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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 218/22 Oggi 5 marzo 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparsi: l'Avv. Debora D'Ippolito, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Giangrande, per , e l'Avv. Massimo Autieri, noto CP_1 all'Ufficio, per l' , mentre alle ore 11,41 nessuno è presente per la parte ricorrente che non è CP_2 più comparsa in udienza e non ha più svolto attività processuale dal 13 marzo 2023 con ciò solo manifestando di non voler partecipare al giudizio, il giudice pertanto, dispone procedersi oltre i sua assenza. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,30 alle ore 13,35 per discussione in causa R.G. 474/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,46).
Alle ore 14,46 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 14,47
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 218 /2022 R.Lav.
promossa da:
, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore elettivamente domiciliato domiciliata in Roma, via Crescenzio, 20 presso lo studio dell'avvocato Nicola Staniscia, dal quale è rappresentato, come da procura allegata ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
(già in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_4 Controparte_5
Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Christian Giangrande, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel di Casio (BO) via Berzantina n. 30/5, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE anche
contro
:
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso preavviso di ipoteca N. 0487620220000405000 ritualmente notificato la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in Controparte_3
l' e l' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per ivi sentir CP_1 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni “Si chiede, previa sospensione dell'esecutorietà dell 'atto opposto e previa fissazione dell'udienza di discussione ed instaurazione del legittimo contraddittorio, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, venga accolto il presente ricorso e, per l'effetto: A) dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e/o annullato l'impugnato provvedimento, per i motivi esposti in narrativa, anche in via di prescrizione Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare -
Rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e diquelli presupposti per mancanza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla Controparte_7
ricorrente; - dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione di impugnazione del preavviso di iscrizione di ipoteca e degli avvisi di pagamento notificati, stante gli atti interruttivi della prescrizione;
- dichiarare pienamente validi ed efficaci tutti gli atti impugnati;
Nel merito - respingere in quanto infondato in fatto e in diritto l'avverso ricorso e qualsiasi domanda proposta con esso nei confronti di -nell'ipotesi di condanna di Controparte_8 Controparte_8
dichiarare tenuta l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] CP_2
manlevare e tenere indenne da ogni e qualsiasi somma che la stessa Controparte_8
fosse condannata a pagare a qualsiasi titolo e a favore della ricorrente;
In ogni caso -con vittoria delle spese di cause”
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: - respingere tutte le domande promosse da , Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t. ; - condannare la società ricorrente al pagamento di onorari e spese del giudizio;
- in ogni caso, nella residuale ipotesi di accoglimento delle domande attoree, mandare esente il presente Istituto dal pagamento delle spese di giudizio ed onorari, per i motivi di cui in narrazione.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 5 marzo 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova origine nell'impugnazione del preavviso di ipoteca n.
0487620220000405000 assumendo parte ricorrente di non aver mai ricevuto notifiche degli atti prodromici e per l'effetto impugnando, altresì, i seguenti avvisi di addebito 1- 34820140000129266000 per l'anno 2011-2012 per € 13.246,14; 2- 34820140003465845000per
l'anno 2012-2013 per € 9.713,53; 3- 3482014000541733000per l'anno 2013-2014per € 18.919,99;
4- 3482015000003109000pe l'anno 2014per € 6478,03; 5- 34820170004072011000per l'anno
2016per € 11.640,75. Ha lamentato, quindi, la nullità degli atti impugnati per omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione per mancato rispetto dell'art 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), non essendo stato indicato nell'atto notificato l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Ha, inoltre, eccepito, l'intervenuta decadenza o prescrizione del diritto dell' con conseguente nullità a cascata degli atti successivi. CP_2
Si è costituito l' eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 24, D.lgs. 46/1999 per non CP_2 aver impugnato nel termine di legge il ricorrente, gli atti prodromici regolarmente notificati nei termini di legge e la carenza di legittimazione passiva per vizi propri degli atti relativi alla riscossione in favore della legittimazione passiva di CP_1
Si è costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine alla CP_1 sussistenza del credito, essendo legittimato l' , e contestando gli assunti avversari in ordine ai CP_2 vizi propri degli atti di sua competenza.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla dilatorietà del contenzioso da oggetto
Il comportamento processuale tenuto da parte ricorrente (che di fatto dopo la prima udienza ha abbandonato il giudizio) e la documentazione depositata dalle resistenti comprovano l'infondatezza e dilatorietà dell'impugnazione.
La mera lettura della documentazione depositata in atti dalle resistenti comprova l'intervenuta notifica i tutti gli atti prodromici, che non sono stati impugnati dalla ricorrente nel termine di legge previsto, rendendo incontrovertibile il credito vantato dall' . Non solo ma CP_2 alcuno dei vizi formali risulta sussistente.
In particolare, va evidenziato come in relazione agli avvisi di addebito di cui si assume la mancata notifica vi è prova documentale che: 1) gli avvisi n. 3482014000541733000 anno 2014-
2014, n. 3482015000003109000 anno 2014 e n. 34820170004072011000 anno 2016, sono stati oggetto di sollecito di pagamento tramite l'intimazione di pagamento n. 04820199003669143/000 notificata in data 24/5/19 non oggetto di impugnazione;
2) gli avvisi n. 34820140000129266000 anno 2011-2012, avviso n. 34820140003465845000 anno 2012-2013, n. 3482014000541733000 anno 2014-2014 e n. 3482015000003109000 anno 2014, sono stati oggetto di sollecito di pagamento tramite l'intimazione di pagamento n. 004820179011637257/000 notificata in data
05/12/17 non oggetto di impugnazione;
3) l'avviso n. 34820140003465845000 è stato oggetto di un sollecito di pagamento attraverso la notifica del pravviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
04880201500004806000 notificato in data 15/3/2015 non oggetto di impugnazione (v. documentazione depositata in atti da e ). Risulta indicato il responsabile del CP_2 CP_1 procedimento in tutti gli atti impugnati e le notifiche risultano effettuate via pec. In ogni atto è indicato la modalità di impugnazione il termine per impugnare e l'organo giudiziario o amministrativo avanti al quale proporre l'opposizione
Il ricorso è palesemente infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi, in complessivi €. 6.115,00 per onorari ex D.M. 147/22 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti, somma che parte ricorrente dovrà versare in favore di ciascuna parte resistente costituita
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto nella parte motiva;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna resistente delle spese di lite liquidate, cadauna, in complessivi €. 6.115,00 per onorari ex D.M.
147/22 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Siena, 05/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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