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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 927/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 927/2025
promosso da:
, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 15/10/1974; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCOLINI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIA
ANNIBALI, 106 62100 MACERATA, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 23/08/1973 CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MONALDI NAZZARENO, elett.te dom.to in VIA DON MINZONI N. 96 62028 SARNANO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 21.5.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
visti il ricorso e la modifica della condizione n.3 del ricorso indicata nella dichiarazione depositata telematicamente in data 29.04.2025;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SECCACINI FIORELLA, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 15/10/1974; C.F._1
E
, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 23/08/1973 CP_1 C.F._2
alle seguenti condizioni di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Viene disposto l'affidamento condiviso ad ambo i coniugi delle figlie e Per_1 Per_2 con residenza e collocamento principale e/o preferenziale presso l'abitazione sita in Sarnano
(MC) alla Via Don L. Sturzo 35, unitamente al padre. La madre , giusto accordo Parte_1 con il coniuge qui ratificato con la sottoscrizione del presente ricorso, potrà CP_1 comunque accedere nella suddetta abitazione sita in Sarnano (MC) alla Via Don L. Sturzo 35, in ogni momento per stare con le figlie, accudirle, preparare da mangiare, etc., essendo in possesso delle chiavi di casa consegnatele dal coniuge. Ad ogni modo la sig.ra trasferirà Parte_1 la propria residenza in Piazza Perfetti di Sarnano, presso l'abitazione di proprietà del di lei fratello
, unitamente al padre Persona_3 Persona_4
3. si impegna a versare entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, Controparte_2 in favore del coniuge, la somma di € 200,00 quale contribuzione mensile per la figlia minore sino al raggiungimento della maggiore età della stessa;
la signora come sopra detto, potrà Parte_1 accedere nella suddetta abitazione familiare e residenziale delle figlie in ogni momento per stare con loro, accudirle, preparare da mangiare, etc., semmai contribuendo liberamente e discrezionalmente anche alle relative spese per il vitto e il vestiario necessario della prole. Gli assegni familiari e/o l'Assegno unico, o strumenti equivalenti, verranno accreditati, se previsti, in favore del padre, obbligandosi la madre a rinunciare espressamente alla quota di sua pertinenza si opus anche mediante apposita e separata dichiarazione all'Ente erogatore.
4. Le spese straordinarie, di istruzione e ricreative nonché sportive per le figlie (una disciplina sportiva per ogni figlia), nonché le spese medico specialistiche e quelle farmaceutiche necessarie, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, evidenziando sin d'ora che ogni spesa di carattere straordinario che si riterrà necessaria per le figlie dovrà essere previamente concordata tra ambo i genitori. I ricorrenti comunque dichiarano di accettare integralmente le statuizioni previste dal protocollo per la regolazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia approvato in data 12/12/2018 congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Macerata, il Tribunale di Macerata, il Presidente del Comitato Pari Opportunità, l'Osservatorio sul diritto di famiglia, e, per essi dai rispettivi rappresentanti pro tempore;
altresì, per l'individuazione delle spese straordinarie e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno il consenso di entrambi i genitori, oltre a quanto sopra statuito, i coniugi rinviano al vigente protocollo “post Cartabia” per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dalla Conferenza distrettuale in data 10.07.2024 che i coniugi danno atto di aver visionato ed approvato, sulla base del quale regoleranno i rapporti e le dazioni economiche ordinarie e straordinarie a beneficio della prole
5. I coniugi sin da ora reciprocamente e concordemente si obbligano, ciascuno per la propria quota di attuale comproprietà indivisa ed entrambi a concorrenza della piena proprietà, a donare pariteticamente ed integralmente alle figlie e entro e Controparte_3 Controparte_4 non oltre il termine di mesi 6 (sei) dal 02.10.2026, data di raggiungimento della maggiore età della figlia minorenne , con spese a carico dei donanti quanto al 50% ciascuno, Controparte_4
i seguenti beni immobili:
- abitazione di tipo civile insistente nel Comune di Sarnano (MC) alla Via Monti Sibillini snc, Scala 1, Piano 1, catastalmente distinta al NCEU di quel Comune al Fg. 29, P.lla 1004 sub
45, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 7,0, rendita catastale Euro 668,81, attualmente di proprietà per 1/2 ciascuno pro indiviso dei Sigg.ri e (cfr. docc. CP_1 Parte_1
10-11);
- autorimessa insistente nel Comune di Sarnano (MC) alla Via Monti Sibillini n. 33, Scala
1, Piano S2, catastalmente distinta al NCEU di quel Comune al Fg. 29, P.lla 1004 sub 56, Cat.
C/6, Classe 3, consistenza mq. 19, rendita catastale Euro 35,33, attualmente di proprietà per 1/2 ciascuno pro indiviso dei Sigg.ri e (cfr. docc. 10-11). CP_1 Parte_1
6. Le visite e frequentazioni delle figlie verranno così regolate:
- la madre, tenuto conto delle esigenze e dell'età della prole, potrà vedere le figlie quando vorrà, senza limiti, sempre nel rispetto degli impegni di queste ultime, sia presso l'abitazione coniugale in Sarnano (MC) alla Via Don L. Sturzo 35, sia presso la nuova residenza della sig.ra in Piazza Perfetti di Sarnano (MC), ove potrà tenerle con sé anche per più giorni Parte_1 consecutivi compreso il pernotto e compresi i fine settimana;
- in occasione delle Festività Natalizie ad anni alterni un genitore terrà con sé le figlie per sei giorni consecutivi, compresi il giorno di Natale e di Santo Stefano, o l'ultimo dell'anno ed il
Capodanno; durante le festività pasquali ad anni alterni un genitore potrà tenere le figlie con sé per tre giorni consecutivi, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive le figlie potranno stare con la madre e col padre per quindici giorni, anche non consecutivi, da individuarsi di comune accordo tra i genitori entro il 15 aprile di ogni anno, in modo da consentire ad entrambi i genitori la libera programmazione delle vacanze, periodi modificabili anche compatibilmente alle ferie e agli impegni dei genitori, e delle figlie stesse, vista la loro età;
- le festività infrasettimanali quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, l'1 e 2 novembre,
l'8 dicembre, e ogni ponte annuo, seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con la madre e col padre;
il giorno del compleanno del padre, le figlie lo trascorreranno in compagnia del CP_1 mentre il giorno del compleanno della madre lo trascorreranno in compagnia della ciò Parte_1 anche in deroga al regime ordinario, e nel rispetto degli impegni delle figlie;
- è data la possibilità ad entrambi i genitori di modificare i giorni e/o i periodi sopra indicati, questo compatibilmente con gli impegni dei genitori, e delle figlie, previo accordo telefonico;
in ogni caso, ciascun genitore si impegna a rendersi reperibile durante i periodi di permanenza della prole presso di sé ed a far sì che le figlie mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore ed i rispettivi rami parentali;
eventuali viaggi all'Estero dovranno preventivamente essere concordati con l'altro genitore, fermo restando che i coniugi si impegnano reciprocamente a non negarsi il consenso irragionevolmente.
7. I ricorrenti dichiarano di aver già prima d'ora regolato in separata sede ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale, e pertanto di non aver altro reciprocamente da pretendere, salvo quanto qui regolamentato;
pertanto gli stessi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio. Altresì i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo economicamente capienti e autosufficienti.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
9. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
10. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di omologa della separazione consensuale alle su estese condizioni concordate inter partes.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarnano di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 28/08/2004 trascritto all'anno 2004.
Macerata, 04/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 927/2025
promosso da:
, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 15/10/1974; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCOLINI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIA
ANNIBALI, 106 62100 MACERATA, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 23/08/1973 CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MONALDI NAZZARENO, elett.te dom.to in VIA DON MINZONI N. 96 62028 SARNANO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 21.5.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
visti il ricorso e la modifica della condizione n.3 del ricorso indicata nella dichiarazione depositata telematicamente in data 29.04.2025;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SECCACINI FIORELLA, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 15/10/1974; C.F._1
E
, C.F. , n. a SARNANO (MC) il 23/08/1973 CP_1 C.F._2
alle seguenti condizioni di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Viene disposto l'affidamento condiviso ad ambo i coniugi delle figlie e Per_1 Per_2 con residenza e collocamento principale e/o preferenziale presso l'abitazione sita in Sarnano
(MC) alla Via Don L. Sturzo 35, unitamente al padre. La madre , giusto accordo Parte_1 con il coniuge qui ratificato con la sottoscrizione del presente ricorso, potrà CP_1 comunque accedere nella suddetta abitazione sita in Sarnano (MC) alla Via Don L. Sturzo 35, in ogni momento per stare con le figlie, accudirle, preparare da mangiare, etc., essendo in possesso delle chiavi di casa consegnatele dal coniuge. Ad ogni modo la sig.ra trasferirà Parte_1 la propria residenza in Piazza Perfetti di Sarnano, presso l'abitazione di proprietà del di lei fratello
, unitamente al padre Persona_3 Persona_4
3. si impegna a versare entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, Controparte_2 in favore del coniuge, la somma di € 200,00 quale contribuzione mensile per la figlia minore sino al raggiungimento della maggiore età della stessa;
la signora come sopra detto, potrà Parte_1 accedere nella suddetta abitazione familiare e residenziale delle figlie in ogni momento per stare con loro, accudirle, preparare da mangiare, etc., semmai contribuendo liberamente e discrezionalmente anche alle relative spese per il vitto e il vestiario necessario della prole. Gli assegni familiari e/o l'Assegno unico, o strumenti equivalenti, verranno accreditati, se previsti, in favore del padre, obbligandosi la madre a rinunciare espressamente alla quota di sua pertinenza si opus anche mediante apposita e separata dichiarazione all'Ente erogatore.
4. Le spese straordinarie, di istruzione e ricreative nonché sportive per le figlie (una disciplina sportiva per ogni figlia), nonché le spese medico specialistiche e quelle farmaceutiche necessarie, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, evidenziando sin d'ora che ogni spesa di carattere straordinario che si riterrà necessaria per le figlie dovrà essere previamente concordata tra ambo i genitori. I ricorrenti comunque dichiarano di accettare integralmente le statuizioni previste dal protocollo per la regolazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia approvato in data 12/12/2018 congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Macerata, il Tribunale di Macerata, il Presidente del Comitato Pari Opportunità, l'Osservatorio sul diritto di famiglia, e, per essi dai rispettivi rappresentanti pro tempore;
altresì, per l'individuazione delle spese straordinarie e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno il consenso di entrambi i genitori, oltre a quanto sopra statuito, i coniugi rinviano al vigente protocollo “post Cartabia” per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dalla Conferenza distrettuale in data 10.07.2024 che i coniugi danno atto di aver visionato ed approvato, sulla base del quale regoleranno i rapporti e le dazioni economiche ordinarie e straordinarie a beneficio della prole
5. I coniugi sin da ora reciprocamente e concordemente si obbligano, ciascuno per la propria quota di attuale comproprietà indivisa ed entrambi a concorrenza della piena proprietà, a donare pariteticamente ed integralmente alle figlie e entro e Controparte_3 Controparte_4 non oltre il termine di mesi 6 (sei) dal 02.10.2026, data di raggiungimento della maggiore età della figlia minorenne , con spese a carico dei donanti quanto al 50% ciascuno, Controparte_4
i seguenti beni immobili:
- abitazione di tipo civile insistente nel Comune di Sarnano (MC) alla Via Monti Sibillini snc, Scala 1, Piano 1, catastalmente distinta al NCEU di quel Comune al Fg. 29, P.lla 1004 sub
45, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 7,0, rendita catastale Euro 668,81, attualmente di proprietà per 1/2 ciascuno pro indiviso dei Sigg.ri e (cfr. docc. CP_1 Parte_1
10-11);
- autorimessa insistente nel Comune di Sarnano (MC) alla Via Monti Sibillini n. 33, Scala
1, Piano S2, catastalmente distinta al NCEU di quel Comune al Fg. 29, P.lla 1004 sub 56, Cat.
C/6, Classe 3, consistenza mq. 19, rendita catastale Euro 35,33, attualmente di proprietà per 1/2 ciascuno pro indiviso dei Sigg.ri e (cfr. docc. 10-11). CP_1 Parte_1
6. Le visite e frequentazioni delle figlie verranno così regolate:
- la madre, tenuto conto delle esigenze e dell'età della prole, potrà vedere le figlie quando vorrà, senza limiti, sempre nel rispetto degli impegni di queste ultime, sia presso l'abitazione coniugale in Sarnano (MC) alla Via Don L. Sturzo 35, sia presso la nuova residenza della sig.ra in Piazza Perfetti di Sarnano (MC), ove potrà tenerle con sé anche per più giorni Parte_1 consecutivi compreso il pernotto e compresi i fine settimana;
- in occasione delle Festività Natalizie ad anni alterni un genitore terrà con sé le figlie per sei giorni consecutivi, compresi il giorno di Natale e di Santo Stefano, o l'ultimo dell'anno ed il
Capodanno; durante le festività pasquali ad anni alterni un genitore potrà tenere le figlie con sé per tre giorni consecutivi, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive le figlie potranno stare con la madre e col padre per quindici giorni, anche non consecutivi, da individuarsi di comune accordo tra i genitori entro il 15 aprile di ogni anno, in modo da consentire ad entrambi i genitori la libera programmazione delle vacanze, periodi modificabili anche compatibilmente alle ferie e agli impegni dei genitori, e delle figlie stesse, vista la loro età;
- le festività infrasettimanali quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, l'1 e 2 novembre,
l'8 dicembre, e ogni ponte annuo, seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con la madre e col padre;
il giorno del compleanno del padre, le figlie lo trascorreranno in compagnia del CP_1 mentre il giorno del compleanno della madre lo trascorreranno in compagnia della ciò Parte_1 anche in deroga al regime ordinario, e nel rispetto degli impegni delle figlie;
- è data la possibilità ad entrambi i genitori di modificare i giorni e/o i periodi sopra indicati, questo compatibilmente con gli impegni dei genitori, e delle figlie, previo accordo telefonico;
in ogni caso, ciascun genitore si impegna a rendersi reperibile durante i periodi di permanenza della prole presso di sé ed a far sì che le figlie mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore ed i rispettivi rami parentali;
eventuali viaggi all'Estero dovranno preventivamente essere concordati con l'altro genitore, fermo restando che i coniugi si impegnano reciprocamente a non negarsi il consenso irragionevolmente.
7. I ricorrenti dichiarano di aver già prima d'ora regolato in separata sede ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale, e pertanto di non aver altro reciprocamente da pretendere, salvo quanto qui regolamentato;
pertanto gli stessi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo derivante dal rapporto di coniugio. Altresì i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo economicamente capienti e autosufficienti.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
9. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
10. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di omologa della separazione consensuale alle su estese condizioni concordate inter partes.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarnano di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 28/08/2004 trascritto all'anno 2004.
Macerata, 04/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà