Articolo 1 della Legge 29 marzo 1979, n. 91
Versione
2 aprile 1979
Art. 1. Art. 12-bis. - Il primo e il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , sono sostituiti dai seguenti:
"E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate.
La garanzia si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e puo' raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , vigente al momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare".
Art. 12-ter. - L' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , come modificato dall'articolo 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti di credito, indicati nel precedente articolo 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformita' alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonche' ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.
Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo e' concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma".
Art. 12-quater. - Per le operazioni che sono state stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi e' concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione e' applicabile ai sensi degli articoli 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .

Entrata in vigore il 2 aprile 1979