Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4200/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 4200/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: rappresentato e difesa dall'Avv.to C.F._1
Rauccio Manuela (C.F.: ), ed elett.te dom.ta C.F._2
presso lo studio sito in Portico di Caserta (CE) alla Via Trieste,31;
-attrice- contro
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Esposito Giuseppe
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio sito in Caivano (CE) alla Via Braucci,23;
- convenuta-
1
) residente a [...]
Iommelli,5;
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice riferiva che in data 21/09/2016 alle ore 15:30 mentre viaggiava sul motociclo Piaggio
Liberty Tg.X5Y5R3 in qualità di terzo trasportato in località Recale
(CE) sulla Via Municipio all'altezza del “Bar Insomnia” allorquando il veicolo Dacia Tg. EZ667BB senza azionare l'indicatore di direzione si immetteva sulla Via andando così a collidere contro il motociclo.
A seguito dell'urto subito, il motociclo rovinava a terra unitamente ai suoi occupanti, tra cui l'odierna attrice.
A seguito dell'occorso, la sig.ra riportava gravi lesioni personali Pt_1
e veniva urgentemente trasportata dal personale del 118 al Presidio
Ospedaliero di Caserta, ove i sanitari gli diagnosticavano: " Frattura bdi femore dx” e ne disponevano il ricovero presso la UO di Ortopedia dello stesso
2 nosocomio, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti.
Concludeva per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
85.500,00 comprensivo di danno biologico, danno morale e personalizzazione per danno estetico ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e onorari del presente giudizio.
Dei convenuti si costituiva la compagnia eccependo Controparte_3
l'improponibilità della domanda attorea, per non aver soddisfatto i requisiti previsto dall'art. 145 c.d.a., mentre nel merito escludeva che vi fosse la prova in atti delle modalità del sinistro narrate dall'attrice ed invocando una più rigida ricostruzione della vicenda anche ai sensi ex art. 2054 c.c., vinte le spese di giudizio.
Pur se ritualmente citata non si costituiva la Controparte_4
pertanto se ne dichiara la sua contumacia.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dalla , la causa veniva posta in Pt_1
decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improponibilità, avanzata dalla convenuta reiterata fino alle conclusionali, Controparte_5
per la mancanza delle condizioni previste dagli artt. 145 c.d.a, per la dedotta genericità dello stesso.
Tale eccezione è priva di pregio.
È utile precisare che la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato
3 presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta. A tale esito interpretativo, che peraltro è l'unico che garantisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost., è pervenuta la Suprema
Corte (sent. n. 9912/11), secondo la quale “ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento è sufficiente che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste”. La richiesta allegata agli atti contiene gli elementi essenziali previsti dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni, idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, che è quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste. Va, invero, rilevato che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 145 del Codice delle Assicurazioni,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Pertanto, sarebbe comunque irrilevante, ai fini della suddetta proponibilità, la circostanza che la richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti previsti dall' art. 4 148 C.d.A. qualora gli elementi mancanti fossero superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Corte appello L'Aquila, 11/11/2020, n. 1546).
Per completezza di esposizione, va precisato che l'art. 145 del c.d.a. impedisce di promuovere la causa per il risarcimento, da parte di colui che lamenta un danno, se costui ha violato i principi di correttezza e di buona fede e, ad esempio, ha di fatto reso impossibile alla compagnia di fare una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice delle assicurazioni (Cass. Sent.n. 1829 del 25 gennaio 2018).
Nel caso in esame, la stessa convenuta compagnia prova di essere stata messa nelle condizioni di esaminare le lesioni sofferte dall'attrice nella fase stragiudiziale, attraverso la visita medica espletata in data
13/01/2017 dal fiduciario medico, nominato dalla compagnia che redigeva apposita relazione medica in data 06/07/2017, con la conseguenza che deve ritenersi che sia stata valutata dall'assicurazione come sufficiente e completa la richiesta stragiudiziale avanzata dall'attrice.
Sempre preliminarmente, nell'atto introduttivo, sono inoltre indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna in solido della convenuta al ristoro delle lesioni dalla stessa subite, in conseguenza del sinistro sopra descritto.
5 Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che il terzo trasportato danneggiato ha oggi nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle proprie necessità ed esigenze.
L'art. 141 D.Lgs 209/05 faculta il trasportato a richiedere il risarcimento dei danni alla società di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava e questo non è l'unico obbligatorio strumento di tutela del terzo trasportato, ma solo un rimedio che si aggiunge a quelli ordinari.
E' ormai consolidato sia in giurisprudenza che in dottrina che la disciplina dell'art.141 D.Lgs.209/05 rafforza la posizione del trasportato, considerato soggetto debole e legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nascente da responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
Così come è pacifico il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno, purché tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato, nel senso che il danneggiato deve indicare che proprio in quanto trasportato ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta ai sensi dell'art.141 D.Lgs
209/05 o ex art.2054 c.c.
Nel caso che ci occupa, essendo il motociclo su cui viaggiava nella qualità di terzo trasportato la , non era assicurato, va applicata Pt_1
l'ordinaria procedura.
La Cassazione con la recente ordinanza n. 13738/2020, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato
6 anche se condotto da un soggetto non abilitato alla guida. In pratica sostenendo che il terzo trasportato che abbia subito danni ha diritto sempre e comunque al risarcimento. Del resto, anche recentemente la
Suprema Corte a sezioni Unite ha ribadito che l'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (si veda Cass. SS. UU., sent. n. 35318/2022).
Nel merito, l'espletata prova testimoniale ha consentito di ritenere provato il fatto storico del sinistro, requisito sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria, avendo i testi escussi e che hanno Controparte_6 Controparte_7
assistito all'incidente nelle modalità descritte dall'attrice. Invero il teste precisa che si trovava fuori al 2bar Insomnia” Controparte_7
e… ricordo che un motorino, un liberty di colore chiaro, bianco grigio, viaggiava in direzione Recale centro, verso Caserta. Ricordo che vi era un'auto parcheggiata, una Dacia che, senza mettere la freccia e credo anche senza guardare, si è immessa bruscamente nella carreggiata collidendo il motorino. Il motorino viaggiava a velocità normale. La era condotta da una donna. Ricordo che la collisione è Per_1
avvenuta tra la portiera del guidatore, lato sinistro ed il lato anteriore destro del motorino, in pratica gli ha tagliato la strada. ricordo che sul motorino vi erano due persone un ragazzo, il conducente, ed una ragazza dietro, e ricordo che la ragazza ha sbattuto la gamba destra sulla portiera del veicolo. Poi sono caduti e ricordo che
7 la ragazza era a terra, mentre il ragazzo si era fatto male solo ad una mano.
Ricordo che successivamente è intervenuta l'ambulanza e dopo il suo intervento me ne sono andato”…omissis…preciso che la macchina era parcheggiata e si è immessa nella stessa carreggiata del motorino, nello stesso senso di marcia…omissis…ricordo che il conducente del motorino non aveva nessuna stampella. Ricordo che entrambi indossavano il casco. Preciso che il ragazzo che guidava il motorino non portava il gesso.
La teste , sostanzialmente, trovandosi anch'essa Testimone_1
fuori al menzionato bar, riferisce le stesse modalità dell'accadimento.
Mentre il teste di parte convenuta, conducente del Tes_2
veicolo Dacia di parte convenuta, conferma l'evento, conferma che si immetteva nel flusso della circolazione, anche se precisava che il conducente del motociclo guidasse con una gamba ingessata, circostanza che non trovava alcun riscontro e che è ininfluente nel caso in esame.
Accertato pertanto il fatto storico del sinistro, deve ritenersi che, a prescindere da ogni valutazione sulle responsabilità dei conducenti dei due mezzi, ciò sia sufficiente al risarcimento dei danni subiti dal traportato . Pt_1
In punto di quantum debeatur, è possibile recepire integralmente per correttezza e congruità delle determinazioni assunte la CTU medica espletata dalla Dott.ssa che ha accertato come l'istante, Persona_2
a seguito del sinistro, ebbe a riportare “frattura minimante esposta della diafisi del femore destro trattata cruentemente.” Le lesioni riscontrate appaiono causalmente collegate al sinistro de quo essendo soddisfatti i criteri necessari per la sussistenza del nesso di causa. Dallo studio della documentazione versata in atti
8 emerge che la e sottoposta ad intervento chirurgico nonché ad Parte_1
accertamenti clinici e strumentali, residuando allo stato esiti di frattura diafisaria di femore destro e pregiudizio estetico di grado lieve.
Il consulente ne ha poi determinato il periodo di inabilità e la percentuale del danno biologico:<< Le lesione patite hanno cagionato alla un periodo di inabilità temporanea di 85 (ottantacinque) giorni Parte_1
da suddividersi in giorni 10 (dieci) di Invalidità Temporanea Totale;
giorni 25
(venticinque) di Invalidità Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al
75%(settantacinque per cento) a cui sono da aggiungere 20 (venti) giorni di
Invalidità Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al 50% (cinquanta per cento) cui sono da aggiungere 30 (trenta) giorni di Invalidità Temporanea Parziale
(I.T.P.), valutabili al 25% (venticinque per cento) necessari per lo stabilizzarsi dei postumi. >>.
Il CTU, nella sua meticolosa relazione, esprime la sua valutazione anche sul danno estetico e, con un excursus logico scientifico, così precisa: << Per quanto attiene l'altro esito rilevato ossia il pregiudizio estetico, si riportano le osservazioni allegate alla tabella: “ sono comprese tra 1% e 5 % le cicatrici ….di estensione tra 3 e 5 cm alle mani e fino a 10 cm al tronco ed agli arti (mani escluse)”. Va da se che ci si trova in condivisione con l'osservata applicazione del 3% per il pregiudizio estetico. >>.
Per la valutazione del c.d. danno biologico così conclude: In vero, tenuto conto sia dell'età che della circostanza che gli esiti cicatriziali sono situati in un segmento corporeo che -in una donna, è di rilievo per la sua vita di relazione, appare corretto personalizzare il punto percentuale di danno biologico fino alla valutazione complessiva del 10%. Spese mediche documentate di euro
652,61. Va altresì riconosciuto il danno morale: sul punto, la
9 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita
(in questo senso Cass. 2016\339).
Alla luce degli acquisiti elementi, è possibile, prendendo in considerazione le tabelle ministeriali, riconoscere in favore dell'istante l'importo complessivo di spese mediche e personalizzazione di €
45.745,36.
Sulla somma riconosciuta vanno calcolati gli interessi, così come recentemente affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto
10 arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'integrale accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido al risarcimento subiti da parte attrice che quantifica in euro € 45.745,36, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 7.616,00 oltre 800,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge in favore dell'avv. Rauccio
Manuela antistatario;
11 - pone le spese di CTU, in solido, definitivamente a carico delle parti convenute.
Lì, 11/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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