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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/07/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 107-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
(già Controparte_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Milano, via Borgonuovo, n. 9, presso lo studio dell'Avv.
[...] Alessandra Pandarese (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1 atti;
-ricorrente- nei confronti di (c.f. e p.iva ); Parte_1 P.IVA_1
-resistente contumace- P.M.;
-intervenuto- Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 31/05/2024 nei confronti di Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli art. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Tortoreto, da oltre un anno dal deposito del ricorso, circostanza che consente di ritenere che essa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 13626/2023, dichiarato esecutivo in data 16/02/2024, di euro 54.560,17, oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio liquidate in euro 2.200,00 per compensi di avvocato oltre accessori di legge ed euro 406,50 per spese documentate nonché oltre spese successive occorrende, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, nella specie pari a complessivi euro 803.958,26 (al netto degli importi sospesi, pari a euro 0,00) al 08/08/2024, come risulta dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in atti in pari data;
1
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'attivita' di costruzione di fabbricati civili, commerciali ed industriali, pubblici e privati, ivi comprese tutte le attivita' ausiliarie delle costruzioni, l'attivita' di gestione ed amministrazione, (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
rilevato che dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi di senso contrario a tale assunto, atteso che nell'ultimo bilancio depositato al 31/12/2017 risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 1.092.827,00, debiti totali pari ad euro 1.075.533,00 e ricavi lordi pari ad euro 520.701,00;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente;
inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei creditori istituzionali per l'ingente importo sopra riportato;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2017 (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità presso la sede legale in sede di notifica del pignoramento presso terzi su impulso della ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva Parte_1
); P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Parte_1 persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), con sede legale in Tortoreto, Via Tiziano Vecellio, n. P.IVA_1 40; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
2 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025 alle ore 11.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 107-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
(già Controparte_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Milano, via Borgonuovo, n. 9, presso lo studio dell'Avv.
[...] Alessandra Pandarese (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._1 atti;
-ricorrente- nei confronti di (c.f. e p.iva ); Parte_1 P.IVA_1
-resistente contumace- P.M.;
-intervenuto- Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 31/05/2024 nei confronti di Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli art. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Tortoreto, da oltre un anno dal deposito del ricorso, circostanza che consente di ritenere che essa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 13626/2023, dichiarato esecutivo in data 16/02/2024, di euro 54.560,17, oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio liquidate in euro 2.200,00 per compensi di avvocato oltre accessori di legge ed euro 406,50 per spese documentate nonché oltre spese successive occorrende, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, nella specie pari a complessivi euro 803.958,26 (al netto degli importi sospesi, pari a euro 0,00) al 08/08/2024, come risulta dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in atti in pari data;
1
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'attivita' di costruzione di fabbricati civili, commerciali ed industriali, pubblici e privati, ivi comprese tutte le attivita' ausiliarie delle costruzioni, l'attivita' di gestione ed amministrazione, (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
rilevato che dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi di senso contrario a tale assunto, atteso che nell'ultimo bilancio depositato al 31/12/2017 risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 1.092.827,00, debiti totali pari ad euro 1.075.533,00 e ricavi lordi pari ad euro 520.701,00;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente;
inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei creditori istituzionali per l'ingente importo sopra riportato;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2017 (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità presso la sede legale in sede di notifica del pignoramento presso terzi su impulso della ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva Parte_1
); P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Parte_1 persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ), con sede legale in Tortoreto, Via Tiziano Vecellio, n. P.IVA_1 40; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
2 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12 novembre 2025 alle ore 11.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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