Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2022, proposto da AR IO LO e BE NC, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Bruno Campagni e Pier Vittorio Campagni, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Calenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
a) dell’ordinanza del Comune di Calenzano del 01.06.2022 n. 142, atto plurimo, notificata a mezzo messo comunale n. 508 (LO) e n. 509 (NC) il 06.06.2022;
b) degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti e, specificamente:
- relazione della Polizia Municipale n. 26/2019 sugli accertamenti 02.07.2019 e 17.10.2019, richiamata sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calenzano;
Vista la nota del 29.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ST PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
ritenuto di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e alla dichiarazione di adesione, da parte del Comune di Calenzano, alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER AR CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ST PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST PO | ER AR CH |
IL SEGRETARIO