Art. 2.
L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.
Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 .
L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.
Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 .