Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9634/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9634/2021 promossa da:
(p. iva ) , elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Tommaso Caravita, 29 presso gli avv. Sergio Cosentini ( ) e CodiceFiscale_1
Massimiliano Cicoria ( ) che la rapp.tano e difendono, anche CodiceFiscale_2 disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al presente atto, nonché CP_1
in persona del trustee pro tempore, avv. Sergio Cosentini con sede in
[...]
NAPOLI Via Nuova del campo C.F. , procurator sibi nella qualità di P.IVA_2
Trustee
attori-opponenti contro
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma ), nella qualità di mandataria con P.IVA_3 rappresentanza della società a responsabilità limitata con socio Controparte_3 unico (codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di IL
), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito (codice fiscale: P.IVA_4 [...]
), presso il cui studio elegge domicilio in Napoli al Corso Umberto C.F._3
I n. 259,
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la nonché l'avv. Sergio Parte_1
Cosentini, per , nella sua qualità di Trustee, proponevano opposizione CP_1 avverso l'atto di precetto notificato con il quale veniva intimato, alle predette parti opponenti il pagamento dell'importo di € 518.857,49 per capitale, trimestralità scadute insolute, interessi e accessori, ad istanza della Controparte_2
in forza di mutuo ipotecario del 18.5.2007, rep. 95270, racc. 34544, a rogito
[...]
Notaio Assumevano le parti opponenti che legale Per_1 CP_4 rappresentante della concedeva alla banca mutuante (Intesa San Parte_1
Paolo s.p.a.), un'ipoteca volontaria del valore di € 750.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte. L'ipoteca veniva iscritta il 14 maggio 2007 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 ai numeri 20655 R.G. / 7174 R.P. ed aveva per oggetto due unità immobiliari situate in Napoli, Piazza Amedeo n. 15.
Successivamente, con atto notarile a rogito del notaio , in data 10 febbraio Per_2
2012, rep. 13913, racc. 10761, costituiva un trust a favore della figlia CP_4
includendo tra i beni conferiti anche le unità immobiliari sopra Parte_2 indicate e nominando come trustee l'avv. Nicola Cosentino. A fondamento dell'opposizione i predetti deducevano le seguenti censure: la prescrizione del credito azionato, l'inefficacia dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, il difetto della causa tipica del contratto di mutuo fondiario e del requisito dell'iscrizione ipotecaria di primo grado, la violazione dell'art. 603 c.p.c., la nullità dell'applicazione del tasso di interesse Euribor per violazione della normativa antitrust, l'indeterminatezza dei tassi di interesse, la usurarietà degli stessi,
l'illegittima capitalizzazione degli interessi di mora e l'illegittimità della capitalizzazione derivante dal c.d. ammortamento alla francese.
Sulla base di tali premesse, gli opponenti chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva la che esponeva che in virtù di Controparte_2 conferimento di ramo d'azienda, la Controparte_5 succedeva a titolo particolare nella titolarità di n. 173 filiali della Controparte_6
e, per l'effetto, in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle suddette filiali. Con
[...]
2 verbale di assemblea straordinaria in data 21 novembre 2016 la
[...] mutava la propria denominazione in Credit Agricole Controparte_5
(allegato 4 di parte convenuta); in virtù di contratto di cessione, ai Controparte_7 sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, stipulato in data 6 agosto
2018, la acquistava pro soluto dalla Controparte_3 Controparte_8 un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari e
[...] da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla banca cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017. Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti, veniva data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 9 agosto
2018 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (allegato 3 di parte convenuta). Per effetto della predetta cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la succedeva, Controparte_3
a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente.
Tra i crediti oggetto di cessione erano compresi quelli vantati dalla Controparte_8 nei confronti della Con atto del 9 agosto 2018
[...] Parte_1
(allegato 2 di parte convenuta), a firma autenticata dal Notaio di IL, Persona_3 la soc. conferiva alla procura ad Controparte_3 Controparte_2 agire, in nome, e per conto, della in relazione a tutti gli atti, gli Controparte_3 adempimenti e le formalità ritenuti necessari, utili o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione ed eventuale recupero dei crediti. In virtù di tale procura, si costituiva nell'odierno giudizio la Controparte_2 nella qualità di mandataria con rappresentanza, della la quale Controparte_3 contestava tutte le doglianze formulate dalle parti opponenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.03.2022 Tribunale rigettava la richiesta di sospensiva e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2024, in cui veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Per ordine espositivo vanno esaminati singolarmente i motivi a base dell'opposizione.
3 Innanzitutto sono infondate le eccezioni relative all'inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c. stante la mancata notificazione e spedizione in forma esecutiva del titolo azionato, nonché alla nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. non essendo stati riportati gli estremi della spedizione in forma esecutiva del predetto titolo. A tal proposito, si richiama l'art. 41 TUB che sancisce la dispensa dall'onere di notifica del titolo esecutivo per i crediti fondiari, in espressa deroga, quale norma speciale, a quella generale di cui all'art. 479 c.p.c. La predetta disposizione è sicuramente applicabile alla fattispecie in esame nella quale il titolo azionato è un contratto di mutuo fondiario, come comprovato dal richiamo nello stesso agli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993, che stabilisce che: “Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio
e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.
Invero, dall'esame del contratto di mutuo si rileva che lo stesso, nella intestazione fa riferimento proprio alla stipula di un contratto alla luce della normativa di cui agli artt. 38 e segg. Del dlgs 385\1993. Sempre dalla lettura del contratto de quo, a pag.
2, art. 1 si precisa che “il mutuo……. è regolato dalle disposizioni sul credito fondiario previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, nr. 385 …in particolare dagli artt. 38 e seguenti”. Sempre all'art 1 si precisa che il mutuo è garantito da ipoteca. All'art 4 si legge che il mutuo avrà durata ventennale.
Ciò posto, poiché dal tenore del contratto si traggono gli elementi tipici del mutuo fondiario, deve ritenersi che parte opposta abbia legittimamente agito in applicazione della normativa prevista dall'art. 41 T.U.B. per quanto riguarda la notifica dell'atto di precetto.
Neppure sussiste la violazione dell'art. 480 c.p.c..
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass 8096\2022), le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto sono quelle tassativamente elencate all'art. 480 c.p.c., ed in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare gli estremi della spedizione in forma esecutiva del titolo.
4 In ordine al motivo di opposizione relativo alla asserita nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario per superamento del limite di finanziabilità ex combinato disposto dell'art. 38, comma secondo, T.U.B. e dall'art. 1, delibera CICR 22 aprile
1995, parte opponente assume che secondo l'art. 38 del D.Lgs. 385/1993, il credito fondiario prevede finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado. Sebbene sia possibile iscrivere ipoteche di grado successivo, il totale dei mutui garantiti supera illegittimamente l'80% del valore dell'immobile (Delibera
CICR 1995) pena nullità del contratto di mutuo per violazione del suddetto limite.
Ciò posto, l'eccezione va disattesa alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione che, nel loro recente arresto (sentenza del 16 novembre 2022, n.
33719), hanno negato al limite di finanziabilità ex art. 38 co.2 T.U.B. carattere di elemento essenziale del contenuto del contratto, “non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, posto che, diversamente argomentando, si giungerebbe a “pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. Il Supremo
Collegio afferma, con la citata sentenza, il seguente principio: “ Non integra norma imperativa la disposizione con cui il legislatore ha demandato all'autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della c.d.
“vigilanza prudenziale”, la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Afferma inoltre che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale
(finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali
5 propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. Dopo avere escluso, quindi, la possibilità di una nullità contrattuale per violazione dell'articolo 38 comma 2 TUB, nell'ultima parte della sentenza, le Sezioni Unite, con l'assunto da ultimo richiamato, affrontano il tema della possibilità di riqualificazione del contratto fondiario esondante alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, con conseguente disattivazione dei privilegi fondiari (come richiesto dalla parte convenuta). In proposito, l'organismo di vertice della nomofilachia osserva che, pur essendo evidente che il giudice non è vincolato al nomen iuris utilizzato dai contraenti e può quindi correggere la loro auto qualificazione, tuttavia non può postularsi “l'assoluta incompetenza dei contraenti, cioè l'assoluta irrilevanza delle loro determinazioni rispetto alla qualificazione del contratto”: pertanto, se le parti qualificano un contratto come mutuo fondiario “sussistendone le caratteristiche essenziali identificative, col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice, in via di principio, non può disattendere la loro qualificazione a favore di una qualificazione anche parzialmente diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio”. In conformità al su richiamato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va esclusa la nullità del contratto di mutuo fondiario per l'eventuale superamento ovvero per l'omessa indicazione del limite di finanziabilità, e va esclusa la possibilità di riqualificazione del contratto da mutuo fondiario a mutuo ordinario.
L'eccezione di prescrizione del credito vantato non può trovare accoglimento in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata, il termine decennale per l'azione di ripetizione dell'indebito relativamente alle somme pagate in forza di un contratto di mutuo decorre unicamente dalla scadenza dell'ultima rata. In particolare, la Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023, ha ribadito che il pagamento delle rate di un mutuo costituisce l'adempimento frazionato di un'unica
6 obbligazione e non di obbligazioni autonome e distinte. Ne consegue che la prescrizione non può essere calcolata separatamente per ciascuna rata, ma inizia a decorrere solo dal momento in cui l'ultima rata del mutuo diventa esigibile. Tale principio è stato affermato in numerose pronunce della Corte di Cassazione
(sentenze n. 2004/2301, 2010/19291, 2011/17798), secondo cui il mutuo è un contratto di durata, nel quale la restituzione della somma mutuata avviene nel tempo e non in un'unica soluzione immediata. Il frazionamento del debito in rate periodiche non incide sulla natura unitaria dell'obbligazione restitutoria, la quale permane unica e inscindibile. Pertanto, il termine di prescrizione decennale decorre non dalla scadenza di ciascuna rata, ma solo dalla scadenza dell'ultima. Nel caso specifico, il contratto di mutuo in esame è stato stipulato il 7 maggio 2007, con una durata ventennale e un piano di ammortamento che prevede il pagamento di 240 rate mensili a partire dal mese di giugno 2007. La somma mutuata è stata resa disponibile al mutuatario con la stipula del contratto, il quale costituisce un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3 c.p.c. (Cfr. sentenza Corte Cassazione a
Sezioni Unite n. 5968 del 6.03.2025). Alla luce di ciò, il termine decennale di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, maturerebbe il 1° maggio 2027, calcolato dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo. Inoltre, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione viene interrotta dalla notifica di qualsiasi atto con cui si avvia un procedimento giudiziario, inclusa l'opposizione all'esecuzione, come avvenuto nel caso di specie.
Va poi disattesa l'eccezione di inefficacia e improcedibilità dell'atto opposto per palese violazione dell'art. 603 c.p.c., chiarendo la natura e il funzionamento del trust. Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che consente al settlor di separare una parte del proprio patrimonio, destinandola a specifici scopi e affidandola alla gestione di un trustee, il quale diventa l'unico soggetto legittimato a interagire con i terzi in relazione ai beni vincolati, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800). Il trustee, pur non essendo un soggetto giuridico separato, ha il potere di amministrare i beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le leggi applicabili, mentre il settlor mantiene la separazione fra la parte del suo patrimonio destinato al trust e quello che resta nella
7 sua sfera patrimoniale (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Il trust, pur non avendo personalità giuridica, attribuisce al trustee la legittimazione processuale, come confermato anche dalle sentenze Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478 e Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456. Pertanto, nel caso in esame, in qualità di CP_4 settlor, ha istituito un trust e nominato come trustee l'avv. Sergio Cosentini, al quale
è stato correttamente notificato l'atto di precetto (allegato semplice di parte convenuta), in ottemperanza all'art. 603 c.p.c. L'atto di precetto indica i beni oggetto di ipoteca a garanzia del mutuo fondiario, senza coinvolgere direttamente il CP_4 quale ha separato la parte del suo patrimonio destinata al trust da quella che resta nella sua disponibilità personale.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per presunta manipolazione dell'Euribor. Tale fattispecie ha riguardato pratiche illecite condotte da alcune banche, che hanno alterato, artificialmente, l'indice Euribor, il quale serve come parametro per determinare i tassi di interesse sui mutui e altri strumenti finanziari. La Commissione Europea ha, infatti, accertato, tra il 2005 e il 2008, che alcune banche avevano partecipato a un'infrazione dell'art. 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che vieta le intese restrittive della concorrenza. Le banche coinvolte manipolavano l'Euribor con l'obiettivo di favorire i propri interessi.
Ciò posto, in adesione ai principi affermati di recente dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 12007/2024 del 3 maggio 2024, va escluso ogni automatismo nel dichiarare nulle le clausole dei mutui legati all'Euribor, anche in presenza di intese restrittive tra banche.
Invero la Suprema Corte con la citata pronuncia ha affermato tre principi. Il primo principio stabilisce che la nullità della clausola può essere invocata solo nel caso in cui si dimostri che la parte contraente fosse coinvolta o almeno consapevole della manipolazione dell'Euribor e delle sue conseguenze. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 12007/2024.Il secondo principio, anch'esso supportato dalla giurisprudenza (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800), afferma che le clausole dei contratti di mutuo che utilizzano l'Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse possono essere considerate parzialmente nulle solo
8 se si prova che l'Euribor sia stato alterato da intese anticoncorrenziali. In particolare, la nullità parziale è applicabile se si prova che l'Euribor è stato oggettivamente, effettivamente e significativamente manipolato in un determinato periodo. Tale alterazione deve essere tale da impedire alla clausola di svolgere la sua funzione di determinazione del tasso d'interesse, come previsto dal contratto. Il terzo principio, in linea con la Cassazione nelle sentenze Cass. 18 dicembre 2015, n.
25478 e Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456, chiarisce che le conseguenze della nullità parziale delle clausole devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. Ciò implica che, se una clausola risulta parzialmente nulla, è necessario determinare come sostituirla, o eventualmente come risarcire i danni per la manipolazione dell'Euribor.
Alla luce di quanto esposto e dei principi giuridici citati, si ritiene che non siano stati allegati e provati gli elementi necessari per accertare la consapevolezza della banca sulla manipolazione dell'Euribor né il danno subito dal contraente.
Anche le doglianze sulla indeterminatezza dei tassi di interesse, sulla usurarietà degli stessi, anche per la illegittima applicazione del tasso di mora all'intera rata, comprensiva di capitale e interesse (pag. 7 del ricorso di parte opponente), e sulla illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo), vanno respinte.
Infatti, il contratto stesso sconfessa la doglianza circa la indeterminatezza del tasso di interesse concordato fra le parti. Alle pagg. 3 e 37 dello stesso si legge che è stato determinato un TAN, di ingresso, pari al 1\12° del TAN iniziale, pari al 5%, sino alla fine del semestre solare in corso alla data di rilascio della somma;
per ogni successivo mese, si applicherà un tasso variabile, con rata mensile, secondo il parametro Euribor, a un mese, maggiorato di uno spread mensile pari ad 1\12° di
1,4 di punto. Di conseguenza è possibile rilevare che il tasso praticato è un tasso variabile mensile, secondo il parametro Euribor a un mese, maggiorato di uno spread specifico. Il TEG viene fissato nella misura pari al 5,393%.
Lo stesso è a dirsi con riferimento al tasso di mora determinato nella misura del
7,950%.
I predetti tassi alla data della stipula, erano al di sotto del tasso soglia relativo al periodo di riferimento (trimestre aprile – giugno 2007, pari a 7,965%).
9 La stessa conclusione si applica anche per il tasso di mora, fissato inizialmente al
7,950%, inferiore al tasso di usura (7,965%), che viene aggiornato trimestralmente con un aumento del 50% del TAEG, arrotondato a 0,05.
Per completezza, si fa presente che la giurisprudenza ha dipanato la questione dell'usura sopravvenuta, cioè il caso in cui un tasso inizialmente legale diventi usurario nel tempo a causa della riduzione del tasso soglia. Le Sezioni Unite della
Cassazione, nella sentenza n. 24675/2017, hanno stabilito che l'usura si verifica solo al momento della stipula del contratto e non può essere dichiarata nulla una clausola che successivamente superi il tasso soglia. Inoltre, la Cassazione con la sentenza n. 19597/2020 ha confermato che la normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma sempre facendo riferimento al momento iniziale del contratto. Con l'ordinanza n. 14214/2022, la Cassazione ha precisato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori devono essere valutati separatamente, in quanto hanno natura e funzione diverse.
Sotto diverso profilo, non si applica al mutuo in oggetto il divieto di applicare il tasso di mora all'intera rata non pagata, comprendente sia il capitale che gli interessi. In proposito, si rileva che il contratto di mutuo in questione è stato stipulato nel 2007 in conformità alla normativa vigente e cioè all'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che , in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale statuisce che: “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Il provvedimento CICR, in sostanza, stabilisce che anche nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi.
10 La Delibera del C.I.C.R. del 9/2/00 ha consentito alle banche di applicare l'anatocismo trimestrale, a condizione che gli interessi a debito e a credito siano calcolati con periodicità uniforme. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
Delibera i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della predetta delibera C.I.R.C. e fino al 31.12.2013 (prima dell'entrata in vigore della legge 147/2013) possono contenere clausole anatocistiche, se approvate per iscritto. Gli interessi di mora, quindi, possono essere calcolati sull'intera rata, inclusa quella composta dagli interessi corrispettivi. In altre parole, nel caso di mutuo fondiario, si configura una forma speciale di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale previsto dall'art. 1283 c.c., permettendo la capitalizzazione degli interessi corrispettivi se espressamente pattuita nel contratto. Solo con la legge di
Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 entrata in vigore il 1.01.2014) è stato introdotto un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (anatocismo), operante per i contratti di mutuo stipulati dal 1.01.2014.
In conclusione, va affermata la legittimità della clausola che prevede l'applicazione del tasso di mora sull'intera rata, in quanto conforme alla normativa bancaria vigente al momento della stipula del contratto di mutuo ed oggetto di specifica clausola contrattuale, debitamente sottoscritta dalle parti. Invero all' art. 10
(dell'allegato A al contratto di mutuo) viene espressamente previsto che “alla banca saranno dovuti le rate insolute e gli interessi di mora, il capitale residuo con i relativi interessi corrispettivi nella misura prevista contrattualmente. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Non merita accoglimento neanche la censura secondo cui il meccanismo di ammortamento alla francese comporterebbe necessariamente anatocismo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27823 del 2 ottobre 2023, nel solco di precedente giurisprudenza maggioritaria, ha statuito che l'ammortamento alla francese non viola il divieto di anatocismo. L'art. 1283 c.c. vieta solo la produzione di interessi su interessi scaduti, mentre nel sistema alla francese gli interessi sono calcolati solo sulla quota capitale residua e non sugli interessi pregressi. Ogni rata include il pagamento degli interessi per il periodo relativo, senza capitalizzare gli interessi, poiché gli interessi sono calcolati solo sulla parte di capitale residuo.
11 Pertanto, l'interesse composto non costituisce anatocismo, ma è solo un metodo per determinare l'importo dovuto in base al contratto.
Dirimenti sono le conclusioni a cui è giunta di recente la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 20.05.2024 n. 15130 in cui si affrontano due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese.
La prima questione esaminata è se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piano di ammortamento alla francese. La sentenza conclude che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purchè il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato. La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali. La sentenza stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento alla “francese” non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo quanto previsto dal DM 55\2014 e sue successive modifiche.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 9634\2021 RGAC, pendente tra la soc. e il , in persona del trustee pro Parte_1 CP_1 tempore, avv. Sergio Cosentini, parti opponenti, contro Controparte_2
nella qualità di mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_3 società a responsabilità limitata, parte opposta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
12 Parte
- condanna, in solido, la soc. e il , in persona del Parte_1 CP_1 trustee pro tempore, avv. Sergio Cosentini alla rifusione in favore della parte convenuta-opposta, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 10.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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