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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.22/2025
@-AP AD - DR(lavoro domestico) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.01.2025, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza n°722/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato parzialmente accolto il ricorso con cui Controparte_1 premesso di essere stata assunta da come collaboratrice domestica/badante ed Parte_1 inquadramento nel livello BS per 30 ore settimanali, ha rivendicato di aver svolto mansioni superiori inquadrabili nel livello CS e il diritto alle correlate differenze retributive.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) mancato accertamento dei caratteri di prevalenza e continuità delle mansioni superiori asseritamente svolte dalla originaria ricorrente, essendosi il primo giudice limitato ad accertare la
1 autosufficienza o meno degli assistiti;
2) omessa valutazione delle mansioni contrattualmente convenute nel contratto di assunzione;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali non emergerebbe la prova dello svolgimento di mansioni di fatto riconducibili alla superiore qualifica di livello CS; 4) erronea quantificazione delle differenze retributive, basata esclusivamente sul conteggio di parte, specificamente contestato dall'appellante.
Ha quindi concluso come segue: “respingere qualsiasi domanda posta dalla sig.ra nei CP_1 confronti del sig. a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro svolto per Parte_1 il periodo 19.6.2018- 29.09.2022, con integrale rifusione delle spese di lite sia del I° grado di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 provato lo svolgimento di mansioni che legittimano il riconoscimento del livello CS dal 1.10.2020 con diritto alle differenze retributive sino alla cessazione del rapporto in data 29.09.2022. Secondo
l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe omesso di accertare le mansioni in concreto svolte dalla in conformità alla declaratoria contrattuale e non avrebbe valutato la Controparte_1 natura non prevalente della prestazione di assistenza a persone non autosufficienti. L'appellante, inoltre, censura l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che non dimostrerebbero lo svolgimento di mansioni superiori da parte dell'originaria ricorrente.
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va rilevato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato domestico tra da un lato, e dall'altro, costituisce un dato pacifico ed Controparte_1 Parte_1 incontrovertibile, in quanto risultante dalla lettera di assunzione in data 19.06.2018, in cui viene specificato l'inquadramento quale collaboratrice domestica/badante livello BS C.C.N.L. ed un orario di lavoro di 30 ore settimanali. Risultano invece controverse le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alle mansioni ed al conseguente inquadramento professionale.
Orbene, in ordine all'inquadramento contrattuale, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati riscontrati i presupposti per il riconoscimento del diritto di CP_1
ad essere inquadrata nel livello superiore C Super del contratto collettivo di riferimento, a far
[...] data dal mese di ottobre 2020 e sino alla cessazione del rapporto in data 29.09.2022.
2 Ciò premesso, nel contratto individuale di lavoro risulta inquadrata con Controparte_1 qualifica di “collaboratore domestico - badante” e con inquadramento nel livello BS, mentre rivendica l'inquadramento superiore nel livello C Super, sul presupposto della non autosufficienza degli assistiti.
Il C.C.N.L. di settore prevede che il rivendicato Livello C Super spetta al lavoratore che opera in qualità di “Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato)”, e cioè colui che
“svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”, mentre va inquadrato nel Livello BS l'“assistente familiare a persone autosufficienti”, intendendosi per tale colui che “svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. Dunque, i due livelli hanno un tratto comune, costituito dallo svolgimento (in entrambi i casi) di mansioni di “assistenza alle persone”, mentre l'elemento distintivo tra i due livelli contrattuali risiede in un elemento esterno alle mansioni, e cioè nell'autosufficienza o meno degli assistiti. E' quindi errato quanto sostiene la parte appellante, laddove afferma che il tratto distintivo sarebbe nello svolgimento di “attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa” per il livello BS ed in “mansioni di assistenza a persone” nel livello CS. E' invece corretto quanto ritenuto dal primo giudice, nel momento in cui ha concentrato l'indagine sulla correttezza dell'inquadramento sulla autosufficienza o meno dei soggetti assistiti. E' pertanto infondata la censura secondo cui il Tribunale avrebbe pretermesso un reale accertamento delle mansioni svolte dalla concentrando l'attenzione esclusivamente sulla autosufficienza o CP_1 meno degli assistiti, atteso che l'autosufficienza costituisce un elemento obiettivo contenuto nelle declaratorie contrattuali ed in relazione al quale le parti sociali hanno inteso fissare la linea di demarcazione tra il livello BS ed il superiore livello CS.
Fissate tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che, alla luce del compendio istruttorio del primo grado, la lavoratrice ha assolto solo in parte all'onere della prova su di lei gravante, in ordine alla dimostrazione dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro secondo modalità idonee a condurre in punto di fatto al riconoscimento della qualifica di cui al rivendicato livello C Super.
Dalla prova testimoniale e dalle conversazioni what's app intercorse tra le varie lavoratrici assunte da per l'assistenza ai propri genitori è emerso come non si Parte_1 Controparte_1 occupasse soltanto della pulizia della casa, del vitto e della lavanderia, ma anche della cura personale dei genitori del atteso che frequenti sono i riferimenti allo stato di salute degli stessi, alle loro Parte_1 condizioni durante la giornata e nel corso della notte, nonché alla somministrazione delle medicine ed alla preparazione dei pasti.
3 Sul punto, la teste , assistente dei genitori dell'appellante insieme alla Testimone_1 CP_1 ha riferito che quest'ultima “come me somministrava i medicinali quando c'era, in base agli orari” e che
“Generosa è stata autonoma finchè ha avuto il covid. (…) andava da sola con il carrello in Pt_2 bagno all'epoca, mentre da quando ha avuto il covid ha avuto bisogno di assistenza”. A ciò si aggiunga quanto emerge dalla conversazioni what's app. A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcuni stralci dei messaggi scambiati tra la e (anche lei assistente dei genitori CP_1 Persona_1 del : “come sta oggi”; : “stamattina le ho fatto i massaggi alle gambe fino Parte_1 Per_1 CP_1
a che è venuta che è riuscita a farla alzare”; “come è stata oggi ? Stamattina Per_2 Per_1 Per_3 era molto confusa”; “ha fatto la terapia Giosa?”; : “no”. “ha preso io Per_1 CP_1 Per_1
; : “no”; : “le medicine le ha prese regolari ma tocca triturarle e imboccarle più Pt_3 CP_1 CP_1 volte perché le sputa” (messaggi del 28/10/2020, del 3/11/2020, del 21/04/2021, del 15/07/2021 e del
2.07.2022).
Dalla lettura combinata delle deposizioni testimoniali e dei messaggi what's app prodotti, inoltre, è possibile evincere un progressivo peggioramento delle condizioni degli assistiti già dal mese di ottobre
2020; tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la prova della perdita di autonomia da parte dell'assistita può dirsi compiutamente raggiunta soltanto per il periodo dal mese di Parte_4 giugno 2021 in poi, in quanto nei messaggi what's app solo da tale data si parla dell'utilizzo dei pannoloni (messaggio dell'11.06.2021) e si susseguono una serie di conversazioni che tratteggiano problemi di incontinenza, di difficoltà nell'alzarsi dal letto e di stato confusionale ( “ciao oggi Per_1 com'è stata ?”; : ”stamattina male per due ore sono stata sempre con lei il pomeriggio un Per_3 CP_1 po' meglio (…) è sempre più confusa”).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, tali messaggi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante e, inoltre, forniscono, per un periodo prolungato compreso tra il 2020 e il 2022, un quadro sufficientemente esaustivo sia in ordine alle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, sia in merito allo stato di non autosufficienza della madre del Parte_1
. La circostanza che i figli degli assistiti offrissero aiuto ai propri genitori (in particolare, il
[...] che viveva in un appartamento adiacente), non fa venir meno l'accertamento Persona_4 operato con riguardo alle prestazioni concretamente eseguite dall'appellata e alla condizione di non autosufficienza (da un certo momento in poi) della madre dell'appellante, . Parte_4
Ne segue che il primo giudice ha correttamente applicato la normativa contrattuale di riferimento, accertando la riduttività dell'inquadramento di nel livello BS, avendo la stessa Controparte_1 provveduto, da un certo momento in poi, all'assistenza di persone non autosufficienti, in quanto addetta alla somministrazione dei medicinali e all'assistenza personale degli anziani genitori dell'appellante.
Tuttavia, come già evidenziato, una prova attendibilmente sufficiente della perdita dell'autosufficienza
4 della madre dell'appellante può dirsi raggiunta soltanto per il periodo dal mese di giugno 2021 alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 29.09.2022.
Per tali ragioni si ritiene che la prova dello svolgimento di mansioni superiori che legittimano il riconoscimento del livello CS, con diritto alle correlate differenze retributive, sia da circoscrivere al periodo compreso dal 1 giugno 2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, in data 29.09.2022.
In ordine al quantum debeatur, i conteggi depositati dalla parte attrice in data 12.11.2024 su ordine del giudice (v. ordinanza 26.10.2024) appaiono attendibili (in riferimento alla disciplina collettiva del settore, applicabile quanto meno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall'art.36 cost.) e comunque sono stati solo genericamente contestati dalla parte convenuta, che non ha neanche provveduto ad allegare un proprio conteggio di parte depurato dai denunciati errori contabili. Nel rito del lavoro, come è noto, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (Cassazione civile, sez. lav., 10 giugno 2003, n. 9285). Non si vede del resto come questa Corte potrebbe prendere in considerazione una diversa misura in difetto di più specifiche contestazioni da parte del convenuto/appellante.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che ha Controparte_1 diritto al riconoscimento del livello CS a far data dal 01.06.2021, con diritto alle differenze retributive sino alla cessazione del rapporto in data 29.09.2022, da quantificarsi nella somma lorda di €.6.246,03 a titolo di differenze retributive e di €.431,60 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato su tali differenze.
Competono ex lege all'appellata gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att. Cod.Proc.Civ., dal dì del dovuto sino alla data del soddisfo.
Va altresì regolarizzata la posizione contributiva, atteso che la riconosciuta sussistenza del diritto al pagamento delle differenze retributive non assorbe né elimina l'evidente interesse della lavoratrice a veder ricostituita la propria posizione previdenziale e ad ottenere, così, una sentenza di condanna (sia pur generica) alla regolarizzazione.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la parziale reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte
5 che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate per un terzo, ponendosi la parte non compensata a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°722/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.12.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a corrispondere a la somma di €.6.677,63 per i titoli Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, dal dì del dovuto sino al saldo, con regolarizzazione della posizione contributiva;
- compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (che liquida, per l'intero, in complessivi €.2.540,00 per il primo grado ed in €.1.960,00 per il secondo grado), e condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la parte di spese non compensata, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e
C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI IN
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Assunta Rita Di Brina
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