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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. GA Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11018/2024 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Avente ad oggetto : compensi professionali
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività Parte_1
professionale svolta in favore della resistente nell'ambito di un processo civile instaurato dinanzi al
Tribunale di Catania ( Rg n. 16643/2016) al fine di proporre opposizione al DI n. 2572/2016; riferendo che il procedimento si era concluso con sentenza n. 1388/2023 e che la convenuta non aveva ritirato la diffida inviata per il pagamento della parcella, ha chiesto accertarsi l'attività professionale svolta e pagina 1 di 7 condannarsi la sig.ra al pagamento in proprio favore della somma di € 6072,09 CP_1
comprensiva di spese generali e cpa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace. CP_1
La domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n. 794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
ai sensi dell'art. 28 cit infatti “ Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Recita la norma in questione, sì come modificata dal D.Lgs n. 149/2022 : “ 1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645
del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile”.
Tanto premesso, il ricorrente al fine di documentare il rapporto professionale intercorso e l'attività
svolta ha depositato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la sentenza n. 1388/2023 che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa nell'interesse di e con cui la stessa è CP_1
stata condannata al pagamento delle spese di lite e delle spese di ctu;
non sono stati prodotti i verbali di causa, né le memorie istruttorie, né i documenti allegati a sostegno della domanda.
Appare utile a questo punto richiamare il disposto dell'art. 13 L n. 247/2012: “ 1. L'avvocato puo' pagina 2 di 7 esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo,
in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato pagina 3 di 7 e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale,
sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
Nel caso che occupa non risulta che il conferimento dell'incarico, né la determinazione dei compensi siano avvenute per atto scritto;
appare inoltre utile rammentare che l'accordo sui compensi deve avere la forma scritta ad substantiam “ Ai sensi dell'articolo 2233 del Cc, l'accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale). La novità legislativa, in particolare, ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233, comma 3, Cc, e, nell'esigere "di regola" l'accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta. (Ciò posto, ha osservato Suprema Corte,
la tesi della società secondo cui la mera predisposizione dello schema di accordo farebbe sì che la successiva delibera di approvazione valga come proposta contrattuale dello stesso difensore, accettata dalla società nel rispetto del requisito di forma, o come nuova proposta proveniente dalla cliente,
accettata dal difensore mediante l'emissione della fattura è priva di fondamento. Infatti, ai fini della validità dell'accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve pagina 4 di 7 corrispondere un'accettazione conforme anche nella forma. Il requisito della forma scritta non è
integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità. Una tale volontà non poteva considerarsi manifestata con l'approvazione del verbale assembleare, atteso che la deliberazione, anziché costituire una proposta contrattuale o l'accettazione di una precedente proposta del difensore, appare in effetti un mero atto interno, con il quale l'assemblea aveva approvato le condizioni economiche, ma con l'intesa che fossero poi sottoposte ai professionisti per la formale accettazione).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 131/2025).
Ciò premesso, com'è noto, l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è
determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi,
esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293; cfr altresì
nello stesso senso Cass. Civ. ord. N. 25054/2018 : “ In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario pagina 5 di 7 (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999). Nel caso di specie, non è contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto al ricorrente per l'incarico professionale, onde la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell'art. 2233 c.c..”).
Nel caso di specie, tenuto conto dei principi sopra enunziati e della documentazione in atti, occorre fare riferimento alle tariffe di cui al DM n. 55/2014 ed in particolare al III scaglione della tabella n. 2,
applicando i valori medi delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e il valore minimo per la fase decisoria, ottenendo così l'importo di € 4227,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in aderenza peraltro a quanto statuito dalla sentenza con cui è stato definito il processo nel quale il ricorrente ha svolto la sua attività; d'altronde, in assenza di specifiche allegazioni e deduzioni, nonché in assenza degli atti del processo, appare congrua l'applicazione dei valori medi per lo scaglione considerato ( in conformità
con la richiesta attorea) ad eccezione del valore minimo per la fase decisoria, essendosi definita la controversia con sentenza contestuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, avuto riguardo alle questioni trattate, all'assenza di costituzione ed all'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale,
-liquida in favore dell'avv. , per la causale di cui in motivazione, la somma Parte_1
complessiva di € 4227,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge oltre interessi legali dalla pagina 6 di 7 domanda al soddisfo, e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del superiore importo;
-condanna la resistente al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi ed € 182,50 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GA Di BE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. GA Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11018/2024 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Avente ad oggetto : compensi professionali
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività Parte_1
professionale svolta in favore della resistente nell'ambito di un processo civile instaurato dinanzi al
Tribunale di Catania ( Rg n. 16643/2016) al fine di proporre opposizione al DI n. 2572/2016; riferendo che il procedimento si era concluso con sentenza n. 1388/2023 e che la convenuta non aveva ritirato la diffida inviata per il pagamento della parcella, ha chiesto accertarsi l'attività professionale svolta e pagina 1 di 7 condannarsi la sig.ra al pagamento in proprio favore della somma di € 6072,09 CP_1
comprensiva di spese generali e cpa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace. CP_1
La domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n. 794/1942 e 14 L n. 150/2011, trattandosi di attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio civile;
ai sensi dell'art. 28 cit infatti “ Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Recita la norma in questione, sì come modificata dal D.Lgs n. 149/2022 : “ 1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645
del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile”.
Tanto premesso, il ricorrente al fine di documentare il rapporto professionale intercorso e l'attività
svolta ha depositato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la sentenza n. 1388/2023 che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa nell'interesse di e con cui la stessa è CP_1
stata condannata al pagamento delle spese di lite e delle spese di ctu;
non sono stati prodotti i verbali di causa, né le memorie istruttorie, né i documenti allegati a sostegno della domanda.
Appare utile a questo punto richiamare il disposto dell'art. 13 L n. 247/2012: “ 1. L'avvocato puo' pagina 2 di 7 esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo,
in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato pagina 3 di 7 e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale,
sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
Nel caso che occupa non risulta che il conferimento dell'incarico, né la determinazione dei compensi siano avvenute per atto scritto;
appare inoltre utile rammentare che l'accordo sui compensi deve avere la forma scritta ad substantiam “ Ai sensi dell'articolo 2233 del Cc, l'accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale). La novità legislativa, in particolare, ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233, comma 3, Cc, e, nell'esigere "di regola" l'accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta. (Ciò posto, ha osservato Suprema Corte,
la tesi della società secondo cui la mera predisposizione dello schema di accordo farebbe sì che la successiva delibera di approvazione valga come proposta contrattuale dello stesso difensore, accettata dalla società nel rispetto del requisito di forma, o come nuova proposta proveniente dalla cliente,
accettata dal difensore mediante l'emissione della fattura è priva di fondamento. Infatti, ai fini della validità dell'accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve pagina 4 di 7 corrispondere un'accettazione conforme anche nella forma. Il requisito della forma scritta non è
integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità. Una tale volontà non poteva considerarsi manifestata con l'approvazione del verbale assembleare, atteso che la deliberazione, anziché costituire una proposta contrattuale o l'accettazione di una precedente proposta del difensore, appare in effetti un mero atto interno, con il quale l'assemblea aveva approvato le condizioni economiche, ma con l'intesa che fossero poi sottoposte ai professionisti per la formale accettazione).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 131/2025).
Ciò premesso, com'è noto, l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è
determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi,
esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293; cfr altresì
nello stesso senso Cass. Civ. ord. N. 25054/2018 : “ In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario pagina 5 di 7 (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999). Nel caso di specie, non è contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto al ricorrente per l'incarico professionale, onde la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte territoriale, risulta in violazione della disposizione dell'art. 2233 c.c..”).
Nel caso di specie, tenuto conto dei principi sopra enunziati e della documentazione in atti, occorre fare riferimento alle tariffe di cui al DM n. 55/2014 ed in particolare al III scaglione della tabella n. 2,
applicando i valori medi delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e il valore minimo per la fase decisoria, ottenendo così l'importo di € 4227,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in aderenza peraltro a quanto statuito dalla sentenza con cui è stato definito il processo nel quale il ricorrente ha svolto la sua attività; d'altronde, in assenza di specifiche allegazioni e deduzioni, nonché in assenza degli atti del processo, appare congrua l'applicazione dei valori medi per lo scaglione considerato ( in conformità
con la richiesta attorea) ad eccezione del valore minimo per la fase decisoria, essendosi definita la controversia con sentenza contestuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, avuto riguardo alle questioni trattate, all'assenza di costituzione ed all'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale,
-liquida in favore dell'avv. , per la causale di cui in motivazione, la somma Parte_1
complessiva di € 4227,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge oltre interessi legali dalla pagina 6 di 7 domanda al soddisfo, e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del superiore importo;
-condanna la resistente al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi ed € 182,50 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GA Di BE
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