?;
6) vero che, relativamente al cantiere sito in 39100 Bolzano via
Alto Adige n. 50, le specifiche tecniche della fornitura per cui è
causa venivano discusse a partire dal mese di novembre 2020
tra il signor ed il signor e CP_2 Tes_1 Tes_2
anche durante i sopralluoghi in cantiere? Si esibisca al teste il
doc. n. 3;
7) vero che in data 30.11.20 il signor , Tes_1
capocommessa dell'attrice opponente, specificava via mail al
signor come il capocantiere, signor avesse CP_2 Tes_2
sottolineato che le ultime lampade in precedenza fornite per il
primo lotto del cantiere proprio dalla società resistente CP_2
di avevano avuto un problema di
[...] Controparte_2
misure delle lamiere? Si esibisca al teste il doc. n. 4;
8) vero che nel cantiere sito in 39100 Bolzano, via Alto Adige n.
50 le vasche interne contenenti le lampade, incastonate ad un
binario predisposto dalla ditta Hatek S.r.l. sul soffitto, dovevano
5 avere dei profili e delle misure ben precise e conosciute dalla
convenuta opposta, in modo da permettere l'installazione delle
lampade e la possibilità di fissare le stesse con una semplice
manovra meccanica? Specifichi il teste le necessità di
installazione e se le stesse fossero ben chiare alla società
[...]
Si esibisca al teste il doc. n. 19 e Controparte_2
le rispettive misure;
9) vero che in data 01.12.2020 il signor CP_2
confermava di aver già verificato con il produttore che le lamiere
da fornire ed installare erano identiche a quelle già fornite ed
installate nel lotto n. 1 del cantiere sito in 39100 Bolzano, via
Alto Adige n. 50? Si esibisca al teste il doc. n. 5;
10) vero che in data 16.12.2020 il signor CP_2
confermava ed illustrava ad le modalità di Parte_1
installazione e di fornitura a regola d'arte per il cantiere sito in
39100 Bolzano, via Alto Adige n. 50? Si esibisca al teste il doc. 6;
11) vero che già a partire dal mese di dicembre 2020 il signor
indicava espressamente alla società Tes_1 CP_2
di l'esigenza di dare precedenza alla Controparte_2
consegna del piano 6 con consegna non oltre il 31.01.2021? Si
esibisca al teste il doc. n. 7;
12) vero che tra il giorno 10.02.2021 ed il giorno 19.02.21 il
signor comunicava alla società CP_2 Parte_1
che la consegna avrebbe subito un ritardo? Si esibisca al teste il
doc. n. 9;
6 13) vero che tra il giorno 10.02.2021 ed il giorno 19.02.21
comunicava al signor che la Parte_1 CP_2
fornitura e l'installazione come predisposta dalla società
[...]
era difettosa e che era necessaria Controparte_2
una modifica? Indichi il teste la problematica emersa in fase di
installazione;
14) vero che in data 22.02.21 comunicava alla Parte_1
società di il problema della CP_2 Controparte_2
fornitura, ovvero il fatto che il bordo esterno delle lampade fornite
dalla convenuta era più largo dello standard? Si esibisca al teste
il doc. n. 11;
17) vero che il signor in data 27.04.21 CP_2
comunicava via mail ad che parte della merce Parte_1
ancora mancante sarebbe stata consegnata successivamente al
giorno 22.05.21? Si esibisca al teste il doc. n. 15;
18) vero che in data 18.05.21 il signor CP_2
comunicava che la consegna del materiale mancante era prevista
per inizio giugno 2021, ovvero dal 04/06 al 07/06 2021? Si
esibisca al teste il doc. n. 16”.
del procuratore di parte appellata:
Voglia il Giudice adito,
nel merito: - rigettare l'appello avversario per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio, perché infondato in diritto e in fatto, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- correggere l'errore materiale nel dispositivo di sentenza
7 e, quindi, precisare che la sentenza di primo grado ha condannato l'opponente a rifondere Controparte_4
all'opposta le spese di lite Controparte_1
liquidate;
in via subordinata: - per la ragioni di cui alla narrativa condannare la a pagare alla Controparte_4 [...]
l'importo di € 22.934,73, o Controparte_1
l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data fattura, oltre spese del procedimento di primo grado nell'importo di € 5.077,00, o più o meno ritenuto di giustizia, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre Cap;
in ogni caso: - con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, oltre rimborso spese forfetarie e CAP;
in via subordinata istruttoria: - si insiste nell'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc, ma non ammesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su richiesta di Controparte_1
che si affermava essere creditrice di Parte_1
dell'importo capitale di € 22.934,73 (saldo), oltre interessi commerciali e spese di recupero stragiudiziale, per la fornitura di diversi materiali (corpi di illuminazione e materiale
8 accessorio), il Tribunale di Bolzano con il decreto ingiuntivo n.
1609/2021 ha ingiunto alla il Parte_1
pagamento entro 40 giorni di detta somma, maggiorata degli interessi come da richiesta, oltre € 200,00 ex art. 6 del d.lgs. n.
231/2002, oltre le spese della procedura monitoria.
2. Avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
appaltatrice dei lavori di installazione dei corpi di illuminazione del progetto “Benko” su committenza della ha CP_5
svolto tempestiva opposizione lamentando in fatto un mancato rispetto dei termini asseritamente essenziali di consegna del materiale e difetti della posa in opera/installazione dei corpi di illuminazione, in relazione a “un problema di misure delle
lamiere” o “di taglio della cornice” e “inesatta fornitura ed
installazione di altre 7 cornici metalliche”, con conseguente
“potenziale” danno all'immagine a fronte di “importanti
committenti” e “rischio di vedersi contestato il danno complessivo
del cantiere a causa dell'operato” della parte opposta. In diritto l'opponente sollevava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
cc, che sarebbe sorretta da buona fede a fronte del non lieve inadempimento, sia per il ritardo della consegna sia per i vizi contestati e non rimediati dalla fornitrice. Ha chiesto, quindi, in via principale nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, previa declaratoria di infondatezza di qualsiasi pretesa della parte opposta;
in subordine ha chiesto, previa revoca in ogni caso del decreto opposto, di “ridurre il credito ex adverso azionato, anche
9 alla luce delle doglianze di cui in narrativa e degli esborsi già
corrisposti dall'attrice opponente.”
3. si è costituita Controparte_1
contestando sia un ritardo nella consegna (non essendo previsto nell'offerta sottoscritta dalla committente alcun termine del 31.01.2021 e, comunque, alcun termine essenziale, anche perché la consegna era condizionata al pagamento in anticipo,
stante i ritardi nei pagamenti per precedenti forniture) sia un vizio della fornitura ad essa addebitabile (avendo essa fornito le lampade e le cornici giuste le indicazioni fornite dalla stessa opponente). Inoltre, le problematiche insorte sarebbero state risolte in cantiere, procedendo con un taglio a mano delle cornici senza alcun danno alla funzionalità e/o estetica del sistema di illuminazione. Inoltre, l'impianto, nel frattempo,
sarebbe stato fornito e messo in funzione. La parte opposta ha,
quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine, comunque, la condanna dell'opponente dell'importo di € 22.934,73, a saldo delle fatture azionate, oltre a interessi di mora e spese di lite.
4. Il Tribunale, istruita la causa con documenti e con le prove testimoniali nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del
02.12.2022, con l'impugnata sentenza ha rigettato l'opposizione e dichiarato il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo,
ponendo le spese di lite dell'opposizione a carico “della parte
convenuta”.
10 5. Il Tribunale ha ritenuto insussistente il lamentato ritardo in considerazione sia dalla sottoscrizione temporalmente sfasata dell'ordine (datato 22.12.2020, ma sottoscritto solo il
27.1.2021) senza modifica della tempistica delle consegne parziali, sia della previsione contrattuale dell'anticipato pagamento come condizione delle forniture pattuite (“Per quanto
riguarda la fornitura è incontestato che l'offerta del 22.12.2020
era stata firmata solo il 27.01.2021…Ugualmente indiscusso è il
fatto che l'offerta abbia previsto diverse tranche di fornitura e la
prima fornitura avrebbe dovuto avere luogo il 2.02.2020. (rectius:
2.02.2021) Pertanto, è implicito, anche se l'offerta non era mai
stata annullata, che la fornitura completa della prima tranche
non poteva avvenire entro pochi giorni, tanto più per un prodotto
realizzato su misura. Inoltre, l'offerta contiene la clausola che la
fornitura avviene solo nel momento in cui sono state pagate in
anticipo tutte le fatture precedenti con gli interessi.
Nell'opposizione non viene esposto nulla a riguardo, tuttavia dal
documento 18 di parte attrice risulta che la fattura 191158 del
27.12.2019 era stata pagata solo il 23.12.2020, cosicché questa
clausola deve essere vista proprio in questa luce: poiché le
fatture precedenti non erano state pagate puntualmente, il
fornitore voleva assicurarsi in questo modo il pagamento veloce.
Dal documento 18 di parte attrice emerge tuttavia che il
27.01.2022 erano stati pagati una fattura di acconto e gli
interessi del 2020. Il 3.02.2020 aveva luogo in base al
11 documento 8 la prima fornitura. Il pagamento successivo veniva
effettuato in base al documento 18 solo di nuovo in aprile, mentre
un'ulteriore bolletta di consegna veniva emessa il 19.02.2020 e
quindi lì ha avuto luogo la fornitura. A marzo c'è stata
un'ulteriore fornitura (doc. 11 – 13 così come 19 e 19, nonché
dopo alcuni incarichi aggiuntivi, doc. 20 e 21, forniture in aprile e
giugno, doc. 23 e 24, rispettivamente di parte convenuta). Se si
confrontano le forniture con il documento 18 di parte attrice,
allora risulta che solo ad agosto e settembre erano stati effettuati
dei pagamenti, per cui non si era verificato un ritardo della
fornitura. I pagamenti non venivano effettuati in maniera
puntuale, quindi in base al contratto mi termini di consegna
erano stati automaticamente posticipati. Non si può parlare
quindi di un ritardo.”). Con riferimento ai lamentati vizi e difetti il Tribunale ha dato atto, alla luce delle deposizioni testimoniali,
“che la fornitura è avvenuta, le lampade sono state installate e
sono funzionanti”, anche se si è dovuto procedere con un lavoro
“aggiuntivo di adattamento … diviso tra le parti … e previsto”,
per cui non si potrebbe parlare di inadempimento da parte della fornitrice. Secondo il Tribunale, “quindi, non ha avuto luogo una
fornitura perfetta che tuttavia riguardava solo una piccola parte
della fornitura e, comunque, non ha dato grandi problemi, se non
di natura estetica e nella manutenzione come hanno confermato
tutti i testi. Certamente non sussiste un inadempimento così
grave da impedire un pagamento da parte di , una Parte_1
12 riduzione non è stata richiesta né quantificata. In ogni caso
l'inadempimento non è così grave, anche alla luce dei precedenti
ritardi nei pagamenti da giustificare il pagamento del credito
residuo. Solo una piccola parte della fornitura non era conforme
ed è stata subito corretta. … l'opposizione al decreto ingiuntivo è
pertanto infondata.”
6. Avverso questa decisione ha Parte_1
interposto appello, affidato a due motivi, il primo relativo all'asserita “nullità assoluta della sentenza” per violazione del contraddittorio, il secondo attinente all'”erronea interpretazione
dei fatti e travisamento dei documenti” che avrebbe portato erroneamente il primo Giudice a rigettare l'eccezione di inadempimento e a ritenere l'opponente tenuta al pagamento dell'importo azionato con il decreto ingiuntivo.
7. L'appellante ha chiesto con separato ricorso ex art. 351
commi 2 e 3 cpc, iscritto sub RG VG n. 45/2023, la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
8. Instauratosi il contraddittorio con l'appellata
[...]
sulla richiesta cautelare, la Controparte_1
Corte ha disatteso l'istanza sul rilievo che, giusta Cass., S.U. n.
36506/2021, il Giudice dell'impugnazione è chiamato a decidere, comunque e “a prescindere dalla nullità del
provvedimento impugnato”, il merito della controversia e che,
sotto tale profilo, l'impugnazione presentata non poteva essere
13 apprezzata in termini di “manifesta fondatezza” e il solo ammontare delle somme nel frattempo precettate dalla creditrice (€ 36.058,20, di cui € 22.934,73 per capitale e €
4.964,54 per interessi di mora) non era idoneo a integrare il presupposto normativo del “grave pregiudizio.”
9. si è costituita, Controparte_1
quindi, nel giudizio di merito sull'impugnazione, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza,
in subordine la condanna dell'appellante al pagamento dell'importo di € 22.934,73, oltre interessi di mora, oltre spese di lite. Ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, laddove nel dispositivo la “parte
convenuta” è stata condannata a rifondere le spese di lite “alla
parte attrice”, contrariamente alla motivazione di porre le spese a carico della parte soccombente (parte opponente, attrice formale ma convenuta sostanziale).
10. La presente sentenza è redatta nella sola lingua processuale italiana in seguito alla rinuncia alla redazione anche nella lingua processuale tedesca, espressa dalla parte appellata nelle note ex 127ter cpc del 17.2.2025 in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (“Nullità assoluta della sentenza n.
472/2023: Sussiste”) l'appellante, dopo avere premesso che il
Giudice avrebbe emesso la sentenza in data 7.3.2023,
14 ordinando la traduzione, come risulterebbe a pagina 9 della versione in lingua tedesca e a pagina 5 di quella italiana, perciò
antecedentemente al deposito delle memorie di cui all'art. 190
cpc (10.4./11.04.2023 deposito delle comparse conclusionali e
28.04.2023 deposito delle repliche), deduce che con la
“delibazione della sentenza” in data 7.3.2023 e il “deposito”
della stessa in data 15.06.2023 sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, la cui tutela si estende a tutta la durata del processo, con conseguente nullità della sentenza. Secondo
unanime giurisprudenza di legittimità, la sentenza emessa dal
Giudice prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190
cpc sarebbe nulla, “risultando per ciò solo impedito ai difensori
l'esercizio, nella sua completezza del diritto di difesa, senza che
sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del
pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché,
trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro
violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e
definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di
difesa.”
1.1. Risulta dallo storico telematico di cancelleria del processo di primo grado, a cui questo collegio ha accesso, la pubblicazione della sentenza, redatta dal Giudice in forma analogica in lingua tedesca e accompagnata dalla traduzione in lingua italiana a cura dell'ufficio traduzioni presso il Tribunale
di Bolzano ai sensi dell'art. 20 comma 12 del D.P.R. n.
15 574/1988, tramite scansione e acquisizione al PCT dell'originale cartaceo del provvedimento. L'originale – quindi – non è firmato digitalmente ma reca le sottoscrizioni e timbrature in modalità
“analogiche”. Il provvedimento, nella versione tedesca e italiana,
reca quale data apparente di deliberazione quella del
07.03.2023 (“so befunden am 07.03.2023”; “così deciso il
7.03.2023”). Dopo la data e la sottoscrizione vi è nella versione tedesca l'ordine del Giudice della traduzione della sentenza da parte dell' presso il Tribunale di Bolzano (“Der Controparte_6
Richter ordnet die Übersetzung des Urteils durch den
Übersetzungsdienst am Landesgericht an”). Nella versione italiana è certificata la traduzione in lingua italiana in data
14.06.2023. Accanto alla data della traduzione vi è un'ulteriore sottoscrizione del Giudice con la data del 15.6.2023 e a mano l'annotazione “dep. def.” (deposito definitivo). Nello storico di cancelleria è annotata alla data del 16.06.2023 “Depositata
(pubblicata) sentenza n. 472/2023”. Sul provvedimento risulta,
accanto alla data di apparente delibazione del 7.3.2023, una annotazione, sempre a mano, di “Datum Entwurf” (nella traduzione: “(manoscritto) DATA BOZZA”). Sono annotati a mano, infine, il numero della sentenza, il numero di RG, il numero cronologico e quello di repertorio.
1.2. Dallo storico telematico di cancelleria risulta, inoltre: -
l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc all'udienza del
9.2.2023 (Annotazione: “In decisione”); - 07.03.2023: “Inserita
16 annotazione (Oggetto: Al Giudice in visione)”; - 25.03.2023:
“Inserita annotazione (oggetto: fascicolo ritornato in cancelleria”);
- 10.04.2023: “Comparsa conclusionale depositata da Avv.
Appuzzo Vito”; - 11.04.2023: “Comparsa conclusionale
depositata da Avv. Buratti Hansjörg”; - 28.04.2023: “Memoria di
replica depositata da Avv. Appuzzo Vito”; - 28.04.2023:
“Memoria di replica depositata da Avv. Buratti Hansjörg”; -
03.05.2023: “Rimesso fascicolo al Giudice o al Collegio per la
decisione”; 08.05.2023: “Depositata minuta sentenza definitiva”;
- 12.05.2023: “Inserita Annotazione (oggetto: fascicolo all'ufficio
traduzioni”); 16.06.2023: “Depositata (Pubblicata) sentenza n.
472/2023 (Esito Altro)”.
1.3. Il fascicolo (nella sua consistenza cartacea) è stato portato, quindi, al Giudice “in visione” in data 07.03.2023 ed è
ritornato in cancelleria solo in data 25.3.2023, a quasi due settimane dopo l'apparente data di delibazione della decisione.
Risulta, poi, attestato dalla cancelleria che il fascicolo è stato rimesso “per la decisione” al Giudice in data 3.5.2023 e che in data 8.5.2023, quindi successivamente allo spirare dei termini per il deposito delle comparse e repliche ex art. 190 cpc, è stata depositata la “minuta sentenza definitiva”. L'ordine del Giudice
di trasmissione all'ufficio traduzioni per la traduzione (dal tedesco all'italiano della minuta di sentenza) viene eseguito dalla cancelleria solo successivamente, in data 12.05.2023.
1.4. Sulla decisività del momento di delibazione della
17 decisione (e non di quello, eventualmente diverso, del deposito/della pubblicazione della sentenza, che segna “il venire
a esistenza” della sentenza) in relazione alla questione dell'integrità del contraddittorio e del diritto della difesa, si legge in Corte di Cassazione, S.U., n. 36596/2021: “… VI. Il cuore del
problema sul quale le Sezioni unite sono chiamate a pronunciare
è dunque compendiato nell'interrogativo se la sentenza di primo
grado o d'appello, che sia adottata prima della scadenza dei
termini concessi ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
o anche di uno solo di essi, ovvero a fortiori in ipotesi di mancata
concessione dei suddetti termini, sia affetta da nullità per il solo
fatto della risultante impeditiva, per i difensori delle parti,
dell'esercizio compiuto del diritto di difesa nel rispetto dei termini
perentori all'uopo fissati dalla legge, oppure se la detta nullità
presupponga l'accertamento anche di un pregiudizio concreto,
passato nella terminologia corrente sotto la denominazione di
pregiudizio "effettivo", ulteriormente parametrato alla possibile
incidenza della violazione sulla soluzione finale di merito. VII. - E'
preliminarmente necessario puntualizzare che l'ordinanza
interlocutoria rappresenta la questione come relativa alla
sussistenza o meno della nullità della sentenza "emessa" prima
della scadenza dei termini. La questione non è tuttavia in questa
prospettiva tecnica aderente alla fattispecie, perché nel caso
concreto la sentenza risulta "emessa" dopo la scadenza dei
18 termini, e segnatamente il 10 febbraio 2016, data di deposito in
cancelleria. E' stato già chiarito che il deposito e la pubblicazione
della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il
deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della
sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del numero
identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati. Tale
momento identifica quello di venuta a esistenza della sentenza a
tutti gli effetti di legge (Cass. Sez. U n. 18569-16). Il principio, per
quanto occasionato dalla necessità di risolvere il problema della
scissione tra i momenti di deposito e di pubblicazione attraverso
l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse
date, costituisce sicuro indice per identificare l'unica condizione
di esistenza della sentenza civile, che dunque può .considerarsi
"emessa" (per ripetere l'espressione dell'ordinanza interlocutoria)
solo a quel momento. Ciò nondimeno il problema posto
dall'ordinanza interlocutoria assume egualmente una indubbia
rilevanza, perché l'implicazione che lo caratterizza evoca il tema
del contraddittorio e del diritto di difesa. Il diritto al
contraddittorio e alla difesa può risultare compromesso (e di fatto
a certe condizioni resta compromesso) anche ove la sentenza
risulti semplicemente deliberata anteriormente alla scadenza dei
termini succitati, per poi esser depositata in data successiva. In
questa eventualità l'assegnazione di termini resta in vero fine a
sé stessa, presidio di un'attività difensiva praticamente inutile,
ridotta a mero simulacro a fronte di una decisione già presa. Né
19 può accedersi alla tesi che vorrebbe presunto, in tal caso, che
l'indicata data di deliberazione, a fronte della diversa data di
pubblicazione della sentenza, sia riconducibile a semplice errore
materiale, così da aversi per provato che il processo deliberativo
si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi
depositati, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti (così
Cass., Sez. 3, _n. 3569-21 e Cass., Sez. 5, n. 21806-17).
Certamente la data di deliberazione di una sentenza non è, a
differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il
momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento
essenziale dell'atto processuale. Ma ciò semplicemente comporta
che la relativa mancanza o la sua erronea indicazione può non
determinare in generale una nullità ove sia ascrivibile, appunto,
a mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc.
civ. Non anche invece che l'errore materiale sussista sempre in sé
e per sé, presuntivamente, ove si riscontri una diversità tra le
date anzidette, che siano riportate entrambe in calce e a margine
della sentenza. Niente invero autorizza una simile
generalizzazione, essendo fisiologico che il momento deliberativo
della sentenza in camera di consiglio precede sempre la
pubblicazione, che è atto di cancelleria conseguente a precisi e
ulteriori incombenti di legge. Sicché in sostanza non è vero che la
divergenza delle date, specificamente indicate in sentenza, sia
da ascrivere a errore materiale in base a una semplice
presunzione.”
20 1.5. La diversità della apparente data di delibazione attestata in sentenza (in entrambe le versioni, tedesca e italiana) e di quella di pubblicazione/deposito (7.3.2023 e 16.06.2023) non fonda, quindi, alcuna presunzione di erroneità della prima in favore della correttezza della seconda, essendo “fisiologico” che la delibazione precede l'atto di cancelleria della pubblicazione del provvedimento (cfr., anche, per il definitivo superamento della tesi della presunzione di un errore materiale nel caso di diversità tra data di delibazione e di deposito/pubblicazione,
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32538/2024).
1.6. Va richiamato, poi, l'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui se anche fosse fondata la doglianza di nullità
dell'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei termini prospettati dall'appellante, la conseguenza non sarebbe una regressione del procedimento al primo Giudice, non prevista dall'art. 354 cpc, ma comunque una decisione sul merito del gravame secondo la regola processuale per effetto della quale la nullità della sentenza si converte in motivo d'impugnazione e va fatta valere secondo le regole del giudizio d'impugnazione (art. 161 comma 1 cpc). Nella sentenza già
ampiamente citata la Suprema Corte si è, infatti, preoccupata di raccordare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio alla regola processuale della conversione delle nullità nel prestabilito mezzo di gravame (art. 161 comma 1
cpc). Nell'ipotesi che la nullità riguarda la sentenza di primo
21 grado, come nella specie, non è sufficiente all'appellante denunciare sic et simpliciter la nullità, perché il Giudice
dell'appello, a fronte della pur declarata nullità, non può
rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 cpc,
essendo le ipotesi di rimessione tassative. Il Giudice
dell'appello, invece, deve decidere la causa nel merito. E poiché
ciò comporta “… che la decisione avvenga sempre nei limiti delle
doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto
pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la
sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di
merito (esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20,
Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta
però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della
nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale
ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che
nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si
converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per
cassazione (art. 161 cod. proc. civ.). Essa deve essere fatta
valere "soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi
mezzi di impugnazione". La nullità della sentenza di primo grado,
per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito
per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione
sostitutiva. All'esito del processo storico che ha condotto, dopo
l'actio nullitatis, alla soppressione della stessa querela nullitatis
22 quale mezzo di impugnazione teso a denunziare la nullità della
sentenza distinto dall'appello, è dunque pienamente giustificato
che alle regole e alle caratteristiche sostitutive dell'appello abbia
a soggiacere anche la possibilità di dedurre un vizio di tal genere
solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito. Con l'aggiuntiva
conseguenza che l'eventuale ricorso avverso la sentenza
d'appello, che, nelle condizioni date, avesse mancato di
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado assunta
anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ., sarebbe inammissibile per difetto di interesse (v. Cass.,
Sez. 1, n. 18578-15, Cass., Sez. 1., n. 27777-08), ove la sentenza
d'appello fosse giunta, come suo preciso dovere, a decidere la
causa nel merito.”
1.7. Nel caso di specie, però, sono proprio le attestazioni di cancelleria di cui si è dato atto sopra a fare ritenere la effettiva sussistenza di un mero errore materiale nell'apposizione della data apparente di delibazione.
1.8. Solo in seguito al deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 cpc la cancelleria ha trasmesso il fascicolo al Giudice “per la decisione” e solo successivamente al deposito delle comparse conclusionali e di replica la cancelleria ha attestato il deposito della “minuta” di sentenza, redatta in lingua tedesca (8.5.2023), dopodiché la cancelleria ha trasmesso la minuta (bozza) all'ufficio traduzioni.
1.9. Appare invero inverosimile che la cancelleria abbia dato
23 attuazione all'”ordine di traduzione” del Giudice solo il
12.05.2023, se lo avesse ricevuto già a marzo (alla data apparente di delibazione del 7.3.2023).
1.10. Vi sono quindi elementi precisi e concordanti che consentono di collocare il processo deliberativo del Giudice in un momento in cui l'attività difensiva delle parti si era già
completamente esaurita.
1.11. Con il che il primo motivo d'appello va disatteso e la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata va respinta.
2. Con il secondo motivo (“Nel merito”) l'appellante contrappone all'apprezzamento Parte_1
istruttorio del Tribunale una disamina dei documenti dimessi e delle deposizioni testimoniali raccolte, che renderebbe “evidente
l'esatto contrario rispetto a quanto stabilito dal Tribunale … ” I
termini di consegna indicati nell'offerta del 22.12.2020,
sottoscritta dall'appellante in data 27.01.2021, in particolare quello del 26.2.2021 sarebbe stato per essa “essenziale … tanto
da averlo inteso concordare nelle condizioni di vendita e tanto da
avere definito ogni singola data per ogni step di fornitura, in
ragione del fatto che l'appellante era vincolata con la
committenza principale (Benko) in merito a precise date di
consegna e penali.” Ripercorso l'esame della documentazione in atti come già proposto in primo grado (narrazione dei fatti
“Ritardi nella consegna – Difetti nella posa dell'opera” da pagina
24 8 a pagina 13 dell'atto d'appello) l'appellante censura una
“errata interpretazione e travisamento” laddove il Tribunale, per escludere un rilevante ritardo nella fornitura della merce,
avrebbe fatto leva sul fatto che l'offerta era stata accettata solo in data 27.01.2021, pochi giorni prima della consegna indicata nell'offerta datata 22.12.2020. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la fornitrice era già resa edotta “delle
specifiche e dei quantitativi” sin dal mese di novembre 2020 e che la stessa aveva già effettuato “analoghe forniture per
nel cantiere “Benko”” e che, in ogni caso, l'offerta Parte_1
sottoscritta paleserebbe “come il termine finale, indicato come
26.02.21, fosse essenziale per in ragione della Parte_1
necessità di terminare i singoli piani del palazzo.” Il primo
Giudice non avrebbe tenuto, poi, conto del fatto che la fornitura era stata completata solo dopo il mese di maggio 2021, quindi a più di 90 gg. di ritardo. Con una diversa critica (“Sull'asserita
prova che il ritardo della fornitura era dovuto ai ritardi nei vari
pagamenti”) l'appellante censura, poi, l'affermazione del
Tribunale secondo cui i termini di consegna indicati nell'offerta non erano da ritenersi essenziali perché le parti avevano condizionato la consegna al previo pagamento delle fatture emesse e che questa previsione era giustificata dai ritardi che si erano palesati nei pagamenti rispetto alla fornitura effettuata nell'anno precedente (fattura n. 191158 del 27.12.2019 pagata in data 23.12.2020). L'affermazione del Tribunale sarebbe
25 errata, perché la citata fattura non sarebbe stata azionata con l'opposto decreto ingiuntivo per cui il richiamo sarebbe
“inconferente rispetto al presente procedimento.” Il rifiuto di pagamento sarebbe invece giustificato “dal rifiuto dell'appellata
di adempiere alla propria prestazione, adducendo un ritardo nel
pagamento…”. Infine, l'appellante si duole di “errata
interpretazione e travisamento” delle prove testimoniali assunte in relazione all'”asserita considerazione che non sussiste un
inadempimento così grave da impedire un pagamento da parte di
e del fatto che solo una piccola parte della fornitura Parte_1
non era conforme ed è stata subito corretta.”
2.1. Per una maggiore comprensione vanno ripercorsi i fatti documentati ed emergenti dalla prova testimoniale:
2.1.1. Con l'opposto decreto ingiuntivo n. 1609/2021
l'odierna appellata (in Controparte_2
Contro seguito anche solo la ha chiesto il pagamento del saldo di
€ 22.934,73 per capitale delle fatture n. 210165 del 2.3.2021
per € 56.221,89, compresa IVA, e n. 210571 del 30.06.2021 per
€ 2.875,38, compresa IVA (doc. n. 1 – 4 di parte appellata).
Trattasi di credito residuo relativo al rapporto di fornitura di corpi di illuminazione, comprensivi di cornici in lamiera, di cui all'”ordine cliente n. 202188 del 22.12.2020”, sottoscritto dalla appellante in seguito anche solo Parte_1
“ ”, in data 27.1.2021 (doc. n. 2 di parte Parte_1
appellante), e di cui agli ordini aggiuntivi di data 09.03.2021 e
26 23.04.2021 (cfr. sub doc. n. 20 e 21 di parte appellata).
2.1.2. Risulta dalla corrispondenza di posta elettronica dimessa e dalle deduzioni delle parti negli scritti difensivi che prima della formulazione dell'offerta vi sono stati contatti e sopralluoghi in cantiere al fine di stabilire le misure delle cornici di lamiera da installare in controsoffitto (cfr.
Contro comunicazioni elettroniche di ( e CP_1 Tes_1
( ) del 25.11.-30.11.–01.12.2020 - doc. n. 3,
[...] Parte_1
4 e 5 di parte appellante). Con la comunicazione di posta
Contro elettronica di data 16.12.2020 la ha individuato per le lampade da montare in cartongesso un modello “da catalogo”,
largo 114 mm con un medesimo livello illuminotecnico del prodotto “Linear” di cui alle precedenti forniture. A questa data le modalità di installazione erano ancora in discussione (“… per
la modifica stiamo valutando quale sistema utilizzare. Possiamo
fare tramite una semplice aletta che verrà “piegata” in fase di
montaggio, altrimenti possiamo anche eseguire il fissaggio
tramite una specie di perno che si attacca alla struttura come
discusso l'altra volta in cantiere …”). Già il giorno successivo
(17.12.2020) “conferma” per conto di Tes_1
l'ordine (con richiesta di “precedenza della Parte_1
consegna del piano 6 non oltre il 31.01.2021”).
2.1.3. L'ordine verrà però effettivamente formalizzato in data 22.12.2020 e sottoscritto per “conferma” da Parte_1
solo in data 27.1.2021 (cfr. sub doc. n. 6, 7 e 2 di parte
27 appellante).
2.1.4. Le tempistiche della consegna della merce sono così
individuate nel documento contrattuale definitivo: “Consegna
articoli standard 4°/5°/6°/7° piano: 02/02/2021 Consegna dei
driver per articoli speciali 4°/5°/6°/7° piano: 02/02/2021
Consegna articoli speciali per 6° piano: metà febbraio;
consegna
articoli speciali rimanenti: 4°/5°/7° piano: da concordare”.
Inoltre è aggiunta la clausola: “La consegna / il ritiro verrà
effettuato solo dopo pagamento a buon fine delle fatture Proforma
per l'ordine in oggetto a gli interessi delle fatture precedenti come
concordato in anticipo con Sig. e Sig. (legale Pt_2 CP_8
rappresentante risp. soci della ). Seguono le Parte_1
“condizioni di vendita: Tipo consegna: franco fabbrica;
tipo
spedizione: via camion;
Pagamento: Richiesta di versamento
pagamento anticipato;
Data consegna prevista: 26 febbraio
2021”.
2.1.5. Contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine
Contro (“offerta”) in data 27.01.2021 emetteva la fattura d'acconto n. 210030 del 26.1.2021 per € 51.203,91, pagata in data 27.1.2021 con versamento dell'importo di € 63.212,22 con causale del bonifico “Fattura d'acconto 210030/2021 + interessi
2020” (cfr. sub doc. n. 18 di parte appellante le copie degli ordini bancari di pagamento).
2.1.6. In data 3.2.2021 (quindi un giorno dopo la data indicata nell'ordine) avviene una prima tranche di fornitura di
28 lampade, tra cui gli articoli standard per i magazzini, locali tecnici e bagni e i “driver”. In data 19.2.2021 vengono consegnati le lampade speciali per il sesto piano (cfr. i documenti di trasporto sub doc. n. 8 e 9 di parte appellata, da cui risulta la fornitura di tutte le lampade per i magazzini, per i locali tecnici e per i bagni nonché la fornitura “Linear” e “Sword
RV” per il sesto piano, come da richiesta di conferma del coordinatore di cantiere del 17.2.2021 sub doc. Tes_1
n. 9 di parte appellante).
2.1.7. In data 19.2.2021 il coordinatore del cantiere di
Contro
scrive a “Ringrazio per la fornitura delle Parte_1
lampade. Sono però a comunicare che abbiamo un problema con
il taglio sulla cornice. Non è stato pensato che al momento
dell'apertura dei pannelli Hatek, lo spazio necessario per il
movimento del panello aumenta, dato il rotamento del perno sul
binario. Per tanto necessitiamo urgentemente la modifica su tutte
le altre cornici fornite. Sulla fornitura già consegnata le
adatteremo noi, ma impensabile eseguirlo per tutti e 4 piani. La
modifica può essere effettuata sia in fabbrica mediante un vostro
macchinario o anche molto più approssimato mediante una flex
essendo poi nascosta nel soffitto. Questo aggiustamento spero
che non crei alcun ritardo sulla fornitura futura. In allegato
dettaglio sulla modifica da eseguire.” E lo stesso coordinatore in data 22.2.2021 scrive: “Con la seguente sono a comunicare che
sono trovati, per ora, 7 cornici eseguite male. Il bordo esterno da
29 piegare verso l'interno è nettamente più largo dello standard.
Facendo così, ha “mangiato” profilo verticale laterale. Per tanto
queste cornici sono inutilizzabili. Chiedo gentilmente di fornire
20pz ulteriori (sia cornici che di plexiglas) per evitare di arrivare a
fine piano con più cornici non utilizzabili.”
2.1.8. Seguono altre forniture parziali di circa 300
lampade “Linear” in data 1.3.,4.3. e 8.3.2021 (cfr. documenti di trasporto sub doc. n. 11, 12 e 13 di parte appellata), contenenti già le modifiche richieste con mail del 19.2.2021.
2.1.9. Tralasciando per ora le prove testimoniali (vertenti,
come si vedrà, sulla soluzione concordata delle problematiche insorte), risulta, quindi, in data 02.03.2021 l'emissione della seconda fattura d'acconto n. 210165 per € 56.221,89, IVA
compresa. , però, non procede al pagamento e Parte_1
giustifica, con mail del 17.3.2021, il mancato pagamento in anticipo della merce con l'esigenza di ottenere rassicurazioni e garanzie sulle richieste di modifica concordate relativamente ai piani 4 – 7. La risponde con mail del 18.3.2021, CP_1
insistendo nel pagamento anticipato almeno di una parte dell'importo e chiarendo che le modifiche concordate non hanno alcuna incidenza sulla qualità e garanzia del prodotto. Segue
uno scambio di mail del 22.3./23.3.2021 (doc. n. 15 di parte appellata) con richiesta di di fornitura della Parte_1
Contro residua merce e rifiuto della di procedere in assenza di pagamento anticipato. Seguono ulteriori scambi di
30 corrispondenza, tra cui una denuncia dei vizi in relazione alle cornici di lamiera modificate (difetto di qualità), di alcune cornici non utilizzabili, di uscita luminosa laterale risolta “in via
non ottimale”, con giustificazione, quindi, del mancato pagamento anticipato della merce ancora non fornita (all'incirca
100 lampade) di cui si richiede, comunque, l'urgente invio (cfr.
in particolare le mail del 24.3.2021 a firma di Parte_2
e quella del 26.3.2021 a firma di inviate al Persona_1
Contro legale rappresentante della sub doc. n. 13 e 14 di parte
Contro appellante). a sua volta contesta l'esistenza di vizi, afferma l'accettazione delle lampade così come modificate e consegnate in data 1.3., 4.3. e 8.3.2021, dichiarandosi comunque disponibile alla fornitura della merce mancante in seguito al pagamento (cfr. in risposta mail del 24.3. e 26.3.2021 del legale
Contro rappresentante di sub doc. n. 16 e 17 di parte appellata).
2.1.10. Nonostante il mancato pagamento, risulta poi che
Contro la in data 29.3.2021 e in data 30.3.2021 consegna la merce ancora trattenuta di cui all'ordine del
22.12.2020/27.01.2021 (ca. 100 lampade più coperture, cfr.
documenti di trasporto sub n. 18 e 19 di parte appellata).
Contro
2.1.11. In seguito, risulta che esaudisce la richiesta aggiuntiva di materiale accessorio del 9.3.2021 in data
28.4.2021 (cfr. ordine sub doc. n. 20 e documento di trasporto sub doc. n. 23), evidentemente dopo il pagamento della pertinente fattura n. 200006 del 21.4.2021 (cfr. sub contabili
31 bancarie doc. n. 18 di parte appellante, fattura non oggetto del
Contro decreto ingiuntivo opposto). In data 28.6.2021 fornisce,
infine, la merce di cui alla seconda richiesta aggiuntiva del
23.4.2021 (cfr. ordine e documento di trasporto sub doc. n. 21
e 24 di parte appellata).
2.1.12. Risultano, poi, pagamenti parziali di € 10.000,00 in data 25.6.2021, di € 5.000,00 in data 9.8.2021, di € 10.000,00
in data 10.9.2021, di € 5.000,00 in data 15.10.2021 e di €
5.000,00 in data 2.12.2021 (cfr. le contabili bancarie sub doc.
n. 18 di parte appellante).
2.1.13. L'esito della La prova testimoniale: Sono stati sentiti quattro testi, ciascuno di una maestranza diversa: il signor
[...]
, dipendente della ditta “Elektro Pernthaler”, Tes_2
subappaltatrice della per i lavori di installazione Parte_1
dei corpi di illuminazione presso il progetto “Benko” oggetto di
Contro causa;
il signor , dipendente di il signor Testimone_3
impiegato e capocommesso/gestore e Tes_1
coordinatore del cantiere per conto di;
infine, il Parte_1
signor , direttore vendite della ditta slovena Testimone_4
Contro
“Intra Lighting” che ha prodotto e fornito alla i pannelli e le lampade in questione.
2.1.14. Dalle dichiarazioni dei testi emerge:
- che tutte le lampade fornite sono state montate e l'opera è
Testim stata consegnata alla committenza (testi ); Tes_1
- che in occasione della fornitura delle prime lampade “speciali”
32 (per i locali “open space” del sesto piano) si è presentato il problema tecnico del taglio troppo piccolo delle cornici di lamiera (da installare nel cartongesso), che non potevano essere più aperte successivamente per esigenze di ispezione (teste
Testim e si intralciavano a vicenda (teste ; Tes_3
- che si è convenuto in cantiere che il problema andava risolto mediante ingrandimento del taglio con una “Flex” (macchinario di taglio), ad opera della ditta incaricata dell'installazione
(Elektro Pernthaler) sulle lampade già fornite in cantiere e da
Contro
Testim parte di per le lampade ancora da fornire (testi e ); Tes_3 Tes_1
Contro
- che effettivamente la ha fornito successivamente tutte le lampade “speciali” (per i locali open space e sale riunioni) di tutti i restanti piani con le cornici idoneamente tagliate (teste
Testim secondo cui dopo la prima fornitura che presentava il problema le restanti lampade sono state “correttamente fornite”;
Contro teste secondo cui la sulle restanti forniture ha Tes_3
modificato le misure con l'uso della “Flex”; teste : “Poi è Tes_1
arrivato la prima fornitura di questi sistemi di illuminazione, era
poco meno della metà di un piano, occhio croce ca 60 lampade, e
col primo montaggio abbiamo capito che il problema del taglio era
sussistente. Abbiamo subito chiamato il sig. che è giunto CP_2
sul cantiere e abbiamo visto il problema, e quindi abbiamo deciso
sul posto che i corpi illuminanti che dovevano essere forniti
sarebbero stati tagliati e aggiustati a cura della ditta Le CP_2
33 lampade già fornite le abbiamo sistemate sul posto, tagliandole.
Le successive forniture non presentavano più tale problema.”;
teste : “Il problema non lo abbiamo risolto noi, ma Tes_4
concordato con l'installatore, ossia . Noi CP_2 Parte_1
abbiamo proposto la soluzione, ha indicato un Parte_1
nuovo taglio, che noi abbiamo accettato come soluzione e la ditta
ha apportato le modifiche necessarie. I nostri prodotti CP_2
come tali sono sempre usciti dalla nostra azienda in modo
uguale. Queste modifiche si facevano con il flex.”);
- che l'intervento correttivo non ha alcuna incidenza sulla funzionalità delle lampade e sull'estetica esterna
Testim dell'installazione (secondo il teste l'intervento con la “Flex”
sulla lamiera di contenimento ha disturbato l'estetica della vernice/lacca in corrispondenza del taglio, ma ciò era visibile solo per il manutentore in ipotesi di apertura di un coperchio per l'ispezione e non per l'utilizzatore; secondo il teste Tes_3
le modifiche non erano visibili all'esterno; anche secondo il teste per vedere la vernice danneggiata, bisognava aprire “o la Tes_1
lampada o il soffitto” (di cartongesso); secondo il teste
, “ ha indicato un nuovo taglio, che noi Tes_4 Parte_1
abbiamo accettato come soluzione …poi non ci sono stati più
problemi riguardanti queste forniture”);
- che in relazione alla prima fornitura di lampade “speciali” si è
avuto anche un problema con la guarnizione laterale delle fonti luminose, che non era corretta, e che il problema è stato risolto
34 in cantiere sulle lampade già fornite con l'applicazione di un
Contro nastro di guarnizione fornito dalla le lampade
Testim successivamente fornite erano, poi, “corrette” (teste anche il teste ha ricordato la sostituzione della guarnizione a Tes_1
cura della CP_7
2.1.15. L'impianto è stato, quindi, completato e anche consegnato alla committenza di . Non sono Parte_1
allegate o dimostrate contestazioni di sorta da parte della committenza di in ordine alla tempistica di Parte_1
realizzazione e/o sulla funzionalità e qualità dell'illuminazione installata nei diversi piani dell'edificio.
2.1.16. La non ha dimesso il contratto con la Parte_1
propria committenza ( progetto “Benko”). Non ha CP_5
neppure allegato (e men che meno provato) concrete tempistiche da rispettare o penali che avrebbe corso il rischio di subire. Non ha, invero, allegato e/o dimostrato di avere subìto
detrazioni di compensi e/o ritardi nei pagamenti per le questioni descritte dai testimoni. Non ha allegato e/o dimostrato di avere avuto maggiori esborsi verso il proprio subappaltatore.
2.2. Il contratto di fornitura di lampade, se pure in parte
“speciali” (per qualità ed estetica), va qualificato in termini di contratto di vendita (art. 1476 e ss. cc). Le lampade “speciali”
sono state infatti scelte da con misure da Parte_1
“catalogo” (della ditta produttrice slovena “Intra Lighting”) e
35
Contro
Contro vendute dalla rivenditrice a . La non Parte_1
era incaricata del montaggio (di cui si occupava la ditta “Elektro
Testim Pernthaler” su incarico della – vedi teste Parte_1
Contro si è limitata a intervenire sul prodotto con l'adattamento concordato in cantiere, quando si è presentato il problema del taglio delle cornici, così ordinate da , che doveva Parte_1
essere ingrandito.
2.3. Il contratto di fornitura (ordine del
22.12.2020/27.01.2021) non prevedeva, poi, alcun termine
“essenziale” per la consegna, ma diverse date per forniture parziali (2.2.2021, “metà febbraio”) e per il resto con date “da
concordare” e la “previsione” di una data finale (26.2.2021) per il completamento della fornitura, il tutto alla condizione del pagamento anticipato delle fatture d'acconto.
2.4. L'affermazione dell'appellante secondo cui l'essenzialità
del termine del 26.02.2021 deriverebbe dal fatto di “averlo
inteso concordare nelle condizioni di vendita e tanto da avere
definito ogni singola data per ogni step di fornitura, in ragione del
fatto che l'appellante era vincolata con la committenza principale
(Benko) in merito a precise date di consegna e penali” e che,
quindi, risulterebbe dalla volontà delle parti e dalla natura del contratto (art. 1457 cc), non solo è contraddetta dallo stesso tenore del contratto (che, come si è detto, prevede diverse date di consegna per diversi gruppi di materiali, una data indicativa
“metà febbraio” e una data “prevista” per il completamento delle
36 forniture ripartite), ma anche dalla condotta della compratrice,
che non solo nella corrispondenza intercorsa e in cantiere si è
mai lamentata di un mancato rispetto di un termine
“essenziale” che giustificherebbe la risoluzione del contratto,
ma ha insistito nel completamento delle consegne, giustificando il mancato pagamento anticipato anche della seconda fattura d'acconto con le questioni insorte in cantiere.
2.5. Del resto, le date del 2.2.2021 e di “metà febbraio” sono state sostanzialmente rispettate, nonostante la ritardata/sfasata formalizzazione dell'ordine (sottoscritto solo alla data del 27.01.2021) con le forniture del 3.2.2021 e del
19.2.2021.
2.6. L'insorgenza del problema relativo al taglio troppo piccolo delle cornici di lamiera e l'attuazione della scelta peraltro concordata tra le parti giustifica poi ampiamente un ritardo di pochi giorni rispetto alla data “prevista” con le forniture del
1.3., 4.3. e 8.3.2021.
2.7. Nonostante il rifiuto del pagamento della seconda fattura d'acconto, emessa in data 2.3.2021, giustificato con le questioni di adattamento del prodotto insorte in cantiere e non con un
Contro asserito ritardo, la ha completato la consegna della merce indicata nell'ordine del 22.12.2020/27.1.2021 in data
29.3.30.3.2021, a circa un mese dalla data di consegna
“prevista” nel contratto.
2.8. Un ritardo di “oltre 90 giorni” rispetto alla data di
37 consegna, come sostenuto dall'appellante, quindi, non sussiste.
Le restanti forniture di fine aprile 2021 e di giugno 2021 sono,
infatti, relative a ordini della formalizzati a marzo Parte_1
rispettivamente aprile 2021, privi di date o termini di consegna.
2.9. In questo quadro, quindi, correttamente il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata da in relazione a contestati ritardi rispetto a Parte_1
termini di consegna non essenziali e, comunque e a prescindere dalla giustificazione adotta del manato pagamento anticipato della seconda tranche di fornitura, sostanzialmente anche rispettati o sforati per un periodo non eccessivo, tenuto conto del fatto che l'appellante ha accettato tutta la fornitura (anche quella inviata a fine marzo 2021).
2.10. Con riferimento alla contestazione di “vizi” della merce
Contro fornita e della “posa d'opera” va chiarito che la non era investita della posa d'opera, come risulta dal contratto di fornitura (in cui non è indicata alcuna prestazione di montaggio) e come è stato chiarito in sede testimoniale.
2.11. In via principale l'appellante ha sollevato la generale eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Nelle conclusioni rassegnate in primo grado (e reiterate in appello) Parte_1
ha formulato “in subordine” anche una domanda di “riduzione
del credito ex adverso azionato, anche alla luce delle doglianze di
cui in narrativa e degli esborsi già corrisposti dall'attrice
all'opponente.” Questa subordinata, che allude all'azione edilizia
38 della riduzione del prezzo ex art. 1492 cc, non è stata, però,
argomentata in alcun modo e non sono state dedotte prove su una eventuale riduzione di valore della merce fornita.
2.12. Il primo Giudice ha disatteso questa domanda subordinata con la motivazione: “In ogni caso l'inadempimento
non è così grave da impedire un pagamento da parte
dell' , una riduzione non è stata richiesta né Parte_1
quantificata.”
2.13. Avverso questa decisione l'appellante non ha svolto specifico gravame ex art. 342 cpc e non è sufficiente la mera riproposizione delle conclusioni ex art. 346 cpc, peraltro neppure argomentate, a fronte del rigetto esplicito – anche –
della domanda di riduzione del prezzo.
2.14. Con riferimento all'unica questione dedotta con l'appello,
quindi, ovvero in ordine alla correttezza e legittimità
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, s'impongono le ulteriori considerazioni.
2.14.1. Trattasi di contratto di vendita a consegne ripartite,
cioè di vendita di un determinato quantitativo di lampade con accessori, con consegna che non doveva essere adempiuta in un unico momento, ma attraverso una pluralità (almeno tre)
distinte consegne. Avendo le singole lampade un prezzo convenuto e individuabile con mera operazione aritmetica sulla base delle quantità indicate nel contratto, la prestazione dedotta in contratto è economicamente scindibile.
39 2.14.2. In relazione a questo tipo di contratto di vendita la
Suprema Corte in diverse pronunce ha chiarito che l'eccezione di inadempimento può essere sollevata, per paralizzare la richiesta di controprestazione (di pagamento del prezzo), solo in relazione alla parte di prestazione non eseguita, ma non anche quella relativa alla parte della prestazione già eseguita, che non sia stata restituita o offerta in restituzione (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 11469/1991; Corte di Cassazione,
sentenza n. 9311/2017, massima: “Nella vendita a consegne
ripartite, ed ove la prestazione sia economicamente scindibile,
l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può paralizzare la
richiesta della controprestazione relativa alla parte della
prestazione non eseguita, ma non quella riguardante la porzione
di prestazione già eseguita, che non sia stata restituita né offerta
in restituzione.”).
2.14.3. Nel caso di specie la merce, previo accordo di una modifica sulle lampade “speciali”, è stata accettata e utilizzata.
Non solo la merce non è stata restituita, ma più Parte_1
volte ha insistito nella consegna della merce così come modificata in seguito agli accordi intercorsi in cantiere e come da indicazione del coordinatore di con mail del Parte_1
19.2.2021. Con il che l'appellante non è ammessa a contrastare la richiesta di pagamento rivoltele dalla venditrice sollevando l'eccezione in commento, a fronte dell'adempimento integrale dell'obbligazione di consegna delle cose vendute di cui all'art. 40 1476 n. 1 cc.
2.14.4. Nel caso di specie, comunque, l'eccezione sollevata da nella presente sede giudiziale non è sorretta Parte_1
neppure dalla necessaria buona fede di cui all'art. 1460 comma
2 cc.
2.14.5. Per la giurisprudenza di legittimità più recente il concetto di buona fede di cui all'art. 1460 comma 2 cc non è del tutto identico e sovrapponibile alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc. Non è, cioè, corretto affermare che l'inadempimento di cui all'art. 1460 cc debba essere altrettanto importante/grave come quello che porta alla risoluzione del contratto ex art. 1453 cc. Nell'un caso, infatti, l'inadempimento determina il venire meno del rapporto contrattuale, con i conseguenti oneri restitutori delle prestazioni già eventualmente eseguite;
nell'altro caso il contratto rimane intatto e vi è,
soltanto, una paralisi della controprestazione fino a quando non si compie la prestazione che deve essere per prima adempiuta.
2.14.6. Sicché, anche un inadempimento in ipotesi non dotato dell'importanza e gravità richiesta dall'art. 1455 cc per la risoluzione del contratto, può, ciò nonostante, essere sufficiente per legittimare l'eccezione ex art. 1460 cc (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 1690/2006, in motivazione: “Il secondo
profilo è privo di pregio, atteso che non v'è alcuna contraddizione
nell'apprezzare un comportamento di inadempimento come
contrario a buona fede ai fini di giustificare un'eccezione di
41 inadempimento e quindi considerarlo di scarsa importanza. I due
piani di valutazione sono del tutto diversi.
Ai fini della valutazione prevista dall'art. 1460 cod.
civ. l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica
della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di
considerarlo o meno giustificato in dipendenza
dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un
confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva
valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia
per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero
eseguirsi in tempi diversi (art. 1460 c.c., comma 1), sia perché
uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il
problema riguarda solo la giustificazione dell'inadempimento di
una parte in cagione dell'inadempimento dell'altra. Un piano del
tutto diverso è quello, supposto dall'art. 1455 cod. civ., della non
scarsa importanza dell'inadempimento quale fatto giustificativo
della risoluzione del contratto. In questo caso non si tratta della
realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo
scioglimento e l'inadempimento viene valutate non
comparativamente alla condotta dell'altra parte, bensì nel suo
significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del
sinallagma. Che un inadempimento inidoneo a giustificare
l'exceptio di cui all'art. 1460 cod. civ. possa anche essere di
scarsa importanza ed inidoneo a
giustificare la risoluzione del contratto discende, dunque, dalla
42 diversità funzionale dei due istituti. Nella specie, del resto, la
Corte Territoriale ha ritenuto inidoneo ad integrare l'exceptio di
cui all'art. 1460 c.c. l'inadempimento alla consegna dei
programmi sorgenti da parte della in quanto la relativa Pt_3
obbligazione era insorta direttamente per effetto dell'accordo
transattivo, mentre l'obbligazione dell'attuale ricorrente il cui
inadempimento era assunto a giustificazione dell'inadempimento
della era sorta per effetto dell'esecuzione di quell'accordo Pt_3
e, dunque, in tempo diverso.”; cfr., anche, Corte di Cassazione,
ordinanza n. 26334/2019, massima: “In materia di contratti a
prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dell'importanza
dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della
risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una
valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art.
1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del singolo
inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo
significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che a fronte di una domanda di
adempimento contrattuale il rigetto della contrapposta domanda
di risoluzione del contratto per inadempimento non esimesse il
giudice dalla valutazione sulla eccezione di inadempimento, da
ritenersi compresa nella domanda di risoluzione).”
2.14.7. La valutazione della buona fede ex art. 1460 cc deve, quindi, compiersi in riferimento ai contrapposti
43 inadempimenti e alle condotte tenute dalle parti in funzionalizzazione della realizzazione del sinallagma contrattuale. L'eccezione di inadempimento si appalesa, quindi,
illegittima non in sé e per sé a fronte di un inadempimento non grave nell'ottica – diversa – dell'art. 1455 cc, ma quando con essa si contrappone un rifiuto della propria prestazione all'unico scopo di rendere irrealizzabile il contratto e/o di procrastinare il completamento del programma negoziale (cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 12719/2021; ordinanza n.
18587/2024).
2.14.8. Nel caso di specie, una volta che la compratrice ha accettato la consegna della merce, previo Parte_1
accordo sull'adattamento delle cornici di contenimento delle lampade speciali, ha realizzato l'impianto esente da vizi di funzionalità e di estetica apprezzabile, lo ha messo in funzione e consegnato alla propria committenza (che evidentemente l'ha accettato), non ha quantificato alcun costo o esborso superiore provocato dalla vicenda del taglio delle cornici, non ha provato ritardi di fornitura apprezzabili e/o aventi incidenze negative sul proprio rapporto d'appalto con la committenza principale, il rifiuto dell'inadempimento della propria prestazione di pagamento si presenta contrario alla buona fede ai sensi dell'art. 1460 comma 2 cc.
2.15. In conclusione, anche il secondo motivo di gravame va respinto.
44 3. La richiesta di correzione materiale presentata dalla parte appellata va accolta (cfr., in tema, ex plurimis Corte di
Cassazione, ordinanza n. 683/2022). È indubbio che il
Tribunale, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e nel porre le spese di lite giusto Parte_1
l'esito del processo a carico della “parte convenuta
soccombente”, abbia inteso caricare delle spese di lite l'opponente soccombente, pure attrice formale nel giudizio d'opposizione, ma convenuta sostanziale. Il dispositivo di sentenza n. 2 va, quindi, corretto nel seguente modo: Nella
versione tedesca le iniziali parole “Die beklagte Partei wird
verurteilt, der klagenden Partei …” sono sostituite con le parole
“Die Widerspruchsklägerin CT EC SR wird verurteilt,
der Widerspruchsbeklagten M & A OHG des UL HO &
CO …”. Nella versione italiana le parole iniziali “La parte
convenuta viene condannata a risarcire alla parte attrice …”
sono sostituite con le parole “La parte opponente Parte_1
è condannata a rifondere alla parte opposta
[...] [...]
…”. Controparte_2
4. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 Parte_1
cpc). Tenuto conto del valore della causa (fino a € 26.000,00), in assenza di note spese, si liquidano alla parte appellata, stante la media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal
45 D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché quello minimo per la fase di trattazione, e quindi: € 1.134,00 per studio, €
921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, a cui si aggiunge il compenso unico di € 1.418,00 per il procedimento di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza (tabella volontaria giurisdizione), e pertanto complessivamente € 6.306,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione in appello del Controparte_1
15.07./16.07.2023 avverso la sentenza n. 472/2023 del
Tribunale di Bolzano depositata in data 15.06.2023,
rigetta
l'appello;
corregge
l'errore materiale del dispositivo n. 2 dell'impugnata sentenza nel seguente modo: Nella versione tedesca le iniziali parole “Die
beklagte Partei wird verurteilt, der klagenden Partei …” sono
46 sostituite con le parole “Die Widerspruchsklägerin CT
EC SR wird verurteilt, der Widerspruchsbeklagten M & A OHG
des UL HO & CO …”; nella versione italiana le parole iniziali “La parte convenuta viene condannata a risarcire alla
parte attrice …” sono sostituite con le parole “La parte
opponente è condannata a rifondere alla Parte_1
parte opposta …”; Controparte_2
condanna
la parte appellante a rifondere alla Parte_1
parte appellata le Controparte_1
spese del grado, che liquida in € 6.306,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
principale e incidentale, in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 19.03.2025.
47 La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. HO Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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