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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3068/2024
TRA Parte_
Parte_2
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Alegiani con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Jesolo (VE), P.za Venezia n. 9
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difeso dall'avv. Alessandro Di Blasi con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 24
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Parte_ PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE : come da Parte_2 citazione e da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1
nel merito come da comparsa di costituzione e risposta e in memoria n. 1 ex art.
[...]
171 ter c.p.c. e via istruttoria come da memorie nrr. 2 e 3 ex art. 171 ter c.p.c..
pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 22 aprile 2024, la società
[...]
, d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto alla Controparte_2 CP_1
Parte Parte società ia , d'ora in poi ia, di pagare l'importo residuo di Controparte_3 euro 29.422,45 portato dalle fatture n. 118/C del 13.03.2023 di euro 693,00, n. 224/C del 27.03.2023 di euro 693,00, n. 363/C del 11.04.2023 di euro 693,00, n. 526/C del
26.04.2023 di euro 745,80, n. 702/C del 10.05.2023 di euro 624,36, n. 783/C del
22.05.2023 di euro 613,80, n. 931/C del 06.06.2023 di euro 613,80, n. 1388/C del
17.07.2023 di euro 6.907,70, n. 1652/C del 25.07.2023 di euro 10.571,54 e n. 1898/C del 01.08.2023 di euro 9.345,45, relative alla vendita di piante di agricoltura biologica, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 30.04.2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 29.422,45, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando di aver ordinato la merce;
che quest'ultima le sia stata consegnata o, comunque, di averla ricevuta;
di non conoscere i luoghi di destinazione indicati in alcune delle fatture azionate, precisamente GH
(PD), via Manetti n. 77 e GH (PD), via Ronchi n. 33; che le firme apposte sulle fatture accompagnatorie non erano a lei riconducibili;
che i soggetti indicati come destinatari o ricevitori della merce, tali e , erano a lei Parte_3 Persona_1 estranei.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la nullità della notifica della citazione e l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito allegava che nel 2023 , Persona_2
Parte coniuge del l.r. della società ia, aveva convocato presso un magazzino di
GH (PD) di al quale aveva comunicato, alla presenza di Parte_4 CP_1 tale , che da quel momento le forniture sarebbero state commissionate e Parte_3
Parte gestite, per conto di ia, da quest'ultimo e che così era stato, per tutte le forniture successive si era rapportata con . CP_1 Parte_3
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali. pagina 2 di 6 ****
1.
In merito all'eccezione di nullità della notifica della citazione si ritiene sufficiente rilevare che la nullità della notifica è sanata se l'atto raggiunto il suo scopo, ipotesi che ricorre nel caso in esame.
2.
Si rileva, inoltre, che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza del 01.10.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6, 30.09.2013 n. 22360).
3.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
4.
4.1.
Nel caso concreto, l'ingiunta ha contestato: 1) di aver ordinato la merce;
2) che quest'ultima le sia stata consegnata o comunque di averla ricevuta;
3) di non conoscere i luoghi di destinazione indicati in alcune delle fatture azionate, precisamente GH
(PD), via Manetti n. 77 e GH (PD), via Ronchi n. 33; 4) che le firme apposte sulle fatture accompagnatorie non erano a lei riconducibili, in particolare erano estranei all'impresa i signori e . Parte_3 Persona_1 pagina 3 di 6 E' documentale che l'attrice in data 30.08.2023 ha pagato mediante bonifico le fatture accompagnatorie n. 118/C del 13.03.2023 di euro 693,00, n. 224/C del 27.03.2023 di euro 693,00, n. 363/C del 11.04.2023 di euro 693,00 (doc. 6 conv.).
Parte La fattura accompagnatoria n. 118/C riporta come luogo di destinazione “ ia
[...]
, via Manetti 77 a GH (PD)”. Controparte_3
La fattura accompagnatoria n. 224/C riporta come luogo di destinazione “
[...]
via Ronchi 33 GH (PD). Per_1
La fattura accompagnatoria n. 363/C riporta come luogo di destinazione “
[...]
via Ronchi 33 GH (PD). Per_1
Tutte e tre le fatture riportano nella casella “Firma del destinatario” la sottoscrizione
“ ”. Parte_3
Pertanto, il pagamento di dette fatture, da un lato, smentisce l'assunto attoreo che non sarebbero da lei conosciuti i luoghi di destinazione indicati nelle fatture (GH via
Manetti 77 e GH via Ronchi 33) o il soggetto destinatario ( ) Persona_1
e, dall'altro, conferma l'assunto della convenuta che era tale a gestire gli Parte_3 ordini per conto di Pt_5
4.2.
Peraltro, l'ingiunta, in memoria n. 1 ha riconosciuto che le piante oggetto delle tre fatture pagate erano state da lei ordinate e che la merce era arrivata “presso ” e, quindi, Pt_5
Parte ha confermato l'assunto di che era stato incaricato da ia di CP_1 Parte_3
“gestire” le forniture con . CP_1
Parte Dunque, quale mandatario con rappresentanza di ia, aveva il potere di Pt_3 concludere contratti di fornitura con e, quindi, di ordinare le piante, indicare i CP_1 luoghi e/o i soggetti a cui le piante dovevano essere consegnate e concordare il prezzo.
4.3.
Va a questo punto detto che nella medesima memoria l'attrice ha anche dedotto che “In
Parte passato il sig. ha svolto saltuariamente dell'attività per conto di ia, ma si è Pt_3 trattato di un accordo limitato nel tempo e riguardante determinate forniture di piante che si è esaurito nell'aprile 2023” (così a pag. 2 della memoria n. 1).
Parte Si tratta di un'allegazione generica e contraddittoria in quanto ia ha sostenuto che l'incarico era a termine (“si è trattato di un accordo limitato nel tempo”), senza tuttavia precisare pagina 4 di 6 quale fosse questo termine;
e al contempo che l'incarico era limitato al compimento di un determinato affare (“e riguardante determinate forniture di piante”), senza tuttavia precisare quale fosse questo “affare”.
E, comunque, non ha specificato le ragioni per cui l'incarico sarebbe cessato ad aprile
2023 (per scadenza del termine? per compimento dell'affare? oppure per revoca da parte di o per Pt_5 rinunzia da parte del ), nonostante avesse l'onere di allegare e provare di aver portato Pt_3
a conoscenza di con mezzi idonei la revoca dell'incarico o che quest'ultima era a CP_1 conoscenza dell'intervenuta revoc, nel momento della conclusione del contratto, o che la convenuta ignorava per sua colpa l'esistenza delle altre cause di estinzione dell'incarico
(scadenza del termine, compimento dell'affare, rinuncia del (art. 1396 c.c.). Pt_3
Onere di allegazione e prova che non è stato assolto.
4.4.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva, infine, che, oltre alla scarna e generica allegazione di cui si è riferito sopra, l'attrice ha chiesto di provare per interpello e testi i capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., richiesta che è stata rigettata in quanto i capitoli sono riferiti a circostanze non contestate (1), generiche, anche, ma non solo, sotto il profilo temporale (2, 3), non tempestivamente dedotte prima dello spirare delle preclusioni assertive (3), e contrarie a documento prodotto (3 - la fattura n. 363).
5.
L'opposizione è integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
6.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3068/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 30 aprile 2024; pagina 5 di 6 condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 29 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3068/2024
TRA Parte_
Parte_2
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Alegiani con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Jesolo (VE), P.za Venezia n. 9
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difeso dall'avv. Alessandro Di Blasi con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 24
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Parte_ PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE : come da Parte_2 citazione e da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1
nel merito come da comparsa di costituzione e risposta e in memoria n. 1 ex art.
[...]
171 ter c.p.c. e via istruttoria come da memorie nrr. 2 e 3 ex art. 171 ter c.p.c..
pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 22 aprile 2024, la società
[...]
, d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto alla Controparte_2 CP_1
Parte Parte società ia , d'ora in poi ia, di pagare l'importo residuo di Controparte_3 euro 29.422,45 portato dalle fatture n. 118/C del 13.03.2023 di euro 693,00, n. 224/C del 27.03.2023 di euro 693,00, n. 363/C del 11.04.2023 di euro 693,00, n. 526/C del
26.04.2023 di euro 745,80, n. 702/C del 10.05.2023 di euro 624,36, n. 783/C del
22.05.2023 di euro 613,80, n. 931/C del 06.06.2023 di euro 613,80, n. 1388/C del
17.07.2023 di euro 6.907,70, n. 1652/C del 25.07.2023 di euro 10.571,54 e n. 1898/C del 01.08.2023 di euro 9.345,45, relative alla vendita di piante di agricoltura biologica, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 30.04.2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 29.422,45, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando di aver ordinato la merce;
che quest'ultima le sia stata consegnata o, comunque, di averla ricevuta;
di non conoscere i luoghi di destinazione indicati in alcune delle fatture azionate, precisamente GH
(PD), via Manetti n. 77 e GH (PD), via Ronchi n. 33; che le firme apposte sulle fatture accompagnatorie non erano a lei riconducibili;
che i soggetti indicati come destinatari o ricevitori della merce, tali e , erano a lei Parte_3 Persona_1 estranei.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la nullità della notifica della citazione e l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito allegava che nel 2023 , Persona_2
Parte coniuge del l.r. della società ia, aveva convocato presso un magazzino di
GH (PD) di al quale aveva comunicato, alla presenza di Parte_4 CP_1 tale , che da quel momento le forniture sarebbero state commissionate e Parte_3
Parte gestite, per conto di ia, da quest'ultimo e che così era stato, per tutte le forniture successive si era rapportata con . CP_1 Parte_3
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali. pagina 2 di 6 ****
1.
In merito all'eccezione di nullità della notifica della citazione si ritiene sufficiente rilevare che la nullità della notifica è sanata se l'atto raggiunto il suo scopo, ipotesi che ricorre nel caso in esame.
2.
Si rileva, inoltre, che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza del 01.10.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6, 30.09.2013 n. 22360).
3.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
4.
4.1.
Nel caso concreto, l'ingiunta ha contestato: 1) di aver ordinato la merce;
2) che quest'ultima le sia stata consegnata o comunque di averla ricevuta;
3) di non conoscere i luoghi di destinazione indicati in alcune delle fatture azionate, precisamente GH
(PD), via Manetti n. 77 e GH (PD), via Ronchi n. 33; 4) che le firme apposte sulle fatture accompagnatorie non erano a lei riconducibili, in particolare erano estranei all'impresa i signori e . Parte_3 Persona_1 pagina 3 di 6 E' documentale che l'attrice in data 30.08.2023 ha pagato mediante bonifico le fatture accompagnatorie n. 118/C del 13.03.2023 di euro 693,00, n. 224/C del 27.03.2023 di euro 693,00, n. 363/C del 11.04.2023 di euro 693,00 (doc. 6 conv.).
Parte La fattura accompagnatoria n. 118/C riporta come luogo di destinazione “ ia
[...]
, via Manetti 77 a GH (PD)”. Controparte_3
La fattura accompagnatoria n. 224/C riporta come luogo di destinazione “
[...]
via Ronchi 33 GH (PD). Per_1
La fattura accompagnatoria n. 363/C riporta come luogo di destinazione “
[...]
via Ronchi 33 GH (PD). Per_1
Tutte e tre le fatture riportano nella casella “Firma del destinatario” la sottoscrizione
“ ”. Parte_3
Pertanto, il pagamento di dette fatture, da un lato, smentisce l'assunto attoreo che non sarebbero da lei conosciuti i luoghi di destinazione indicati nelle fatture (GH via
Manetti 77 e GH via Ronchi 33) o il soggetto destinatario ( ) Persona_1
e, dall'altro, conferma l'assunto della convenuta che era tale a gestire gli Parte_3 ordini per conto di Pt_5
4.2.
Peraltro, l'ingiunta, in memoria n. 1 ha riconosciuto che le piante oggetto delle tre fatture pagate erano state da lei ordinate e che la merce era arrivata “presso ” e, quindi, Pt_5
Parte ha confermato l'assunto di che era stato incaricato da ia di CP_1 Parte_3
“gestire” le forniture con . CP_1
Parte Dunque, quale mandatario con rappresentanza di ia, aveva il potere di Pt_3 concludere contratti di fornitura con e, quindi, di ordinare le piante, indicare i CP_1 luoghi e/o i soggetti a cui le piante dovevano essere consegnate e concordare il prezzo.
4.3.
Va a questo punto detto che nella medesima memoria l'attrice ha anche dedotto che “In
Parte passato il sig. ha svolto saltuariamente dell'attività per conto di ia, ma si è Pt_3 trattato di un accordo limitato nel tempo e riguardante determinate forniture di piante che si è esaurito nell'aprile 2023” (così a pag. 2 della memoria n. 1).
Parte Si tratta di un'allegazione generica e contraddittoria in quanto ia ha sostenuto che l'incarico era a termine (“si è trattato di un accordo limitato nel tempo”), senza tuttavia precisare pagina 4 di 6 quale fosse questo termine;
e al contempo che l'incarico era limitato al compimento di un determinato affare (“e riguardante determinate forniture di piante”), senza tuttavia precisare quale fosse questo “affare”.
E, comunque, non ha specificato le ragioni per cui l'incarico sarebbe cessato ad aprile
2023 (per scadenza del termine? per compimento dell'affare? oppure per revoca da parte di o per Pt_5 rinunzia da parte del ), nonostante avesse l'onere di allegare e provare di aver portato Pt_3
a conoscenza di con mezzi idonei la revoca dell'incarico o che quest'ultima era a CP_1 conoscenza dell'intervenuta revoc, nel momento della conclusione del contratto, o che la convenuta ignorava per sua colpa l'esistenza delle altre cause di estinzione dell'incarico
(scadenza del termine, compimento dell'affare, rinuncia del (art. 1396 c.c.). Pt_3
Onere di allegazione e prova che non è stato assolto.
4.4.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva, infine, che, oltre alla scarna e generica allegazione di cui si è riferito sopra, l'attrice ha chiesto di provare per interpello e testi i capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., richiesta che è stata rigettata in quanto i capitoli sono riferiti a circostanze non contestate (1), generiche, anche, ma non solo, sotto il profilo temporale (2, 3), non tempestivamente dedotte prima dello spirare delle preclusioni assertive (3), e contrarie a documento prodotto (3 - la fattura n. 363).
5.
L'opposizione è integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
6.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3068/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 30 aprile 2024; pagina 5 di 6 condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 29 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
pagina 6 di 6