Decreto cautelare 9 giugno 2018
Ordinanza cautelare 5 luglio 2018
Ordinanza collegiale 23 maggio 2019
Decreto cautelare 28 maggio 2019
Decreto cautelare 24 giugno 2019
Ordinanza cautelare 18 luglio 2019
Decreto cautelare 22 maggio 2020
Ordinanza cautelare 11 giugno 2020
Decreto cautelare 19 maggio 2022
Decreto cautelare 24 maggio 2022
Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Ordinanza collegiale 28 luglio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02112/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI D'AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
IO UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta De Summa n. 15;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e S.U.E., prot. 11756 del 23 maggio 2018, recante “ Pratica S.U.A.P. n. 763 - S.C.I.A. prot. 11414 del 21.5.2018 - Divieto di prosecuzione dell’attività ”, con la quale è stato inibita l’attività oggetto della S.C.I.A. prot. n. 11414 del 21 maggio 2018;
- in via presupposta, della nota della IO UG, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 27783 del 18 maggio 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto della medesima S.C.I.A.;
- ove occorra, della nota della IO UG, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 31834 del 5 giugno 2018;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2019:
- della nota della IO UG, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 78964 del 12 novembre 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto di intervento;
- ove occorra, del preavviso di diniego sulla medesima istanza emanato dalla IO UG, Sezione coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 69799 del 26 settembre 2018;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2019:
- della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e S.U.E., prot. n. 13945 del 14 giugno 2019, recante in oggetto “ Pratica S.U.A.P. n. 797 - S.C.I.A. prot. 13388 del 11/6/2019 - Divieto di prosecuzione dell’attività ”;
- in via presupposta, della nota della IO UG, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 78964 del 12 novembre 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto di intervento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo e di IO UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. UI D’AT ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento:
- della nota prot. 11756 del 23.5.2018, con cui il Comune di Porto Cesareo ha inibito la realizzazione dell’intervento oggetto della SCIA n. 11414, relativa all’installazione stagionale di opere amovibili e precarie, funzionali all’esercizio del lido balneare denominato “Togo Bay”, già in esercizio in virtù di titolo concessorio rep. 10477 del 30.7.2009;
- della presupposta nota prot. 27783 del 18.5.2018, con cui la IO UG, Servizio Foreste, ha riscontrato negativamente la richiesta di rinnovo del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, assumendo che “ il sito proposto ricade all’interno della perimetrazione dei cordoni dunali del PPTR e che l’art. 26 (Opere, lavori e movimenti soggetti a parere) del regolamento regionale n. 9/2015 stabilisce che “Sono in particolare soggetti a parere ... e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario o stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali” e l’art. 29 (Validità del parere e della comunicazione) “… E’ rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera ”.
2. In particolare, parte ricorrente ha lamentato che:
- il parere reso dalla IO UG è “gravemente viziato sotto il profilo istruttorio e motivazionale per non essersi prevista una specifica indagine in loco al fine di verificare eventuali interessamenti del cordone dunale”;
- “la perimetrazione del cordone dunale di cui al vigente PPTR … non corrisponde minimamente al reale stato dei luoghi”.
3. Con ordinanza n. 348/2018 questo TAR ha ritenuto che “ appare sussistere il rilevato deficit motivazionale e istruttorio dei provvedimenti impugnati ” ed ha quindi ravvisato la “ necessità della riedizione del potere da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ”.
4. Con nota prot. 69799 del 26.9.2018, la IO UG, in sede di riedizione del potere, ha comunicato il preavviso di diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente, osservando che;
- nei precedenti pareri idrogeologici, AOO_036 14456 del 10.6.2015 e AOO_036 10750 del 12.5.2016, con cui era stato formulato parere favorevole al posizionamento delle strutture balneari, l’esito istruttorio “ derivava dalla valutazione allora operata di individuare quale cordone dunario, ai fini di tutela del vincolo idrogeologico, la sola parte di accumulo sabbioso interessata da vegetazione arborea arbustiva, sulla quale l’intervento proposto non incideva ... infatti, tra le diverse formazioni vegetali che possono colonizzare le dune, quelle perenni arboree arbustive caratterizzano gli accumuli sabbiosi più stabili proprio perché con la copertura vegetale epigea tutelano la sabbia dall’azione erosiva del vento e degli altri agenti atmosferici, e soprattutto per mezzo dell’apparato radicale tengono insieme l’ammasso sabbioso e danno una continuità morfologica e spaziale nel tempo alle stesse. Esistono però anche delle colonizzazioni della vegetazione erbacea operata su dune in corso di formazione (dune mobili e embrionali) che danno inizio al processo di consolidamento della duna e alla sua stabilizzazione ”;
- si è " appurato dalla carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della UG che il sito richiesto ricade all’interno di un cordone dunario. Per le finalità di tutela del vincolo idrogeologico si ritiene corretta tale individuazione frutto di rilievi LIDAR (Light Detection and Ranging), tecnica di rilevamento topografico con laser e telescopi ad alta risoluzione poiché individua il sistema dunale, come recita l’art. 29 del regolamento regionale, nel quale sono presenti accumuli di materiale sabbioso derivanti da trasporto eolico. Non si considera solo le aree con copertura vegetale stabilmente insediata che riguardano le dune più antiche, come esplicitato nei precedenti pareri, ma si considerano più precisamente anche quelle più recenti in corso di formazione (dune mobili e embrionali) ... le quali svolgono un importante ruolo di difesa idrogeologica proteggendo la costa dall’erosione e le aree a monte della duna dall’invasione delle maree ”.
All’esito dell’esame delle controdeduzioni della ricorrente, con nota prot. 78975 del 12.11.2018 la IO UG ha espresso definitivo diniego sull’istanza di nulla osta idrogeologico, riportandosi alle determinazioni già espresse nel preavviso e rilevando, altresì, che:
- “ il perimetro del cordone dunario rappresentato nelle osservazioni dalla Ditta non è aderente alla carta idrogeomorfologica regionale, perché non tiene conto delle aree in fase di modellamento attivo più recenti, arrivando ad escludere l’area dove sono state posizionate le strutture rimovibili costituita da una superficie che s’incunea tra i rilievi di sabbia coperti da vegetazione ”; - “ nell’ambito di verifiche effettuate da tecnici dell’Autorità di Bacino della UG e dall’Osservatorio del Paesaggio della IO UG in relazione alla contestazione operata dalla ditta contro la perimetrazione dei cordoni dunari da parte del PPTR (i.e. della Carta Idrogeomorfologica), la misurazione dello stato dei luoghi ha confermato la validità del cordone dunario riportata nella Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino (verbale prot. AOO_145_0011673 del 3.12.2015 dell’Osservatorio del Paesaggio della IO UG) ”.
5. Avverso il predetto provvedimento di diniego parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti in data 7.1.2019, lamentando che:
- “il provvedimento regionale oggetto di odierno gravame non pare assolutamente aver colmato le gravi lacune già riscontrate” con l’ordinanza cautelare n. 348/2018;
- appare “contraddittorio e perplesso un agire amministrativo che dapprima si attenga alla reale situazione dei luoghi e successivamente, a distanza di poco tempo, in un contesto normativo immutato, la sconfessi per trincerarsi dietro un dato cartografico già ritenuto insufficiente in passato”.
6. Con ulteriori motivi aggiunti presentati in data 22.06.2019, parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla nota dirigenziale del Comune di Porto Cesareo prot. 13945 del 14.6.2019, recante in oggetto “ Pratica SUAP n. 797 - SCIA prot. 13388 del 11.6.2019 - Divieto di prosecuzione dell’attività ”, di cui ha contestato l’illegittimità in via derivata sotto i medesimi profili già dedotti con i primi motivi aggiunti in riferimento al presupposto diniego sull’istanza di nulla osta idrogeologico di cui alla nota regionale prot. 78975 del 12.11.2018.
7. Con istanza in data 25.11.2022 il sig. D’AT ha chiesto il rinvio della trattazione della causa al fine di attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato (RG 8390/2021), avente ad oggetto la sentenza del TAR Bari n. 374 del 2.3.2021, con cui è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso gli atti approvativi del PPTR.
8. Nella udienza pubblica del 16.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
9.1. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, il sig. D’AT ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione comunale ha disposto il divieto di installazione delle strutture stagionali occorrenti per l’esercizio dello stabilimento balneare denominato “Togo Bay” in ragione del parere idrogeologico sfavorevole espresso dalla IO UG, nel presupposto che “ il sito richiesto ricade all’interno di un cordone dunario ”, ciò che comporta l’applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 26, co. 2 lett. e) e 29 del R.R. n. 9/2015, che stabiliscono il divieto di realizzare opere nell’ambito del sistema dunale.
9.2. Nel contempo, con separato ricorso proposto dinanzi al Tar Bari (n. 255/2016), il sig. D’AT è insorto avverso il PPTR della IO UG nella parte in cui individua la presenza di un cordone dunale in corrispondenza dell’area interessata dallo stabilimento balneare.
Con sentenza n. 374/2021 il TAR Bari ha respinto il ricorso ed ha quindi confermato la correttezza delle previsioni del PPTR, non solo alla luce di puntuali riscontri istruttori, ma anche in ragione del fatto che “ nell’ambito di altri atti di pianificazione, si dimostra non solo la presenza del cordone dunale, ma il fatto che l’area di pertinenza del lido attrezzato del ricorrente è inclusa nel suo perimetro. Ed invero, il Piano Comunale delle Coste individua l’area Togo Bay all’interno del cordone come “Varchi nel cordone dunare”; il Piano Urbanistico Generale … include l’area Togo Bay tra i cordoni dunari individuati nella tavola ”.
9.3. Avverso la sentenza del TAR Bari il sig. D’AT ha proposto appello rubricato sub n. 8390/2021.
Con ordinanza n. 5906/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare.
9.4. Stante il rigetto della istanza cautelare proposta nel giudizio di appello, allo stato, la sentenza del TAR Bari n. 374/2021 è da ritenersi esecutiva, ciò che non consente di accordare il rinvio della decisione della causa richiesto dal sig. D’AT.
9.5. L’effetto conformativo derivante dalla predetta sentenza quanto all’accertamento della correttezza delle prescrizioni di cui al PPTR che collocano l’area interessata dallo stabilimento balneare “Togo Bay” nell’ambito del sistema dunale, implica - quale conseguenza immediata e necessitata - il rigetto dell’odierno ricorso e dei successivi motivi aggiunti, stante la natura vincolata del parere idrogeologico sfavorevole espresso dalla IO UG (e quindi dei conseguenti provvedimenti inibitori adottati dall’Amministrazione comunale) in forza del divieto previsto - in via generale - dagli artt. 26, co. 2 lett. e) e 29 del R.R. n. 9/2015 alla realizzazione di qualsiasi opera in prossimità del sistema dunale, e quindi anche alla installazione delle strutture occorrenti per la gestione dello stabilimento balneare.
10. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO