Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2025, proposto da
MP ON, IN NO, IA IT OS, LA LA, RI ER, NT UM, EL TA RE, LV ZZ, NN RA, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5313 del 20/09/2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3305/2021 R.G.) emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Ada Bonfiglio, in funzione di Giudice del lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, notificata alle parti convenute in data 22/03/2024, recante condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PI RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 5313/2023, pubblicata il 20 settembre 2023, il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, accertato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dei compensi accessori maturati per aver svolto incarichi di supervisori nelle attività di tirocinio per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria afferente alla Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 95.542,00, di cui:
“ a- € 16.528,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa MP ON;
b- € 15.495,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa IN NO;
c- € 14.462,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa IA IT OS;
d- € 7.231,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa LA LA;
e- € 4.132,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa RI ER;
f- € 6.503,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa NT UM;
g- € 14.462,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa EL TA
RE;
h- € 8.264,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa LV ZZ;
i- € 8.465,00 oltre interessi legali in favore della Prof.ssa NN RA ”.
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- in data 22.03.2024 il provvedimento è stata notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché nei riguardi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pertanto è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- le Amministrazioni non hanno ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della predetta sentenza e chiedono, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
Le ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione del giudicato.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Campania.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione né spontaneamente né successivamente alla notifica dell’atto di precetto al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero intimato di corrispondere alle ricorrenti le somme riconosciute dal provvedimento meglio specificato in epigrafe, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza delle ricorrenti si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Va, invece, respinta l’ulteriore domanda avanzata dalle ricorrenti circa il risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione del giudicato. Invero, detta richiesta, benché ammissibile nei limiti fissati dall’art. 112 c.p.a. (secondo cui: “Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.”), risulta infondata nel merito, posto che non è stata fornita alcuna prova circa il preteso maggior danno che si sarebbe verificato dopo la pubblicazione della sentenza in questione. Si dà, infatti, conto che a compensazione del ritardo sono già stati in questa sede riconosciuti gli interessi legali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore, e di provvedere al pagamento della penalità di mora, in relazione a quanto pure precisato in parte motiva.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori, come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC MO, Presidente
Giuseppe OS, Consigliere
PI RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI RE | NC MO |
IL SEGRETARIO