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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1353/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001652137000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001652137000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920110000662456000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140002708910000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2 con atto notificato a mezzo pec in data 4 ottobre 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 13920259001652137000, notificata in data
07/07/2025 ed avverso le cartelle ad essa sottostanti n. 13920110000662456000, notificata il 27.09.2014, con importo di € 184,42 per tari, anno 2007 e n. 13920140002708910000, notificata il 27.09.2014, con importo di € 64,10 per tari, anno 2011.Eccepiva che successivamente alla notifica di dette cartelle era maturata la prescrizione essendo la prescrizione quinquennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: < merito di accertare, stante tutti i motivi sopra rassegnati, la nullità, illegittimità e/o inesistenza della intimazione di pagamento n. 13920259001652137000, oggetto di ricorso, emessa dalla Agenzia delle Entrate
Riscossioni, prov. di Vibo Valentia, su incarico di Comune di Cessaniti (VV) e notificata in data 07.07.2025
e/o comunque dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria de qua, per prescrizione dei crediti di riferimento e per l'effetto annullare le cartelle di pagamento n. 13920110000662456000 e n.
13920140002708910000, relative alla tari 2007 e 2011. - Emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale;
- Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre. - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.>>
Si costituiva in data 26 novembre 2025 ADER per evidenziare che in effetti i crediti risultavano prescritti non risultando esercitata la riscossione nel termine quinquennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Che
l'ill.ma Corte di Giustizia di Primo Grado adita voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite.>>
In data 2 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memoria in cui evidenziava che ADER non aveva emesso alcun provvedimento di sgravio;
evidenziava altresì che l'interesse alla pronuncia di declaratoria di inefficacia dell'intimazione sussisteva al momento di presentazione del ricorso risultando azionate pretese prescritte e l'interesse permaneva all'attualità in mancanza di provvedimento di sgravio, Insisteva nella condanna di
ADER al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza.
All'odierna udienza monocratica fissata per la trattazione della sospensiva la Corte, trattandosi di causa di pronta soluzione essendo il ricorso manifestamente fondato, tratteneva la causa in decisione emettendo la presente sentenza in forma semplificata.
Invero, il ricorso può essere deciso in forma semplificata essendo fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti successiva alla notificazione delle cartelle in data 27.09.2014.
ADER ha riconosciuto la prescrizione dei crediti.
Va disattesa l'eccezione di carenza di interesse sollevata da ADER così come la richiesta di emissione di sentenza di estinzione per cessata materia del contendere. Va osservato, invero, che l'Agenzia delle Entrate riscossione non ha documentato di aver proceduto, una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente, allo sgravio con annullamento dell'intimazione essendo i crediti prescritti sicché il ricorso va delibato nel merito ed è fondato per le ragioni sopra espresse.
Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00), con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara prescritti i crediti incorporati nelle cartelle n. 13920110000662456000
e n. 13920140002708910000; · condanna ADER alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 150,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratasi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1353/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001652137000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001652137000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920110000662456000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140002708910000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2 con atto notificato a mezzo pec in data 4 ottobre 2025 ad Agenzia delle Entrate riscossione proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 13920259001652137000, notificata in data
07/07/2025 ed avverso le cartelle ad essa sottostanti n. 13920110000662456000, notificata il 27.09.2014, con importo di € 184,42 per tari, anno 2007 e n. 13920140002708910000, notificata il 27.09.2014, con importo di € 64,10 per tari, anno 2011.Eccepiva che successivamente alla notifica di dette cartelle era maturata la prescrizione essendo la prescrizione quinquennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: < merito di accertare, stante tutti i motivi sopra rassegnati, la nullità, illegittimità e/o inesistenza della intimazione di pagamento n. 13920259001652137000, oggetto di ricorso, emessa dalla Agenzia delle Entrate
Riscossioni, prov. di Vibo Valentia, su incarico di Comune di Cessaniti (VV) e notificata in data 07.07.2025
e/o comunque dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria de qua, per prescrizione dei crediti di riferimento e per l'effetto annullare le cartelle di pagamento n. 13920110000662456000 e n.
13920140002708910000, relative alla tari 2007 e 2011. - Emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale;
- Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre. - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.>>
Si costituiva in data 26 novembre 2025 ADER per evidenziare che in effetti i crediti risultavano prescritti non risultando esercitata la riscossione nel termine quinquennale. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Che
l'ill.ma Corte di Giustizia di Primo Grado adita voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite.>>
In data 2 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memoria in cui evidenziava che ADER non aveva emesso alcun provvedimento di sgravio;
evidenziava altresì che l'interesse alla pronuncia di declaratoria di inefficacia dell'intimazione sussisteva al momento di presentazione del ricorso risultando azionate pretese prescritte e l'interesse permaneva all'attualità in mancanza di provvedimento di sgravio, Insisteva nella condanna di
ADER al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza.
All'odierna udienza monocratica fissata per la trattazione della sospensiva la Corte, trattandosi di causa di pronta soluzione essendo il ricorso manifestamente fondato, tratteneva la causa in decisione emettendo la presente sentenza in forma semplificata.
Invero, il ricorso può essere deciso in forma semplificata essendo fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti successiva alla notificazione delle cartelle in data 27.09.2014.
ADER ha riconosciuto la prescrizione dei crediti.
Va disattesa l'eccezione di carenza di interesse sollevata da ADER così come la richiesta di emissione di sentenza di estinzione per cessata materia del contendere. Va osservato, invero, che l'Agenzia delle Entrate riscossione non ha documentato di aver proceduto, una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente, allo sgravio con annullamento dell'intimazione essendo i crediti prescritti sicché il ricorso va delibato nel merito ed è fondato per le ragioni sopra espresse.
Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00), con distrazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara prescritti i crediti incorporati nelle cartelle n. 13920110000662456000
e n. 13920140002708910000; · condanna ADER alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 150,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratasi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De Martin