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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8282 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24155/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 24155/23 promosso con ricorso depositato in data 23/11/2023 da:
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 17.12.1956 e Parte_1 residente in 2017 Mountain View Dr, The Dalles, OR 97058 (Stati Uniti d'America), c.f.
, nato a [...], Oregon (Stati Uniti C.F._1 Parte_2
d'America) il 14.12.1990, residente in 15000 Davis Ln Apt E38, Lake Oswego, OR 97035 (Stati Uniti
d'America), c.f. , (alla nascita C.F._2 Parte_3 [...]
nata a [...], Michigan (Stati Uniti d'America) il 18.11.1952 e residente in Parte_4
4738 Betty Brook Rd, SKortright, NY (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._3 C.F._4
nato a [...], Delaware (Stati Uniti d'America) il Parte_5
18.06.1984 e residente in [...], Sector 4, Bucarest 040181(Romania), c.f. in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, C.F._5
nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. C.F._7
E
, PEC ' ] unitamente e disgiuntamente all'Avv.
[...] Email_1
Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_8
' t'] ed elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Email_3
Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, in virtù di procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...] il [...], Persona_2 cittadina italiana, la quale successivamente emigrava in USA e acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione solamente in data 27.01.1936, quando il figlio aveva già 11 anni (doc. 7 e 8 in atti Per_3 depositati) trasmettendogli pertanto la cittadinanza italiana.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
RV (AV) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col
2 fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n.
555/1912. L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile (Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della
L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo “sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a
3 Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della
L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di nata a [...] il Persona_2
14.04.1894 che emigrata in USA contraeva matrimonio il 26.11.1923 a Lansing, New York (Stati Uniti
d'America) con già cittadino italiano nato a [...] il Persona_4
18.09.1889 e naturalizzatosi statunitense in data 31.08.1918. In costanza del loro matrimonio, il 03.09.1924 nasceva a Lansing, Michigan (Stati Unitid'America) il quale acquisiva automaticamente Persona_5 la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna. si naturalizzerà cittadina statunitense solamente in data Persona_2
27.01.1936 (cfr. doc. 7 e 8 in atti), ovvero dopo la nascita del figlio , potendo pertanto trasmettergli Per_3 la cittadinanza italiana iure sanguinis. Posto che è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla Persona_5 nascita, di conseguenza anche i suoi figli (alla nascita Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_6
Johnstown, Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 17.12.1956, in costanza del matrimonio tra Persona_5
[... e sono cittadini statunitensi iure soli e cittadini italiani iure sanguinis per via Controparte_3 paterna. Posto che è cittadina italiana iure sanguinis sin dalla nascita, di conseguenza Parte_3 anche suo figlio nato a [...], Delaware (Stati Uniti d'America) il Parte_5
18.06.1984, in costanza del matrimonio tra e , è cittadino Parte_3 Controparte_4 statunitense iure soli e cittadino italiano iure sanguinis per via materna. Non risulta ammissibile la domanda relativa al a nato a Bucarest (Romania) il [...], in [...] Persona_1 matrimonio tra e Infatti, essendo Parte_5 Controparte_5 Persona_1 minore di età, la procura deposita risulta sottoscritta solo dal padre in quanto, come lo stesso
[...] procuratore costituito riporta nelle note depositate il 29.8.2025, la madre ha rifiutato di sottoscriverla, per cui essendo la proposizione di un giudizio considerato atto di straordinaria amministrazione non risulta la validità della costituzione in giudizio. Posto che è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, Parte_1 di conseguenza anche suo figlio nato a [...], Oregon (Stati Uniti d'America) Parte_2 il 14.12.1990, in costanza del matrimonio tra e è cittadino statunitense Parte_1 Parte_7 iure soli e cittadino italiano iure sanguinis per via paterna. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che , Parte_1 Parte_2 [...]
, sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da Parte_3 Parte_5
4 parte del dei provvedimenti conseguenti, ad esclusione di la cui Controparte_1 Persona_1 domanda non è ammissibile a causa della mancata validità della costituzione in giudizio per i motivi di cui sopra. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che: Parte_1 Parte_2
, , sono cittadini italiani;
Parte_3 Parte_5
- dichiara inammissibile la domanda relativa al minore per i motivi di cui sopra;
Persona_1
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 23.9.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
5
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 24155/23 promosso con ricorso depositato in data 23/11/2023 da:
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 17.12.1956 e Parte_1 residente in 2017 Mountain View Dr, The Dalles, OR 97058 (Stati Uniti d'America), c.f.
, nato a [...], Oregon (Stati Uniti C.F._1 Parte_2
d'America) il 14.12.1990, residente in 15000 Davis Ln Apt E38, Lake Oswego, OR 97035 (Stati Uniti
d'America), c.f. , (alla nascita C.F._2 Parte_3 [...]
nata a [...], Michigan (Stati Uniti d'America) il 18.11.1952 e residente in Parte_4
4738 Betty Brook Rd, SKortright, NY (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._3 C.F._4
nato a [...], Delaware (Stati Uniti d'America) il Parte_5
18.06.1984 e residente in [...], Sector 4, Bucarest 040181(Romania), c.f. in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, C.F._5
nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. C.F._7
E
, PEC ' ] unitamente e disgiuntamente all'Avv.
[...] Email_1
Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_8
' t'] ed elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Email_3
Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, in virtù di procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...] il [...], Persona_2 cittadina italiana, la quale successivamente emigrava in USA e acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione solamente in data 27.01.1936, quando il figlio aveva già 11 anni (doc. 7 e 8 in atti Per_3 depositati) trasmettendogli pertanto la cittadinanza italiana.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
RV (AV) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col
2 fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n.
555/1912. L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile (Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della
L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo “sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a
3 Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della
L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di nata a [...] il Persona_2
14.04.1894 che emigrata in USA contraeva matrimonio il 26.11.1923 a Lansing, New York (Stati Uniti
d'America) con già cittadino italiano nato a [...] il Persona_4
18.09.1889 e naturalizzatosi statunitense in data 31.08.1918. In costanza del loro matrimonio, il 03.09.1924 nasceva a Lansing, Michigan (Stati Unitid'America) il quale acquisiva automaticamente Persona_5 la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna. si naturalizzerà cittadina statunitense solamente in data Persona_2
27.01.1936 (cfr. doc. 7 e 8 in atti), ovvero dopo la nascita del figlio , potendo pertanto trasmettergli Per_3 la cittadinanza italiana iure sanguinis. Posto che è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla Persona_5 nascita, di conseguenza anche i suoi figli (alla nascita Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_6
Johnstown, Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 17.12.1956, in costanza del matrimonio tra Persona_5
[... e sono cittadini statunitensi iure soli e cittadini italiani iure sanguinis per via Controparte_3 paterna. Posto che è cittadina italiana iure sanguinis sin dalla nascita, di conseguenza Parte_3 anche suo figlio nato a [...], Delaware (Stati Uniti d'America) il Parte_5
18.06.1984, in costanza del matrimonio tra e , è cittadino Parte_3 Controparte_4 statunitense iure soli e cittadino italiano iure sanguinis per via materna. Non risulta ammissibile la domanda relativa al a nato a Bucarest (Romania) il [...], in [...] Persona_1 matrimonio tra e Infatti, essendo Parte_5 Controparte_5 Persona_1 minore di età, la procura deposita risulta sottoscritta solo dal padre in quanto, come lo stesso
[...] procuratore costituito riporta nelle note depositate il 29.8.2025, la madre ha rifiutato di sottoscriverla, per cui essendo la proposizione di un giudizio considerato atto di straordinaria amministrazione non risulta la validità della costituzione in giudizio. Posto che è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, Parte_1 di conseguenza anche suo figlio nato a [...], Oregon (Stati Uniti d'America) Parte_2 il 14.12.1990, in costanza del matrimonio tra e è cittadino statunitense Parte_1 Parte_7 iure soli e cittadino italiano iure sanguinis per via paterna. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che , Parte_1 Parte_2 [...]
, sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da Parte_3 Parte_5
4 parte del dei provvedimenti conseguenti, ad esclusione di la cui Controparte_1 Persona_1 domanda non è ammissibile a causa della mancata validità della costituzione in giudizio per i motivi di cui sopra. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che: Parte_1 Parte_2
, , sono cittadini italiani;
Parte_3 Parte_5
- dichiara inammissibile la domanda relativa al minore per i motivi di cui sopra;
Persona_1
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 23.9.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
5