TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.1467/2021
All'udienza del 22/01/2025 ore 9.40
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. FINTINI VIVIANA
Per la Parte Convenuta: contumace
L'avv. Fintini si riporta integralmente alle proprie conclusioni di cui chiede l'accoglimento.
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 17.45 al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana
Liberti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 1467/2021, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. stabilito
Viviana Fintini (C.F. ) del Foro di Fermo, che agisce d'intesa C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Andrea Agostini del Foro di Fermo come da dichiarazione d'intesa depositata presso il COA di Fermo, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Via Pr. Amedeo 17 a Mantova (MN) – 46100, telefax:
0376.323432, cell. 3494720909, indirizzo pec:
Email_1
- attore
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._3
- convenuto contumace
Oggetto: esecuzione in forma specifica di contratto preliminare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.04.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo per ivi sentir emettere provvedimento di trasferimento della proprietà del bene individuato al foglio 8 particelle 138 – 139 - 140 del NCEU del Comune di TT (FM), a favore del sig. , come così Parte_1
stabilito al punto 5) della scrittura privata conclusa tra le parti, così deducendo:
“- l'avv. Villeado Craia, quale allora procuratore del Dott. si costituiva in Parte_1
proprio, con atto di citazione notificato al sig. , fratello del ricorrente, in data Controparte_1
09.05.09, per le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in via istruttoria: concedere i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; nel merito
- verificare per quanto occorrere possa la scrittura privata in data 10.04.08 e gli allegati accordi, dichiarare la intervenuta divisione in conformità degli stessi e, quindi, assegnare all'attore il seguente immobile:
“casa sita in TT (FM) in via TTse Nord n. 17, censita al Catasto dei
Terreni del Comune di TT al FOGLIO 8 PARTICELLA 96 SUB. 1-2-3-4, oltre al terreno di pertinenza decritto al FOGLIO 8 PARTICELLA 141”;
- disponendo il pagamento del conguaglio di €. 25.000,00 a favore di parte attrice ed adottando tutte le ulteriori statuizioni in ordine alla esecuzione della scrittura che interessa, anche per quel che concerne l' assegnazione a favore del convenuto;
- accertare l'inadempimento da parte del convenuto, rispetto agli obblighi di cui alla scrittura privata, con conseguente condanna dello stesso a liberare gli immobili da vincoli ivi gravati, al fine di consentire anche l'attuazione dei conseguenti impegni in ordine ai lotti residui e/o, nell'ipotesi di accertato definitivo inadempimento, disporre la divisione in conformità di quanto previsto nella scrittura per tutti i beni ed i lotti a) b) e c), in ogni caso, la divisione giudiziale quanto ai lotti b) e c) (all.ti 2 -
3);
- in via subordinata, emanare sentenza ex art. 2932 c.c. e quindi, disporre la divisione del compendio in conformità degli accordi preliminari e quindi assegnare all'attore l'immobile sopra descritto, adottando tutte le ulteriori statuizioni in ordine alla esecuzione della scrittura che interessa, anche per quel che concerne il pagamento del conguaglio;
- in via ancor più subordinata, disporre la divisione giudiziale dei beni nella denegata ipotesi si dovesse, per qualsiasi causa, ritenere inoperanti le scritture che interessano con predisposizione del progetto divisionale che tenga conto delle indicazioni delle parti e dei valori espressi e/o secondo legge o disporre la divisione degli immobili anche via parziale in conformità ed in forza della scrittura in atti;
- in ogni caso adottare le statuizioni in ordine al pagamento del conguaglio come sopra determinato o nella misura in cui risulterà dovuto ed alla immissione in possesso, nonché alla trascrizione degli adottati provvedimenti e pronunciare la condanna di parte convenuta al rimborso dell'importo di €. 2.820,53, oltre interessi e al risarcimento dei danni da liquidare secondo i criteri precisati in narrativa per importo da determinare in corso di causa e/o in via equitativa.
- ordinare al convenuto di rendere conto della gestione del terreno e/o riconoscere all'attore anche a titolo di indennizzo il valore locativo e/o affitto degli immobili occupati;
ordinare al convenuto di procedere al rilascio degli immobili assegnati in via esclusiva all'attore.
- in data 22.04.14, il Giudice emetteva ordinanza n. 1260/09 pronunciando testualmente:
“assegna a l'immobile di cui al punto 2; ordina a Controparte_1 Parte_1
l'immediata liberazione di tale immobile. Determina la indennità di occupazione €. 36.000,00 che
dovrà a , liquida le spese che dovrà a a Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
in complessivi €. 4.000,00 per compensi oltre esborsi documentati rimborso
[...]
forfettario ed accessori di legge. Ordinanza esecutiva anche in pendenza dei termini per gravame”;
- in data 30.04.14 il Giudice, a seguito di istanza di correzione presentata dall'allora Avv.
Villeado Craia, correggeva il nome di con il nome di , divenendo così P_ Parte_1
l'ordinanza del 22.04.14 “assegna a l'immobile di cui al n. 2 e ordina a Parte_1 P_ come richiesto in ricorso. Correzione approvata;
[...]
- la mancata precisazione delle particelle relative all'immobile assegnato, ha costretto la scrivente, a promuovere istanza di correzione per errore materiale in data 28.04.18, per quanto concerne la particella 96 SUB 1-2-3-4 FOGLIO 8 nonché per il terreno di pertinenza descritto al FOGLIO 8 PRTICELLA 141, distinti al NCEU del comune di
TT (FM). Seguiva dunque in data 05.07.18, ordinanza R.G. 3747/18 emessa dal
Giudice Dott.ssa Marzialetti, a seguito della quale, si procedeva all'annotazione del presente decreto e successiva trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Fermo della piena proprietà al sig. ; Parte_1
- in data 15.01.19, il Giudice dell'Esecuzione Dott. Francesco Ferretti, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G. 39/08 Es. Imm., a seguito di rinuncia all'esecuzione da parte dell'Avv. Erminia Fidanza, nei confronti del sig. , su Controparte_1
tutte le quote di beni in comproprietà con il fratello precedentemente Parte_1
pignorate. Tale procedimento derivava dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Fermo n. 183/07 e conseguente atto di precetto notificato a in data Controparte_1
26.01.08, per il mancato pagamento di quest'ultimo in favore della professionista, della somma di €. 4.856,09;
- in data 26 gennaio 2019, con R.G. 2654/18, il Giudice Dott. Marziali del Tribunale di
Fermo, emetteva D.I. immediatamente esecutivo per la somma di €. 25.000,00 a favore del sig. , a seguito del riconoscimento del credito risultante dalla scrittura Parte_1 privata suindicata, precipuamente nella parte contenuta al punto 4), ove prevedeva “a conguaglio delle assegnazioni indicate al punto 2 e 3 il sig. dovrà Controparte_1
corrispondere la somma di euro 25.000,00 a favore del sig. . Tale Parte_1
pagamento dovrà avvenire contestualmente alla completa assegnazione di tutte le altre proprietà ancora in comune”;
- divenuto urgente quanto necessario dare COMPLETO E DEFINITIVO SEGUITO alla scrittura privata de qua nel punto 5) relative alle restanti particelle 138-139-140 Foglio 8 distinto al NCEU del Comune di TT veniva quindi, presentata una nuova domanda di correzione per errore materiale in data 23.03.21;
- il Presidente del Tribunale di Fermo, in data 01.06.21 con ordinanza R.G. 1260/09, riteneva non sussistere alcun errore giacchè la mancata precisazione delle particelle, era dettata dalla circostanza secondo la quale, fino in data 22 aprile 2014, data in cui è stata emessa l'ordinanza di assegnazione, i beni di cui al punto 5 e 6, erano soggetti ad esecuzione e pertanto non liberi da gravami. Ne conseguiva che, non era possibile allora dare esecuzione anche per i restanti punti poiché erano oggetto di pignoramento immobiliare. Dal 2019, a seguito di rinuncia all'intervento di espropriazione da parte dell'avv. Fidanza, le particelle 138-139-140 del FG. 8 distinto al NCEU di TT (FM) risultano essere libere da qualsiasi gravame e quindi di proprietà di entrambi i fratelli;
- in data 11.02.20, è stato stipulato un contratto preliminare di vendita in tra il cugino e il sig. , comproprietario con quest'ultimo e con Persona_1 Parte_1 P_
, pari al 50% delle particelle 138-139-140 del FG 8.
[...]
- orbene risulta di notevole importanza per il ricorrente dare definitiva esecuzione al restante punto 5) della scrittura privata de qua, precipuamente nella parte in cui si specifica che “qualora fosse vanamente trascorso un periodo massimo di 5 anni a far data della sottoscrizione, le parti sin da ora, decideranno l'attribuzione delle proprietà indicate nell'allegato “B” al sig. per un valore venale di €. 35.000,00 Controparte_1
(trentacinquemila/00) e le proprietà indicate nell'allegato “C” al sig. per Parte_1 un valore venale di €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00). Si precisa che il richiamato allegato “C”, è contenuto nella perizia tecnica di stima redatta dall'architetto
[...]
in data 18.04.18, al cui interno sono descritte le particelle 138 – 139 – 140 FG Tes_1
8, oggetto di assegnazione a favore di;
Parte_1
- ritenuto che la scrittura privata tra i fratelli e datata 10.04.08, è Parte_1 P_
stata riconosciuta valida a seguito di ordinanza R.G. 1260/09 giacchè è stato provveduto sia a trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari le particelle 96 e 141 del
FG. 8 al NCEU del Comune di TT come così identificati nei punti 1) e 2) del suddetto accordo, che a ottenere con R.G. 2654/18 D.I. immediatamente esecutivo, il riconoscimento della somma di €. 25.000,00 a favore del sig. come da punto Parte_1
indicato al n. 4) della medesima scrittura privata;
- considerato che il Giudice Dott. Merletti non si è pronunciato a dare esecuzione anche al punto 5) poiché come ribadito nella circostanza di tempo e di luogo, i beni immobili indicati nell'allegato “C”, erano oggetto di procedura di espropriazione immobiliare e quindi non liberi.
- si ritiene pertanto di solare evidenza che anche il restante punto 5) della suddetta scrittura privata, debba ritenersi riconosciuto e quindi valido.
Ne consegue che, ad esito delle prove documentali prodotte, possono ritenersi sussistenti i presupposti perché sia accertata e dichiarata la piena ed esclusiva proprietà delle citate particelle n. 138-139-140 del FG. 8 distinte al NCEU del Comune di TT (FM), a favore del sig. , avendone lo stesso acquisito il relativo diritto a seguito del Parte_1 riconoscimento della scrittura privata datata 10.04.08 con ordinanza R.G. n. 1260/09”.
Il convenuto , all'esito della regolare notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1
fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza resa in data 28.0.2022 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e disponeva il mutamento del rito, all'udienza del 15.12.2022 concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Con ordinanza del 16.03.2023 il Giudice ammetteva la prova per interpello dedotta da parte attrice e, all'udienza del 18.10.2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni che parte attrice rassegnava in data 07.02.2024 come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare valida la scrittura privata sottoscritta in data 10.04.08 dai fratelli e;
Parte_1 Controparte_1
2) e per l'effetto, riconoscere l'attribuzione delle proprietà indicate nell'allegato “C”, della perizia tecnica di stima redatta dall'architetto in data Testimone_1
18.04.08, ovverosia delle particelle 138 – 139 - 140 del FG. 8 distinte al NCEU del
Comune di TT (FM), a favore del sig. , come così stabilito al Parte_1
punto 5) della scrittura privata.
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
4) In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 22.01.2025 il Giudice invitava parte attrice alla produzione della certificazione di destinazione urbanistica e conformità catastale degli immobili oggetto di causa, adempimento espletato con produzione documentale del
14.04.2025. La causa veniva di nuovo chiamata per la precisazione delle conclusioni che parte attrice rassegnava all'udienza del 30.04.2025, come in atti. Seguiva rinvio per la discussione orale. Alla odierna udienza il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi agli atti.
***
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti emerge che, parte attrice, chiede l'emissione di un provvedimento di trasferimento della proprietà che sostituisca rogito
Notarile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., in ragione della scrittura privata conclusa tra le parti e sottoscritta in data 10.04.08 dai fratelli e Parte_1 P_
.
[...]
Ciò posto, va rilevato che secondo il Supremo Collegio in tema di contratto preliminare, la disciplina codicistica non fornisce una definizione puntuale sugli elementi essenziali che lo connotano. Esso infatti, trovando collocazione nella sezione IV del codice civile intitolato “Della forma del contratto” viene delineato solo sotto questo punto di vista.
L'art. 1351 c.c., rubricato “Contratto preliminare” testualmente prevede che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive, pertanto può essere dunque definito come quel contratto per mezzo del quale le parti si obbligano alla conclusione di un successivo contratto detto definitivo (Corte di Cassazione civile sentenza n. 12654 del 25/06/2020).
Nel caso di specie tra le parti intercorreva scrittura privata del 10.04.2008 con cui al punto 5) veniva stabilito che “qualora fosse vanamente trascorso un periodo massimo di
5 anni a far data della sottoscrizione, le parti sin da ora, decideranno l'attribuzione delle proprietà indicate nell'allegato “B” al sig. per un valore venale di €. Controparte_1
35.000,00 (trentacinquemila/00) e le proprietà indicate nell'allegato “C” al sig. Pt_1
per un valore venale di €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00). Il riferimento
[...] all'allegato “C”, attiene al contenuto della perizia tecnica di stima redatta dall'architetto in data 18.04.07, al cui interno sono descritte le particelle 138 – Testimone_1
139 – 140 FG 8, assegnate a favore di . Con ordinanza n. 1260 del 2009 i Parte_1 punti 1), 2) dell'accordo venivano resi esecutivi tra le parti e, all'esito di ordinanza di correzione dell'errore materiale datata 30.04.2014 ed alla successiva ordinanza di correzione dl errore materiale datata 05.07.2018 R.G. 3747/18 con cui venivano specificati i dati catastali degli immobili oggetto di trasferimento, parte attrice provvedeva a trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari le particelle
96 e 141 del FG. 8 al NCEU del Comune di TT come così identificati nei punti
1) e 2) del suddetto accordo;
otteneva inoltre con R.G. 2654/18 D.I. immediatamente esecutivo, il riconoscimento della somma di €. 25.000,00 a favore del sig. Parte_1
come da punto indicato al n. 4) della medesima scrittura privata. Restava privo di pronuncia il punto 5) della scrittura privata in relazione al quale, con ordinanza n.
1260/09 del 01.06.2021, nel procedimento civile R.G. 1260 del 2009, veniva dato atto non essere possibile disporre provvedimenti in quanto i beni immobili di cui all'allegato
“C” della scrittura privata, ovvero le particelle 138-139-140 del FG. 8 distinto al NCEU di TT (FM), risultavano oggetto di procedura di espropriazione immobiliare, ovvero di pignoramento immobiliare. A seguito di rinuncia all'intervento di espropriazione da parte del creditore, le particelle 138-139-140 del FG. 8 distinto al
NCEU di TT (FM) risultano essere state liberate da qualsiasi gravame e quindi di proprietà di entrambi i fratelli. Va rilevato dunque che è possibile dare esecuzione anche al punto 5) della richiamata scrittura privata nella parte in cui le parti stabiliscono che “qualora fosse vanamente trascorso un periodo massimo di 5 anni a far data della sottoscrizione, le parti sin da ora, decideranno l'attribuzione delle proprietà indicate nell'allegato “B” al sig. per un valore venale di €. 35.000,00 Controparte_1
(trentacinquemila/00) e le proprietà indicate nell'allegato “C” al sig. per Parte_1 un valore venale di €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00).
Ritenuto pertanto sussistere i presupposti per dichiarare accertata la piena ed esclusiva proprietà delle particelle n. 138-139-140 del FG. 8 distinte al NCEU del Comune di
TT (FM), a favore del sig. , proprietà indicate nell'allegato “C”, Parte_1 della perizia tecnica di stima redatta dall'architetto in data Testimone_1
18.04.07, anche alla luce della ordinanza R.G. n. 1260/09 con cui, a seguito del riconoscimento della scrittura privata datata 10.04.08, veniva disposto in relazione solo ai punti 1), e 2) della stessa, non potendo intervenire sul punto 5) perché relativo, all'epoca, a beni soggetti ad esecuzione, la domanda va accolta.
Di conseguenza va disposto ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
***
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e determina la condanna del convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come aggiornate con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche' trattate, con applicazione delle riduzioni ex art. 4 comma 1, ed in riferimento ad un valore della controversia da considerare, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, nello scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e così stabilite: € 5.077,00 oltre al riconoscimento ex art.2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale IVA e CAP come per legge. ***
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 1467/2021 ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara valida la scrittura privata sottoscritta in data 10.04.08 da e Parte_1
; Controparte_1
- riconosce l'attribuzione delle proprietà indicate nell'allegato “C”, della perizia tecnica di stima redatta dall'architetto in data 18.04.07, ovvero delle Testimone_1
particelle 138 – 139 - 140 del FG. 8 distinte al NCEU del Comune di TT (FM),
a favore del sig. , come così stabilito al punto 5) della scrittura privata Parte_1
sottoscritta in data 10.04.08.
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
- visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato ex D.M. 147/2022 condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice , delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre spese forfettarie, IVA
e Cpa come per legge.
Così deciso in Fermo il 21.05.2025
(Sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 17.45 del giorno 21.05.2025).
Il G.O.