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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11585 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10413/2025
Il Giudice IO SC, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BUSCETTO MARIAROSARIA
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: mancata corresponsione retribuzione professionale docenti
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ conclude come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, ritualmente notificato,
l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, rappresenta di non aver percepito durante i primi due anni scolastici (2020-2021 e 2021/2022), allorché aveva effettuato supplenze brevi, ancorché in successione e per l'intero anno, la retribuzione professionale docente, accordata al solo personale di ruolo e al personale supplente con contratti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.
La parte lamentata l'illegittimità della condotta del , CP_1
concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente di ruolo o assunto con contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche la retribuzione professionale docente, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto CP_1
contumace.
Pag. 2 di 9 La difesa istante, nelle note di trattazione scritta, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha chiesto la decisione.
All'udienza del 13.11.2025, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, odierna, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta inserita nelle vigenti GPS, come comprovato dal doc. 1 allegato al ricorso), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_1
Sempre in via preliminare deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dall'ultimo contratto si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso un Istituto scolastico di Roma.
Nel merito l'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato
“Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione
Pag. 3 di 9 complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale
Pag. 4 di 9 docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione
è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola
4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il
18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche –
Pag. 5 di 9 rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Ebbene, in tema di retribuzione professionale docenti, la Suprema
Corte ha invero avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass., 20015/2018,
Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ha ulteriormente argomentato che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che
Pag. 6 di 9 armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
Tanto premesso, nel caso in esame, per l'a.s. 2020/2021, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi, che si sono susseguite per lunghi periodi da dicembre sino al 30 giugno dell'anno successivo, senza soluzione di continuità con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato
Pag. 7 di 9 succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere da data anteriore al 31 dicembre (16.12.2020) e fino al termine delle attività didattiche.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo anno scolastico, in cui la ricorrente ha stipulato vari contratti, senza soluzione di continuità, dal 29.11.2021 al 30.6.2022.
E' innegabile, dunque, che nel caso in esame non sussistano
“ragioni oggettive”, ossia condizioni che, secondo la Clausola 4, pt.
1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso della ricorrente assunta a tempo determinato – con le predette tempistiche frazionate – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi
€ 1.396,20 lordi a titolo di R.P.D.
A tutte le somme quantificate, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16
Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti,
l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del CP_1
contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, della retribuzione professionale docente;
2. per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...]
corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di €
1.396,20, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di CP_1
lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €.
2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, lì 14/11/2025 Il Giudice
IO SC
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10413/2025
Il Giudice IO SC, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BUSCETTO MARIAROSARIA
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: mancata corresponsione retribuzione professionale docenti
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ conclude come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, ritualmente notificato,
l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, rappresenta di non aver percepito durante i primi due anni scolastici (2020-2021 e 2021/2022), allorché aveva effettuato supplenze brevi, ancorché in successione e per l'intero anno, la retribuzione professionale docente, accordata al solo personale di ruolo e al personale supplente con contratti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.
La parte lamentata l'illegittimità della condotta del , CP_1
concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente di ruolo o assunto con contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche la retribuzione professionale docente, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto CP_1
contumace.
Pag. 2 di 9 La difesa istante, nelle note di trattazione scritta, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha chiesto la decisione.
All'udienza del 13.11.2025, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, odierna, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta inserita nelle vigenti GPS, come comprovato dal doc. 1 allegato al ricorso), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_1
Sempre in via preliminare deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dall'ultimo contratto si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso un Istituto scolastico di Roma.
Nel merito l'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato
“Retribuzione professionale docenti” – prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione
Pag. 3 di 9 complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale
Pag. 4 di 9 docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione
è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola
4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il
18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche –
Pag. 5 di 9 rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Ebbene, in tema di retribuzione professionale docenti, la Suprema
Corte ha invero avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass., 20015/2018,
Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ha ulteriormente argomentato che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che
Pag. 6 di 9 armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
Tanto premesso, nel caso in esame, per l'a.s. 2020/2021, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi, che si sono susseguite per lunghi periodi da dicembre sino al 30 giugno dell'anno successivo, senza soluzione di continuità con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato
Pag. 7 di 9 succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere da data anteriore al 31 dicembre (16.12.2020) e fino al termine delle attività didattiche.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo anno scolastico, in cui la ricorrente ha stipulato vari contratti, senza soluzione di continuità, dal 29.11.2021 al 30.6.2022.
E' innegabile, dunque, che nel caso in esame non sussistano
“ragioni oggettive”, ossia condizioni che, secondo la Clausola 4, pt.
1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso della ricorrente assunta a tempo determinato – con le predette tempistiche frazionate – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi
€ 1.396,20 lordi a titolo di R.P.D.
A tutte le somme quantificate, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16
Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti,
l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del CP_1
contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, della retribuzione professionale docente;
2. per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...]
corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di €
1.396,20, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di CP_1
lite, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €.
2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, lì 14/11/2025 Il Giudice
IO SC
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