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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1892 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1892/2022 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
(CF: ) NATA IL 24/02/1960 A VITERBO CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. ELISA TOSINI DEL FORO DI VITERBO RICORRENTE E NI (CF: NATO IL 27/05/1955 A VITERBO (VT) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 parte istante ha concluso come da note scritte di udienza trasmesse da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 29.07.1984 presso il Controparte_2
Comune di Montefiascone (VT). A fondamento della domanda ha dedotto: a) che dall' unione coniugale non erano nati figli, avendo, inoltre, le parti adibito ad abitazione familiare l'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra in Viterbo (VT) in Strada Fastello n. 3; Pt_1
b) che dopo un iniziale periodo di serena convivenza, l'unione tra i coniugi si era poi definitivamente deteriorata a causa delle condotte tenute dal il quale, aveva iniziato a CP_2 dedicarsi al gioco d'azzardo, alle scommesse dei cavalli e al lotto, tanto da manifestare una vera e propria forma di dipendenza dal gioco;
c) che la istante, ad eccezione di una pensione d'invalidità pari a circa € 290,00 mensili riconosciutale dall' per alcune gravi CP_3 problematiche psicofisiche e per l'invalidità riconosciutale al 100%, non percepiva altri redditi. La stessa, inoltre, aveva poi manifestato una serie di gravi patologie che l'avevano costretta a sottoporsi ad interventi chirurgici per una grave neoplasia oltre che a varie sedute di radioterapia oncologica;
d) che nonostante il delicato quadro clinico della ricorrente e le ridotte risorse finanziarie della stessa, il non si era mai interessato delle sorti di CP_2 quest'ultima, né aveva prestato un qualsiasi supporto materiale ed emotivo alla moglie, che aveva, invece, abbandonato in un grave stato d'indigenza economica, continuando egli nelle attività ludiche che avevano ancor di più aggravato la condizioni economiche della famiglia;
e) che in data 17.06.2022 era stata aggredita verbalmente dal coniuge, nonché dal medesimo minacciata, fatti che l'avevano indotta a rivolgersi al Tribunale di Viterbo chiedendo la separazione personale dal marito, con addebito, oltre ad un contributo di mantenimento in suo favore. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, nella contumacia del resistente, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposto il giudizio di merito. Nel corso di tale giudizio, emessa sentenza parziale sullo status (n. 199/2023 pubblicata il 22.02.2023), ammesse ed assunte le prove richieste da parte ricorrente, al termine, all'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione
La domanda proposta è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In merito alla richiesta di addebito della separazione, le prove raccolte nel corso del processo hanno dato conto di condotte ad opera del resistente che avevano gravemente minato l'unione coniugale. A tal riguardo si segnalano le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio (udienza 19.3.2024, testi e i quali hanno dato conto di continue Tes_1 Testimone_2 mortificazioni e privazioni ad opera del in danno della ricorrente durante la convivenza CP_2 coniugale. Tali testi hanno inoltre riferito delle attività ludiche del il quale in più CP_2 occasioni aveva abbandonato la moglie priva di mezzi di sussistenza, nonostante le sue condizioni di salute, manifestando, inoltre, un vero e proprio problema di dipendenza dal gioco, dipendenza che non aveva curato, nonostante i molteplici inviti della moglie a farsi aiutare. I testi, inoltre, hanno confermato che il in più occasioni aveva offeso la moglie CP_2
e i suoi famigliari, mortificandoli continuamente . Alla luce di tali circostanze, può dunque, ritenersi che il comportamento trasgressivo del sia stata la causa che aveva determinato la frattura del rapporto coniugale, operando, CP_2 tale condotta in rapporto causale con il verificarsi dell'intollerabilità della stessa convivenza.
Parimenti fondata è la richiesta di un contributo di mantenimento in favore della odierna istante. Con riguardo alle valutazioni da compiere su tale questione è bene rilevare come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia oggi stabilito che in tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Pertanto, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-07-2021, n. 21504). Alla luce di quanto documentato nel corso del processo, con riguardo a tale aspetto è emersa, con certezza, una sperequazione economica in danno della ricorrente sul piano reddituale.
Nel caso in esame è emerso che parte ricorrente, fatta eccezione per la titolarità della casa coniugale in cui a oggi vive e dei terreni agricoli di pertinenza, percepisce la sola somma di euro 300,00 mensili a titolo di invalidità al 100 %, risultando, inoltre la stessa onerata dal pagamento della rata mensile (176,00) legata al finanziamento di un' auto di piccola cilindrata. Di contro, parte resistente percepisce ogni mese la somma di euro 1.300,00 a titolo di pensione. Tale somma, oltre a consentire al la possibilità di soddisfare le proprie necessità, appare CP_2 idonea a soddisfare, seppur in maniera limitata, le esigenze della moglie, potendosi, quindi, confermare il contributo di mantenimento già stabilito con il provvedimento provvisorio ed urgente a suo tempo fissato in euro 200,00 mensili. La richiesta di addebito diretto ex art. 156 cc (vecchia formulazione) non può essere accolta in ragione delle modifiche introdotte all'indicata disposizione dal Dlvo n. 149/2022, attesa, oggi, la riconosciuta facoltà per la parte di agire in via autonoma ex art. 473 bis 37 cpc. All'accoglimento della domanda consegue la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (parametro valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della dichiarata separazione personale tra e come da sentenza n. 199/2023 di questo Parte_1 Controparte_2
Tribunale, sulle restanti questioni così provvede 1. Visto l'art. 151 co. II cc, addebita a la separazione personale tra le odierne Controparte_2 parti;
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Controparte_2
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 Parte_1 spese che si liquidano in euro 7.000,00 oltre a IVA, C.A. e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 10.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La ra dovuta ricorrere all'aiuto dei propri parenti. Inoltre la stessa, per ripianare parte dei plurimi Pt_1 debiti del coniuge era stata costretta negli anni a utilizzare somme ereditate alla morte dei suoi genitori. Teste “(...) Si è vero, dopo il pensionamento l'ho visto che controllava sul cellulare le vincite Tes_1 dei cavalli. L'ho visto diverse volte giocare al superenalotto e al lotto. Mi è stato riferito anche da diverse persone che l'avevano visto giocare nei diversi bar. Mia sorella voleva portarlo da qualcuno competente per il vizio del gioco ma lui si rifiutava. Mi rendevo conto che era una situazione pesante, avevo capito che avevano grosse difficoltà economiche, nonostante non avessero grandi uscite (...) E' vero lui le diceva che lei non sapeva guidare la macchina e non era capace di fare la spese o altro. L'aveva sottomessa e lei era diventata spenta. Anche quando io e mia moglie gli dicevamo qualcosa lui ci metteva a tacere dicendo che non parlava con gli stupidi. (...) Quando lui non aveva argomenti, offendeva tutti. (...)”.
Teste , (...) E' vero l'ho incontrato tante volte alla tabaccheria di Montefiascone dove io mi Testimone_2 recavo perché fumatrice, e lo vedevo che giocava. Mi è capitato tante volte. A volte fingevo di non vederlo perché lui non voleva che le si dicesse qualcosa. Anche mio fratello l'ha visto. (...) Tante volte ne ho parlato con mia cognata e lei piangeva perché non sapeva come sopravvivere perché lui giocava tutto. Tantissime volte li ho sentiti litigare perché lui giocava tutti i soldi e non avevano il necessario per andare avanti. (...)Si lo faceva regolarmente. Noi siamo rimasti stupiti perché lei era rimasta senza soldi. I miei suoceri le avevano lasciato un gruzzoletto che lei aveva versato sul conto del marito perché non ne aveva uno suo e lui ha dissipato anche quei soldi. Io stessa l'ho vista prendere dal cassetto mazzi di schedine giocate. Lei era disperata, piangeva. Ha provato più volte a dirgli che era una dipendenza e doveva farsi curare ma lui l'insultava. Io a quel punto mi allontanavo perché ero in imbarazzo. Più volte li ho sentiti litigare a casa e capivo che era uni situazione pesantissima per lei”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1892/2022 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
(CF: ) NATA IL 24/02/1960 A VITERBO CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. ELISA TOSINI DEL FORO DI VITERBO RICORRENTE E NI (CF: NATO IL 27/05/1955 A VITERBO (VT) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 parte istante ha concluso come da note scritte di udienza trasmesse da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 29.07.1984 presso il Controparte_2
Comune di Montefiascone (VT). A fondamento della domanda ha dedotto: a) che dall' unione coniugale non erano nati figli, avendo, inoltre, le parti adibito ad abitazione familiare l'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra in Viterbo (VT) in Strada Fastello n. 3; Pt_1
b) che dopo un iniziale periodo di serena convivenza, l'unione tra i coniugi si era poi definitivamente deteriorata a causa delle condotte tenute dal il quale, aveva iniziato a CP_2 dedicarsi al gioco d'azzardo, alle scommesse dei cavalli e al lotto, tanto da manifestare una vera e propria forma di dipendenza dal gioco;
c) che la istante, ad eccezione di una pensione d'invalidità pari a circa € 290,00 mensili riconosciutale dall' per alcune gravi CP_3 problematiche psicofisiche e per l'invalidità riconosciutale al 100%, non percepiva altri redditi. La stessa, inoltre, aveva poi manifestato una serie di gravi patologie che l'avevano costretta a sottoporsi ad interventi chirurgici per una grave neoplasia oltre che a varie sedute di radioterapia oncologica;
d) che nonostante il delicato quadro clinico della ricorrente e le ridotte risorse finanziarie della stessa, il non si era mai interessato delle sorti di CP_2 quest'ultima, né aveva prestato un qualsiasi supporto materiale ed emotivo alla moglie, che aveva, invece, abbandonato in un grave stato d'indigenza economica, continuando egli nelle attività ludiche che avevano ancor di più aggravato la condizioni economiche della famiglia;
e) che in data 17.06.2022 era stata aggredita verbalmente dal coniuge, nonché dal medesimo minacciata, fatti che l'avevano indotta a rivolgersi al Tribunale di Viterbo chiedendo la separazione personale dal marito, con addebito, oltre ad un contributo di mantenimento in suo favore. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, nella contumacia del resistente, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposto il giudizio di merito. Nel corso di tale giudizio, emessa sentenza parziale sullo status (n. 199/2023 pubblicata il 22.02.2023), ammesse ed assunte le prove richieste da parte ricorrente, al termine, all'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione
La domanda proposta è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
In merito alla richiesta di addebito della separazione, le prove raccolte nel corso del processo hanno dato conto di condotte ad opera del resistente che avevano gravemente minato l'unione coniugale. A tal riguardo si segnalano le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio (udienza 19.3.2024, testi e i quali hanno dato conto di continue Tes_1 Testimone_2 mortificazioni e privazioni ad opera del in danno della ricorrente durante la convivenza CP_2 coniugale. Tali testi hanno inoltre riferito delle attività ludiche del il quale in più CP_2 occasioni aveva abbandonato la moglie priva di mezzi di sussistenza, nonostante le sue condizioni di salute, manifestando, inoltre, un vero e proprio problema di dipendenza dal gioco, dipendenza che non aveva curato, nonostante i molteplici inviti della moglie a farsi aiutare. I testi, inoltre, hanno confermato che il in più occasioni aveva offeso la moglie CP_2
e i suoi famigliari, mortificandoli continuamente . Alla luce di tali circostanze, può dunque, ritenersi che il comportamento trasgressivo del sia stata la causa che aveva determinato la frattura del rapporto coniugale, operando, CP_2 tale condotta in rapporto causale con il verificarsi dell'intollerabilità della stessa convivenza.
Parimenti fondata è la richiesta di un contributo di mantenimento in favore della odierna istante. Con riguardo alle valutazioni da compiere su tale questione è bene rilevare come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia oggi stabilito che in tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Pertanto, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-07-2021, n. 21504). Alla luce di quanto documentato nel corso del processo, con riguardo a tale aspetto è emersa, con certezza, una sperequazione economica in danno della ricorrente sul piano reddituale.
Nel caso in esame è emerso che parte ricorrente, fatta eccezione per la titolarità della casa coniugale in cui a oggi vive e dei terreni agricoli di pertinenza, percepisce la sola somma di euro 300,00 mensili a titolo di invalidità al 100 %, risultando, inoltre la stessa onerata dal pagamento della rata mensile (176,00) legata al finanziamento di un' auto di piccola cilindrata. Di contro, parte resistente percepisce ogni mese la somma di euro 1.300,00 a titolo di pensione. Tale somma, oltre a consentire al la possibilità di soddisfare le proprie necessità, appare CP_2 idonea a soddisfare, seppur in maniera limitata, le esigenze della moglie, potendosi, quindi, confermare il contributo di mantenimento già stabilito con il provvedimento provvisorio ed urgente a suo tempo fissato in euro 200,00 mensili. La richiesta di addebito diretto ex art. 156 cc (vecchia formulazione) non può essere accolta in ragione delle modifiche introdotte all'indicata disposizione dal Dlvo n. 149/2022, attesa, oggi, la riconosciuta facoltà per la parte di agire in via autonoma ex art. 473 bis 37 cpc. All'accoglimento della domanda consegue la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (parametro valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della dichiarata separazione personale tra e come da sentenza n. 199/2023 di questo Parte_1 Controparte_2
Tribunale, sulle restanti questioni così provvede 1. Visto l'art. 151 co. II cc, addebita a la separazione personale tra le odierne Controparte_2 parti;
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Controparte_2
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 Parte_1 spese che si liquidano in euro 7.000,00 oltre a IVA, C.A. e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 10.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La ra dovuta ricorrere all'aiuto dei propri parenti. Inoltre la stessa, per ripianare parte dei plurimi Pt_1 debiti del coniuge era stata costretta negli anni a utilizzare somme ereditate alla morte dei suoi genitori. Teste “(...) Si è vero, dopo il pensionamento l'ho visto che controllava sul cellulare le vincite Tes_1 dei cavalli. L'ho visto diverse volte giocare al superenalotto e al lotto. Mi è stato riferito anche da diverse persone che l'avevano visto giocare nei diversi bar. Mia sorella voleva portarlo da qualcuno competente per il vizio del gioco ma lui si rifiutava. Mi rendevo conto che era una situazione pesante, avevo capito che avevano grosse difficoltà economiche, nonostante non avessero grandi uscite (...) E' vero lui le diceva che lei non sapeva guidare la macchina e non era capace di fare la spese o altro. L'aveva sottomessa e lei era diventata spenta. Anche quando io e mia moglie gli dicevamo qualcosa lui ci metteva a tacere dicendo che non parlava con gli stupidi. (...) Quando lui non aveva argomenti, offendeva tutti. (...)”.
Teste , (...) E' vero l'ho incontrato tante volte alla tabaccheria di Montefiascone dove io mi Testimone_2 recavo perché fumatrice, e lo vedevo che giocava. Mi è capitato tante volte. A volte fingevo di non vederlo perché lui non voleva che le si dicesse qualcosa. Anche mio fratello l'ha visto. (...) Tante volte ne ho parlato con mia cognata e lei piangeva perché non sapeva come sopravvivere perché lui giocava tutto. Tantissime volte li ho sentiti litigare perché lui giocava tutti i soldi e non avevano il necessario per andare avanti. (...)Si lo faceva regolarmente. Noi siamo rimasti stupiti perché lei era rimasta senza soldi. I miei suoceri le avevano lasciato un gruzzoletto che lei aveva versato sul conto del marito perché non ne aveva uno suo e lui ha dissipato anche quei soldi. Io stessa l'ho vista prendere dal cassetto mazzi di schedine giocate. Lei era disperata, piangeva. Ha provato più volte a dirgli che era una dipendenza e doveva farsi curare ma lui l'insultava. Io a quel punto mi allontanavo perché ero in imbarazzo. Più volte li ho sentiti litigare a casa e capivo che era uni situazione pesantissima per lei”.