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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025)
R.G. 10367/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10367 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1943, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Luigi Follese, che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
P.I. , corrente in Nuoro, via Straullu n°35, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante e amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Selargius presso lo studio dell'Avvocato
Nicola Norfo, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine della comparsa di costituzione;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione – Adempimento;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “accertando che i crediti relativi ai consumi indicati nella fattura n. 2008/200839891 del 28.4.2008 dell'importo di €
1 48,03 ed in parte quelli relativi alla fattura 2014/402350047, per complessivi € 3.169,33, essendo trascorsi oltre cinque anni tra l'emissione
e la richiesta di pagamento, si sono prescritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e, conseguentemente, poiché le somme effettivamente dovute sono inferiori a quelle ingiunte, annullando e/o revocando e comunque dichiarando inefficace l'atto di ingiunzione impugnato in quanto le somme ingiunte non sono dovute nella misura richiesta ma in una misura inferiore;
B) Accertando e determinando che le somme effettivamente dovute in virtù dei titoli dedotti ammontano ad € 4.532,89 C)
Determinando le modalità con le quali detta somma debba essere versata previa detrazione delle somme versate successivamente alla redazione della perizia;
D) e comunque: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato tutte le spese”.
Nell'interesse della convenuta: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: in via principale: - rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento;
in via subordinata: - accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di € CP_1
7.778,86, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta nel corso della presente causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: CP_1
- in data 3 ottobre 2016, la convenuta ha notificato all'attore l'atto di ingiunzione n. 00672/2016 con il quale chiedeva il pagamento della somma di €7.778,86 per i consumi di cui alle fatture n.200839891/2008, n.102364167/2011, n.402350047/2014;
- i crediti di cui alle fatture sopra azionate sono prescritti perché, con
2 riferimento alle fatture emesse negli anni 2008 e 2011, sono trascorsi oltre cinque anni dalla loro emissione mentre la fattura emessa nel 2014 sarebbe riferita a consumi in gran parte antecedenti il quinquennio dalla data di fatturazione;
- al netto della prescrizione, il credito vantato da CP_1 sarebbe pari, al più, ad €2.852,26.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge replicando che: CP_1
- l'attore non ha proposto alcun reclamo avverso l'ingiunzione di pagamento;
- la fattura n.200839891/2008 è, effettivamente, caduta in prescrizione;
- con riguardo alle ulteriori fatture, non si tratta di crediti prescritti in quanto il gestore ha sempre inviato i solleciti di pagamento.
Ha concluso come in epigrafe, impegnandosi a vagliare le richieste dell'utente che ha assunto, a sua volta, l'impegno di versare le somme non oggetto di contestazione.
La causa è stata istruita documentalmente e – dopo ripetuti rinvii in attesa che la società opposta predisponesse i conteggi delle somme dovute al netto di quelle corrispondenti ai consumi prescritti - a mezzo di C.T.U.
___
Deve darsi atto che la convenuta, ad esito della riconosciuta prescrizione della fattura n.200839891/2008 e dei nuovi conteggi effettuati dal consulente tecnico nominato dall'Ufficio, ha ammesso che il credito ammonta al minore importo di €4.561,50 e si è resa disponibile alla rateizzazione del pagamento.
Rilevato che pure l'attore ha riconosciuto il credito vantato dalla convenuta nella misura quantificata dal consulente, l'atto di ingiunzione n.
00672/2016 per il pagamento di €7.778,86 deve essere annullato poiché emesso per importo maggiore.
___
3 Fermo quanto precede, la materia del contendere residua con riferimento alla sola determinazione delle modalità di corresponsione rateale del dovuto, non essendosi le parti accordate sul numero delle rate.
In particolare, ha proposto la rateazione su n. 60 rate, allegando di Pt_1 avere un reddito annuo, quale pensionato, pari ad €12.888,00.
Il gestore ha, invece, sostenuto di non poter concedere una rateazione a 60 mesi in quanto il valore del Reddito ISEE dell'istante ammonta ad
€39.176,34, superiore alla soglia di €30.000,00 prevista dal regolamento di rateizzazione.
E alla luce delle emergenze processuali, tale ultimo assunto difensivo merita condivisione.
Nello stesso modulo di richiesta di rateazione compilato da – v. doc. Pt_1
1, depositato in data 11.5.2021 – si legge che, secondo le condizioni di rateizzazione tipologia C (ossia, per utenze ad uso domestico e assimilate), per reddito con valore ISEE superiori ad €30.000,00 il numero massimo di rate sarebbe stato pari a 10.
Ancora, dalle condizioni sopra richiamate si apprende che l'utente ha accettato «in modo esplicito ed incondizionato che, nell'ipotesi di indicazione di un numero di rate superiori a quelle prefissate riportate nella tabella sopra riportata, il Gestore provvederà ad elaborare il piano con il numero di rate consentito al fine di evitare l'irricevibilità della presente richiesta».
Da ultimo, dagli allegati allo stesso modulo si apprende che il valore ISEE del nucleo familiare di era pari, al momento della richiesta di Pt_1
rateazione, ad €39.176,34.
Di tal che, in difetto di diversa evidenza e in conformità alle condizioni di servizio, le rate non possono che essere determinate in numero pari a 10, ciascuna per €456,15.
___
Tenuto conto del parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente, le spese della lite devono essere compensate nella misura di 1/3; devono essere poste a carico della società opposta per i restanti 2/3, tenuto conto della considerevole riduzione dell'importo dovuto rispetto all'iniziale pretesa e del dilatarsi dei
4 tempi del procedimento (con conseguente necessità di disporre ctu) per l'omessa predisposizione dei conteggi nel corso della causa;
per le stesse ragioni, sono a carico del gestore le spese di consulenza, avuto riguardo al mancato deposito dei nuovi conteggi, che ha pure causato un sensibile allungamento dei tempi del processo.
Le spese saranno liquidate in dispositivo, con applicazione delle tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 a €26.000,00, valori minimi – in ragione della semplicità della vertenza e del valore assorbente dell'eccezione di prescrizione – e con riferimento a tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o respinta, così dispone:
- annulla l'atto di ingiunzione n.00672/2016;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di €4.561,50 in n.10 rate secondo quanto CP_1 sopra;
- pone definitivamente gli oneri di C.T.U. a carico della convenuta, come liquidati in separato decreto;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere all'attore le CP_1
spese della lite, che liquida in €97,00 per spese (2/3 di € 145,50) ed
€1733,00 per compensi (2/3 di €2.600,00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario;
- Compensa le spese per il residuo.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
5
R.G. 10367/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10367 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1943, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Luigi Follese, che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
P.I. , corrente in Nuoro, via Straullu n°35, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante e amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Selargius presso lo studio dell'Avvocato
Nicola Norfo, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine della comparsa di costituzione;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione – Adempimento;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “accertando che i crediti relativi ai consumi indicati nella fattura n. 2008/200839891 del 28.4.2008 dell'importo di €
1 48,03 ed in parte quelli relativi alla fattura 2014/402350047, per complessivi € 3.169,33, essendo trascorsi oltre cinque anni tra l'emissione
e la richiesta di pagamento, si sono prescritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e, conseguentemente, poiché le somme effettivamente dovute sono inferiori a quelle ingiunte, annullando e/o revocando e comunque dichiarando inefficace l'atto di ingiunzione impugnato in quanto le somme ingiunte non sono dovute nella misura richiesta ma in una misura inferiore;
B) Accertando e determinando che le somme effettivamente dovute in virtù dei titoli dedotti ammontano ad € 4.532,89 C)
Determinando le modalità con le quali detta somma debba essere versata previa detrazione delle somme versate successivamente alla redazione della perizia;
D) e comunque: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato tutte le spese”.
Nell'interesse della convenuta: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza: in via principale: - rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento;
in via subordinata: - accertare e dichiarare il diritto di al pagamento di € CP_1
7.778,86, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta nel corso della presente causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: CP_1
- in data 3 ottobre 2016, la convenuta ha notificato all'attore l'atto di ingiunzione n. 00672/2016 con il quale chiedeva il pagamento della somma di €7.778,86 per i consumi di cui alle fatture n.200839891/2008, n.102364167/2011, n.402350047/2014;
- i crediti di cui alle fatture sopra azionate sono prescritti perché, con
2 riferimento alle fatture emesse negli anni 2008 e 2011, sono trascorsi oltre cinque anni dalla loro emissione mentre la fattura emessa nel 2014 sarebbe riferita a consumi in gran parte antecedenti il quinquennio dalla data di fatturazione;
- al netto della prescrizione, il credito vantato da CP_1 sarebbe pari, al più, ad €2.852,26.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge replicando che: CP_1
- l'attore non ha proposto alcun reclamo avverso l'ingiunzione di pagamento;
- la fattura n.200839891/2008 è, effettivamente, caduta in prescrizione;
- con riguardo alle ulteriori fatture, non si tratta di crediti prescritti in quanto il gestore ha sempre inviato i solleciti di pagamento.
Ha concluso come in epigrafe, impegnandosi a vagliare le richieste dell'utente che ha assunto, a sua volta, l'impegno di versare le somme non oggetto di contestazione.
La causa è stata istruita documentalmente e – dopo ripetuti rinvii in attesa che la società opposta predisponesse i conteggi delle somme dovute al netto di quelle corrispondenti ai consumi prescritti - a mezzo di C.T.U.
___
Deve darsi atto che la convenuta, ad esito della riconosciuta prescrizione della fattura n.200839891/2008 e dei nuovi conteggi effettuati dal consulente tecnico nominato dall'Ufficio, ha ammesso che il credito ammonta al minore importo di €4.561,50 e si è resa disponibile alla rateizzazione del pagamento.
Rilevato che pure l'attore ha riconosciuto il credito vantato dalla convenuta nella misura quantificata dal consulente, l'atto di ingiunzione n.
00672/2016 per il pagamento di €7.778,86 deve essere annullato poiché emesso per importo maggiore.
___
3 Fermo quanto precede, la materia del contendere residua con riferimento alla sola determinazione delle modalità di corresponsione rateale del dovuto, non essendosi le parti accordate sul numero delle rate.
In particolare, ha proposto la rateazione su n. 60 rate, allegando di Pt_1 avere un reddito annuo, quale pensionato, pari ad €12.888,00.
Il gestore ha, invece, sostenuto di non poter concedere una rateazione a 60 mesi in quanto il valore del Reddito ISEE dell'istante ammonta ad
€39.176,34, superiore alla soglia di €30.000,00 prevista dal regolamento di rateizzazione.
E alla luce delle emergenze processuali, tale ultimo assunto difensivo merita condivisione.
Nello stesso modulo di richiesta di rateazione compilato da – v. doc. Pt_1
1, depositato in data 11.5.2021 – si legge che, secondo le condizioni di rateizzazione tipologia C (ossia, per utenze ad uso domestico e assimilate), per reddito con valore ISEE superiori ad €30.000,00 il numero massimo di rate sarebbe stato pari a 10.
Ancora, dalle condizioni sopra richiamate si apprende che l'utente ha accettato «in modo esplicito ed incondizionato che, nell'ipotesi di indicazione di un numero di rate superiori a quelle prefissate riportate nella tabella sopra riportata, il Gestore provvederà ad elaborare il piano con il numero di rate consentito al fine di evitare l'irricevibilità della presente richiesta».
Da ultimo, dagli allegati allo stesso modulo si apprende che il valore ISEE del nucleo familiare di era pari, al momento della richiesta di Pt_1
rateazione, ad €39.176,34.
Di tal che, in difetto di diversa evidenza e in conformità alle condizioni di servizio, le rate non possono che essere determinate in numero pari a 10, ciascuna per €456,15.
___
Tenuto conto del parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente, le spese della lite devono essere compensate nella misura di 1/3; devono essere poste a carico della società opposta per i restanti 2/3, tenuto conto della considerevole riduzione dell'importo dovuto rispetto all'iniziale pretesa e del dilatarsi dei
4 tempi del procedimento (con conseguente necessità di disporre ctu) per l'omessa predisposizione dei conteggi nel corso della causa;
per le stesse ragioni, sono a carico del gestore le spese di consulenza, avuto riguardo al mancato deposito dei nuovi conteggi, che ha pure causato un sensibile allungamento dei tempi del processo.
Le spese saranno liquidate in dispositivo, con applicazione delle tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 a €26.000,00, valori minimi – in ragione della semplicità della vertenza e del valore assorbente dell'eccezione di prescrizione – e con riferimento a tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o respinta, così dispone:
- annulla l'atto di ingiunzione n.00672/2016;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di €4.561,50 in n.10 rate secondo quanto CP_1 sopra;
- pone definitivamente gli oneri di C.T.U. a carico della convenuta, come liquidati in separato decreto;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere all'attore le CP_1
spese della lite, che liquida in €97,00 per spese (2/3 di € 145,50) ed
€1733,00 per compensi (2/3 di €2.600,00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario;
- Compensa le spese per il residuo.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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