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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1954/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a AS LO (LO) il Parte_1 C.F._1
13/09/1956, con il patrocinio dell'Avv. GUARNIERI DIEGO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ), nt. a CI (CH) il 05/11/1960, Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PASQUALE FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] loro contratto l'12.11.1979 (data che così risulta dal certificato prodotto, v. doc. 1) a DI
HI (LO) – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 4, Parte 2, Sezione A,
Anno 2007 – alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, è nata, il giorno 10.01.1980 a DI HI
(LO), la figlia attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Pag. 1 I coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di DI del giorno
08.09.2004.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
La somma da corrispondersi, da parte di a , è senz'altro equa ai sensi Pt_1 Parte_2 dell'art. 5 legge 898 del 1970, visti gli atti e considerati i documenti tutti.
Il Tribunale stima quindi di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il giorno 11.11.1979 a DI vecchio (LO) (Atto n. 4, Parte 2, Parte_2
Sezione A, Anno 2007);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
I. “le Parti dichiarano di aver raggiunto un accordo definitivo ed esaustivo in merito alla regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal presente procedimento di divorzio.A tal fine, il SI. Pt_1 i impegna a corrispondere alla SI.ra la somma
[...] Parte_2 complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), a titolo di definizione una tantum di ogni obbligo di mantenimento presente e futuro connesso al rapporto matrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. II. la suddetta somma verrà versata con le seguenti modalità: Euro 3.000,00 all'atto del deposito del presente ricorso e Euro 3.00,00 entro e non oltre 5 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla beneficiaria IBAN [...]CC0012818823, con espressa rinuncia da parte della stessa a qualsivoglia ulteriore pretesa economica connessa al vincolo matrimoniale, anche a titolo di assegno divorzile periodico. III. Icon la integrale e puntuale corresponsione della predetta somma, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo economico o patrimoniale derivante dal matrimonio. IV. salvo gli accordi e gli impegni economici in questa sede raggiunti i coniugi si danno atto di non avere altre richieste economiche reciproche da fare e/o diritti da fare valere per nessuna ragione o titolo anche giudiziale;
V. le spese del presente giudizio sono da considerarsi interamente compensate tra le parti;
Pag. 2 VI. le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a DI, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1954/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a AS LO (LO) il Parte_1 C.F._1
13/09/1956, con il patrocinio dell'Avv. GUARNIERI DIEGO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ), nt. a CI (CH) il 05/11/1960, Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PASQUALE FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] loro contratto l'12.11.1979 (data che così risulta dal certificato prodotto, v. doc. 1) a DI
HI (LO) – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 4, Parte 2, Sezione A,
Anno 2007 – alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, è nata, il giorno 10.01.1980 a DI HI
(LO), la figlia attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Pag. 1 I coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di DI del giorno
08.09.2004.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
La somma da corrispondersi, da parte di a , è senz'altro equa ai sensi Pt_1 Parte_2 dell'art. 5 legge 898 del 1970, visti gli atti e considerati i documenti tutti.
Il Tribunale stima quindi di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il giorno 11.11.1979 a DI vecchio (LO) (Atto n. 4, Parte 2, Parte_2
Sezione A, Anno 2007);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
I. “le Parti dichiarano di aver raggiunto un accordo definitivo ed esaustivo in merito alla regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal presente procedimento di divorzio.A tal fine, il SI. Pt_1 i impegna a corrispondere alla SI.ra la somma
[...] Parte_2 complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), a titolo di definizione una tantum di ogni obbligo di mantenimento presente e futuro connesso al rapporto matrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. II. la suddetta somma verrà versata con le seguenti modalità: Euro 3.000,00 all'atto del deposito del presente ricorso e Euro 3.00,00 entro e non oltre 5 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla beneficiaria IBAN [...]CC0012818823, con espressa rinuncia da parte della stessa a qualsivoglia ulteriore pretesa economica connessa al vincolo matrimoniale, anche a titolo di assegno divorzile periodico. III. Icon la integrale e puntuale corresponsione della predetta somma, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo economico o patrimoniale derivante dal matrimonio. IV. salvo gli accordi e gli impegni economici in questa sede raggiunti i coniugi si danno atto di non avere altre richieste economiche reciproche da fare e/o diritti da fare valere per nessuna ragione o titolo anche giudiziale;
V. le spese del presente giudizio sono da considerarsi interamente compensate tra le parti;
Pag. 2 VI. le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a DI, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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