Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio. Il giudicato, così inteso, comporta una limitazione del potere del giudice di conoscere "ex officio " di determinate questioni. Peraltro, sulla particolare questione della individuazione della norma applicabile al rapporto controverso - che è ricompresa tra i compiti officiosi del giudice - non può formarsi un giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto stesso, così come non può formarsi un giudicato implicito sull'accertamento incidentale della legittimità di un atto amministrativo normativo, ove sia impugnata la pronuncia di merito. Ne consegue che, in tali ipotesi, ove il giudice riconosca la illegittimità dell'atto, deve disapplicarlo in sede di impugnazione, ed applicare la normativa che ritenga vigente in suo luogo. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che, investita della impugnativa di una sentenza che, in applicazione del D.M. 20 Luglio 1990, emanato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 90 del 1990, convertito nella legge n. 165 del 1990, aveva respinto una domanda dell'ENEL di accertamento della non debenza degli aumenti di canone per l'attraversamento di beni demaniali con elettrodotti senza infissione di pali, aveva rilevato d'ufficio l'annullamento, intervenuto prima ancora della emanazione della sentenza impugnata, ma non dedotto nell'atto di gravame, dell'atto dalla stessa applicato, sul quale si basava l'aumento dei canoni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ENEL SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso l'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGIERO LEONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1522/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Lubrano, che ha chiesto il rigetto del ricorso o la disapplicazione del decreto ministeriale intervenuto nel 1998;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 L'ENEL, con citazione del 10 giugno 1991, conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, chiedendo sentenza di accertamento negativo in ordine alle pretese avanzate dalla convenuta relative alla corresponsione degli aumenti di canone pertinenti agli attraversamenti da parte degli elettrodotti senza infissione di pali di beni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 luglio 1990. L'ENEL sosteneva che, ai sensi di detto D.M. l'aumento non era dovuto. L'Amministrazione delle Finanze si costituiva sostenendo, viceversa, che secondo una corretta interpretrazione del D.M. gli aumenti dei canoni in questione erano dovuti. Il Tribunale, con sentenza 17 marzo 1995, rigettava la domanda. L'ENEL proponeva appello, deducendo l'erroneità dell'interpretrazione data dal Tribunale al su detto D.M. L'Amministrazione delle Finanze si costituiva chiedendo la reiezione del gravame. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 14 dicembre 1996, dichiarava non dovuti gli aumenti di canone in questione, essendo intervenuta in data 16 marzo 1993 sentenza del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, confermata con sentenza della Corte di cassazione del 28 novembre 1994, di annullamento del D.M. 20 luglio 1990. Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato deduce la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbe pronunciato ultra petita, accogliendo l'appello per un motivo non dedotto. Ciò in quanto l'annullamento del D. M. 20 luglio 1990, sulla base del quale si fondava la richiesta di essa ricorrente di aumento dei canoni per l'attraversamento da parte di elettrodotti, senza infissione di pali, di beni demaniali, era stato annullato con sentenza del Tribunale delle acque Pubbliche del 16 marzo 1993, anteriore alla proposizione dell'appello, cosicché doveva essere dedotta quale motivo di gravame, non potendo in difetto essere esaminato di ufficio dalla Corte di appello, come invece essa ha fatto con la sentenza impugnata.
2 Il ricorso è infondato.
Il contenuto decisorio di ogni sentenza di merito, che abbia attribuito o negato un diritto, non è rappresentato solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni di diritto e dagli accertamenti di fatto contenuti nella motivazione, nei limiti in cui costituiscano presupposti logico-giuridici della decisione (Cass.5 giugno 1996, n. 5222; 27 ottobre 1994, n. 8865). Infatti si forma un giudicato implicito tutte le volte in cui, tra la questione decisa e quella risolta, esiste un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione (Cass. 13 novembre 1997, n. 11228; 23 gennaio 1996, n. 501; 9 giugno 1995, n. 6532; 9 febbraio 1995, n. 1460), coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte quelle altre che si caratterizzino per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205; 28 settembre 1994, n. 7890). Il giudicato formatosi nell'ambito del processo a seguito della mancata impugnazione di uno o più capi di una sentenza, ovvero di talune statuizioni di fatto o di diritto che ne avevano costituito il presupposto logico-giuridico, comporta una limitazione del potere del giudice di conoscere ex officio di determinate questioni, dovendosi coordinare i principi sui poteri officiosi del giudice con quelli sul giudicato (Cass. 26 gennaio 1995, n. 912). Peraltro, quanto alla questione della individuazione della norma applicabile al rapporto controverso - che è compito officioso del giudice - questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può formarsi un giudicato su di essa, autonomo rispetto a quello su tale rapporto (SS.UU. 22 novembre 1994, n. 9872), come parimenti non può formarsi un giudicato implicito sull'accertamento incidentale della legittimità di un atto amministrativo normativo, ove sia impugnata la pronuncia di merito, cosicché il giudice, se ne riconosca la illeggitimità, deve disapplicarlo in sede di impugnazione e applicare la normativa che riconosca vigente in suo luogo (Cass.1 aprile 1982, n. 2006). Deriva dai su detti principi che la Corte di appello, investita nel caso di specie dell'impugnativa di una sentenza che, in applicazione di un atto amministrativo regolamentare (il D. M. 20 luglio 1990, emanato dal Ministro delle Finanze ai sensi dell'art. 12 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale erano stati rideterminati i canoni dovuti per la utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato), aveva respinto una domanda di accertamento della non debenza degli aumenti di canoni da parte dell'ENEL, per gli attraversamenti di beni demaniali da parte di elettrodotti senza infissione di pali, poteva legittimamente rilevare di ufficio - come ha fatto - l'avvenuto annullamento, prima ancora dell'emanazione della sentenza impugnata, del regolamento da questa applicato, accogliendo la domanda di accertamento negativo per l'assorbente ragione che era venuto meno, con effetto ex tunc, l'atto normativo sul quale si basava il preteso aumento dei canoni. L'appello, infatti, aveva investito il rigetto da parte del giudice di primo grado della domanda di accertamento negativo, deducendosi che l'aumento dei canoni non era dovuto in quanto l'interpretrazione data dal Tribunale al D.M.
anzi detto era errata, cosicché essendo restati in contestazione sia il rapporto, sia l'applicabilità ad esso del D.M. già annullato dal giudice amministrativo (sia pure sotto un profilo diverso dal suo avvenuto annullamento), non si era formato alcun giudicato sull'applicabilità alla fattispecie del D.M., con la conseguente infondatezza del ricorso.
2 Quanto alla domanda di disapplicazione da parte di questa Corte del D.M. 2 marzo 1998, n. 258, formulata nella memoria dell'ENEL, la medesima non può essere presa in considerazione, avendo avuto il giudizio per oggetto un accertamento negativo, in ordine alle pretese dell'Amministrazione delle Finanze relative alla corresponsione di aumenti di canoni pertinenti agli attraversamenti da parte degli elettrodotti senza infissione di pali di beni delle Stato, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 luglio 1990, cosicché fin quando l'Amministrazione non abbia avanzato pretese sulla base del D.M. 2 marzo 1998, n. 258, non vi è materia per potersi procedere alla eventuale disapplicazione di tale D.M.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 25 novembre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.