Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nelle persone dei magistrati:
1. Dr. Maura Stassano Presidente
2. Dr. Rocco Pavese Consigliere
3. Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.05.2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 76/2025 V.G. Ruolo Generale,
OPPOSIZIONE
a decreto cronol. 2686/2024 pubblicato il 19.12.2024, statuente su domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.
PROPOSTA DA
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) E ( ), rappresentati e difesi
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 come in atti dall' Avv. Donnino Donnini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Corinaldo (AN), alla Viale Degli Eroi, n.12/B;
OPPONENTI
CONTRO
, ( ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
OPPOSTO
PREMESSO CHE
- con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato in data 05.06.2024, i ricorrenti come in epigrafe quale hanno richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, svoltosi in unico grado, introdotto con atto di citazione notificato in data 20/06/2014 e definito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 1979/2023, pubblicata in data
05/05/2023 e passata in giudicato;
N.537/2024), dichiarava inammissibile il ricorso proposto per la mancata e tempestiva proposizione dei rimedi acceleratori nel procedimento presupposto, con nulla per le spese di lite. In particolare, il giudice monocratico riteneva che “…che, infatti, ex art. 6, comma
2-bis, della Legge n. 89/2001, la sanzione dell'inammissibilità della richiesta di indennizzo a titolo di equa riparazione non è applicabile ai processi più longevi, la cui durata (nel grado) al 31 ottobre 2016 ecceda il rispettivo termine di ragionevole durata e a quelli assunti in decisione alla stessa datala Legge n. 208/2015;
- che sei mesi prima dal compimento del termine di ragionevole durata, ossia nel dicembre 2016, le odierne parti ricorrenti non proponevano alcuno dei rimedi preventivi previsti dall'art.
1-ter comma 1 L. 89/2001;
- che, il ricorrente avrebbe, dunque, potuto proporre, almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di durata, istanza di pronuncia di sentenza a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. ovvero richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma ex art. 183-bis;”;
- avverso tale decisione, i ricorrenti, proponevano opposizione ex art. 5 ter 1.89/2001, iscritta a ruolo in data 20/01/2025, lamentando l'erroneità del provvedimento di inammissibilità del ricorso atteso che, diversamente da quanto statuito dal Giudice monocratico, i rimedi preventivi, ed in particolare un'istanza di anticipazione, non avrebbe, in concreto, dato luogo ad alcuna riduzione della lungaggine del giudizio.
Inoltre, i rimedi preventivi non erano in concreto applicabili poiché nel dicembre 2016
(sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole), il processo era in piena fase istruttoria e non si prospettava la possibilità di valutare procedimenti alternativi;
- che le parti opponenti precisavano, inoltre, che la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sarebbe stata prematura e non valutabile nemmeno dal Giudice della causa in quanto dovevano ancora essere sentiti i testimoni, essere esperito l'interrogatorio formale ed essere espletata una complessa C.t.u, contabile ed estimativa;
- che il si costituiva in data 31.03.2025 e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, siccome infondata, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 05.05.2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n.
149/2022, la Corte riservava la decisione. RITENUTO
- che l'opposizione proposta da e è Parte_3 Parte_2 Parte_1 stata tempestivamente proposta entro il termine di cui all'art.
5-ter, comma 1, della Legge
n. 89 del 2001 e ss. mod.;
- che, tuttavia, l'opposizione come in epigrafe proposta è infondata, e va pertanto rigettata, condividendosi la valutazione espressa dal primo Giudice per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo.
A riguardo, l'1-ter della L. 89/2001 così recita: “nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del
Codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del Codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281- sexies del Codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene chela causa possa essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del Codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale”;
- che il dato normativo, non impone l'esperimento di tali rimedi necessariamente in udienza, potendo, la parte, ottemperare a tale onere sia a verbale che con istanza fuori udienza in qualsiasi stato del giudizio che preceda il semestre antecedente al superamento del termine di ragionevole durata;
- che sulla censura di parte opponente circa l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281 sexies deve evidenziarsi che la predetta istanza può essere avanzata dalle parti in ogni tempo, purché potenzialmente utile ad evitare che il giudizio superi i termini di ragionevole durata normativamente previsti e, dunque, indipendentemente e a prescindere dallo stato processuale in cui versa la controversia.
Come rilevato infatti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2020: “Diversa dalle previgenti normative (facenti riferimento alle menzionate istanze di prelievo e di accelerazione) ‒ che hanno formato oggetto delle citate sentenze n. 34 e n. 169 del 2019
‒ è, però, la normativa ora in esame. La quale subordina l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo, non già alla proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera
“prenotazione della decisione” ‒ che si riduce ad un adempimento puramente formale ‒ bensì alla proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato. Infatti, il rimedio preventivo prefigurato nel caso di specie, di cui la parte richiedente l'indennizzo non si è avvalsa, è costituito dalla proposizione di un'istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale, come regolato dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice possa fissare, all'esito della precisazione delle conclusioni, la discussione orale – nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni o, su istanza di parte, in un'udienza successiva – e possa, all'esito, decidere la causa al termine della discussione, mediante lettura a verbale che riporti la sintetica motivazione delle ragioni della decisione. La richiesta di adozione di un tale modello è, evidentemente, ben più di un atto formale, essendo piuttosto volta ad attivare un rimedio in forma specifica. E ciò perché, diversamente dalle istanze di prelievo nel processo amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso non si tratta, appunto, di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria”.
L'adesione a siffatto modello decisionale, dunque, non implicante rinuncia alle richieste istruttorie formulate o all'istruttoria in corso, ed invero, come specificato dalla S.C.
“l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente, peraltro, dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che «[r]ientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito»” , la quale ha altresì chiarito: “L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale, peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato, riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale: quali, da un lato, il diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e, dall'altro, il valore del giusto processo (art. 111 Cost.), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso (sentenza n. 157 del 2014), innegabilmente aggravata dal flusso indiscriminato dei procedimenti per equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 (sentenza n.
135 del 2018)”, consente di decidere la causa secondo uno schema più duttile e concentrato, evidentemente operante nella successiva fase decisoria, laddove la causa può essere decisa “all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando così la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi (…)”.
Detta istanza, pertanto, è estrinsecazione di quel “comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”.
Non risulta, pertanto, irragionevole o non proporzionata la sanzione dell'inammissibilità, poiché il rimedio de quo, per l'effetto acceleratorio che concretamente può imprimere alla decisione, è riconducibile alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga». Rimedi, questi, che la giurisprudenza europea ritiene non solo ammissibili, ma «addirittura preferibili […] eventualmente in combinazione con quelli indennitari» (Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 marzo 2006,
contro
Italia). Secondo, infatti, la Corte di Per_1
Strasburgo, quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all'esigenza derivante dall'art. 6 della CEDU, per quanto riguarda il termine ragionevole del processo, un rimedio che permetta di accelerarlo, allo scopo di impedirne una durata eccessiva, costituisce la soluzione più efficace. Tale rimedio presenta infatti un vantaggio innegabile rispetto ad un rimedio unicamente risarcitorio, in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato, evita altresì di dover accertare l'avvicendarsi di violazioni dello stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del rimedio risarcitorio (Corte EDU, sentenza 25 febbraio 2016, IV e altri contro
Italia)” (così, sempre in motivazione C. Cost., sent. n. 121/2020).
Tale orientamento è stato peraltro ribadito di recedente dalla S.C. la quale ha chiarito:
“Nella specie, in particolare, la presentazione dell'istanza acceleratoria ex 280 sexies cod. proc. civ. avrebbe reso noto al Giudice che la parte era disponibile al passaggio ad un modello decisorio concentrato, consistente nella decisione della causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, senza concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi e motivazione semplificata. Come chiarito dalla
Corte Costituzionale, la richiesta di adozione di questo diverso modello di decisione non sarebbe stata, per la parte richiedente, una implicita rinuncia alla fase istruttoria, perché
l'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla istanza della parte, ma piuttosto dalla valutazione, nel caso concreto, da parte del Giudice di merito, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, della opportunità o meno di accoglierla, proprio dopo aver considerato la completezza dell'istruttoria svolta.” (Cass.
16059/2024 del 10.06.2024).
- che, come correttamente statuito nell'impugnato decreto, il primo grado del processo presupposto veniva incardinato, con atto di citazione notificato il 20.06.2014 e definito il 05.05.2023 e, pertanto, incombeva sulle parti l'onere della proposizione di uno dei rimedi preventivi di cui sopra (sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole, ossia entro il giorno 20.12.2016), proponibile anche con istanza fuori udienza;
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_2 Parte_1
avverso il decreto n. cronol. 2686/2024 del 19.12.2024, così provvede:
1.rigetta l'opposizione come sopra proposta;
2.Condanna gli opponenti alla rifusione, in favore del , delle spese del CP_1
procedimento, liquidate in complessivi € 1.458,00 a titolo di compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché IVA e CNA come per legge;
3.manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Salerno, 05/05/2025
Il Giudice-est. Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano