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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/10/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 781/2024 tra le parti:
RICORRENTE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. FREZZETTI MARIA GABRIELLA, cf C.F._2
avv. PEPE EDUARDO cf C.F._3
- domicilio: presso i difensori
CONVENUTO
cf Controparte_1 C.F._4
- difesa: avv. MUGHINI LUIGI, cf C.F._5
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice e per parte convenuta congiuntamente: “che la causa, previa acquisizione del parere del P.M., sia trasmessa al Collegio affinché l'adito tribunale, Voglia in conformità alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in San Sebastiano al Vesuvio (NA) il
14/12/2007 tra e matrimonio trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA), atto n. 17, parte I serie ufficio 1 anno 2007;
2) Confermare le statuizioni di cui alla sentenza n.ro 4876/2015 resa dalla Corte di Appello di
Napoli, così come modificate dal decreto del Tribunale di Prato n.ro 3406/2023, con conseguente:
a) affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nella abitazione di sua proprietà sita in Vernio (PO) alla Via La
Lama n. 23;
b) circa le modalità di frequentazione padre figlio, in ossequio alla volontà espressa da , Per_1 prevedere che il padre possa vedere il figlio una volta al mese il sabato o la domenica per cinque ore (come richiesto dal padre), recandosi a Prato;
c) conferma dell'attività di monitoraggio da parte del Servizio Sociale incaricato sul nucleo familiare;
d) conferma dell'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio minore di €. 178,54 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, (importo così rivalutato a partire dal dicembre 2015 anno successivo alla pronuncia di separazione);
e) Conferma della statuizione in ordine alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, da porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
f) Dichiarare che nulla è dovuto per il reciproco mantenimento, essendo ciascun coniuge economicamente autosufficiente.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero in data 2.8.2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, ha chiesto di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data 14.12.2007 a Controparte_2
San Sebastiano al Vesuvio (NA) trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune, nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007, Parte I, Ufficio 1, atto n. 17.
2 A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: (1) di aver ottenuto la separazione con sentenza resa dal Tribunale di Nola nel 2015; (2) che dall'unione è nato Per_1
in data 26.10.2007 a Prato;
(3) che tale sentenza è stata parzialmente modificata
[...] dalla Corte d'Appello di Napoli, sempre nel 2015, con la quale è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
(4) che, successivamente, è intervenuto decreto di modifica n. 3406/2023 emesso dal Tribunale di Prato con il quale è stato confermato l'affidamento condiviso del figlio minore disponendo un monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio Sociale incaricato;
(6) che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è più ripresa.
Quali domande accessorie la ricorrente ha chiesto (1) l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
(2) la frequentazione da parte del padre secondo l'articolazione dettagliata nel ricorso;
(3) la conferma delle statuizioni economiche rese in sede di separazione, previa rivalutazione ISTAT.
Si è costituito in giudizio aderendo sostanzialmente alle Controparte_2 domande della ricorrente, ad eccezione dell'articolazione del diritto di visita da parte del figlio.
Con istanza depositata in data 30.7.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo chiedendo di precisare congiuntamente le conclusioni. All'esito dello scadere del termine per il deposito di note scritte (25.9.2024), le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come riportate in epigrafe, dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato, constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Affidamento della prole – Le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre.
Tale regime di affidamento appare il più idoneo a garantire il benessere psico-fisico del
3 minore e a tutelare il diritto alla bigenitorialità. Stesse considerazioni devono svolgersi in relazione al diritto di visita articolato dalle parti, come già attualmente in essere, confermando, altresì, l'attività di monitoraggio da parte del Servizio Sociale già incaricato.
Mantenimento della prole – il Tribunale ritiene equo l'importo del contributo al mantenimento della prole previsto dalle parti a carico del genitore non collocatario, così come anche la ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_2
in data 14.12.2007 a San Sebastiano al Vesuvio (NA) trascritto nei
[...]
Registri di Stato Civile di detto Comune, nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007, Parte I, Ufficio 1, atto n. 17;
2. conferma le statuizioni di cui alla sentenza n.ro 4876/2015 resa dalla Corte di
Appello di Napoli, così come modificate dal decreto del Tribunale di Prato n.ro
3406/2023, disponendo conseguentemente:
a) affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre nella abitazione di sua proprietà sita in Vernio (PO) alla Via La Lama n. 23;
b) il padre possa vedere il figlio una volta al mese il sabato o la domenica per cinque ore (come richiesto dal padre), recandosi a Prato;
c) conferma l'attività di monitoraggio da parte del Servizio Sociale incaricato sul nucleo familiare;
d) conferma l'obbligo in capo al sig. di versare alla Controparte_1 sig.ra l'assegno di mantenimento per il figlio minore di €. 178,54 Pt_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, (importo così rivalutato a partire dal dicembre 2015 anno successivo alla pronuncia di separazione);
e) conferma la statuizione in ordine alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, da porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
4 3. prende atto che le parti concordano che nulla è dovuto per il reciproco mantenimento, essendo ciascun coniuge economicamente autosufficiente.
4. Spese integralmente compensate.
5. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio
(NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 2.10.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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