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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 122/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI IO BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Mauro Mirenna consigliere dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 122/2021 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), con sede in Roma, viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore DE LUCA (C.F. C.F._1
) Pec: elettivamente domiciliato
[...] Email_1 ai fini del presente atto presso – Via Miraglia n° 14 – Reggio Parte_1
Calabria
- appellante -
E
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
- appellata -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Corte d'Appello
1.- Appello
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 264/2021, Parte_1
pubblicata in data 24 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
a definizione del proc. n. 4206/2018.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 20 giugno 2023, comunicata in data 21 giugno 2023, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso dell'appellata.
Con decreto presidenziale dell'1.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, quanto meno, dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione
(21 giugno 2023).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
2 Corte d'Appello
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 264/2021, pubblicata in data 24 febbraio 2021, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 4206/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 122/2021
C O R T E D
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A P P E L L O
DI IO BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Mauro Mirenna consigliere dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 122/2021 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), con sede in Roma, viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore DE LUCA (C.F. C.F._1
) Pec: elettivamente domiciliato
[...] Email_1 ai fini del presente atto presso – Via Miraglia n° 14 – Reggio Parte_1
Calabria
- appellante -
E
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
- appellata -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Corte d'Appello
1.- Appello
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 264/2021, Parte_1
pubblicata in data 24 febbraio 2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
a definizione del proc. n. 4206/2018.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 20 giugno 2023, comunicata in data 21 giugno 2023, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso dell'appellata.
Con decreto presidenziale dell'1.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, quanto meno, dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione
(21 giugno 2023).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
2 Corte d'Appello
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 264/2021, pubblicata in data 24 febbraio 2021, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 4206/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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