Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 331 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. Ippolito Matrone, elettivamente domiciliati in
Boscoreale alla Via Cirillo n. 3
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 337/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27.3.2019 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, gli appellanti indicati in epigrafe, dipendenti del Controparte_1 deducevano che in data 8.11.2018 era stato loro comunicato, con nota prot. n. 60736-8, l'avvio del procedimento ex art. 10 l. 241/1990 finalizzato al recupero di somme indebitamente percepite, ad avviso del datore di lavoro, sulla base della nota prot. n. 40775 del 27.07.2018 del Dipartimento
1.000,00 (€ 662,84 al netto), per la Contò di un importo pari € 800,00 (€ 530,56 al netto), per il di un importo pari ad € 500,00 (€ 331,42 al netto), per il di un importo Parte_4 Parte_2 pari ad € 500,00 (€ 331,60 al netto) e per il di un importo pari ad € 1.500 (€ 844,44 al Pt_1 netto).
Tanto esposto e dedotto, i ricorrenti concludevano chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare ai sensi dell'art 2126 c.c. l illegittima azione di recupero avviata dall'Amministrazione resistente;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e la illegittimità del presunto credito vantato dall'Amministrazione resistente nei confronti dei ricorrenti;
c) per l'effetto, annullare il provvedimento di indebito con cui il comunicava ai ricorrenti l'avvio del Controparte_1 procedimento amministrativo ex art 10 l. 241/90, per le ragioni di cui sopra;
d) condannare il
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto sostenendo l'infondatezza della CP_1 domanda attorea e deducendo, in particolare, di essere tenuto al recupero degli importi in questione in ragione della nota della Ragioneria dello Stato posta a base dell'iniziativa adottata da parte resistente (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione del nel giudizio di primo grado, CP_1 presente in atti nell'ambito del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, nonché riferimento contenuto a pag. 1 della pronuncia impugnata in questa sede).
Sulla documentazione in atti, con sentenza n. 337/2021 pubblicata il 18.3.2021 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti, tanto sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.
“Non sussiste la dedotta illegittimità del recupero considerando che, per un verso, i ricorrenti - sebbene abbiano affermato più volte in ricorso di avere diritto a compensi incentivanti per avere realizzato progetti obiettivo e svolto tutte le attività previste ordinarie e straordinarie- non hanno dimostrato la circostanza omettendo di articolare prova sul punto (cfr ricorso introduttivo di lite) e che, per altro verso, il recupero era dovuto da parte dell'Ente in quanto avvenuto in forza di nota prot
40775 del 27.7.018 (esibita in giudizio dagli stessi attori) nel quale la Ragioneria Generale dello
Stato , in ordine alla “illegittima erogazione di compensi per l'incentivazione della produttività in mancanza delle condizioni necessarie per l'individuazione dei risultati concretamente realizzati che comprovino incrementi di produttività e il miglioramento quali/quantitativo dei servizi” invitava il al recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti (cfr doc 10 prod ricorrenti). CP_1
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando in ogni caso la mancata dimostrazione di specifici profili di responsabilità dei ricorrenti per i fatti di causa”.
Con atto di appello depositato il 25.5.2021 i lavoratori censuravano la sentenza di primo grado, sostenendone l'erroneità con riferimento ai seguenti profili:1) vizio di motivazione;
errore sul presupposto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., atteso che il Controparte_1 sul quale gravava l'onere di dimostrare, ex art. 2033 c.c., di aver effettuato il pagamento di importi non dovuti ai dipendenti, non aveva assolto al suddetto onere probatorio, limitandosi a prospettare in giudizio di aver agito in ottemperanza alle disposizioni dei servizi ispettivi finanziari, tanto non avendo peraltro il primo Giudice considerato che “il riconoscimento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e, dunque, anche nel caso in cui l'atto sia illegittimo, troverebbe applicazione
l'art. 2126 c.c., per la qual cosa il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica allo stesso attribuita, legittimamente o illegittimamente”, ciò in applicazione “del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate” e tenuto conto che la “prova dell'effettività delle mansioni svolte” nell'anno 2012 non solo risultava per tabulas dal contenuto degli atti amministrativi adottati al riguardo dai competenti organi comunali ma non era stata neppure contestata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione;
2) vizio di omessa pronuncia;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda proposta nel ricorso di primo grado e non menzionata dal
Giudice di prime cure, atteso in particolare che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2705/2012, richiamata dall'Amministrazione a sostegno della doverosità della propria iniziativa di avviare la procedura di recupero delle somme contestate, non risultava pertinente rispetto al caso di specie in quanto si riferiva al “recupero di un credito erariale per competenze accessorie non dovuto” laddove invece nell'ipotesi de qua “gli appellanti espletavano diligentemente le prestazioni sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva”, sicchè il Tribunale, non pronunciandosi sulla relativa eccezione formulata in primo grado dagli istanti, era incorso in un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 3) difetto di motivazione della sentenza impugnata;
travisamento dei fatti e dei documenti prodotti in primo grado, atteso che il primo Giudice aveva mal valutato i documenti prodotti, ponendo a fondamento della propria decisione il mero “contenuto della nota della Ragioneria dello Stato” prodotta in giudizio dagli stessi ricorrenti senza considerare che “l'effettiva attività espletata dai dipendenti comunali veniva confermata proprio dallo stesso , secondo il quale “i progetti obiettivo venivano Controparte_1 sicuramente realizzati in collaborazione con il , sicchè la motivazione della Controparte_1 sentenza di primo grado risultava “intrinsecamente inidonea a far percepire le reali ragioni che stanno alla base della statuizione addotta”.
Gli appellanti concludevano dunque chiedendo alla Corte la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle domande già formulate nella precedente fase processuale, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, il non si costituiva nel presente grado Controparte_1 di giudizio.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello dei dipendenti del va accolto in ragione di quanto si dirà. Controparte_1
Va innanzitutto rilevato come non risulti contestata dal nella precedente fase processuale CP_1 la deduzione dei ricorrenti circa lo svolgimento da parte degli stessi di tutte le attività ordinarie e straordinarie previste ai fini della realizzazione dei progetti obiettivo in questione, atteso che l'espletamento di tale attività da parte degli odierni appellanti è circostanza ammessa dal
[...] nella relativa memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. risultanze del CP_1 fascicolo telematico), laddove alle pagg. 3 e 4 della stessa è dato leggere che “i progetti obiettivo venivano sicuramente realizzati in collaborazione con il il quale avendo avuto Controparte_1 autorizzazione all'utilizzo di somme da corrispondere ai lavoratori, si era fortemente impegnato per portare a termine tali progetti”.
Con riferimento al profilo appena esposto, è il caso di rammentare i principi espressi più volte dalla Suprema Corte in subiecta materia, recentemente anche da Cass. civ. n. 10860/2011, con riferimento all'architettura di tutto il sistema processuale e, in particolare ai meccanismi correlati al carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena nonché l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti ed altresì al generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost., sicchè, come già affermato da Cass. civ. Sez. lavoro, 13-06-2005, n. 12636, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata.
A completamento di quanto fin qui esposto in punto di diritto va in ogni caso precisato che la contestazione non può comunque essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 8933/2009, 5356/2009, 18202/2008, 10182/2007).
Nel caso di specie, come visto, si è in presenza addirittura di una esplicita ammissione da parte del
Comune dell'espletamento da parte degli originari ricorrenti delle attività lavorative il cui compenso risulta essere oggetto del presente giudizio, sicchè risultava superflua l'indicazione da parte dei ricorrenti di ulteriori mezzi di prova a sostegno di deduzioni non solo non specificamente contestate ma addirittura oggetto di ammissione ad opera della controparte.
Tanto precisato, va poi richiamato il principio generale emergente dall'art. 2126 c.c., in base al quale è garantita la conservazione degli effetti di un contratto invalido per il periodo durante il quale essi ha avuto esecuzione;
principio, il suddetto, applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, tanto con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo ed ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, nonché alla contribuzione previdenziale, per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione
(cfr. Cass. Sez. lavoro, n. 1639 del 03.02.2012; Cass., sez. Lavoro, n. 12749 del 20.05.2008).
Tanto chiarito in termini generali, deve in ogni caso rilevarsi come la prova dell'illegittimità delle somme percepite dai dipendenti gravi, come precisato anche in giurisprudenza, sull'Amministrazione che quelle somme ha concretamente erogato, essendo onerato il datore di lavoro pubblico della dimostrazione, in relazione alle stesse, della sussistenza degli elementi costitutivi integrativi un indebito oggettivo che possa giustificare la ripetizione degli importi stessi.
Come precisato da Consiglio di Stato sez. V, 20/02/2006, n. 685, "la regola dell'onere della prova, applicata ad un recupero di retribuzioni effettuate dall'amministrazione datrice di lavoro relativamente a prestazioni lavorative pregresse, comporta che sia la stessa amministrazione a dover dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa di recupero, e non già che sia il dipendente a dover dimostrare l'infondatezza del recupero e l'esattezza delle retribuzioni a suo tempo ricevute"; in senso conforme si era espresso anche Consiglio di Stato sez. V, 14/05/2003, n.
2560, secondo cui "chi ha pagato a titolo di adempimento di una determinata obbligazione pecuniaria, e voglia conseguire una parziale restituzione allegando di aver commesso un errore nella quantificazione, ha l'onere di dimostrare l'indebito pagamento ossia l'errore; e non è il debitore a dover dimostrare l'esattezza del pagamento e l'infondatezza della domanda di restituzione. La predetta applicazione della regola dell'onere della prova, che costituisce un comportamento automatico nei rapporti sociali, applicata a un recupero di retribuzioni effettuate dall'amministrazione datrice di lavoro relativamente a prestazioni lavorative pregresse comporta che sia l'amministrazione a dover dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa di recupero, e non il dipendente a dover dimostrare l'infondatezza del recupero e l'esattezza delle retribuzioni a suo tempo ricevute (ad anni di distanza)". E, nel caso di specie, non è senza significato che a fronte di mansioni lavorative incontestamente svolte nel 2012 (cfr. prospettazione di cui a pag. 7 del ricorso, non specificamente contestata, nei termini poc'anzi chiariti, dal nella propria memoria di costituzione in primo grado), l'avvio nel 2019 del CP_1 procedimento di recupero del presunto indebito si collochi ad una consistente distanza temporale dall'espletamento delle prestazioni in oggetto.
In buona sostanza, spetta al datore di lavoro pubblico provare la sussistenza di un indebito in relazione ad importi versati ai propri dipendenti, a nulla rilevando che, formalmente, il CP_1 assuma la veste di convenuto nella presente causa, atteso che da un punto di vista sostanziale l'ente ha agito per la restituzione di un indebito e, pertanto, conformemente ai principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, del tutto condivisi dalla Corte per l'autorevolezza della fonte e la persuasività delle argomentazioni sviluppate in quella sede, spettava al provare, CP_1 in qualità di creditore, i fatti costitutivi della pretesa restitutoria.
Tenuto conto di quanto fin qui esposto, non appare alla Corte sufficiente ad integrare il pieno assolvimento da parte del dell'onere probatorio gravante sullo stesso il contenuto della CP_1 nota del 27.7.2018 della Ragioneria Generale dello Stato valorizzata dal primo Giudice nella propria motivazione, atteso che: la mancata realizzazione da parte del datore di lavoro pubblico delle “condizioni necessarie per l'individuazione dei risultati concretamente realizzati che comprovino incrementi di produttività e il miglioramento quali/quantitativo dei servizi”, rientra nel potere-dovere organizzativo del suddetto datore ed eventuali omissioni relative a tale attività non possono riverberarsi in danno dei dipendenti che hanno incontestatamente svolto le prestazioni lavorative correlate ai compensi incentivanti previsti da Contratto decentrato Integrativo (cfr., sul punto, deduzione di cui a pag. 5 del ricorso introduttivo non specificamente contestata dal nella propria memoria di costituzione); in ogni caso l'espletamento delle predette CP_1 prestazioni da parte dei dipendenti non potrebbe non risentire comunque dell'applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali in tema di applicazione della disposizione di cui all'art. 2126
c.c.
In considerazione di quanto fin qui esposto, deve dunque accogliersi l'appello dei lavoratori e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non dovuti dagli stessi gli importi di cui al provvedimento di indebito oggetto di lite.
La novità della questione e la complessità della ricostruzione fattuale e giuridica della presente fattispecie come anche la stessa valutazione del complessivo comportamento del CP_1 attivatosi in seguito a sollecitazione esterna proveniente da organo di controllo contabile, consigliano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 25.5.2021 da
, , , nei Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_4 Parte_5 confronti del in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore n. 337/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello di , , Parte_1 Parte_2 Parte_6 [...]
, ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuti dai Parte_4 Parte_5 lavoratori gli importi di cui al provvedimento di indebito oggetto di lite;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 13.1.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Lia Di Benedetto)