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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento matrimonio
(divorzio)
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. PARLATANO DAVIDE come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. FALCO FABIO come da Controparte_1
mandato in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.01.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 15.12.2016 nel Comune di Sava (TA) con che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli in Manduria (Ta) il 23.07.2010, in Manduria Per_1 Persona_2
(Ta) il 02.03.2012 e in Taranto il 04.07.2018 e che la loro unione era naufragata Per_3
ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto n.
15915/2020 emesso da questo Tribunale in data 20.02.2020, adiva questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.04.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo allegato a verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto n. 15915/2020 emesso da questo
Tribunale in data 20.02.2020,
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui all' accordo allegati al verbale di udienza del
16.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 05/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 15/12/201 nel Comune di
Sava (TA) da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il 08/06/1988, trascritto negli atti dello stato CP_1
civile del comune di Sava (TA) dell'anno 2016, parte I, numero 10;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 [...]
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/05/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento matrimonio
(divorzio)
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. PARLATANO DAVIDE come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. FALCO FABIO come da Controparte_1
mandato in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.01.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 15.12.2016 nel Comune di Sava (TA) con che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli in Manduria (Ta) il 23.07.2010, in Manduria Per_1 Persona_2
(Ta) il 02.03.2012 e in Taranto il 04.07.2018 e che la loro unione era naufragata Per_3
ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto n.
15915/2020 emesso da questo Tribunale in data 20.02.2020, adiva questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.04.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo allegato a verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto n. 15915/2020 emesso da questo
Tribunale in data 20.02.2020,
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui all' accordo allegati al verbale di udienza del
16.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 05/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 15/12/201 nel Comune di
Sava (TA) da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il 08/06/1988, trascritto negli atti dello stato CP_1
civile del comune di Sava (TA) dell'anno 2016, parte I, numero 10;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 [...]
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/05/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola