Art. 2126. Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261
1. L' articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 , e' sostituito dal seguente:
<nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all' articolo 205 del codice dell'ordinamento militare , sono le autorita' responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>>
Nota all' art. 2126:
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 , recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008, n. 19.
1. L' articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 , e' sostituito dal seguente:
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Nota all' art. 2126:
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 , recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008, n. 19.