Art. 6.
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
le cave, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo;
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
le cave, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo;
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.