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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del gop FA CO, ha pro- nunciato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 1359/2023 avente ad oggetto: “danni da circolazione stradale, veicolo pirata”, passata in decisione all'udienza del 24.6.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: t r a
, , difeso dall'avv. Bartolomeo Spa- Parte_1 C.F._1 ziano, , presso il quale ha eletto domicilio giusta procura alle C.F._2 liti in atti,
- A T T O R E - e
, quale Impresa designata per la Re- Controparte_1 P.IVA_1 gione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vitti- me della Strada, difesa dall'avv. Salvio De Lucia, , presso il C.F._3 quale ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti,
, quale gestore del F.d.G.d.V.d.S., in persona le- CP_2 P.IVA_2 gale rapp.te p.t., con sede in Via Yser n.14 – 00198 ROMA, non costituita,
- C O N V E N U T E - Motivi in fatto ed in diritto. 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Con citazione notificata a mezzo pec in data 7.2.2023, il sig. , Parte_1 premesso che in data 31.5.2021, verso le ore 18:00, in Corso Libia a Carinola, alla altezza del civico 27, è stato investito da un'autovettura rimasta non identificata, la quale lo ha travolto mentre scendeva dalla propria auto e che nulla poteva fare per evitare l'impatto, il quale gli ha procurato “trauma cranico non commotivo con flc frontale-parietale dx, contusivo spalla dx e ginocchio dx” con una prognosi di gg. 7 come da referto di Pronto Soccorso del P.O. di Sessa Aurunca, ha chiesto di: ritenere e dichiarare il sinistro avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente della auto- vettura tipo Fiat Grande Punto di colore nero non identificata e, conseguentemente, condannarsi i convenuti e , in solido tra loro, al risarci- CP_1 CP_2 mento di tutti i danni materiali causati ad esso attore mediante il pagamento della somma di € 26.000,00 oltre interessi.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 19.5.2023 con- CP_1 testando la domanda sia nell'an che per il quantum ed eccependo, quindi, quanto se- gue: l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda ove non risulti rispettato il combinato disposto degli artt. 283, I comma, lett. b), 287, 145 e 148 Cod. Ass.; di essere carente di legittimazione;
che l'accertamento della respon- sabilità dedotta in domanda va fondato su elementi certi di giudizio sul fatto e sul nesso di causalità fra illecito e danno arrecato;
che sull'attore, preteso danneggiato, incombe l'onere, ex art. 2697 c.c., di fornire la prova di quanto asserito in domanda;
1 che l'esposizione introduttiva è laconica;
che non vi è prova della dinamica né della impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo investitore nè della condotta tenuta dall'attore al momento del sinistro. Pertanto ha formulato le seguenti conclu- sioni: in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda laddove non rispettato il disposto del d.lgs. 209/2005; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta;
nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in di- ritto nonché destituita di ogni fondamento, non sufficientemente provata sia in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta, sia in relazione all'esistenza del nesso eziologico che si pretende intercorso tra le presunte lesioni subite dall'attore; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, conte- nere l'eventuale condanna entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del d.lgs. 209/2005, escludendo il pagamento dei danni non patrimoniali non provati. Dichiarata la contumacia di , assegnati i termini di cui all'art. 183 co. CP_2 6 c.p.c., ammessa ed espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei due testi indicati dall'attore nella memoria depositata in data 18.10.2023, la causa è stata av- viata per la precisazione delle conclusioni, assegnata all'odierno estensore, succeduto al precedente G.U., e quindi assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. 3. Ricorre il presupposto fissato dall'art. 283, co. 1, lett. a), del d. lgs. 209/05, che disciplina la vicenda, per la proposizione della domanda nei confronti dell'impresa designata per il F.G.V.S.. L'attore, difatti, ascrive la colpa del sinistro a veicolo ri- masto ignoto e la sua domanda si rivela proponibile in quanto preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata, ai sensi dell'art. 287 cod. ass. (d. lgs. 209/2005), alla ed all'impresa designata del F.G.V.S. mediante pec del CP_2 18.10.2021, per effetto della quale al momento della notifica dell'atto introduttivo (7.2.2023) era abbondantemente decorso il termine di 60 giorni concesso dalla legge come spatium deliberandi alle società assicuratrici. 4. Nel merito la domanda di va respinta per mancanza di prova, che Parte_1 in applicazione dell'art. 2697 c.c. era suo onere fornire, dei presupposti costitutivi del diritto risarcitorio vantato in citazione. Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il preteso danneggiato che intenda essere risarcito è onerato di dimostrare: che il sinistro sia stato causato da veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione;
che il sinistro si è verificato per con- dotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo e che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza. La Corte di legittimità ha precisato (cfr. cass. n. 5892/2016) che in caso di richiesta di risarcimento danni al ex art.19, co.1, lett. Parte_2 a), L. n. 990/1969 -ipotesi che non incide sulla regola generale per cui al danneggia- to incombe la dimostrazione del fatto generatore del danno- il preteso danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cass. n. 10762/1992; conf. cass. n. 8086/1995; n. 10484/2001; n. 12304/2005). In materia -si è osservato- l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in manie- ra particolarmente rigorosa e tale severità trova la sua ratio nel fatto che il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secon- do le modalità indicate dall'attore; va inoltre pure evitato -si avvertito- che possano essere imputati a ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia danni derivati da altri fatti meramente accidentali sia danni cagionati da veicoli noti ma dichiarati non iden-
2 tificati per evitare conseguenze penali o l'inasprimento dei premi assicurativi. Questa impostazione si traduce nella necessità per l'attore di fornire adeguata pro- va in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cass. civ. n. 10609/2001); si richiede, in definitiva, la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile: il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius, il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza e il nesso di causalità giuri- dica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
4.1 Nella fattispecie ora in esame l'istruttoria svolta non consente di ravvisare la colpa del veicolo rimasto ignoto in quanto è rimasta non accertata la causa delle le- sioni lamentate dall'attore, il quale non è difatti riuscito a dimostrare, com'era invece suo onere, di aver subìto l'investimento al quale, in domanda, le attribuisce. Nessuno dei due testi escussi ha difatti assistito a questo investimento, il quale, invece, resta circostanza che essi deponenti hanno appreso dal diretto interessato;
trattasi, dunque, di testimonianza (de relato ex parte), la quale, in sé già priva di va- lore probatorio, non è nemmeno supportata da seri e validi elementi di riscontro. Il teste riferisce che alla guida della sua autovettura, dopo essere Testimone_1 uscito da una curva, ha visto l'attore con le mani in testa che perdeva sangue e, nel prestargli soccorso, il ferito, che era già insieme a suo figlio, gli ha quindi raccontato di essere stato investito chiedendogli se avesse visto qualcuno;
il teste ha poi precisa- to di non aver assistito all'incidente ma soltanto di aver incrociato, prima di avvistare l'attore, un'autovettura di colore nero che aveva impegnato quella stessa curva in senso opposto al suo. L'altro teste ( , figlio dell'attore) ha riferito che mentre era in casa, Testimone_2 avendo sentito suo padre arrivare, gli ha aperto il cancelletto con l'apparecchio del citofono dopodichè ha sentito un forte rumore, è uscito di casa ed ha visto il padre a terra nonché, in lontananza, una Fiat Grande Punto di colore nero girare in una curva a destra verso Carinola;
dopo poco -continua il teste- è arrivato . Testimone_1 Anche il teste precisa di non aver visto l'autovettura colpire suo padre e nem- Pt_1 meno dalla sua deposizione è dunque possibile risalire alla causa delle lesioni lamen- tate in citazione. Gli elementi che offrono le deposizioni testimoniali raccolte sono in definitiva troppo labili e generici per trarne la prova dell'investimento denunciato in citazione e non consentono, pertanto, di accogliere la domanda di . Parte_1
5. Si propende per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con citazio- Parte_1 ne notificata il 7.2.2023 contro quale impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S. nonché nella qualità di gestore del F.G.V.S., così provvede: CP_2
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 9.12.2025.
il gop
FA CO
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