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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14356 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. MIRTO PAOLA, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
4/0/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 20/09/2023, della sentenza non definitiva n.
4065/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alle condotte di violenza domestica allegate, va detto che, secondo la sempre più diffusa e concorde giurisprudenza sul punto “i comportamenti reattivi del co- niuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge rap- presentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separa- zione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazio- ne. E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comporta- mento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della cop- pia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (Cass. civ. Sez. I Ord., 09/05/2024, n.
12662”)
A questo proposito, deve osservarsi che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matri- monio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comporta- mento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile , sez. I , 24/10/2022 , n. 31351).
In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, “ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integri- tà fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica” (Tribunale , Pistoia , 22/11/2021, n. 953).
Ancora, “Le percosse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri matrimoniali, da giustificare sempre non solo la pronuncia di separazione, ma anche l'ad- debito al coniuge che le ha perpetrate. Peraltro, la pronuncia di addebito non è esclusa qua- lora risulti provato un unico episodio di violenza, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari di- gnità di ogni persona”( Tribunale , Bari , sez. I , 20/04/2023 , n. 1471).
Tutto ciò premesso in astratto, nel caso concreto è documentato che è Parte_2 stato rinviato a giudizio per la condotta vessatoria nei confronti della moglie meglio indicata nel capo di imputazione
Ad ulteriormente arricchire il quadro probatorio valgono le conclusioni rassegnate nella relazione del Centro Antiviolenza al quale la ricorrente si è rivolta:
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tali dichiarazioni sono state poi confermate durante l'istruttoria dalla teste Tes_1 monti la quale ha riferito sulla datazione del percorso e sull'andamento irregolare: “E' stato nel periodo post Covid e l'ho seguita sino a giugno 2023. Il percorso è stato prima indivi- duale e poi la signora è stata inserita in un gruppo, sempre presso il CAV (…) La signora motivazione le interruzioni poiché vi erano state, a dire della signora, delle scuse da parte del marito, che la facevano ben sperare. Ciò comportava delle interruzioni di settimane o mesi. Poi ella ritornava perché, a suo dire, erano ripresi i comportamenti del marito e la Sfe- razza chiedeva nuovamente aiuto”.
Quanto alla sufficienza di tali allegazioni per la domanda di addebito, appare necessario distinguere le situazioni di mero conflitto all'interno della coppia da quelle di violenza vera e propria;
le prime sono fisiologiche alla rottura del vincolo e sono caratterizzate da una po- sizione di parità tra i due soggetti, mentre nelle seconde manca tale parità e si assiste ad uno
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile squilibrio in cui un soggetto è in posizione di sopraffazione e l'altro di subordinazione fisica, psicologica ed, a volte, economica rispetto all'altro.
Da qui, la sussistenza di comportamenti violenti conduce alla individuazione di una serie di garanzie a tutela della vittima e al riconoscimento dell'addebito nelle separazioni conno- tate da violenza accertata.
Nella scala di gradualità delle allegazioni assume grande rilevanza, a parere di questo collegio, sia il rinvio a giudizio del resistente per i fatti suindicati, sia soprattutto il referto psicologico del centro antiviolenza, coerente con la prospettazione del clima di sopraffazio- ne e manipolazione, tipico della violenza domestica.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
3. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, il resistente è pensionato con un'entrata mensile di circa € 1.500,00
(come dichiarato e non espressamente contestato e confutato) e vive in immobile in locazio- ne;
di contro la resistente è priva di occupazione, sebbene dall'istruttoria sia emersa la prova di pregressa attività lavorativa in nero come badante, sebbene senza riferimenti temporali o riscontro nell'attualità.
Le parti, inoltre, sono in procinto di dividere i beni immobili in comunione, come da ac- cordo versato in atti che prevede anche dei conguagli in denaro.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di mantenimento personale avanzata dalla ricorrente . Parte_1
Pertanto, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da n favore di in complessivi euro 450,00 mensili, somma da versa- CP_1 Parte_1 re entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese vanno poste a carico del re- sistente e tenuto conto che la ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'8/09/22, dispone che, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico Spese di Giustizia(D.P.R. 115/2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4065/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 450,00 a titolo di suo mantenimento, da versare entro il Parte_3 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano per Controparte_1
l'intero in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14356 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. MIRTO PAOLA, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
4/0/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 20/09/2023, della sentenza non definitiva n.
4065/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alle condotte di violenza domestica allegate, va detto che, secondo la sempre più diffusa e concorde giurisprudenza sul punto “i comportamenti reattivi del co- niuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge rap- presentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separa- zione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazio- ne. E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comporta- mento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della cop- pia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (Cass. civ. Sez. I Ord., 09/05/2024, n.
12662”)
A questo proposito, deve osservarsi che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matri- monio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comporta- mento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile , sez. I , 24/10/2022 , n. 31351).
In tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, “ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integri- tà fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica” (Tribunale , Pistoia , 22/11/2021, n. 953).
Ancora, “Le percosse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri matrimoniali, da giustificare sempre non solo la pronuncia di separazione, ma anche l'ad- debito al coniuge che le ha perpetrate. Peraltro, la pronuncia di addebito non è esclusa qua- lora risulti provato un unico episodio di violenza, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari di- gnità di ogni persona”( Tribunale , Bari , sez. I , 20/04/2023 , n. 1471).
Tutto ciò premesso in astratto, nel caso concreto è documentato che è Parte_2 stato rinviato a giudizio per la condotta vessatoria nei confronti della moglie meglio indicata nel capo di imputazione
Ad ulteriormente arricchire il quadro probatorio valgono le conclusioni rassegnate nella relazione del Centro Antiviolenza al quale la ricorrente si è rivolta:
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tali dichiarazioni sono state poi confermate durante l'istruttoria dalla teste Tes_1 monti la quale ha riferito sulla datazione del percorso e sull'andamento irregolare: “E' stato nel periodo post Covid e l'ho seguita sino a giugno 2023. Il percorso è stato prima indivi- duale e poi la signora è stata inserita in un gruppo, sempre presso il CAV (…) La signora motivazione le interruzioni poiché vi erano state, a dire della signora, delle scuse da parte del marito, che la facevano ben sperare. Ciò comportava delle interruzioni di settimane o mesi. Poi ella ritornava perché, a suo dire, erano ripresi i comportamenti del marito e la Sfe- razza chiedeva nuovamente aiuto”.
Quanto alla sufficienza di tali allegazioni per la domanda di addebito, appare necessario distinguere le situazioni di mero conflitto all'interno della coppia da quelle di violenza vera e propria;
le prime sono fisiologiche alla rottura del vincolo e sono caratterizzate da una po- sizione di parità tra i due soggetti, mentre nelle seconde manca tale parità e si assiste ad uno
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile squilibrio in cui un soggetto è in posizione di sopraffazione e l'altro di subordinazione fisica, psicologica ed, a volte, economica rispetto all'altro.
Da qui, la sussistenza di comportamenti violenti conduce alla individuazione di una serie di garanzie a tutela della vittima e al riconoscimento dell'addebito nelle separazioni conno- tate da violenza accertata.
Nella scala di gradualità delle allegazioni assume grande rilevanza, a parere di questo collegio, sia il rinvio a giudizio del resistente per i fatti suindicati, sia soprattutto il referto psicologico del centro antiviolenza, coerente con la prospettazione del clima di sopraffazio- ne e manipolazione, tipico della violenza domestica.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
3. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, il resistente è pensionato con un'entrata mensile di circa € 1.500,00
(come dichiarato e non espressamente contestato e confutato) e vive in immobile in locazio- ne;
di contro la resistente è priva di occupazione, sebbene dall'istruttoria sia emersa la prova di pregressa attività lavorativa in nero come badante, sebbene senza riferimenti temporali o riscontro nell'attualità.
Le parti, inoltre, sono in procinto di dividere i beni immobili in comunione, come da ac- cordo versato in atti che prevede anche dei conguagli in denaro.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di mantenimento personale avanzata dalla ricorrente . Parte_1
Pertanto, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da n favore di in complessivi euro 450,00 mensili, somma da versa- CP_1 Parte_1 re entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese vanno poste a carico del re- sistente e tenuto conto che la ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'8/09/22, dispone che, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico Spese di Giustizia(D.P.R. 115/2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4065/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 450,00 a titolo di suo mantenimento, da versare entro il Parte_3 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano per Controparte_1
l'intero in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile