TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. EL SC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALDO VALENTINI e dall'Avv. ANNA Parte_1 VENTURI (domicilio telematico) PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1 DELLO STATO DI ANCONA (domicilio telematico) PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4/12/2025. In fatto ed in diritto
Con sentenza n. 3567/2016 del 24/10/2016, divenuta irrevocabile in data 15/03/2019, la Corte di Appello di Ancona, all'esito del procedimento penale che ha visto imputato , ha CP_2 disposto la confisca dell'immobile sito nel Comune di Pesaro in via Giovanni Villani n.27, censito al C.F. foglio 56 particella 488 (doc. 1 – parte resistente).
A seguito di valutazione tecnico – estimativa prot. n. 10617 del 20/12/2022 (all.to n. 2) e di successivo verbale prot. n. 10631 del 20/12/2022, l ha assunto nella consistenza del Controparte_1 patrimonio immobiliare dello Stato l'immobile di cui sopra, allibrandolo alla scheda patrimoniale PSB0558 (doc. 3 – parte resistente).
Poiché all'esito del sopralluogo effettuato in data 10/11/2022, era emerso che l'immobile era occupato oltre che dal reo anche dal di lui figlio , la aveva inviato un Parte_1 Controparte_1 avviso bonario prot.n. 645 del 30/01/2023 con il quale aveva richiesto il pagamento, in solido, nei confronti di e , della somma di €67.000,00 per il periodo di occupazione CP_2 Parte_1 dal 15/03/2019 (data di passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata disposta la confisca dell'immobile) al 31/12/2022
E' in questione -si osserva- la efficacia, nei confronti di , del provvedimento costituito Parte_1 dall'avviso bonario prot.n. 645 del 30/01/2023 e dai successivi atti impositivi emessi dalla CP_1 con i quali è stato richiesto ai suddetti il pagamento, in solido, di una indennità di
[...]
pagina 1 di 2 occupazione.
Il provvedimento -si ritiene- deve ritenersi formato ai sensi dell'art. Art. 12-bis D. Lgs. 74/2000 secondo il quale (Sequestro e confisca) 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La domanda merita, dunque, accoglimento.
La pretesa della legittima, innanzitutto, l'interesse alla declaratoria di nullità Controparte_1 dell'atto in capo all'attore.
Nel caso in questione il rapporto tra la e , soggetto estraneo al Controparte_1 Parte_1 procedimento penale all'esito del quale è stata disposta la confisca dell'immobile è un rapporto di diritto soggettivo.
La pretesa della non consegue, infatti, alla confisca poichè l'attore è estraneo al Controparte_1 reato bensì alla occupazione senza titolo di un immobile il cui risarcimento del danno è oggetto alle ordinarie regole della giurisdizione (art. 111 Cost.).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che il provvedimento prot. 8828 del 29/03/2003 della Parte_2
e gli atti prodromici e successivi di cui in narrativa non ha effetto nei confronti di
[...]
. Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 786,00 per spese, € per compensi, di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase istruttoria, di trattazione e decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 18 dicembre 2025
Il Giudice
EL SC
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. EL SC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALDO VALENTINI e dall'Avv. ANNA Parte_1 VENTURI (domicilio telematico) PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1 DELLO STATO DI ANCONA (domicilio telematico) PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4/12/2025. In fatto ed in diritto
Con sentenza n. 3567/2016 del 24/10/2016, divenuta irrevocabile in data 15/03/2019, la Corte di Appello di Ancona, all'esito del procedimento penale che ha visto imputato , ha CP_2 disposto la confisca dell'immobile sito nel Comune di Pesaro in via Giovanni Villani n.27, censito al C.F. foglio 56 particella 488 (doc. 1 – parte resistente).
A seguito di valutazione tecnico – estimativa prot. n. 10617 del 20/12/2022 (all.to n. 2) e di successivo verbale prot. n. 10631 del 20/12/2022, l ha assunto nella consistenza del Controparte_1 patrimonio immobiliare dello Stato l'immobile di cui sopra, allibrandolo alla scheda patrimoniale PSB0558 (doc. 3 – parte resistente).
Poiché all'esito del sopralluogo effettuato in data 10/11/2022, era emerso che l'immobile era occupato oltre che dal reo anche dal di lui figlio , la aveva inviato un Parte_1 Controparte_1 avviso bonario prot.n. 645 del 30/01/2023 con il quale aveva richiesto il pagamento, in solido, nei confronti di e , della somma di €67.000,00 per il periodo di occupazione CP_2 Parte_1 dal 15/03/2019 (data di passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata disposta la confisca dell'immobile) al 31/12/2022
E' in questione -si osserva- la efficacia, nei confronti di , del provvedimento costituito Parte_1 dall'avviso bonario prot.n. 645 del 30/01/2023 e dai successivi atti impositivi emessi dalla CP_1 con i quali è stato richiesto ai suddetti il pagamento, in solido, di una indennità di
[...]
pagina 1 di 2 occupazione.
Il provvedimento -si ritiene- deve ritenersi formato ai sensi dell'art. Art. 12-bis D. Lgs. 74/2000 secondo il quale (Sequestro e confisca) 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La domanda merita, dunque, accoglimento.
La pretesa della legittima, innanzitutto, l'interesse alla declaratoria di nullità Controparte_1 dell'atto in capo all'attore.
Nel caso in questione il rapporto tra la e , soggetto estraneo al Controparte_1 Parte_1 procedimento penale all'esito del quale è stata disposta la confisca dell'immobile è un rapporto di diritto soggettivo.
La pretesa della non consegue, infatti, alla confisca poichè l'attore è estraneo al Controparte_1 reato bensì alla occupazione senza titolo di un immobile il cui risarcimento del danno è oggetto alle ordinarie regole della giurisdizione (art. 111 Cost.).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che il provvedimento prot. 8828 del 29/03/2003 della Parte_2
e gli atti prodromici e successivi di cui in narrativa non ha effetto nei confronti di
[...]
. Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 786,00 per spese, € per compensi, di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase istruttoria, di trattazione e decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 18 dicembre 2025
Il Giudice
EL SC
pagina 2 di 2