Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14222/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termi- ne assegnato dalla scrivente, solo la ha depositato note scritte, illu- CP_1
strando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, sulla scorta del corredo probatorio offerto la causa viene decisa me- diante pronuncia della presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
E' Verbale alle ore 13.16
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont. N. 4222/2022
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e nella persona del GOP, dott.ssa Filomena Fio- re, all'udienza del 09 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
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TRA
con sede legale in Sala Consilina alla via Santa Maria Parte_1
della Misericordia n. 1, p. iva in persona del legale rapp.nte p.t., P.IVA_1 sig. , rapp.ta e difesa, giusta procura in allegato all'atto di ci- Parte_2 tazione in opposizione, dall'avv. Orfeo Strianese del Foro di Nocera Inferiore,
c.F. , PEC C.F._1 Email_1
, presso il cui studio in Roccapiemonte, Corso Mario Pagano 115, eletti-
[...]
vamente domicilia.
OPPONENTE
E
con sede in Napoli alla via delle repubbliche Marinare n.7, (c.f./ CP_1
p.iva ) in persona dell'amministratore unico sig. , P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari n.4, presso e nello stu- dio degli avvocati Mario Panebianco (c.f. , fax C.F._2
081405512, pec ) ed Antonio Email_2
Giuseppe Esposito (c.f. , fax 081405512, pec C.F._3 [...]
che la rappresentano e difendono Email_3 congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di costituzione
(l'indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata devono intendersi quale elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.52 d.l.
90/2014);
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cosa mobili.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e
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all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispet- tive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 3059/22, emesso il 25-26.04.2022, dal Tribunale di Napoli, Sez XII, nella persona del dott. ssa Alessia Notaro, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 43.593,66, oltre interessi moratori ex art. 5 Dl.gs. 231/2002, nonché le spese di procedimento, a titolo di fornitura carburante asseritamente non pagata.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente si doleva, in pregiudiziale, dell'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria essendo, inve- ce, titolare della stessa il Tribunale di Lagonegro argomentando sul punto che impiegando i differenti criteri enucleati dal legislatore storico ai sensi degli artt.
19 e 20 c.p.c., e 1182 c.c. ovvero la sede del convenuto - persona giuridica;
il luogo in cui è sorta l'obbligazione o dove doveva essere eseguita, il Tribunale di
Napoli sarebbe territorialmente incompetente.
L'opponente deduceva che la sua sede legale si trovava nel distretto di competenza del Tribunale di Lagonegro e che il contratto era stato ivi concluso.
Nel merito si doleva dell'inidoneità della documentazione prodotta da contropar- te a fondare piena prova del credito consacrato nel provvedimento ingiuntivo in quanto di mera formazione unilaterale. Rassegnava, pertanto, le seguenti con- clusioni: “Voglia l'On.le Giudice Adito, contrariis reiectis, così provvedere: a)
Preliminarmente accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Lagonegro;
b) Accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo qui op- posto, pe ri motivi suesposti, e per l'effetto revocarlo;
b) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa di riposta si costituiva in giudizio la società opposta impu- gnando e contestando tutto l'avverso prodotto e dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nello specifico, in relazione alla pregiudiziale eccezione di incompetenza, la argomentava che il giudizio era stato correttamente incardinato di- CP_1
nanzi al Tribunale di Napoli, competente territorialmente in relazione alla fatti- specie dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 1182 III co c.c. in base al quale il luo-
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go di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è il domicilio del creditore al tempo della scadenza. Nel merito, l'opposto ha dedotto la fondatezza del credi- to documentato dalle fatture azionate in via ingiuntiva, attesa la mancata speci- fica contestazione di controparte, in ordine ai fatti costituivi, nonché, il carattere bilaterale della documentazione posta a suffragio del ricorso trattandosi di fattu- re accompagnatorie. Sulla scorta di quanto argomentato, l'opposta chiedeva al
Tribunale adito di: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.3095/2022 RG 4508/2022, quindi, nel merito, confer- mare la validità ed efficacia giuridica del decreto ingiuntivo impugnato col pre- sente giudizio ,ovvero, in mero subordine, condannare la (CF Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per le cau- P.IVA_1
sali di cui in esposto, a pagare in favore della la somma di euro CP_1
43.593,66, oltre gli interessi di cui all'art.5 del D.Lgs 231/2002 (saggio di inte- resse pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuali), decorrenti dal matu- rarsi del credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quella maggiore o minore somma che comunque risulterà di Giustizia;
con, in ogni caso, vittoria di spese
e competenze di lite”.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare, preliminarmente, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata.
In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assume- re la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o im- peditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convinci-
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mento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in meri- to all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indi- ziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'e- mittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della conte- stazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego- ziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito, si ritiene che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento e, quindi, da disattendere per le ragioni di seguito esposte.
Come detto in narrativa, l'impianto difensivo di parte opponente si basa sulla presunta incompetenza territoriale del Tribunale adito e su una generica contestazione nel merito della fondatezza della pretesa creditoria.
Per quanto concerne la prima doglianza, si evidenzia che, con provvedi- mento del 28.11.2022, il G.I. dott.ssa Alessia Notaro rigettava l'eccezione in quanto non proposta dettagliatamente stante la mancata contestazione di tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di col- legamento rinvenibili negli art. 18,19,20 c.p.c.
Invero, tra i criteri di collegamento al fine di radicare la competenza terri- toriale del giudice adito, oltre il criterio generale della residenza o domicilio del convenuto, opera anche il criterio fissato dall'art. 20 c.p.c. in forza del quale, in relazione alle controversie relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Nel caso di specie, l'obbligazione gravante su parte opponente trae ori- gine da un rapporto negoziale sussumibile nell'ambito della fornitura di merci e
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si sostanzia in un'obbligazione di carattere pecuniario che, a mente dell'art. 1182 c. 3 c.c., si configura come portable atteso che il debitore è tenuto ad adempiere effettuando il pagamento presso il domicilio del creditore.
Detto ciò, in via generale per le obbligazioni pecuniare, si deve conside- rare che, ove l'obbligo di valuta trae origine da un contratto ad effetti reali do- vrebbe di regola trovare applicazione la disciplina speciale fissata dall'art. 1498
c.c., secondo cui il pagamento, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire contestualmente al momento e presso il luogo della consegna.
Tuttavia, ove lo stesso è differito per convenzione delle parti, o a maggior ragione in caso di inadempimento dell'acquirente, torna ad applicarsi il criterio generale suddetto di cui all'art. 1182 co III c.c. Ne consegue che, in caso di azione giudiziaria, la competenza territoriale segue la regola di cui all'art. 20
c.p.c. e il domicilio del creditore diviene criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale (Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, n.19894).
Pertanto, avendo la società opposta sede in Napoli al momento della scadenza del credito, la domanda monitoria è stata correttamente proposta di- nanzi a questo Tribunale.
Sgombrato, quindi, il campo dalla questione pregiudiziale sulla compe- tenza, si può passare ad una disamina nel merito del contenzioso.
In particolare, si evidenzia che parte opponente non ha posto in conte- stazione l'instaurazione del rapporto negoziale, fattispecie acquisitiva del diritto di credito azionato dalla società opposta, che pertanto può essere considerato fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ma si è limitata a censurare l'inidoneità della documentazione dedotta in via monitoria, stante il suo carattere di forma- zione unilaterale, ad assurgere a prova della fondatezza della pretesa credito- ria.
Tuttavia, si deve ritenere che parte opposta ha fornito corredo documen- tale idoneo a dimostrare la sussistenza del credito consacrato nell'atto di in- giunzione.
Infatti, oltre all'estratto conto relativo alla posizione di debenza della so- cietà opponente dal quale risultano le fatture azionate in via monitoria (le fatture allegate si configurano come documenti ibridi - fatture accompagnatorie) i do- cumenti di trasporto, nel caso di specie denominati e-das (documento accom- pagnamento semplificato elettronico) trattandosi di prodotti energetici soggetti
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ad accisa come il carburante.
Nei suddetti documenti sono correttamente indicati: il numero progressi- vo, i dati delle parti cedente e cessionario la data di consegna, la descrizione e la quantità dei prodotti, il peso e l'aspetto, i prezzi unitari, l'aliquota IVA applica- ta e i totali dei documenti.
A tal riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassa- zione del 12.1.2016, n. 299; Cass. 20.9.1999, n. 10160, e Cass. 18.2.1995, n.
1798, la quale, ha chiarito che trattasi di documentazione commerciale ed in particolare ha precisato che la fattura commerciale, in considerazione del suo unilaterale iter formativo e della sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), è da inquadrare fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo (la fattura consiste nella dichiarazione indirizzata dall'u- na parte all'altra di fatti concernenti un rapporto già costituito:); - risulta indubi- tabile, tuttavia, qualora il rapporto sottostante sia oggetto di contestazione fra le parti, che, benché non assurga a prova, del medesimo rapporto la fattura costi- tuisce indizio;
- allorché il quadro indiziario risulti integrato dal rilievo presuntivo, che rivestono i documenti di trasporto, ovvero la natura accompagnatoria delle fatture, nessuno ostacolo si frappone, in linea di principio, a che il giudice del merito pervenga ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. al riscontro dell'atto nego- ziale genetico del credito.
Alla luce di tale impostazione esegetica, si ritiene che la documentazione offerta costituisca valida prova del credito oggetto del decreto opposto tenuto anche in considerazione che i documenti di trasporto prodotti risultano debita- mente sottoscritti da destinatario e alcun disconoscimento è stato debitamente manifestato da parte opponente.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività
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effettivamente svolta e della natura, difficoltà e delle questioni giuridiche tratta- te, con espunzione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 3059/22, emesso il 24-26.04.2022, dal Tribunale di Napoli, sez XII, nella persona del dott.ssa Alessia Notaro dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali che si quanti- ficano in € 5.810,00 oltre IVA accessori e CPA.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 09.01.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informa- tico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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