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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.-
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4618/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta mandato in calce in atti dall'Avv.to Maria Parte_1
Demastri;
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta mandato in calce in atti dall'Avv.to Maria Parte_2
Demastri;
- CONVENUTA - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 12/9/2024 da e Parte_1 Parte_2 premesso che:
[...]
1. questo Tribunale aveva emesso il 29/3/2022 la sentenza n. 1355 del 2022 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi era l'obbligo del padre di corrispondere complessivamente € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (€ 600,00 per ciascuna), oltre Per_2 al 50% delle spese straordinarie;
2. la figlia era stata assunta come impiegata presso la “Paghe service coop” e percepiva Per_2 una retribuzione mensile di € 1.400,00, motivo per cui aveva rinunciato al proprio mantenimento;
3. la figlia era stata assunta dal ministero di con contratto a tempo Per_1 Parte_3 determinato con scadenza 30.06.2026 e percepiva una retribuzione annua lorda di oltre € 23.000,00. chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del solo contributo al mantenimento della figlia , divenuta economicamente autosufficiente. Per_1 La causa veniva rimessa la Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 16/12/2024. Il P.M. interveniva con propria nota del 17/9/2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863). 2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento al contributo della sola figlia in Per_1 ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca dell'obbligo del di versare il contributo al mantenimento relativo alla citata figlia a decorrere dal Pt_1
23.09.2024 (come richiesto nelle note scritte congiunte).
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto il 10/9/2024 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando Parte_1 Parte_2 le condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta datato 10.09.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.-
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4618/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso giusta mandato in calce in atti dall'Avv.to Maria Parte_1
Demastri;
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta mandato in calce in atti dall'Avv.to Maria Parte_2
Demastri;
- CONVENUTA - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 12/9/2024 da e Parte_1 Parte_2 premesso che:
[...]
1. questo Tribunale aveva emesso il 29/3/2022 la sentenza n. 1355 del 2022 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi era l'obbligo del padre di corrispondere complessivamente € 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (€ 600,00 per ciascuna), oltre Per_2 al 50% delle spese straordinarie;
2. la figlia era stata assunta come impiegata presso la “Paghe service coop” e percepiva Per_2 una retribuzione mensile di € 1.400,00, motivo per cui aveva rinunciato al proprio mantenimento;
3. la figlia era stata assunta dal ministero di con contratto a tempo Per_1 Parte_3 determinato con scadenza 30.06.2026 e percepiva una retribuzione annua lorda di oltre € 23.000,00. chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del solo contributo al mantenimento della figlia , divenuta economicamente autosufficiente. Per_1 La causa veniva rimessa la Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 16/12/2024. Il P.M. interveniva con propria nota del 17/9/2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863). 2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento al contributo della sola figlia in Per_1 ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca dell'obbligo del di versare il contributo al mantenimento relativo alla citata figlia a decorrere dal Pt_1
23.09.2024 (come richiesto nelle note scritte congiunte).
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto il 10/9/2024 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando Parte_1 Parte_2 le condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta datato 10.09.2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera