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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Vincenzo Di Pede Presidente
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 313/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Laghi;
- ricorrente -
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 20.2.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 17.9.2017, in Castrovillari, aveva contratto matrimonio con
[...]
b) dall'unione non erano nati figli;
c) con decreto del 14.7.2022 il Tribunale Controparte_1
di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate, che prevedevano una reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento, con la casa coniugale che rimaneva nella disponibilità del proprietario e l'autovettura nella Controparte_1
disponibilità della;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è Pt_1
protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 13.6.2025, il Giudice delegato - preso atto, da un lato, dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente e, dall'altro, della dichiarazione della ricorrente di non volersi riconciliare
- ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, previo invito alla parte presente di discutere oralmente, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda azionata da parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi)
computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 5.7.2022 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 736-22
R.G., poi definito con decreto di omologa del 14.7.2022.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa, con conferma - in mancanza di emergenze di segno contrario - delle condizioni concordate in sede di separazione, non contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio e del contegno non oppositivo tenuto dal resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 313/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente. 2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.9.2017, in
Castrovillari, da (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Castrovillari al n. 28, parte II, serie A, anno 2017.
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari per le annotazioni e le incombenze di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/6/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Vincenzo Di Pede
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Vincenzo Di Pede Presidente
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 313/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Laghi;
- ricorrente -
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 20.2.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 17.9.2017, in Castrovillari, aveva contratto matrimonio con
[...]
b) dall'unione non erano nati figli;
c) con decreto del 14.7.2022 il Tribunale Controparte_1
di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate, che prevedevano una reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento, con la casa coniugale che rimaneva nella disponibilità del proprietario e l'autovettura nella Controparte_1
disponibilità della;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è Pt_1
protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 13.6.2025, il Giudice delegato - preso atto, da un lato, dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente e, dall'altro, della dichiarazione della ricorrente di non volersi riconciliare
- ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, previo invito alla parte presente di discutere oralmente, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda azionata da parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi)
computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 5.7.2022 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 736-22
R.G., poi definito con decreto di omologa del 14.7.2022.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa, con conferma - in mancanza di emergenze di segno contrario - delle condizioni concordate in sede di separazione, non contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio e del contegno non oppositivo tenuto dal resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 313/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente. 2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.9.2017, in
Castrovillari, da (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Castrovillari al n. 28, parte II, serie A, anno 2017.
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari per le annotazioni e le incombenze di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/6/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Vincenzo Di Pede