Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7900 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]23/2 16144 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. AMATO ALESSANDRA (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...]23/2 16144 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CATTANEO FRANCESCA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONVENUTO
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da Verbale di udienza del 03.04.2025
Visto il ricorso proposto dalla signora al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal marito alle condizioni ivi indicate;
vista la comparsa di costituzione del signor;
CP_1
Rilevato che nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli il 13/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole anche con riguardo al figlio , tenuto conto della relazione dello psicologo dott. Per_1
che sta seguendo il minore e del referto della dermatologa dott.ssa Parte_2
Per_2
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Si dà atto che la convivenza tra i coniugi è cessata dal giorno 6 marzo 2025 e che la signora che attualmente dimora presso la propria madre Parte_1 CP_3 in via G. Biga n. 10/9 insieme ai figli minori, rinuncia all'assegnazione
[...]
della casa coniugale;
2) la casa coniugale, sita in Genova, via G. Biga n. 23/2, sc. A, rimane nella disponibilità del marito CP_1
3) la signora si obbliga, come trasferimento funzionale ed indispensabile per la Pt_1
soluzione della crisi coniugale, a cedere e trasferire al sig. la propria CP_1 quota di proprietà pari ad ½ dell'appartamento in Genova via Giacomo Biga civico
23 interno 2 della scala A o scala Destra posto al piano terreno con annesso giardino di pertinenza e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova Sez. GED, Fg.
42, Mapp. 112, Sub.3 Cat. A/3, Cl.3, vani 6, R.C. € 852,15. In corrispettivo della suddetta cessione, il sig. si accollerà la quota di metà del residuo del CP_1 mutuo ipotecario facente capo alla signora e gravante sull'immobile Pt_1
medesimo, garantito dall'ipoteca iscritta a Genova il 13-12-2005 al n. 15750 Reg.
Part. obbligandosi, pertanto, a provvedere al pagamento delle intere mensilità relative al detto mutuo a far data dal mese di marzo 2025;
4) La signora si accollerà per intero le spese notarili di cui al precedente punto;
Pt_1
5) Il signor si accollerà quindi integralmente, con decorrenza dal mese di CP_1
gennaio 2025, le spese di amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'immobile suddetto, nonchè tutte le utenze e la TARI;
6) La signora si impegna a trasferire presso la nuova abitazione reperita in Pt_1
locazione in Genova in Via All'Opera Pia n.9 L int.8, quanto prima, la residenza propria e dei figli minori nato a [...] il [...], e Persona_3 Per_4
nata a [...] il [...].
[...]
7) Si concorda che la collocazione anagrafica e abitativa prevalente dei figli minori sarà presso la signora Pt_1 8) Le parti danno atto che ad oggi il clima è più disteso anche per quanto riguarda e che vi sono regolari frequentazioni tra il minore ed il padre;
sulla scorta Per_1
anche della relazione del dott. che sta seguendo e che lo Per_5 Per_1
seguirà per molto tempo, nonché tenuto conto anche del referto della dermatologa dott.ssa le parti – che stanno seguendo un percorso di coordinamento Per_2
genitoriale con la dott.ssa a - concordano il seguente calendario di Per_6
frequentazione tra i due figli minori ed il padre: il padre terrà con sé il Per_1 martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena per poi Per_4
riaccompagnarli dalla madre;
i fine settimana verranno calendarizzati sulla base delle esigenze lavorative dei genitori e prevederanno al permanenza di Per_4
presso il padre dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena e contestualmente passerà con il padre una delle due giornate del medesimo fine settimana, Per_1
da decidere in base alle esigenze dello stesso, con la possibilità di aggiungere il pernottamento quando la situazione emotiva del minore si sarà stabilizzata.
9) Il marito versa alla moglie a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la somma globale di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base di quanto stabilito col protocollo adottato dalla
Sezione IV Famiglia di codesto Tribunale nella riunione del 15/09/2016. L'assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat a far data dal mese di maggio
2026 e sarà da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
10) Il marito cede inoltre alla moglie il 50% dell'assegno unico a sé spettante, impegnandosi a provvedere quanto prima alla relativa comunicazione presso l'INPS
e comunque a versare alla moglie il relativo importo a partire dal mese di aprile
2025;
11) L'importo dell'assegno di mantenimento è stato calcolato tenendo conto della percezione per intero da parte della signora dell'assegno unico, con la Pt_1
conseguenza che in caso di eventuali modifiche legislative le parti si impegnano fin d'ora a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario dei figli minori;
12) il marito versa alla moglie la somma di euro 4.600,00 come contributo per l'arredamento della nuova abitazione e la corrisponderà in 12 rate mensili di pari importo, decorrenti da giugno 2025; 13) Le parti concordano che la sig.ra prelevi dalla casa coniugale i mobili di Pt_1
arredo della camera dei figli minori e l'asciugatrice;
14) entrambi i genitori prestano il consenso per richiedere il passaporto e la carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori;
15) I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto reciprocamente escludono l'assegno di mantenimento.
16) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2009, Numero 25, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni