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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 725 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Controparte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Sammartano e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: condizione di disabilità ex art 3 - comma 3 - L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dello status di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della disabilità grave.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_2 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “il Sig. , per le Controparte_1 affezioni morbose da cui è affetto, secondo quanto previsto dalla legge in merito,
1 NON è Portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 delle Legge 104/92.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 d- att cpc. allegata al ricorso.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso
- Spese irripetibili;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_2 separato decreto
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Controparte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Sammartano e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: condizione di disabilità ex art 3 - comma 3 - L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dello status di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della disabilità grave.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_2 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “il Sig. , per le Controparte_1 affezioni morbose da cui è affetto, secondo quanto previsto dalla legge in merito,
1 NON è Portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 delle Legge 104/92.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 d- att cpc. allegata al ricorso.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso
- Spese irripetibili;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_2 separato decreto
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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