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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Giuseppe Campagna Giudice
Dott. Stefano Cantone Giudice est.
a scioglimento della riserva assunta il 08.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2500/2024 R.G. instaurato da:
(C. F. ) elettivamente domiciliata in via Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Campi I tr. n. 84/a (RC) presso lo studio dell'avv. Emanuela Ruscio dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
Nonché nei confronti di
(C.F. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, Dottor elettivamente domiciliata in P.zza Carlo Bilotti 24 di CP_3
Cosenza, presso lo Studio dell'Avv. Sergio Greco che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZO PIGNORATO letti gli atti ed udito il giudice relatore
OSSERVA
§1. Con ricorso depositato in data 13.10.2024 la sig.ra ha tempestivamente Parte_1
impugnato l'ordinanza del 4.10.2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGE
1557/23 per tardivo deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia revocare o annullare
l'ordinanza suindicata, con ogni consequenziale statuizione”.
Il reclamante ha dedotto che l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo era stato depositato agli atti della procedura esecutiva in data 12.12.2023, ovvero in epoca successiva alla data indicata per la prima udienza con l'atto di pignoramento (30.11.2023), ma in tempo utile per l'udienza effettiva come differita dal G.E. del 4.10.2024, per cui il deposito era tempestivo, dovendo la tempestività dello stesso essere vagliata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza.
§ 2. Ai fini della decisione del presente reclamo, occorre pregiudizialmente effettuare una valutazione circa l'ammissibilità del mezzo di impugnazione utilizzato e successivamente valutarne la fondatezza.
L'art. 543 co. 5 c.p.c., a parere di questo Collegio, nella misura in cui ricollega la sanzione della inefficacia del pignoramento ad una inattività della parte va ricondotto nell'alveo dell'istituto generale della estinzione tipica ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Tale ultima disposizione (l'art. 630 c.p.c.) deve, infatti, essere integrata con il rinvio ad altre norme del codice di rito che impongono alle parti il compimento di attività processuali di impulso nel rispetto di termini perentori (cd. “inattività qualificate”).
Conduce verso tale soluzione la constatazione secondo cui il reclamo ex art. 630 c.p.c. risulta esperibile, in diversi e similari ambiti procedurali, nei confronti di quelle ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo esecutivo al verificarsi di una delle fattispecie estintive espressamente previste dal codice quali, tra le altre, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento (art. 562 c.p.c.), l'omesso deposito della documentazione ipocatastale (art. 567
c.p.c.).
La premessa circa l'inquadramento della causa di estinzione in questione tra le cause di estinzione tipiche del processo esecutivo comporta dunque la conseguenza che il rimedio esperibile è costituito dal reclamo ex art. 630 c.p.c. al Collegio del Tribunale.
§ 3. Quanto al merito, giova prendere le mosse dall'art. 543, V comma, come novellato dall'art, 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206, secondo cui: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”. Il successivo comma, recita inoltre: “(…). In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
Tale nuova disciplina impone al creditore un ulteriore adempimento oltre a quello previsto, sempre a pena di inefficacia, dall'art. 543 comma IV: il creditore deve notificare, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, ed entro la medesima udienza deve depositare in atti la prova della avvenuta notifica.
La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determinano l'inefficacia del pignoramento rilevabile di ufficio dal giudice.
Come emerge dalla relazione illustrativa alla legge, la ratio del nuovo avviso è quella di garantire la tempestiva liberazione delle somme se il creditore non coltiva la procedura e la certezza del momento in cui ciò deve avvenire, sia per il terzo che per il debitore.
Si tratta di un adempimento posto a protezione del debitore, riconducibile al principio di buona fede, per il caso in cui il creditore decida di non completare l'avvio dell'azione esecutiva.
Nel caso oggetto di reclamo, benché la notifica sia tempestivamente avvenuta, è mancato il deposito dell'atto entro il termine di legge.
Il reclamante sostiene che dovrebbe adottarsi un'interpretazione teleologicamente orientata dell'art. 543 co. 5 c.p.c. che consentirebbe di ritenere valido anche il deposito effettuato successivamente alla data indicata in citazione, purché entro la data in cui la prima udienza viene effettivamente celebrata.
I motivi a sostegno di questa interpretazione risiedono nella considerazione che in tal caso, la ratio dell'istituto non verrebbe assolutamente frustrata, atteso che il Giudice opererà il controllo non prima della prima udienza effettiva e non venendo in questo caso in discussione le esigenze di certezza del debitore e del terzo.
Il Collegio – pur consapevole che la materia è contrassegnata da opinioni giurisprudenziali contrastanti - non condivide tale interpretazione, per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, si ritiene non percorribile la strada della interpretazione teleologicamente orientata (si v. precedenti di questo Tribunale proc. n. R.G. 2543/2023 e n. R. G. 302/2024) in ragione dell'univoca formulazione letterale della disposizione.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme essendo impedito di conseguire in via interpretativa l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre (così, ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 110 del 2012). Ad avviso del Collegio, la disposizione richiamata nella sua essenzialità e univocità, non si presta a dubbi di sorta in quanto indica nel primo periodo un unico termine, avente natura perentoria (dal momento che la sua inosservanza comporta, ai sensi del periodo successivo,
l'inefficacia del pignoramento), per notificare "e" per depositare l'avviso notificato, costituito dalla data dell'udienza indicata nel pignoramento.
Tale soluzione deve applicarsi anche nell'ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione dovesse differire d'ufficio l'udienza indicata in citazione, non distinguendo la disposizione normativa la “data dell'udienza” rispetto alla “data dell'udienza indicata nell'atto di citazione”, in quanto
“ove il legislatore avesse dettato un precetto conforme all'interpretazione da cui si dissente avrebbe eliminato il riferimento all'indicazione della data nell'atto” (Tribunale Crotone sez. I,
11/09/2023, n. 625; conf. Tribunale Milano sez. III, 23/02/2023, n. 1431; Tribunale Barcellona
P.G., 03/02/2023, n. 96 Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Napoli
Nord, 18.5.2023; Trib. Napoli Nord, 7.12.2023, Tribunale Di Messina N. 1100/2024 Del
30/04/2024; Tribunale Di Avellino del 27/02/2024; Tribunale Di Campobasso N. 164/2024).
A tal fine il Legislatore ha rimesso alla scelta del creditore l'individuazione dell'udienza di comparizione.
È preciso onere di quest'ultimo individuare una data di comparizione che gli consenta di attivarsi con solerzia e portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza.
Argomentare diversamente - oltre a confliggere con il dato letterale - significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio "differimento" delle udienze indicate in citazione.
Per tali motivi il reclamo va rigettato.
§ 4. Le spese di lite vanno compensate, in ragione della novità della questione e del contrasto giurisprudenziale in materia.
La natura impugnatoria del presente rimedio, così come a più riprese evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica invece l'applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012, per cui si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Compensa le spese. Ai sensi del D.p.r. 115 del 2002, art 13 comma 1-quater come mod. dalla l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, calcolato a norma dell'art. 13, comma 1 bis.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 22.01.2025
Il giudice Il Presidente
Dott. Stefano Cantone Dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Giuseppe Campagna Giudice
Dott. Stefano Cantone Giudice est.
a scioglimento della riserva assunta il 08.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2500/2024 R.G. instaurato da:
(C. F. ) elettivamente domiciliata in via Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Campi I tr. n. 84/a (RC) presso lo studio dell'avv. Emanuela Ruscio dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
Nonché nei confronti di
(C.F. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, Dottor elettivamente domiciliata in P.zza Carlo Bilotti 24 di CP_3
Cosenza, presso lo Studio dell'Avv. Sergio Greco che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZO PIGNORATO letti gli atti ed udito il giudice relatore
OSSERVA
§1. Con ricorso depositato in data 13.10.2024 la sig.ra ha tempestivamente Parte_1
impugnato l'ordinanza del 4.10.2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGE
1557/23 per tardivo deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia revocare o annullare
l'ordinanza suindicata, con ogni consequenziale statuizione”.
Il reclamante ha dedotto che l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo era stato depositato agli atti della procedura esecutiva in data 12.12.2023, ovvero in epoca successiva alla data indicata per la prima udienza con l'atto di pignoramento (30.11.2023), ma in tempo utile per l'udienza effettiva come differita dal G.E. del 4.10.2024, per cui il deposito era tempestivo, dovendo la tempestività dello stesso essere vagliata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza.
§ 2. Ai fini della decisione del presente reclamo, occorre pregiudizialmente effettuare una valutazione circa l'ammissibilità del mezzo di impugnazione utilizzato e successivamente valutarne la fondatezza.
L'art. 543 co. 5 c.p.c., a parere di questo Collegio, nella misura in cui ricollega la sanzione della inefficacia del pignoramento ad una inattività della parte va ricondotto nell'alveo dell'istituto generale della estinzione tipica ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Tale ultima disposizione (l'art. 630 c.p.c.) deve, infatti, essere integrata con il rinvio ad altre norme del codice di rito che impongono alle parti il compimento di attività processuali di impulso nel rispetto di termini perentori (cd. “inattività qualificate”).
Conduce verso tale soluzione la constatazione secondo cui il reclamo ex art. 630 c.p.c. risulta esperibile, in diversi e similari ambiti procedurali, nei confronti di quelle ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo esecutivo al verificarsi di una delle fattispecie estintive espressamente previste dal codice quali, tra le altre, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento (art. 562 c.p.c.), l'omesso deposito della documentazione ipocatastale (art. 567
c.p.c.).
La premessa circa l'inquadramento della causa di estinzione in questione tra le cause di estinzione tipiche del processo esecutivo comporta dunque la conseguenza che il rimedio esperibile è costituito dal reclamo ex art. 630 c.p.c. al Collegio del Tribunale.
§ 3. Quanto al merito, giova prendere le mosse dall'art. 543, V comma, come novellato dall'art, 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206, secondo cui: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”. Il successivo comma, recita inoltre: “(…). In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.
Tale nuova disciplina impone al creditore un ulteriore adempimento oltre a quello previsto, sempre a pena di inefficacia, dall'art. 543 comma IV: il creditore deve notificare, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, ed entro la medesima udienza deve depositare in atti la prova della avvenuta notifica.
La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determinano l'inefficacia del pignoramento rilevabile di ufficio dal giudice.
Come emerge dalla relazione illustrativa alla legge, la ratio del nuovo avviso è quella di garantire la tempestiva liberazione delle somme se il creditore non coltiva la procedura e la certezza del momento in cui ciò deve avvenire, sia per il terzo che per il debitore.
Si tratta di un adempimento posto a protezione del debitore, riconducibile al principio di buona fede, per il caso in cui il creditore decida di non completare l'avvio dell'azione esecutiva.
Nel caso oggetto di reclamo, benché la notifica sia tempestivamente avvenuta, è mancato il deposito dell'atto entro il termine di legge.
Il reclamante sostiene che dovrebbe adottarsi un'interpretazione teleologicamente orientata dell'art. 543 co. 5 c.p.c. che consentirebbe di ritenere valido anche il deposito effettuato successivamente alla data indicata in citazione, purché entro la data in cui la prima udienza viene effettivamente celebrata.
I motivi a sostegno di questa interpretazione risiedono nella considerazione che in tal caso, la ratio dell'istituto non verrebbe assolutamente frustrata, atteso che il Giudice opererà il controllo non prima della prima udienza effettiva e non venendo in questo caso in discussione le esigenze di certezza del debitore e del terzo.
Il Collegio – pur consapevole che la materia è contrassegnata da opinioni giurisprudenziali contrastanti - non condivide tale interpretazione, per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, si ritiene non percorribile la strada della interpretazione teleologicamente orientata (si v. precedenti di questo Tribunale proc. n. R.G. 2543/2023 e n. R. G. 302/2024) in ragione dell'univoca formulazione letterale della disposizione.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme essendo impedito di conseguire in via interpretativa l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre (così, ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 110 del 2012). Ad avviso del Collegio, la disposizione richiamata nella sua essenzialità e univocità, non si presta a dubbi di sorta in quanto indica nel primo periodo un unico termine, avente natura perentoria (dal momento che la sua inosservanza comporta, ai sensi del periodo successivo,
l'inefficacia del pignoramento), per notificare "e" per depositare l'avviso notificato, costituito dalla data dell'udienza indicata nel pignoramento.
Tale soluzione deve applicarsi anche nell'ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione dovesse differire d'ufficio l'udienza indicata in citazione, non distinguendo la disposizione normativa la “data dell'udienza” rispetto alla “data dell'udienza indicata nell'atto di citazione”, in quanto
“ove il legislatore avesse dettato un precetto conforme all'interpretazione da cui si dissente avrebbe eliminato il riferimento all'indicazione della data nell'atto” (Tribunale Crotone sez. I,
11/09/2023, n. 625; conf. Tribunale Milano sez. III, 23/02/2023, n. 1431; Tribunale Barcellona
P.G., 03/02/2023, n. 96 Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Napoli
Nord, 18.5.2023; Trib. Napoli Nord, 7.12.2023, Tribunale Di Messina N. 1100/2024 Del
30/04/2024; Tribunale Di Avellino del 27/02/2024; Tribunale Di Campobasso N. 164/2024).
A tal fine il Legislatore ha rimesso alla scelta del creditore l'individuazione dell'udienza di comparizione.
È preciso onere di quest'ultimo individuare una data di comparizione che gli consenta di attivarsi con solerzia e portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza.
Argomentare diversamente - oltre a confliggere con il dato letterale - significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio "differimento" delle udienze indicate in citazione.
Per tali motivi il reclamo va rigettato.
§ 4. Le spese di lite vanno compensate, in ragione della novità della questione e del contrasto giurisprudenziale in materia.
La natura impugnatoria del presente rimedio, così come a più riprese evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica invece l'applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012, per cui si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Compensa le spese. Ai sensi del D.p.r. 115 del 2002, art 13 comma 1-quater come mod. dalla l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, calcolato a norma dell'art. 13, comma 1 bis.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 22.01.2025
Il giudice Il Presidente
Dott. Stefano Cantone Dott. Liborio Fazzi