Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.535/ 2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione potestà genitoriale promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Viale Mario Milazzo, 157 95041 Caltagirone Italia presso lo studio DEavv. GARZIANO CARMELO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza de 15.5.2025 sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa veniva posta in decisione.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
convivenza more uxorio con , dalla quale, in data 27.12.2020 a Caltagirone, era nata CP_1
la figlia , interrottasi nel febbraio 2024, a causa delle insanabili divergenze caratteriali, RS
chiedeva regolamentari la potestà genitoriale sulla figlia minore convivente dal momento della separazione con essa ricorrente.
Rilevava di essere priva di una stabile occupazione mentre il resistente prestava attività lavorativa alle dipendenze della Ditta Favitta s.r.l. e che dalla cessazione della convivenza, il padre non aveva contribuito in alcuna misura al mantenimento della figlia minore.
Chiedeva che la minore venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre e venisse altresì disposto a carico dello stesso l'onere di contribuire al mantenimento della figlia minore.
Con provvedimento indifferibile ed urgente il Presidente poneva a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento della somma di € 200.00 mensili, statuendo, altresì il diritto della ricorrente di percepire per intero l'assegno unico per la figlia.
Espletata la prima udienza di comparizione nell'assenza del resistente che non si presentava in udienza né si costituiva in giudizio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione .
Osserva il Collegio che la ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione della potestà genitoriale sulla figlia minore nata dalla relazione more uxorio con il resistente RS
, chiedendo espressamente disporsene l'affidamento condiviso, non deducendo elementi contrari a tale regime di affidamento, avendo lamentato soltanto, la mancata contribuzione da parte del resistente al mantenimento della figlia.
In accoglimento di quanto richiesto dalla ricorrente e in applicazione dei principi generali in tema di famiglia affermati dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità a tenore dei quali il regime di affidamento condiviso costituisce la scelta prioritaria da adottare in tema di affidamento in quanto la più idonea a garantire il diritto di minori alla bigenitorialità , la minore va affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata presso la madre con la quale convive a far data dalla separazione dei genitori.
Il diritto di visita va lasciato alla libera regolamentazione delle parti e solo per l'ipotesi in cui le stesse non trovino un accordo disciplinato con le modalità di cui in dispositivo.
Quanto al mantenimento indiretto dei minori, è noto come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte DEobbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Tenuto conto di tali principi e , in considerazione del fatto che , seppur la ricorrente ha dichiarato che il resistente svolge attività lavorativa dipendente , nulla ha indicato sul reddito che lo stesso percepisce, tale contributo, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente , può essere fissato in €
200.00 mensili.
Va poi in questa sede confermata la statuizione adottata in via d'urgenza relativa all'affermazione del diritto della ricorrente a percepire, quale genitore collocatario, per intero l'assegno unico per a la minore.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia n. 535/24 affida la minore in modo condiviso ed entrambi i genitori con collocamento della stessa presso RS
la madre;
dispone che il diritto di visita sia lasciato alla libera regolamentazione delle parti e solo in caso di mancato accordo lo stesso venga esercitato per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20;
a settimane alterne dal sabato alle ore 13.00 alla domenica alle ore 20.00;
per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di
Natale con il giorno di NN;
per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di
Pasqua con il DÌ DEEL;
per quindici giorni consecutivi nel periodo feriale da concordarsi con l'altro genitore entro il 30
giugno di ogni anno;
pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della minore mediante pagamento della somma di € 200.00 mensili da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore nella misura del 50%;
Dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per la minore;
spese compensate .
Così deciso in Caltagirone il 9/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo