Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23294 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11480/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11480 del 2021, proposto da
AN IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avocato Salvatore Russo, con studio in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Uff IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, non costituito in giudizio;
nei confronti
UL AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
decreto prot. n. 679 del 20 agosto 2021 (Registro Ufficiale);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza;
Vista la memoria del 9 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato l’atto di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimo.
Considerato:
- che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, al ricorrere dei presupposti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UC VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VI | NA NI |
IL SEGRETARIO