Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Rossana Guzzo Presidente
Dott.ssa Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 636/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (PRD- Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Tripoli, n. C.F._1
30 presso lo studio dell'Avv. Enrico Leo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore in riassunzione –
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliata in Palermo, via Bri- C.F._2
gata Verona, n. 6 presso lo studio dell'Avv. Mario Milone, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– convenuta in riassunzione–
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'attore in riassunzione – come in atto di riassunzione;
Corte di Appello Palermo sez. II civile
per la convenuta in riassunzione – come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con ordinanza n. 2047/2024 pubblicata il 19.01.2024, la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, cassò la sentenza n. 1135/2021 con cui la Corte Parte_1
d'Appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto in via principale da e in parziale riforma della senten- Controparte_1
za di primo grado (sentenza n. 4011/2018), aveva rigettato la doman- da di condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità dell'occupazione sine titulo del bene immobile sito in Palermo, via Si- mone Cuccia, n. 29, acquistato, in costanza di matrimonio e in regime di comunione ordinaria, da e Parte_1 CP_1
[...]
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
(di seguito, per brevità, “ ) riassumeva la causa
[...] Parte_1
innanzi alla Corte d'appello in diversa composizione, invocando l'applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione e chie- dendo, per l'effetto, di determinare l'ammontare della dovuta indenni- tà per l'occupazione sine titulo del bene in comproprietà. Deduceva, in proposito, che l'indennizzo dovesse liquidarsi, nella misura della metà, sulla base della quantificazione operata nella C.T.U. espletata in primo grado per il periodo dal mese di marzo 2013 fino al mese di marzo
2014 (pari a € 474,78 mensili). Formulava, inoltre, domanda di ripeti-
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zione delle somme indebitamente versate in ottemperanza alla sen- tenza cassata, pari a: € 12.404,00 a titolo di spese legali;
€ 1.628,50 a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado;
€ 3.300,00, oltre accessori di legge (IVA e CPA) per compenso corrisposto al C.T.U. per la consulenza espletata nel giudizio di primo grado;
€ 208,75 per l'imposta di registro della sentenza di appello. Chiedeva, ancora, la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva (di seguito, per brevità, “ Controparte_1 [...]
”), la quale contestava, nel merito, la pretesa di CP_1 Parte_1
di vedersi liquidata l'indennità di occupazione sine titulo già a far data dal 13.05.2013, atteso che doveva ritenersi che controparte avesse espresso la volontà di fruire dell'immobile soltanto con l'esperimento del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., accolto dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2025/2023. Ne conseguiva, pertanto, che soltanto da tale pronuncia o, al più, dal proposto ricorso poteva vantare Parte_1
il diritto alla liquidazione dell'indennizzo. Deduceva, in ogni caso, la non debenza dell'indennità nella misura pretesa da controparte, da un lato, perché dovevano detrarsi le somme sostenute dalla sola Pt_3
in relazione alla manutenzione dell'immobile e, dall'altro - stante
[...]
l'intervenuta regolamentazione del mancato compossesso dello stesso bene da parte del per effetto della sentenza n. Parte_1
2025/2023 – di tutti gli importi pagati, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., dalla stessa , pari ad € 50,00 a titolo di misura di coerci- CP_1
zione indiretta per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della con-
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segna dell'immobile. Contestava, infine, la domanda di ripetizione for- mulata da controparte, sul presupposto dell'infondatezza delle altrui pretese.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, depositate le note di tratta- zione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 17.09.2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI
Con ordinanza n. 2047/2024, in accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, la Corte di cassazione ha cassato la sen- tenza della Corte di appello di Palermo n. 1135/2021, richiamando la costante giurisprudenza in base alla quale, in linea di principio, l'uso più intenso, anche esclusivo, del bene in comunione da parte di un co- munista rappresenta un fatto di per sé lecito, in quanto espressione della facoltà di godimento che gli compete e che investe l'intera cosa comune, a condizione che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., il singolo che se ne serva non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parte- cipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Al contrario, l'uso esclusivo del bene in comunione diventa, infatti, produttivo di un dan- no da ristorare, che va liquidato in misura corrispondente alla “quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto”, ogni qualvolta emerga nel singolo caso concreto l'effettiva manifestazione di volontà da parte di un comunista di farne parimenti uso: “Occorre la prova di una sot-
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trazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà domini- cali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri con- titolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)”, soggiungen- do: “Nel caso in esame la richiesta di accedere all'uso del bene era già stata avanzata con la richiesta di revoca dell'assegnazione della causa coniugale o di ottenere un'indennità per l'occupazione, nel 2012, sfociata nel provvedimento di modifica delle condizioni divorzili del 13.5.2013, confermato in sede di reclamo, dopo il quale la resistente ha continuato ad occupare l'immobile comune senza consentire il pari uso da parte dell'ex marito, il che dava titolo al riconoscimento di una somma equiva- lente ai frutti che sarebbe stato possibile trarre dall'uso del bene”.
In applicazione del declinato principio, la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse errato nel rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo del bene immobile esperita da oggetto di uso esclusivo Parte_1
da parte di , accolta dal giudice di primo grado. CP_1
Dai principi affermati dalla Suprema Corte discende l'accertamento della lesione del diritto di proprietà facente capo a
[...]
al quale è stato impedito di usufruire del bene immobile Parte_4
di cui è comunista in ragione della metà, nonostante fosse intervenuta, già in data 13.05.2013, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ad (cfr. pagg. 19-23 del fascicolo di primo grado, recanti il CP_1
decreto pronunciato nell'ambito del processo identificato con R.G.V.G.
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n. 654/2012, allegato all'atto di citazione in riassunzione), come rite- nuto dallo stesso giudice di legittimità, con accertamento in fatto, sul punto, vincolante per il giudice del rinvio.
Difatti, premettendo di avere acquistato in co- Parte_1
stanza di matrimonio e in regime di comunione ordinaria l'immobile sito in Palermo, via Simone Cuccia, n. 29 unitamente ad , CP_1
matrimonio i cui effetti civili sono cessati sin dal 1992 in forza della sentenza di divorzio n. 2540/1992, ha lamentato l'occupazione sine ti- tulo del bene perpetrata dall'ex coniuge, che, a partire dal 13.05.2013, data di modifica delle condizioni del divorzio, non vantava più alcun titolo che ne giustificasse il godimento anche in relazione alla sua quo- ta, pari alla metà, circostanza rimasta definitivamente accertata all'esito della statuizione della Corte di cassazione che, sul punto, ha riconosciuto il diritto di di vedersi liquidato Parte_1
l'indennizzo per l'uso esclusivo del bene esercitato dalla controparte.
È appena il caso di ricordare che la sentenza della Corte di cassa- zione di annullamento con rinvio, che enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, comporta che debbano ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono presuppo- sto logico-giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non
è consentito rimettere in discussione in sede di rinvio le questioni an- zidette, ostandovi il giudicato interno (cfr. Cass. 33458/2021).
Accertata in via definitiva l'occupazione sine titulo in ragione della metà dell'immobile, il giudizio di rinvio prosegue davanti a que- sta Corte che, alla stregua dei principi di diritto affermati, dovrà limi-
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tarsi alla liquidazione della sopra richiamata “somma equivalente ai frutti che sarebbe stato possibile trarre dall'uso del bene” e alla regola- zione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello svoltosi innanzi ai giudici di legittimità.
Anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite è ben ri- costruire il complesso iter giudiziario che ha coinvolto le parti del giu- dizio. aveva evocato in giudizio innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale, formulando, da un lato, la domanda di divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà (cfr. pagg.
9-15 del fascicolo di primo grado, recante il contratto di compravendita, allegato all'atto di cita- zione in riassunzione) e, dall'altro, la domanda di condanna di
contro
- parte al pagamento dell'indennità di occupazione del bene, divenuta sine titulo poiché non più giustificata dall'assegnazione della casa co- niugale in favore della convenuta, revocata dal Tribunale con decreto pronunciato, appunto, nell'ambito del processo di modifica delle con- dizioni di divorzio, confermato dalla Corte d'appello (cfr. pagg. 25-34 del fascicolo di primo grado, recante il decreto della Corte d'appello, anch'esso allegato all'atto di citazione in riassunzione).
Con sentenza n. 4011/2018, il Tribunale di Palermo aveva ri- gettato la prima domanda, stante la rilevata irregolarità urbanistico- edilizia dell'immobile, e accolto, viceversa, la seconda, condannando a corrispondere all'attore la somma di € 425,00 al mese CP_1
dal 13.05.2013 fino al momento del rilascio, oltre interessi dalla do- manda giudiziale al soddisfo e alle spese di lite e della C.T.U.
Interponevano gravame avverso la predetta sentenza, sia in via
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principale, , invocando la riforma della pronuncia nella CP_1
parte in cui l'aveva condannata al pagamento dell'indennità di occupa- zione sine titulo, sia, in via incidentale, il quale lamen- Parte_1
tava l'erroneità della sentenza, in primo luogo, per avere preso in con- siderazione, nel calcolo dell'indennità, l'anno 2005 e non la finestra temporale marzo 2013-marzo 2014, e censurava, inoltre, il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di divisione giudiziale.
Con sentenza n. 1135/2021, poi cassata dalla Corte di cassazio- ne, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della gravata pro- nuncia, nel confermare il rigetto della domanda di divisione dell'immobile, rigettava parimenti la domanda di condanna di Pt_3
al pagamento del chiesto indennizzo, sul presupposto che
[...] [...]
mai avesse espresso la propria volontà di fruire CP_2
dell'immobile.
XXXX
Tanto premesso, passando alla quantificazione dell'indennità cui ha diritto, alla luce dei principi sopra enunciati in ordi- Parte_1
ne ai limiti della cognizione del giudice del rinvio, deve essere disatte- so l'assunto, sostenuto da secondo cui l'indennizzo debba CP_1
riconoscersi soltanto a partire dalla sentenza n. 2025/2023 con cui il
Tribunale di Palermo, in altro separato giudizio intercorso tra le parti, ha condannato l'appellata al rilascio dell'immobile o, al più, a far data dalla proposizione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui Parte_1
ne ha appunto chiesto la condanna alla consegna, alla stregua
[...]
degli accertamenti, anche in punto di fatto, enunciati dalla Corte di
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cassazione che, appunto, ha ritenuto fosse stata formulata chiaramen- te dal comproprietario la volontà di accedere all'uso esclusivo fin dalla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sfociata nel provvedimento di modifica delle condizioni divorzili del 13.5.2023.
Sicché, a far tempo da tale data dovrà procedersi alla liquidazione dell'indennità per l'occupazione divenuta, da tale momento, sine titulo.
Passando al criterio di liquidazione, si conviene con il ricorrente circa l'errore contenuto nella sentenza di primo grado in punto di quantificazione del canone locatizio mensile, poiché, in luogo dell'importo di € 474,78, ha considerato il diverso importo di € 425,00 in conseguenza dell'errato periodo temporale considerato, utilizzato quale base di calcolo (riferito all'anno 2005).
Dal compendio probatorio acquisito agli atti e, in particolare, dalla C.T.U. espletata nel giudizio di prime cure, emerge che il consu- lente ha accertato, con metodo rigoroso ed esente da censura, il valore locativo dell'immobile per cui è causa a partire dal mese di marzo
2005 fino alla data della stima, accertamento di per sé non attinto da alcun rilievo critico, da utilizzarsi come parametro liquidatorio a far data però dal mese di maggio 2013. Dalla relazione in atti (cfr. pagg. 17
e 18 del doc. 7, recante la C.T.U., allegato al fascicolo relativo al giudizio di legittimità, prodotto da in occasione Parte_1
dell'instaurazione del presente giudizio di rinvio), si rileva che il cano- ne annuo relativo al periodo dal marzo 2013 al marzo 2014 è pari a €
11.394,72 e che, quindi, il canone mensile ammonta a € 949,56, da di- videre in misura pari alla metà, in proporzione alla quota spettante a
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sull'immobile, per un importo complessivo di € 474,78, Parte_1
da rivalutare di anno in anno, dovuto per ogni mese di occupazione si- ne titulo, fino al mese di dicembre 2024, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale proposta in primo grado fino al soddisfo.
Giova osservare che alla liquidazione appena operata non pos- sono detrarsi gli invocati costi sostenuti da in relazione CP_1
all'immobile per cui è causa, trattandosi di domanda nuova, formulata in maniera del tutto generica e priva di ogni riscontro probatorio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, CP_1
deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di €
85.511,31 a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo del bene immobile sito in Palermo, via Simone Cuccia, n. 29. L'importo è stato così quantificato muovendo da un canone locativo mensile pari a €
474,78 a decorrere dal 13.05.2013 fino alla data della presente liqui- dazione giudiziale (dicembre 2024), comprensivo della rivalutazione monetaria (pari a € 10.047,65) al 75% (come disposto a pag. 17 della
C.T.U. di primo grado, in atti) e interessi al tasso legale (pari a €
9.469,24) trattandosi di credito risarcitorio, oltre interessi dalla pre- sente decisione fino al soddisfo. All'importo così quantificato vanno, peraltro, aggiunti le somme mensili dovuti per il protrarsi dell'uso esclusivo da parte dell'occupante, con rivalutazione e interessi legali.
***
Passando all'esame della domanda di ripetizione delle somme so- stenute da in relazione ai precedenti gradi di giudizio, Parte_1
la domanda discende dalla diversa regolamentazione delle spese di lite
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per tutti i gradi del giudizio che fonda il diritto del ricorrente in rias- sunzione ad ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte alla controparte in forza delle sentenze cassate e riformate.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda per cui è causa e in ossequio al principio della soccombenza, appare opportuno dispor- re la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/3 a carico di e di 2/3 a carico di Parte_1 CP_3
[.
, stante la soccombenza del primo sulla domanda di divisione, dal medesimo riproposta in tutti i gradi del giudizio e sempre rigettata, spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore del- la causa e delle questioni trattate, sulla base delle tariffe di cui al DM
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, applicabile per tutti i gradi del giudizio, nella versione via via vigente all'epoca della definizione di ogni singolo grado del giudizio, da liquidarsi se- condo i parametri medi e tenendo conto dello scaglione corrisponden- te.
Tanto premesso, chiede la restituzione di € Parte_1
12.404,00 a titolo di spese di lite liquidate in secondo grado;
€
1.628,50 a titolo di imposta di registro della sentenza di prime cure;
€
3.300,00 a titolo di competenze corrisposte per la C.T.U. espletata in primo grado;
nonché di € 208,75 per l'imposta di registro della sen- tenza di appello.
Orbene, dal compendio probatorio acquisito agli atti emerge che
[...]
ha in effetti sostenuto la spesa di € 12.404,00, a titolo di Parte_4
spese di lite dei due gradi di merito (come liquidate con la cassata sen-
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tenza n. 1135/2021: cfr. doc. “D”, recante il bonifico, allegato all'atto di citazione in riassunzione), e di € 208,75 a titolo di imposta di registro della sentenza di appello (cfr. doc. “F”, allegato all'atto di citazione in riassunzione), somme alla ripetizione delle quali è tenuta CP_1
nella richiamata misura di 2/3.
Al contrario, non può vedersi restituita la somma di Parte_1
€ 1.628,50 (cfr. doc. “C”, recante il bonifico, allegato all'atto di citazione in riassunzione), in disparte la considerazione che solo in parte tale importo è stato versato a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado, poiché significherebbe incidere sulla sentenza con cui il
Tribunale di Palermo (cfr. doc. “Q”, allegato all'atto di citazione in rias- sunzione), in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_5
[.
revocò il D.I. n.4252/2021 (emesso su istanza di a fron- CP_1
te delle trattenute operate dall'INPS sulla sua pensione a seguito dell'espropriazione presso terzi promossa, in forza della sentenza n.
4011/2018, dal primo, rinunciatario ben prima che venisse soddisfat- to, come emerge dal doc. “U”, allegato all'atto di citazione in riassun- zione), pronuncia non oggetto del presente giudizio.
Della complessiva somma di € 3.300,00 liquidata in primo grado per l'espletata C.T.U. (cfr. doc. “E”, recante il decreto di liquidazione, al- legato all'atto di citazione in riassunzione) e di cui Parte_1
chiede la ripetizione, dalla documentazione versata in atti emerge che, in realtà, egli ha pagato soltanto € 1.710,80 (cfr. doc. “E-bis”, recante la fattura n. 2/2018, allegato all'atto di citazione in riassunzione). Va, pertanto, disposta la ripetizione a carico di , in modo tale CP_1
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che della complessiva somma liquidata con decreto del Tribunale, pari appunto a € 3.300,00, i 2/3 gravino a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definiti- vamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale ri- forma della sentenza n. 4011/2018, emessa dal Tribunale di Palermo in data 21.09.2018: condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 85.511,31, comprensiva della ri-
[...]
valutazione monetaria al 75% (pari a € 10.047,65) e interessi al tasso legale (pari a € 9.469,24), a titolo di indennità per occupazione sine ti- tulo del bene immobile sito in Palermo, via Simone Cuccia, n. 29, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo ed oltre la somma di € 474,78 mensile a decorrere dal mese di gennaio
2025 fino alla data del protrarsi dell'occupazione esclusiva, oltre valu- tazione monetaria al 75% e interessi legali;
compensa tra e nel- Parte_1 Controparte_1
la misura di 1/3 le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna quest'ultima a corrispondere all'attore in riassunzione la restante par- te, nella misura di 2/3 che liquida in € 8.953,00 (su un totale di €
13.430,0) per il giudizio di primo grado;
€ 9090,00 (su un totale di €
13.635,00) per quello davanti alla Corte d'Appello definito con la sen- tenza n. 1135/2021; € 5.103,00 (su un totale di € 7.655,00) per il giu- dizio davanti alla Corte di cassazione;
ed € 9.544,66 (su un totale di €
14.317,00) per il presente grado del giudizio, oltre spese generali, cpa
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ed iva come per legge per tutti i gradi del giudizio, con diritto dell'attore alla restituzione delle somme pagate in forza delle prece- denti sentenze cassate e riformate, nella misura e nei limiti individuati in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 2.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott.ssa Rossana Guzzo
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