Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2499/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2499/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COMBA Parte_1 C.F._1
FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arma di Taggia
(IM) Via B.A. Nuvolone, 51 - indirizzo PEC: Email_1
ATTORE contro con sede in , Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. NANNOTTI FABIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pistoia P.zza Giovanni XXIII - indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia al Tribunale di Siena Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa, in ordine al contratto di mutuo fondiario Rep. 188642 – Racc. 17971 del 17.05.2005,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta pattuizione e/o promessa di un TEG usurario;
conseguentemente:
pagina 1 di 6
c.p. e 1815 c.c
- rideterminare il mutuo mediante espunzione degli interessi;
- condannare la banca a rimborsare a la maggior somma indebitamente Parte_1 corrisposta a titolo di interessi, risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro
25.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente:
- dichiarare la nullità per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB del regime di capitalizzazione composta degli interessi, utilizzato dalla banca
- rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB
- condannare la banca a rimborsare a la maggior somma indebitamente Parte_1 corrisposta a titolo di interessi, risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in Euro
20.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa”.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore di parte attrice.
Per la convenuta: “Perché Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dal Sig. con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
in data 29/09/2021, per le eccezioni, ivi inclusa quella di prescrizione, ed Controparte_1
i motivi tutti proposti dalla medesima convenuta. Con vittoria di spese e compensi difensivi di CP_1 giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, citava in giudizio Parte_1
la per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe Controparte_1 trascritte. Esponeva l'attore di aver stipulato in data 17.05.2025 con la Controparte_2
poi divenuta un contratto di mutuo fondiario Controparte_1
pagina 2 di 6 rimborsato anticipatamente in data 23.09.2016 mediante il pagamento di 135 rate.
Rappresentava che le condizioni economiche contrattuali prevedevano il rimborso del finanziamento mediante un piano di ammortamento alla francese;
che, alla stregua del prospetto di calcolo allegato all'atto di citazione, il regime di capitalizzazione applicato, pur difettando un'espressa pattuizione scritta ex art. 117 TUB, risultava essere quello composto, regime che aveva comportato l'addebito di un costo occulto pari a € 22.481,58 rispetto al regime di capitalizzazione semplice. Chiedeva, conseguentemente, la restituzione del predetto importo ritenuto illegittimamente percepito dalla banca stante la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alla quantificazione degli interessi, corrisposti in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto e rilevante, altresì, ai fini del superamento del tasso soglia usura ex art. 644 c.p.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria nonché la prescrizione decennale del diritto a chiedere la restituzione delle somme per esser avvenuta la stipula del mutuo nel 2005. Nel merito sosteneva l'infondatezza delle domande attoree di cui chiedeva il rigetto per esser state applicate, nello svolgimento del rapporto, tutte le condizioni contrattualmente previste, conosciute e accettate dal Escludeva, ad ogni Pt_1
buon conto, l'applicazione di interessi anatocistici richiamando altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, essendo le quote di interesse periodiche calcolate mediante la legge dell'interesse semplice;
sosteneva esservi stata, nella fattispecie, piena corrispondenza fra il tasso pattuito in contratto e quello in concreto applicato dalla;
contestava, infine, CP_1 il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, assegnava termine per l'incombente che dava esito negativo.
Mutato il G.I., assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., depositate dette memorie, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile. Esaurita l'istruzione, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
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pagina 3 di 6 Le domande dell'attore sono infondate e vanno respinte.
Pacifica e documentalmente provata la conclusione di un contatto di mutuo fondiario con la poi divenuta , da rimborsarsi Controparte_2 Controparte_1 secondo un piano di ammortamento alla francese, le doglianze del inerenti l'asserita Pt_1
illegittima applicazione da parte della banca di interessi calcolati secondo il regime di capitalizzazione composta in assenza di una espressa pattuizione scritta, è stato sconfessato in toto dalle risultanze della CTU espletata in corso di causa - ritenuta da questo giudice pienamente condivisibile per logicità, analiticità e corrispondenza alla migliore tecnica di settore, ben motivata e scevra da contraddizioni - con cui è stato accertato che gli interessi corrispettivi applicati in concreto sono stati determinati secondo la formula dell'interesse semplice e non hanno mai superato la soglia del TEGM mentre quelli moratori non sono mai stati applicati.
La dott.ssa partendo dalla preliminare considerazione secondo la quale non è Persona_1
“possibile che si verifichi nel mutuo alla francese un fenomeno di anatocismo (maturazione di interessi su interessi), quantomeno secondo il disposto di cui all'art. 1283 c.c., in quanto gli interessi maturati vengono pagati di volta in volta nelle rate, non venendo mai ad esistenza degli interessi giuridicamente
“scaduti”, capitalizzati insieme al debito residuo», ha ulteriormente precisato come “nel mutuo alla francese, infatti, laddove gli elementi essenziali del contratto siano definiti, è possibile conoscere in anticipo l'ammontare degli interessi corrispettivi, in quanto la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento […] osservando sin d'ora che risultano correttamente pattuiti l'importo finanziato, il numero e la periodicità delle rate, l'importo di ciascuna rata, il tasso d'interesse nominale applicato” (cfr. pagg.
6-7 della CTU).
La consulente d'ufficio, attraverso la documentazione offerta dalle parti, ha provveduto alla ricostruzione del rapporto contrattuale oggetto di causa sorto con il contratto di mutuo fondiario a tasso indicizzato, stipulato in forma notarile in data 17 maggio 2005, modificato dalla scrittura privata del 4 maggio 2010 e da quella del 18 luglio 2011 ed estinto anticipatamente mediante versamento del debito residuo effettuato dal mutuatario in data
23.09.2016 per l'importo di € 174.846,08; ha inoltre verificato che nessuna delle anzidette modifiche ha comportato una variazione delle condizioni economiche relative al tasso d'interesse con conseguente applicazione di quanto pattuito nell'originario mutuo. All'esito delle verifiche effettuate, la dott.ssa è stata in grado di accertare come “le quote di Per_1
pagina 4 di 6 interesse di ciascuna rata sono sempre e solo state calcolate sul debito residuo risultante dopo il pagamento della rata precedente, sulla base della legge dell'interesse semplice” (pag. 15).
Le conclusioni della CTU sono perfettamente in linea con il principio affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione SSUU con sentenza n. 15130/2024 e dalle pronunce successive.
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass 7382/2025).
Nel caso di specie, non solo sussiste un piano di ammortamento, ma nello stesso risultano espressamente indicati l'ammontare del mutuo erogato, la durata del prestito, la frequenza delle rate con le relative scadenze, la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata ed il capitale residuo, così come risultano espressamente pattuiti nel contratto di mutuo i tassi di interesse applicati e le spese connesse al finanziamento.
Ne deriva l'infondatezza dell'assunto difensivo attoreo basato sull'asserita nullità parziale del contratto de quo per ritenuta illegittima applicazione di interessi composti.
Parimenti infondata l'ulteriore censura relativa al superamento del tasso soglia-usura alla stregua degli accertamenti peritali sulla base dei quali ilTEG del contratto è risultato inferiore al tasso soglia di riferimento. La dott.ssa premesso “che non essendo state modificate le Per_1 condizioni economiche del contratto se non la durata del piano di ammortamento, l'analisi che fosse eventualmente effettuata con riferimento ai piani di ammortamento prolungati per effetto delle due modifiche successive, comporterebbe risultati migliorativi (TEG inferiore) rispetto a quelli rilevati nel presente paragrafo” ha infatti verificato “un TEG pari al 4,922 per cento in caso di utilizzo della rata
pagina 5 di 6 iniziale pari ad euro 1.095,46” e “un TEG pari al 4,317 per cento in caso di utilizzo della rata calcolata utilizzando l'Euribor a 3 mesi a decorrere dalla 5° rata” entrambi inferiori al tasso soglia relativo alle operazioni di mutuo ipotecario a tasso variabile per il periodo di interesse (secondo trimestre 2005) determinato nella misura del 5,805 %.
Infine, l'accertata mancata applicazione di interessi moratori da parte della banca convenuta costituisce ragione ostativa al loro eventuale riconoscimento. Ed invero, secondo il recente approdo della Corte pur applicandosi la disciplina antiusura anche agli interessi moratori “la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento” (cfr.
Cass. SU n. 19597/2020).
Al rigetto della domanda consegue la regolamentazione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Dette spese vengono poste a carico dell'attore e liquidate in dispositivo, applicati i parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, valori medi dello scaglione di competenza per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge.
Siena, 18/05/2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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