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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
1. dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
3. dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 683/2024 del Ruolo Generale Affari civili contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 6.11.2024, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DEL ROSSO MAURIZIO, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to GRAZINI MARGHERITA, come da procura in Controparte_1
atti;
RESISTENTE
E
in persona del suo Presidente pro – Controparte_2
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Cuzzupoli
RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2024, parte ricorrente esponeva che in virtù del procedimento di divorzio, definito con sentenza n. 149/2008 del 28.01.2019, era titolare di assegno divorzile di importo mensile di euro 300,00.
Deduceva, altresì la ricorrente, che il suo ex marito, , nato a [...] Persona_1
Tiberina (PG) il 14.08.1942, immediatamente dopo lo scioglimento del matrimonio, aveva contratto nuove nozze con la sig.ra mentre la stessa non si era più risposata;
che l'ex coniuge Controparte_1
era deceduto in data 11.06.2023; che lo stesso percepiva una pensione pari a € 1.652,49, convertita in pensione di reversibilità, di importo lordo pari a € 991,00 e netto pari a € 781,00, integralmente versata in favore del coniuge superstite Per le suesposte ragioni adiva il Tribunale Controparte_1
affinché: a) venisse accertato e quantificato il diritto dell'istante a percepire una quota della pensione INPS del sig. con decorrenza dalla data di decesso del pensionato (11.06.2023); Per_1
CP_ b) venisse ordinato all' la corresponsione a della quota alla stessa spettante, così Parte_1
come stabilita dal Tribunale adito, e già incassata dalla coniuge superstite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva la sig.ra he non si opponeva Controparte_1
alla richiesta di parte ricorrente e rappresentava di essere stata regolarmente sposata con il sig.
che dalla loro unione era nata la figlia (l'11.12.1976), di aver sempre assistito il Per_1 Per_2
marito materialmente e moralmente e di essere titolare di pensione INPS pari ad € 1.645,78 Lordo, netto € 1.146,43, per aver prestato attività lavorativa presso la multinazionale “3M”. Pertanto, chiedeva di accertare e di riconoscere il diritto, in capo ad entrambe le parti, nella rispettiva qualità di coniuge superstite e di coniuge divorziato, alla pensione di reversibilità del defunto coniuge, nella ripartizione delle rispettive quote, attribuendo alla sig.ra una congrua quota, con CP_1
decorrenza dalla data del decesso del Per_1
In data 18.07.2024 si costituiva l' eccependo la inammissibilità del rito camerale e dunque la CP_2
improcedibilità del proposto ricorso;
nel merito, chiedeva decidersi il ricorso sull'attribuzione della quota di reversibilità secondo i criteri di legge con obbligo dell'Ente di corrispondere la quota riconosciuta spettante alla ricorrente a partire dal primo giorno del mese successivo alla notifica dell'emananda sentenza e non dalla data del decesso del sig. Per_1
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 6.12.2024 i difensori della sig.ra Parte_1
[...
e della sig.ra rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo. Controparte_1
All'udienza cartolare del 6.12.2024 il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione. In ordine alla ripartizione delle quote di pensione di reversibilità del sig. le parti hanno Per_1
raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce l'accordo intervenuto tra le parti;
compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.2.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
1. dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
3. dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 683/2024 del Ruolo Generale Affari civili contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 6.11.2024, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DEL ROSSO MAURIZIO, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to GRAZINI MARGHERITA, come da procura in Controparte_1
atti;
RESISTENTE
E
in persona del suo Presidente pro – Controparte_2
tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Cuzzupoli
RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2024, parte ricorrente esponeva che in virtù del procedimento di divorzio, definito con sentenza n. 149/2008 del 28.01.2019, era titolare di assegno divorzile di importo mensile di euro 300,00.
Deduceva, altresì la ricorrente, che il suo ex marito, , nato a [...] Persona_1
Tiberina (PG) il 14.08.1942, immediatamente dopo lo scioglimento del matrimonio, aveva contratto nuove nozze con la sig.ra mentre la stessa non si era più risposata;
che l'ex coniuge Controparte_1
era deceduto in data 11.06.2023; che lo stesso percepiva una pensione pari a € 1.652,49, convertita in pensione di reversibilità, di importo lordo pari a € 991,00 e netto pari a € 781,00, integralmente versata in favore del coniuge superstite Per le suesposte ragioni adiva il Tribunale Controparte_1
affinché: a) venisse accertato e quantificato il diritto dell'istante a percepire una quota della pensione INPS del sig. con decorrenza dalla data di decesso del pensionato (11.06.2023); Per_1
CP_ b) venisse ordinato all' la corresponsione a della quota alla stessa spettante, così Parte_1
come stabilita dal Tribunale adito, e già incassata dalla coniuge superstite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva la sig.ra he non si opponeva Controparte_1
alla richiesta di parte ricorrente e rappresentava di essere stata regolarmente sposata con il sig.
che dalla loro unione era nata la figlia (l'11.12.1976), di aver sempre assistito il Per_1 Per_2
marito materialmente e moralmente e di essere titolare di pensione INPS pari ad € 1.645,78 Lordo, netto € 1.146,43, per aver prestato attività lavorativa presso la multinazionale “3M”. Pertanto, chiedeva di accertare e di riconoscere il diritto, in capo ad entrambe le parti, nella rispettiva qualità di coniuge superstite e di coniuge divorziato, alla pensione di reversibilità del defunto coniuge, nella ripartizione delle rispettive quote, attribuendo alla sig.ra una congrua quota, con CP_1
decorrenza dalla data del decesso del Per_1
In data 18.07.2024 si costituiva l' eccependo la inammissibilità del rito camerale e dunque la CP_2
improcedibilità del proposto ricorso;
nel merito, chiedeva decidersi il ricorso sull'attribuzione della quota di reversibilità secondo i criteri di legge con obbligo dell'Ente di corrispondere la quota riconosciuta spettante alla ricorrente a partire dal primo giorno del mese successivo alla notifica dell'emananda sentenza e non dalla data del decesso del sig. Per_1
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 6.12.2024 i difensori della sig.ra Parte_1
[...
e della sig.ra rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo. Controparte_1
All'udienza cartolare del 6.12.2024 il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione. In ordine alla ripartizione delle quote di pensione di reversibilità del sig. le parti hanno Per_1
raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce l'accordo intervenuto tra le parti;
compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.2.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio