Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12894 /2021 RG
Alla udienza del 20.06.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento,
e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate da parte attrice che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 14.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 12894 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1
( avv. Giuseppina Sirchia) C.F._1
ATTRICE
CONTRO
- la con sede in Via Controparte_1 CP_1
Giusti n. 49, società incaricata del servizio,
CONVENUTO CONTUMACE
E
- le Signore e di eredi di CP_2 Controparte_3
, deceduto Persona_1
CONVENUTE CONTUMACI
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando nella contumacia dei citati convenuti;
In accoglimento delle domande attoree, accertata la responsabilità
della società convenuta Controparte_1
contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., e delle sig.re
Signore e n.q. di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
, condanna gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali, e
[...]
2 non, subiti dalla attrice, quantificati nella complessiva somma,
espressa in moneta attuale, pari a 12.113,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonchè rivalutazione monetaria da calcolarsi esclusivamente sulle spese mediche pari a 700,00 euro.
pone a carico delle parti convenute soccombenti il pagamento delle spese processuali, spettanti a parte attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppina Sirchia , quale nuovo procuratore costituito, anche nella qualità di erede con la minore
, dell'avv. Giacomo La Scala, che si liquidano nella Persona_2
complessiva somma di 4.237,00 euro ( di cui 237 euro per spese) oltre
IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex D.M. n.55/2014 nonché le spese della espletata consulenza tecnica di ufficio, così come liquidata da separato decreto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica.
Necessita, in primo luogo, sottolineare come la fattispecie per cui è
causa può ricondursi nell'alveo della responsabilità sancita dall'art
2049 cc. a tenore della quale: “I padroni e i committenti sono
responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti “.
3 Ed invero, la predetta norma di cui all'art. 2049 c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale - e non è volta a tutelare i terzi che, in cooperazione col dipendente,
abbiano cagionato danni al soggetto preponente.
La Suprema Corte ha anche ribadito in un consolidato orientamento che :”In tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e
committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede
che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un
nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di
occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al
dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il
comportamento produttivo del danno al terzo. (Cfr Cass. civ. n.
22058/2017)
Nel caso di specie, all'esito della assunta istruttoria parte attrice ha chiaramente dimostrato che mentre si trovava nell'area interna del centro commerciale Conca d'Oro, con sede a in via Lanza di CP_1
Scalea n 1963, intenta a far ingresso nell'ipermercato Auchan, veniva improvvisamente urtata alla gamba sx dalla motrice elettrica posta al termine del trenino rimorchiatore di carrelli, manovrato da un operatore che si trovava nella parte anteriore del predetto trenino, il quale . Parte_2
4 In particolare la teste escussa ha dichiarato: Testimone_1
premetto che io mi trovavo presso il Centro Conca D'oro e mi ricordo
che era dicembre 2018, ma non ricordo la data. Io mi trovavo
all'angolo di non stend ed ho sentito un tonfo, mi sono girata ed ho
visto l'attrice accasciata alla fine dei carrelli, ed era con le mani in
parte sui carrelli e per terra. Un'altra signora che si è avvicinata ha
subito detto “non ha visto i carrelli”; la attrice era per terra dolorante.
Io mi sono anche accorta che il signore che conduceva il trenino dei
carrelli, che io conosco, neppure si era accorto dell'incidente ed aveva
proseguito. Poi è stato avvisato dell'accaduto. Confermo che il
responsabile Auchan ha applicato ghiaccio sintetico, ed io ho preso una
sedia dove la stessa si è seduta, poi non so se la signora sia andata via
e quando.
Assunta l'istruttoria, è stata disposta CTU medico legale con il Dott.
, il quale concludeva che la Sig.ra Persona_3 Parte_3
ha riportato una “frattura emipiatto tibiale con distacco
[...]
osseo parcellare e associato infossamento laterale”, trattata con tutore, riposo terapia medica e FKT. I postumi di tale trauma devono essere considerati eziologicamente riconducibili al sinistro in oggetto di causa. Le lesioni di cui sopra hanno determinato uno stato d'inabilità
temporanea ,relativa al 75%, pari a 40 giorni e che il periodo d'inabilità temporanea relativa al 50% è stato pari a 40 giorni, il periodo d'inabilità temporanea relativa al 25% è stato pari a 20 giorni.
5 Seguendo i criteri di determinazione di cui si è parlato al punto 3) di sopra si ritiene che dalle lesioni suddette sono residuati dei postumi che comportano un danno biologico ed una invalidità permanente pari a 04% (quattro per cento) come motivato nella specifica sezione al punto 3.Circa l'ammontare delle spese mediche sostenute dal periziando in seguito ed a causa del sinistro in oggetto, facendo riferimento alle sole copie di ricevute fiscali allegate al fascicolo di parte da me ritirato, si deduce che esse sono state pari a circa 700
euro.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
condivisa da questo Decidente, appare opportuno applicare le Tabelle
del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo alla signora (4%), Pt_1
dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (78 anni), può essere liquidata alla istante la somma espressa in moneta attuale pari a
11.413,00 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di danno morale (inclusa automaticamente nelle tabelle di Milano) oltre interessi legali, da calcolarsi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
6 Per quanto attiene al danno patrimoniale risultano riconosciute congrue dal CTU le spese sostenute e documentate pari a 700,00
euro.
In accoglimento delle domande attoree, accertata la responsabilità
della società convenuta Controparte_1
contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., e delle sig.re
Signore e n.q. di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
, condanna gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali, e
[...]
non, subiti dalla attrice, quantificati nella complessiva somma,
espressa in moneta attuale, pari a 12.113,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonchè rivalutazione monetaria da calcolarsi esclusivamente sulle spese mediche pari a 700,00 euro.
pone a carico delle parti convenute soccombenti il pagamento delle spese processuali, spettanti a parte attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppina Sirchia , quale nuovo procuratore costituito, anche nella qualità di erede con la minore
, dell'avv. Giacomo La Scala, che si liquidano nella Persona_2
complessiva somma di 4.237,00 euro ( di cui 237 euro per spese) oltre
IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex D.M. n.55/2014 nonché le spese della espletata consulenza tecnica di ufficio, così come liquidata da separato decreto
Pa, lì 20.06. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
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